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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
EL GI, RE
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 312/2020 depositato il 20/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 20/01/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2014
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2015
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2016
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato l'Ricorrente_1 Srl, società per l'accertamento degli adempimenti tributari di finanza locale del Comune di Ancona, impugna la sentenza n. 16/2020 con cui la CTP di Ancona accoglieva, con spese compensate, il ricorso proposto dal signor Resistente_1 avverso il diniego di rimborso TARI per gli anni 2014,2015, 2016 e 2017. Valore della lite pari ad € 172,94.
Il rimborso ha riguardato la quota variabile della TARI, calcolata separatamente sul box-auto di Indirizzo_1
(AN), qualificato come pertinenza dell'abitazione. .
La Srl appellante affida le proprie doglianze a due motivi di diritto:
1) carenza di motivazione della sentenza per erronea lettura ed interpretazione del D.P.R. n. 158/1999. Il calcolo della TARI viene effettuato in base al “metodo normalizzato”, che prevede una parte fissa ed una parte variabile. La circolare del MEF del novembre 2017 avrebbe fornito– secondo l'appellante – un criterio di calcolo che somma le superfici dell'abitazione e delle sue pertinenze (compresi i box), applicando al risultato una sola quota variabile. Nessuna circolare può consentire la disapplicazione di un regolamento comunale valido e vincolante.
2) carenza di motivazione per travisamento della fattispecie concreta. Contraddittorietà nella valutazione dei requisiti di fatto e di diritto. In particolare, gli avvisi di accertamento sono stati emanati nel pieno rispetto del Regolamento comunale IUC del 2014, che prevede l'applicazione della quota variabile ad ogni unità posseduta (compresi i box pertinenziali). Regolamento non contrastante con la legislazione statale sul tema
(DPR n. 158/1999; legge n.147/2013). In tal senso, la circolare ministeriale n. 1/DF del MEF del 20 novembre
2017 non ha alcuna incidenza sull'applicazione della normativa, come fissata dal Regolamento comunale.
Richiama giurisprudenza di merito a proprio sostegno, e conclude chiedendo la riforma della sentenza appellata, con rigetto del ricorso originario. Con vittoria di spese.
Resiste il contribuente Resistente_1, con deposito di proprie controdeduzioni. Richiama atti della Camera dei Deputati, la predetta Circolare n. 1/DF, e la stessa disposizione di legge (art. 1 co. 651, legge n. 147/2013, che prevede che “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1999, n. 158”: cioè, parte fissa e parte variabile, da considerarsi “una sola volta”, a prescindere dal numero delle unità di cui si compone l'utenza. Peraltro, a partire dall'anno 2018, il Comune di Ancona avrebbe approvato una modifica regolamentare nel senso indicato dal MEF, implicitamente ammettendo l'inapplicabilità del Regolamento comunale nella precedente versione.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna dell'Ricorrente_1 Srl al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
La sola appellante ha depositato memoria conclusionale in cui ribadisce l'inapplicabilità della circolare ministeriale, la legittimità del Regolamento comunale TARI e l'irretroattività delle modifiche regolamentari succedutesi. Insieme ad ampia giurisprudenza di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante spende un intero motivo per dimostrare la “primarietà” del regolamento comunale TARI sulle circolari ministeriali (in particolare, la circolare Min. Ec. e Finanze 1/DF del 20.11.2017).
Ciò premesso, questa Corte ha reiteratamente evidenziato nelle sue sentenze lo scarso o nullo valore, ai fini della decisione, dei c.d. “documenti di prassi” (circolari, risoluzioni, direttive, etc.) interni al plesso amministrativo.
Nondimeno, quando i detti documenti interni confermano non già le ragioni della parte pubblica, bensì confortano la posizione del contribuente, l'Ufficio o l'Agente per la riscossione che li invocano vengono caricati di un ulteriore onere, consistente nell'esporre i motivi che – in ipotesi -li hanno spinti a distaccarsi da quanto raccomandato nei predetti documenti di prassi.
Sotto un diverso profilo, il soggetto privato può invocare a proprio sostegno i documenti di prassi, quali atti in cui le massime Autorità amministrative forniscono una interpretazione delle norme che, pur non essendo vincolante per il Giudice, può assumere una forte valenza tecnico-giuridica in ragione della loro provenienza dagli Uffici legislativi ministeriali, quando non dal massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa dello Stato (sezioni consultive del Consiglio di Stato).
Dunque, un “parere” di elevatissimo livello tecnico, che pur non essendo vincolante per il Giudice, ben può essere valutato in giudizio nei suoi contenuti tecnico-giuridici, ed addirittura fatto proprio dal giudicante.
