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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Antonio Cestone Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 719 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1
con l'Avv. Marilena Raimo ---- appellante
E
con l'Avv. Nicola Cellini ---- appellata CP_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Carmela Filice, Marcello CP_2
Carnovale, Silvia Parisi, Caterina Battaglia e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
E
, in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Ilario Antonio Sorace e CP_3
Fabrizio Allegrini ---- appellato
oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro. Opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni per l'appellante: “… riformare la sentenza n. 66/2022, emessa dal Tribunale di
Cosenza Sez. Lavoro , in persona del Giudice Dott. Alessandro Vaccarella, in data 19/01/2022, depositata in cancelleria in pari data e mai notificata , pronunciata nel giudizio recante RG. N. 4110/2021, e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione dei crediti previdenziali portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito opposti, e, per l'effetto, confermarli.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Conclusioni per l'appellata : “... rigettare il gravame siccome proposto confermando CP_1
per le parti appellata la sentenza impugnata ovvero, in caso di riforma, accogliendo le conclusioni rassegnate dall'appellata nel primo grado di giudizio e/o le eccezioni svolte tempestivamente nel primo grado di giudizio, riproposte in tale sede e rimaste assorbite dalla medesima decisione gravata.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
Conclusioni per l'appellato “... in accoglimento dell'appello proposto da CP_2 [...]
, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 66/2022 del Parte_1
19/1/2022, dichiarare sussistenti e validamente portati ad esecuzione i crediti di cui agli avvisi di CP_ addebito come in atti riportati, con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato : “... in riforma della sentenza impugnata, rigettare CP_3
l'avversa opposizione spiegata in prime cure.
Vittoria di spese del doppio grado”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dalla
Sig.ra avverso l'intimazione di pagamento n° 034 2021 90007926 18/000, notificatale CP_1
a mezzo PEC addì 11/10/2021, al fine di far accertare l'illegittimità dell'intimazione e la non dovutezza degli importi contenuti nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito presupposti, aventi ad oggetto contributi e premi assicurativi dovuti all' ed all' per CP_2 CP_3
anni pregressi.
2. Il Tribunale, infatti, ha ritenuta fondata la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla parte privata, ritenendo che essa, tanto a considerarla diretta, quanto sopraggiunta, ed a prescindere, quindi, dalla tempestività e/o regolarità delle notifiche curate dalle parti, aveva fatto estinguere i crediti di entrambi gli enti impositori.
3. Più specificamente, l' ha criticato quanto stabilito dal giudice di prime CP_4 cure, per le seguenti ragioni: a) perché non ha valorizzato la produzione in giudizio, da parte della stessa di atti interruttivi della prescrizione;
b) perché, conseguentemente, ha CP_4
dichiarato responsabile della prescrizione l' quando essa, invece, aveva curato di CP_4
interrompere la prescrizione, come da documenti prodotti a supporto del primo motivo di gravame.
4. Si sono costituite, nel presente grado, tutte le parti chiamate in causa, resistendo.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 11 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è inammissibile.
I.1 In tal senso, infatti, si è espressa la Corte di legittimità, con orientamento di recente ribadito.
E, per l'esattezza, la Cassazione, in fattispecie assolutamente analoga, s'è così pronunciata:
2.- Il ricorso è inammissibile.
3.- Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514).
Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno.
Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, (sentenza n. 7514 del 2022, cit.).
4.- Le doglianze formulate con il presente ricorso vertono sul merito della pretesa avanzata dall' e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per CP_2
avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la riscossione.
5.- Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
I.2 Orbene, poiché l'appello dell' verte, proprio come nel caso esaminato CP_4
dalla Suprema Corte (e dianzi citato), su questioni di prescrizione, con riferimento alla riscossione di crediti previdenziali e premi assicurativi, il gravame risulta introdotto in difetto di legitimatio ad causam, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
II.- Il recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite e di questa Corte sulla questione dirimente della legitimatio ad causam induce a ravvisare i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, tra tutte le parti costituite.
III.- Stante l'esito dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_1
, con ricorso depositato in data 19 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 66/2022, resa in data 21 gennaio 2022, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Compensa tra tutte le parti le spese del grado;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Antonio Cestone Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 719 Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, Parte_1
con l'Avv. Marilena Raimo ---- appellante
E
con l'Avv. Nicola Cellini ---- appellata CP_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Carmela Filice, Marcello CP_2
Carnovale, Silvia Parisi, Caterina Battaglia e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellato
E
, in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Ilario Antonio Sorace e CP_3
Fabrizio Allegrini ---- appellato
oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro. Opposizione avverso intimazione di pagamento.
