Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/05/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sez. VI civile
Nella persona del GOP Avv. Laila Veneri
Nel procedimento RG 5422/2023
Ad oggetto: contratto d'opera
Promosso da: Parte 1 residente a [...]ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Genova in Salita San Leonardo 18/2 presso lo studio e la persona dell'Avv. Fabrizio Orgera dal quale è difesa e rappresentata giusta procura in calce al ricorso introduttivo attrice
[...] Parte 2 titolare dell'impresa individuale ED DI di DI RI con sede in
Mele ed elettivamente domiciliato in Genova, Via G.T. Invrea 11/13, presso e nello studio dell'Avv.
Alessandro Causa che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per parte attrice:
CP "Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Genova e per all'Ill.mo Signor G.I. ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta, previo interrogatorio libero delle parti e ove possibile tentativo di loro conciliazione a sensi e per gli effetti dell'art. 183 c.p.c. all'udienza sopraindicata:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertato e dichiarato l'inadempimento del signor Parte_2 titolare della impresa individuale ED DI di DI RI al contratto concluso con
[…]
la signora Parte 1
accertata e dichiarata la risoluzione del contratto conclusosi tra le parti condannare il detto signor
Parte 2 a corrispondere alla signora Parte 1
a) la somma di €. 4.985,56 come risultante dalla relazione peritale della C.T.U. Arch. Persona_1
[...] ;
b) Le somma di €. 2.899,11 quale compenso liquidato dal Tribunale di Genova alla C.T.U. Arch.
Persona 1
c) La somma di €. 2.537,60 quale compenso versato al C.T.P. Arch. Persona 2
d) La somma di €. 1.550,00 quale spese legali sostenute per la proce-dura di consulenza tecnica preventiva C.T.U.
E così in totale €. 11.972,27 o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
Condannarsi il signor Parte 2 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio
Per parte convenuta:
"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste, in via principale, rigettare, per le causali di cui in premessa, le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili e infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, operare, per le causali di cui in premessa, la compensazione (in tutto o, in subordine, perlomeno in parte) tra la somma richiesta e riconosciuta a parte attrice con gli importi nella somma e/o misura che verrà determinata in corso di causa e/o se del caso secondo equità ai sensi di legge - ritenuti dovuti - a titolo contrattuale e/o extracontrattuale e/o
-
risarcitorio e/o a qualsivoglia altro titolo - dall'attrice medesima al convenuto per i fatti per cui è causa meglio descritti in atti.
Vinte le spese, i diritti e gli onorari di giudizio (tanto per il presente giudizio quanto per 1 CP_2, oltre agli accessori di legge." MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 Parte 2Con ricorso ex art. 281 decies cpc la Sig.ra adiva in giudizio , titolare della Ditta ED DI di DI RI (d'ora innanzi semplicemente ED), per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 11.972 a titolo di risarcimento danni per vizi subiti nel corso dei lavori di ristrutturazione all'immobile di proprietà; a tal fine sosteneva: di aver stipulato contratto di appalto per la esecuzione di lavori di cui al preventivo;
che la Impresa non ultimava le opere che si presentavano comunque non complete e/o non eseguite a regola d'arte.
In via cautelativa la ricorrente depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo;
il CTU incaricato rappresentava difetti e costi per il ripristino in euro 4985,56, somma di cui oggi la attrice chiede la condanna in capo alla parte convenuta..
Si costituiva in giudizio la ditta resistente contestando gli assunti avversari;
con ordinanza del 20 settembre 2023 questo Giudice disponeva la trasformazione del rito;
espletata prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 17 marzo 2025.
***
La domanda attrice è fondata e come tale deve essere accolta.
1.Pacifico agli atti di causa che tra le Parti sia stato sottoscritto un contratto di appalto per la esecuzione di lavori di cui al preventivo accettato in data 02 luglio 2021.