E' quanto accade nella fattispecie in decisione.
Fermo restando che la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. !/DF del 20 novembre
2017 non assume, nel giudizio che occupa, alcuna efficacia vincolante – non fosse altro perché l'appellante Ricorrente_1 Srl è una società concessionaria per la riscossione dei tributi del tutto indipendente dal citato Ministero - , resta il fatto che essa reca una interpretazione di elevato livello giuridico, con il pregio di essere terza ed “astratta” rispetto alla fattispecie in decisione.
Dunque – per così dire – una consulenza tecnica ideale.
Ed allora, pare il caso di lasciare la parola alla dedotta Circolare, di cui si riportano i passaggi salienti ai fini della decisione:
“(…). Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.
Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo della TARI.
A tale proposito, si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un'abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di
20 mq, che costituisce la pertinenza dell'abitazione.
Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l'errato procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato.
Primo Nucleo Familiare
Mq abitazione- Parte fissa- Parte variabile -TARI Totale 100 mq 100 x € 1,10= € 110 € 163,27
110+163,27= € 273,27.
Secondo Nucleo Familiare
Abitazione
Mq - Parte fissa -Parte variabile -Totale 80 mq 80 x € 1,10= € 88 € 163,27 88+163,27= € 251,27
Cantina pertinenziale
Mq- Parte fissa -Parte variabile -Totale 20 mq 20 x € 1,10 = € 22 € 163,27 22+163,27=€ 185,27 TARI
Totale = € 436,54.
Come appare evidente dall'esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all'abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l'importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.
Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico-giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte.
Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui all'esempio che precede è la seguente.
Secondo Nucleo Familiare
Abitazione e cantina pertinenziale
Mq Parte fissa Parte variabile Totale 80+20=100 mq 100 x € 1,10= € 110 € 163,27 110+163,27=
€ 273,27.
Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell'utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. (…)”.
Si tratta di una illustrazione illuminante, pienamente condivisa da questa Corte, che dimostra in maniera incontestabile i risultati che non si esita a definire “aberranti” cui conduce(va) il sistema di calcolo applicato alla fattispecie dalla concessionaria Ricorrente_1 Srl nelle annualità in discorso (2014-2017).
Del resto, l'errore derivante dalla modalità di calcolo della Tassa si è manifestato chiaramente in sede di applicazione del regolamento comunale, tanto che lo stesso Comune di Ancona, a partire dall'anno 2018
“(…) ha accolto la sollecitazione del Ministero delle Finanze che invitava all'adeguamento dei regolamenti comunali non in linea con la tesi ministeriale, approvando una modifica al Regolamento comunale IUC, con la Delibera dl CC n. 2 del 23.01.2018.” (appello, pagg. 10-11).
Peraltro, appare priva di pregio la tesi dell'appellante che assegna a tali modifiche carattere innovativo, con l'effetto – a suo dire - di essere efficaci solo a partire dall'anno di imposta 2018.
E' invece vero il contrario, rivestendo le menzionate modifiche regolamentari carattere puramente interpretativo – e perciò con efficacia retroattiva - delle norme statali in materia di TARI (Legge 27 dicembre
2013 n. 147, art. 1 co. 639). Come è reso evidente dai risultati illogici cui il precedente metodo perveniva.
Per tutto quanto dianzi esposto l'appello non può trovare accoglimento, con l'effetto di confermare l'appellata sentenza.
La mancata proposizione, da parte del resistente signor Resistente_1, di specifico appello incidentale preclude al Collegio di pronunciarsi sulle spese di primo grado, che restano compensate. Ciò chiarito, le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in riferimento al solo processo d'appello, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del contribuente appellato, delle spese del presente grado, che qui liquida in € 250,00. oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Ancona, il 1° dicembre 2025.
Il RE Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. M. Minestroni
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente
EL GI, RE
DICUONZO RUGGIERO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 312/2020 depositato il 20/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 20/01/2020
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2014
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2015
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2016
- DINIEGO RIMBORSO TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello tempestivamente depositato l'Ricorrente_1 Srl, società per l'accertamento degli adempimenti tributari di finanza locale del Comune di Ancona, impugna la sentenza n. 16/2020 con cui la CTP di Ancona accoglieva, con spese compensate, il ricorso proposto dal signor Resistente_1 avverso il diniego di rimborso TARI per gli anni 2014,2015, 2016 e 2017. Valore della lite pari ad € 172,94.
