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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 19/01/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 544/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 651/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN IC La RA - Piazza Municipio N. 1 81020 AN IC La RA CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6179/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 17 e pubblicata il 08/11/2023
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 6179 2023 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti il Dott. ricorrente_1 di AN IC La RA (CE), premesso che con sentenza resa da questa Corte n. 6179/2023 della sezione n. 17 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, emessa nell9udienza del 27/10/2023 e depositata il 08/11/2023, R.G.A. n. 1498/2023, notificata, ex art. 38, comma
2, D.Lgs. 546/92, passata in giudicato per omessa impugnazione, il Comune di AN IC La RA era stato condannato al pagamento delle spese di lite per un importo complessivo pari ad € 660,00 ma nessun pagamento era stato effettuato, adiva questa Corte affinchè venissero adottati i provvedimenti necessari all'ottemperanza del contenuto della sentenza.
La Corte, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2026, decideva come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto.
Il credito del Dott. ricorrente_1 è fondato sulla sentenza 6179/2023 e nonostante la richiesta di pagamento non risulta corrisposto alcunchè. L'importo ivi previsto è di € 250,00 per ogni grado di giudizio
(“accoglie l'appello. ND parte appellata al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
250, oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascun grado di giudizio con attribuzione al difensore qualificatosi antistatario”).
Va conseguentemente disposto l'obbligo del Comune di AN IC La RA di ottemperare al pagamento dell'importo indicato in sentenza pari a complessivi € 500 oltre i soli accessori di legge se dovuti nominando per l'esecuzione quale Commissario ad acta il segretario comunale del Comune di AN IC La strada con obbligo di riferire a questa Corte al compimento del mandato o nel corso dello stesso, ove sorgessero difficoltà applicative e che, nel rispetto delle procedure amministrative, dovrà provvedere al reperimento della necessaria provvista, che comprenderà anche le spese di questo procedimento, per l'emissione del mandato di pagamento a favore del ricorrente, fissando il termine di giorni 60 a decorrere dalla notifica di questa decisione per la definizione della procedura. Con avvertimento che in difetto di pagamento degli importi dovuti sarà sostituto da altro Commissario ad acta da nominare ed il cui onorario sarà posto a carico del soccombente;
quindi, con ulteriore aggravio di spese per l'Amministrazione comunale inadempiente, spese di lite conseguenti alla condanna aggiuntiva dovuta per il protrarsi del contenzioso e per l'onorario del Commissario ad acta.
Il Comune di AN IC La strada va altresì condannato al pagamento delle spese della presente procedura, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara l'obbligo del Comune di AN IC La RA in ottemperanza alla sentenza n. 6179/2023 della CGT di secondo grado della Campania al pagamento, in favore del ricorrente Dr. ricorrente_1, della somma di euro 500 oltre i soli accessori di legge se dovuti, nonché alle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 150,00 da corrispondere all'istante e, quindi: Dichiara l'obbligo al pagamento del complessivo importo di euro 500 oltre accessori di legge, se dovuti, in relazione ai giudizi di merito e di euro 150,00 per il presente giudizio di ottemperanza.
b) Nomina per l'esecuzione quale Commissario ad acta il segretario comunale del Comune di AN IC
La RA, cui concede il termine di giorni 60 per ottemperare. Fa presente che in difetto del pagamento dell'importo come in cumulo dianzi determinato, si procederà alla nomina di altro Commissario ad acta, cui conseguirà la aggiuntiva condanna alle spese e competenze del prosieguo della procedura di ottemperanza, nonché delle competenze da liquidare a favore del Commissario ad acta, con ulteriore aggravio di spese;
Rinvia all'udienza del 10.4.2026 ore 9.30 per la verifica dell'esecuzione.