Il CTU, in sede di ATP, al quesito posto dal Presidente del Tribunale, in ordine alle opere di cui al preventivo e non eseguite o completate, nonchè il costo delle opere per la messa in pristino, ha indicato in euro 4.985,56, il credito vantato dalla committente.
Parte convenuta lamenta che i lavori oggetto di preventivo non siano stati ultimati per volontà della stessa committente, in particolare per quanto riguarda i sanitari, la cui fornitura era a carico della attrice, ma non eseguita.
Tuttavia parte convenuta non ha fornito prova alcuna delle proprie asserzioni. Il teste Testimone_1 della cui attendibilità questo GOP non ha motivo di dubitare, conferma che la posa del piatto doccia sia avvenuta a cura del Pt 2 mentre, quale idraulico, ha provveduto a disporre l'allaccio; conferma altresì che al momento della posa il piatto doccia non presentava lesioni. Laposa del piatto doccia è stata quantificata dal CTU come realizzata parzialmente, mentre nulla viene indicato e quantificato per la affermata lesione. Per quanto riguarda poi la mancata consegna dei sanitari che avrebbe impedito la ultimazione del locale bagno, in sede di interpello lo stesso Pt 2 alla precisa domanda “è vero che il Sig. Pt 2
provvedeva in data 27 aprile 2021 a ritirare presso RO IN i sanitari acquistati dalla Sig.ra [...]
Pt 1 risponde "è vero, era un favore", escludendo, in sede confessoria, ogni ulteriore prova, anche
contraria in merito.
Non corrisponde a verità che la Impresa ED si sia spontaneamente offerta di concludere i lavori;
in data 17 settembre 2021 la attrice, per il tramite del proprio Difensore comunicava la risoluzione de contratto di appalto per inadempimento della Impresa, mentre solo in data 23 settembre 2021 la ED, sempre tramite il proprio Difensore, si offriva disponibile alla ultimazione delle opere.
Le opere peraltro, secondo il preventivo, dovevano essere ultimate entro il mese di agosto 2021, mentre, come poi accertato in sede di ATP, molte opere non erano eseguite e molte presentavano i vizi e i difetti di cui alla relazione peritale.
2.La relazione resa in sede di ATP è stata ritualmente acquisita al giudizio e come tale, quindi, costituisce elemento probatorio su cui questo Giudice può fondare il proprio convincimento.
Peraltro nell'ambito della espletata procedura di istruzione preventiva il contraddittorio è stato costituito anche nei confronti della parte convenuta.
"Sul punto la giurisprudenza si è espressa in tal senso : ...la relazione conclusiva preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del Giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite ..."(Cass Civ. sez III n. 8496/2023)
La Consulente peraltro ha posto a base del proprio elaborato il preventivo sottoscritto dalle Parti, al di là delle condizioni dell'immobile nel periodo antecedente l'intervento della impresa, ovvero del periodo successivo, irrilevante, a parere di questo Giudice, nella elencazione delle opere eseguite.
3.In merito alle richieste spese sostenute per la ATP, ivi comprese quelle del CT di Parte e del
Difensore, si osserva:
La Corte di Cassazione, (sentenza n. 26478 del 10 ottobre 2024) chiarisce che "le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c, a carico del soccombente (Cass. n. 21085/2023; Cass. n. 35510/2021) a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (in tal senso altresì Cass. n. 84/2013; n. 3380/2015)“.
Legittimata è quindi l'attrice a pretendere le spese sostenute in via preventiva.
4.Le spese del presente giudizio vengono poste carico della parte soccombente e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 aggiornato con il DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e della attività professionale svolta dalle Parti
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza
Condanna Parte convenuta a corrispondere a Parte attrice, per le causali di cui alla parte motiva, la somma di euro 11.972,27 oltre interessi dalla obbligazione al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere parte attrice delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 2.540 per compenso professionale ed euro 237 per spese non imponibili, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Genova il 20 maggio 2025.
Il GOP
Avv. Laila Veneri