Il rimborso ha riguardato la quota variabile della TARI, calcolata separatamente sul box-auto di Indirizzo_1
(AN), qualificato come pertinenza dell'abitazione. .
La Srl appellante affida le proprie doglianze a due motivi di diritto:
1) carenza di motivazione della sentenza per erronea lettura ed interpretazione del D.P.R. n. 158/1999. Il calcolo della TARI viene effettuato in base al “metodo normalizzato”, che prevede una parte fissa ed una parte variabile. La circolare del MEF del novembre 2017 avrebbe fornito– secondo l'appellante – un criterio di calcolo che somma le superfici dell'abitazione e delle sue pertinenze (compresi i box), applicando al risultato una sola quota variabile. Nessuna circolare può consentire la disapplicazione di un regolamento comunale valido e vincolante.
2) carenza di motivazione per travisamento della fattispecie concreta. Contraddittorietà nella valutazione dei requisiti di fatto e di diritto. In particolare, gli avvisi di accertamento sono stati emanati nel pieno rispetto del Regolamento comunale IUC del 2014, che prevede l'applicazione della quota variabile ad ogni unità posseduta (compresi i box pertinenziali). Regolamento non contrastante con la legislazione statale sul tema
(DPR n. 158/1999; legge n.147/2013). In tal senso, la circolare ministeriale n. 1/DF del MEF del 20 novembre
2017 non ha alcuna incidenza sull'applicazione della normativa, come fissata dal Regolamento comunale.
Richiama giurisprudenza di merito a proprio sostegno, e conclude chiedendo la riforma della sentenza appellata, con rigetto del ricorso originario. Con vittoria di spese.
Resiste il contribuente Resistente_1, con deposito di proprie controdeduzioni. Richiama atti della Camera dei Deputati, la predetta Circolare n. 1/DF, e la stessa disposizione di legge (art. 1 co. 651, legge n. 147/2013, che prevede che “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1999, n. 158”: cioè, parte fissa e parte variabile, da considerarsi “una sola volta”, a prescindere dal numero delle unità di cui si compone l'utenza. Peraltro, a partire dall'anno 2018, il Comune di Ancona avrebbe approvato una modifica regolamentare nel senso indicato dal MEF, implicitamente ammettendo l'inapplicabilità del Regolamento comunale nella precedente versione.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna dell'Ricorrente_1 Srl al pagamento delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
La sola appellante ha depositato memoria conclusionale in cui ribadisce l'inapplicabilità della circolare ministeriale, la legittimità del Regolamento comunale TARI e l'irretroattività delle modifiche regolamentari succedutesi. Insieme ad ampia giurisprudenza di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante spende un intero motivo per dimostrare la “primarietà” del regolamento comunale TARI sulle circolari ministeriali (in particolare, la circolare Min. Ec. e Finanze 1/DF del 20.11.2017).
Ciò premesso, questa Corte ha reiteratamente evidenziato nelle sue sentenze lo scarso o nullo valore, ai fini della decisione, dei c.d. “documenti di prassi” (circolari, risoluzioni, direttive, etc.) interni al plesso amministrativo.
Nondimeno, quando i detti documenti interni confermano non già le ragioni della parte pubblica, bensì confortano la posizione del contribuente, l'Ufficio o l'Agente per la riscossione che li invocano vengono caricati di un ulteriore onere, consistente nell'esporre i motivi che – in ipotesi -li hanno spinti a distaccarsi da quanto raccomandato nei predetti documenti di prassi.
Sotto un diverso profilo, il soggetto privato può invocare a proprio sostegno i documenti di prassi, quali atti in cui le massime Autorità amministrative forniscono una interpretazione delle norme che, pur non essendo vincolante per il Giudice, può assumere una forte valenza tecnico-giuridica in ragione della loro provenienza dagli Uffici legislativi ministeriali, quando non dal massimo organo di consulenza giuridico-amministrativa dello Stato (sezioni consultive del Consiglio di Stato).
Dunque, un “parere” di elevatissimo livello tecnico, che pur non essendo vincolante per il Giudice, ben può essere valutato in giudizio nei suoi contenuti tecnico-giuridici, ed addirittura fatto proprio dal giudicante.
E' quanto accade nella fattispecie in decisione.
Fermo restando che la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. !/DF del 20 novembre
2017 non assume, nel giudizio che occupa, alcuna efficacia vincolante – non fosse altro perché l'appellante Ricorrente_1 Srl è una società concessionaria per la riscossione dei tributi del tutto indipendente dal citato Ministero - , resta il fatto che essa reca una interpretazione di elevato livello giuridico, con il pregio di essere terza ed “astratta” rispetto alla fattispecie in decisione.
