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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.344/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 27 Marzo 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 18.10.2024, e vertente tra
(appellante) ed il Parte_1 Controparte_1
(appellato), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°77/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.04.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata è stato accolto solo parzialmente (limitatamente al riconoscimento del proprio diritto al bonus-carta docente di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 e successive modificazioni) il ricorso di , docente a tempo indeterminato immessa in ruolo a far data Parte_1
dall'anno scolastico 2023/2024 dopo quattro anni di servizio con contratti a tempo determinato (dall'a.s.
2019/2020 all'a.s. 2023/2023), teso all'accertamento della violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE, e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ad opera dell'art.2 CCNL comparto scuola 4.08.2011, in applicazione del quale le era stata riconosciuta un'anzianità di servizio di anni quattro (in virtù dei precedenti contratti a termine), con
1 conseguente collocazione nella fascia stipendiale da 0 a 8, corrispondente a un'anzianità di servizio pari ad anni zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, CCNL comparto scuola del 4.08.2011, che aveva eliminato le fasce stipendiali da 0 a 2 e da 3 a 8 anni a decorrere dall'01.09.2010.
Avverso tale decisione ha proposto appello , lamentando il vizio di non corrispondenza Parte_1 fra il chiesto ed il pronunciato, con riferimento all'omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento della nullità parziale dei contratti di lavoro a temine intercorsi con l'Amministrazione convenuta per difetto di specificazione della causa, nonché in ordine alla domanda di differenze retributive, spettanti in relazione alla violazione del principio di non discriminazione salariale tra docente a tempo determinato e docente a tempo indeterminato, anche con riguardo ai criteri di calcolo della progressione stipendiale, ed ancora in ordine alla pretesa risarcitoria, suffragata dall'asserita reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato. Ha lamentato, in particolare, l'omessa pronuncia, da parte del primo giudice, sulla domanda di cui al punto n.4 delle conclusioni dell'originario ricorso (“dichiarare che di fatto la ricorrente ha svolto lavoro a tempo indeterminato per tutto il periodo di cui infra e conseguentemente condannare il al Controparte_2
risarcimento del danno, ex art. 36 d.lgs.n.165/2001, derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e pari a tutte le differenze retributive, comprese le ferie estive e gli scatti di anzianità maturate per tutto il periodo di lavoro pari ad € 25000,00”), rivendicamdo l'inserimento nella posizione corrispondente alla anzianità pre-ruolo maturata ed il pagamento delle correlate differenze retributive. L'appellante ha, pertanto, insistito, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con vittoria di spese di lite.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il Controparte_1
rigetto, assumendone la genericità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
L'appello è inammissibile.
Invero, si evince dalla lettura della sentenza impugnata che il primo giudice ha vagliato in maniera puntuale ognuna delle domande proposte dall'originaria ricorrente ed ha adeguatamente esplicitato le ragioni poste a base del rigetto tanto delle pretese risarcitorie ricondotte all'abusiva reiterazione dei contratti a termine quanto della domanda di differenze retributive ancorata alla spettanza degli scatti di anzianità e della progressione stipendiale. Ed infatti, il Tribunale si è soffermato diffusamente ed in maniera approfondita sul tema inerente alla disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, quindi, con specifico riferimento alla posizione della ricorrente ha affermato:
2 - che ha prestato servizio quale docente in forza di una pluralità di contratti a tempo Parte_1 determinato a partire dall'anno scolastico 2019/2020 ed è stata poi immessa in ruolo con decorrenza dal 01.09.2023 e con riconoscimento di un'anzianità di servizio di anni quattro, che la ha collocata nella fascia stipendiale da 0 ad 8 anni (v. decreto ricostruzione carriera n.2923 del 02.03.2024);
- che, pur se “nel caso della ricorrente il costante e reiterato rinnovo di rapporti di lavoro a tempo determinato per la stessa classe ha di fatto realizzato una situazione del tutto identica, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità̀, a quella propria di un rapporto a tempo indeterminato nel medesimo arco temporale”, il aveva tuttavia documentato “di aver effettuato la CP_1 ricostruzione della carriera (cfr. decreto n. 2923 del 2 marzo 2024), riconoscendo un'anzianità di quattro anni alla data dell'immissione in ruolo (I settembre 2023) eliminando ogni illegittimità”, giungendo così alla inevitabile conclusione che “nel pregresso non appare sussistente alcun danno in capo alla ricorrente, alla luce del fatto che secondo il vigente c.c.n.l. di comparto la classe stipendiale è da 0 a 8 anni”;
- che nel caso di specie la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio da cui era gravata, sia perché i limitati orari d'insegnamento negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (tutti resi con supplenze temporanee e/o “fino al termine delle attività didattiche”, ai sensi dell'art.4, secondo e terzo comma, della legge 124/99) depongono per l'effettiva esistenza di ragioni legate alla temporaneità, sia perché la prestazione resa con l'unica supplenza annuale ai sensi dell'art.4, primo comma, della legge
124/99, per una durata complessiva dal 25.11.2022 al 31.08.2023, non ha comunque superato il limite dei trentasei mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015, nella formulazione previgente alla riforma di cui al decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.
In tal modo il primo giudice ha inequivocabilmente ed esaustivamente motivato in merito alle ragioni a suo avviso impeditive del riconoscimento delle pretese azionate nella direzione anzidetta.
A fronte del corretto iter logico e motivazionale seguito dal Tribunale, non è dato comprendere alla stregua di quali elementi l'odierna appellante invochi il vizio dell'omessa pronuncia ovvero della non corrispondenza di questa al petitum cristallizzato nell'atto introduttivo del giudizio, laddove, viceversa, emerge in tutta evidenza la totale mancanza di correlazione tra gli argomenti su cui poggia l'accertamento del Tribunale e le doglianze sollevate in questa sede dall'appellante.
In conclusione, il gravame si riduce ad un'apodittica affermazione di omessa pronuncia del Tribunale ed alla pedissequa reiterazione dei già confusi argomenti spesi nel ricorso di primo grado, avulsa da minimi riferimenti al percorso motivazionale del primo giudice ed alle specifiche ragioni per le quali lo stesso sarebbe carente. Ne discende che il Collegio giudice di secondo grado non viene sollecitato a
3 nuovi spunti di riflessione, su specifici e concreti aspetti di erroneità ovvero di superficialità della decisione adottata dal Tribunale.
Viceversa, ad un esame complessivo, il gravame risulta mero strumento per dilazionare i tempi della giustizia e protrarre il più possibile lo stato di incertezza inevitabilmente connesso all'accertamento sub iudice.
In forza dei suesposti argomenti, l'appello va dichiarato inammissibile, dovendosi dare piena adesione all'ormai unanime orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico- giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (per tutte, Cass., Ordinanza n. 18704 del 22 settembre 2015).
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore del CP_1
appellato.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°77/2024 emessa dal Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, in data 18.04.2024, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere al le spese del grado, che liquida in Controparte_1
complessivi €.3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito
4 dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27 Marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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