Così deciso in Napoli, a seguito dell'udienza del 16.01.2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GHIONNI CRIVELLI VISCONT MARCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 651/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN IC La RA - Piazza Municipio N. 1 81020 AN IC La RA CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 6179/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 17 e pubblicata il 08/11/2023
Atti impositivi:
- SENTENZA n. 6179 2023 SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 213/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti il Dott. ricorrente_1 di AN IC La RA (CE), premesso che con sentenza resa da questa Corte n. 6179/2023 della sezione n. 17 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, emessa nell9udienza del 27/10/2023 e depositata il 08/11/2023, R.G.A. n. 1498/2023, notificata, ex art. 38, comma
2, D.Lgs. 546/92, passata in giudicato per omessa impugnazione, il Comune di AN IC La RA era stato condannato al pagamento delle spese di lite per un importo complessivo pari ad € 660,00 ma nessun pagamento era stato effettuato, adiva questa Corte affinchè venissero adottati i provvedimenti necessari all'ottemperanza del contenuto della sentenza.
La Corte, all'esito dell'udienza del 16 gennaio 2026, decideva come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto.
Il credito del Dott. ricorrente_1 è fondato sulla sentenza 6179/2023 e nonostante la richiesta di pagamento non risulta corrisposto alcunchè. L'importo ivi previsto è di € 250,00 per ogni grado di giudizio
(“accoglie l'appello. ND parte appellata al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro
250, oltre accessori di legge, se dovuti, per ciascun grado di giudizio con attribuzione al difensore qualificatosi antistatario”).
Va conseguentemente disposto l'obbligo del Comune di AN IC La RA di ottemperare al pagamento dell'importo indicato in sentenza pari a complessivi € 500 oltre i soli accessori di legge se dovuti nominando per l'esecuzione quale Commissario ad acta il segretario comunale del Comune di AN IC La strada con obbligo di riferire a questa Corte al compimento del mandato o nel corso dello stesso, ove sorgessero difficoltà applicative e che, nel rispetto delle procedure amministrative, dovrà provvedere al reperimento della necessaria provvista, che comprenderà anche le spese di questo procedimento, per l'emissione del mandato di pagamento a favore del ricorrente, fissando il termine di giorni 60 a decorrere dalla notifica di questa decisione per la definizione della procedura. Con avvertimento che in difetto di pagamento degli importi dovuti sarà sostituto da altro Commissario ad acta da nominare ed il cui onorario sarà posto a carico del soccombente;
quindi, con ulteriore aggravio di spese per l'Amministrazione comunale inadempiente, spese di lite conseguenti alla condanna aggiuntiva dovuta per il protrarsi del contenzioso e per l'onorario del Commissario ad acta.
Il Comune di AN IC La strada va altresì condannato al pagamento delle spese della presente procedura, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara l'obbligo del Comune di AN IC La RA in ottemperanza alla sentenza n. 6179/2023 della CGT di secondo grado della Campania al pagamento, in favore del ricorrente Dr. ricorrente_1, della somma di euro 500 oltre i soli accessori di legge se dovuti, nonché alle spese e competenze della procedura di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 150,00 da corrispondere all'istante e, quindi: Dichiara l'obbligo al pagamento del complessivo importo di euro 500 oltre accessori di legge, se dovuti, in relazione ai giudizi di merito e di euro 150,00 per il presente giudizio di ottemperanza.
b) Nomina per l'esecuzione quale Commissario ad acta il segretario comunale del Comune di AN IC
La RA, cui concede il termine di giorni 60 per ottemperare. Fa presente che in difetto del pagamento dell'importo come in cumulo dianzi determinato, si procederà alla nomina di altro Commissario ad acta, cui conseguirà la aggiuntiva condanna alle spese e competenze del prosieguo della procedura di ottemperanza, nonché delle competenze da liquidare a favore del Commissario ad acta, con ulteriore aggravio di spese;
Rinvia all'udienza del 10.4.2026 ore 9.30 per la verifica dell'esecuzione.
Così deciso in Napoli, a seguito dell'udienza del 16.01.2026