Dunque – per così dire – una consulenza tecnica ideale.
Ed allora, pare il caso di lasciare la parola alla dedotta Circolare, di cui si riportano i passaggi salienti ai fini della decisione:
“(…). Ciò chiarito, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.
Un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo della TARI.
A tale proposito, si pensi, ad esempio, al caso di due nuclei familiari, entrambi con 3 componenti, il primo dei quali possiede un'abitazione di 100 mq e il secondo un appartamento di 80 mq e una cantina di
20 mq, che costituisce la pertinenza dell'abitazione.
Se si ipotizza che la tariffa per il calcolo della parte fissa determinata dal comune sia pari a € 1,10 mentre la parte variabile sia pari a € 163,27, l'errato procedimento di calcolo della tassa sopra descritto condurrebbe al seguente risultato.
Primo Nucleo Familiare
Mq abitazione- Parte fissa- Parte variabile -TARI Totale 100 mq 100 x € 1,10= € 110 € 163,27
110+163,27= € 273,27.
Secondo Nucleo Familiare
Abitazione
Mq - Parte fissa -Parte variabile -Totale 80 mq 80 x € 1,10= € 88 € 163,27 88+163,27= € 251,27
Cantina pertinenziale
Mq- Parte fissa -Parte variabile -Totale 20 mq 20 x € 1,10 = € 22 € 163,27 22+163,27=€ 185,27 TARI
Totale = € 436,54.
Come appare evidente dall'esempio, se si considera la parte variabile in riferimento sia all'abitazione sia alla pertinenza, a parità di componenti e di superficie, l'importo della TARI risulta molto più elevato rispetto al caso in cui non si disponga della pertinenza.
Si deve ribadire che tale differenza di importi non trova un valido sostegno logico-giuridico soprattutto se si osserva che le pertinenze come le cantine o le autorimesse non possono ragionevolmente essere contraddistinte da una potenzialità di rifiuti superiore a quella che si può attribuire alle abitazioni e che così procedendo il nucleo familiare, che costituisce un parametro per la definizione della parte variabile, verrebbe preso in considerazione due volte.
Conseguentemente, la modalità corretta di calcolo della tassa per il secondo nucleo familiare di cui all'esempio che precede è la seguente.
Secondo Nucleo Familiare
Abitazione e cantina pertinenziale
Mq Parte fissa Parte variabile Totale 80+20=100 mq 100 x € 1,10= € 110 € 163,27 110+163,27=
€ 273,27.
Pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, lo stesso può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita dall'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) posta a carico dell'utilizzatore per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. (…)”.
Si tratta di una illustrazione illuminante, pienamente condivisa da questa Corte, che dimostra in maniera incontestabile i risultati che non si esita a definire “aberranti” cui conduce(va) il sistema di calcolo applicato alla fattispecie dalla concessionaria Ricorrente_1 Srl nelle annualità in discorso (2014-2017).
Del resto, l'errore derivante dalla modalità di calcolo della Tassa si è manifestato chiaramente in sede di applicazione del regolamento comunale, tanto che lo stesso Comune di Ancona, a partire dall'anno 2018
“(…) ha accolto la sollecitazione del Ministero delle Finanze che invitava all'adeguamento dei regolamenti comunali non in linea con la tesi ministeriale, approvando una modifica al Regolamento comunale IUC, con la Delibera dl CC n. 2 del 23.01.2018.” (appello, pagg. 10-11).
Peraltro, appare priva di pregio la tesi dell'appellante che assegna a tali modifiche carattere innovativo, con l'effetto – a suo dire - di essere efficaci solo a partire dall'anno di imposta 2018.
E' invece vero il contrario, rivestendo le menzionate modifiche regolamentari carattere puramente interpretativo – e perciò con efficacia retroattiva - delle norme statali in materia di TARI (Legge 27 dicembre
2013 n. 147, art. 1 co. 639). Come è reso evidente dai risultati illogici cui il precedente metodo perveniva.
Per tutto quanto dianzi esposto l'appello non può trovare accoglimento, con l'effetto di confermare l'appellata sentenza.
La mancata proposizione, da parte del resistente signor Resistente_1, di specifico appello incidentale preclude al Collegio di pronunciarsi sulle spese di primo grado, che restano compensate. Ciò chiarito, le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in riferimento al solo processo d'appello, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello, per l'effetto confermando l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore del contribuente appellato, delle spese del presente grado, che qui liquida in € 250,00. oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Ancona, il 1° dicembre 2025.
Il RE Il Presidente
dott. G. Bellitti dott. M. Minestroni