Conclusioni per l'appellante: “… riformare la sentenza n. 66/2022, emessa dal Tribunale di
Cosenza Sez. Lavoro , in persona del Giudice Dott. Alessandro Vaccarella, in data 19/01/2022, depositata in cancelleria in pari data e mai notificata , pronunciata nel giudizio recante RG. N. 4110/2021, e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la prescrizione dei crediti previdenziali portati dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito opposti, e, per l'effetto, confermarli.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
Conclusioni per l'appellata : “... rigettare il gravame siccome proposto confermando CP_1
per le parti appellata la sentenza impugnata ovvero, in caso di riforma, accogliendo le conclusioni rassegnate dall'appellata nel primo grado di giudizio e/o le eccezioni svolte tempestivamente nel primo grado di giudizio, riproposte in tale sede e rimaste assorbite dalla medesima decisione gravata.
Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
Conclusioni per l'appellato “... in accoglimento dell'appello proposto da CP_2 [...]
, ed in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 66/2022 del Parte_1
19/1/2022, dichiarare sussistenti e validamente portati ad esecuzione i crediti di cui agli avvisi di CP_ addebito come in atti riportati, con condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato : “... in riforma della sentenza impugnata, rigettare CP_3
l'avversa opposizione spiegata in prime cure.
Vittoria di spese del doppio grado”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dalla
Sig.ra avverso l'intimazione di pagamento n° 034 2021 90007926 18/000, notificatale CP_1
a mezzo PEC addì 11/10/2021, al fine di far accertare l'illegittimità dell'intimazione e la non dovutezza degli importi contenuti nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito presupposti, aventi ad oggetto contributi e premi assicurativi dovuti all' ed all' per CP_2 CP_3
anni pregressi.
2. Il Tribunale, infatti, ha ritenuta fondata la preliminare eccezione di prescrizione sollevata dalla parte privata, ritenendo che essa, tanto a considerarla diretta, quanto sopraggiunta, ed a prescindere, quindi, dalla tempestività e/o regolarità delle notifiche curate dalle parti, aveva fatto estinguere i crediti di entrambi gli enti impositori.
3. Più specificamente, l' ha criticato quanto stabilito dal giudice di prime CP_4 cure, per le seguenti ragioni: a) perché non ha valorizzato la produzione in giudizio, da parte della stessa di atti interruttivi della prescrizione;
b) perché, conseguentemente, ha CP_4
dichiarato responsabile della prescrizione l' quando essa, invece, aveva curato di CP_4
interrompere la prescrizione, come da documenti prodotti a supporto del primo motivo di gravame.
4. Si sono costituite, nel presente grado, tutte le parti chiamate in causa, resistendo.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 11 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è inammissibile.
I.1 In tal senso, infatti, si è espressa la Corte di legittimità, con orientamento di recente ribadito.
E, per l'esattezza, la Cassazione, in fattispecie assolutamente analoga, s'è così pronunciata:
2.- Il ricorso è inammissibile.
3.- Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514).
Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che, sulla questione, si sia formato il giudicato interno.
Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., che impedisce di far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, (sentenza n. 7514 del 2022, cit.).
4.- Le doglianze formulate con il presente ricorso vertono sul merito della pretesa avanzata dall' e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per CP_2
avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la riscossione.
5.- Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
I.2 Orbene, poiché l'appello dell' verte, proprio come nel caso esaminato CP_4
dalla Suprema Corte (e dianzi citato), su questioni di prescrizione, con riferimento alla riscossione di crediti previdenziali e premi assicurativi, il gravame risulta introdotto in difetto di legitimatio ad causam, con conseguente declaratoria di inammissibilità.
II.- Il recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite e di questa Corte sulla questione dirimente della legitimatio ad causam induce a ravvisare i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, tra tutte le parti costituite.
III.- Stante l'esito dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall Parte_1
, con ricorso depositato in data 19 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 66/2022, resa in data 21 gennaio 2022, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Compensa tra tutte le parti le spese del grado;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Catanzaro, il 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale