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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 2645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2645 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 3148/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
11289 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 19/12/2019, vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. (c.f.
[...] C.F._4 Parte_5
) C.F._5
APPELLANTI
E
(c.f. ) e (C.F. CP_1 C.F._6 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Ferraro (c.f. ) C.F._7 C.F._8
APPELLATI
CONCLUSIONI : come da note di trattazione scritta, depositate ex art.127 ter c.p.c. dagli appellanti
, e , nonché per in data 15.12.2024; dagli appellati Pt_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
CP_
e in data 16.12.2024. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , e Parte_3 Parte_4 Parte_1
CP_ evocavano in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, e , Parte_2 Controparte_2
esponendo in fatto:
- di essere rispettivamente le prime due nude proprietarie ed i restanti usufruttuari di un appezzamento di terreno sito in Anacapri alla via La Vigna n.46, confinante con altro cespite di proprietà dei convenuti;
- che nella proprietà dei convenuti, e al confine con la proprietà di essi attori, erano in corso lavori edilizi consistenti nella realizzazione di un vialetto in cemento con soprastanti un doppio colonnato, fioriere e panchine, nonché di un muro a ridosso delle stesse;
- che la costruzione del predetto colonnato con le annesse opere risultavano essere realizzate in violazione delle distanze legali dal confine e riducevano la veduta che gli attori godevano dal fondo di loro proprietà;
- che sull'appezzamento di terreno frontistante la “proprietà ”, da un lato, la “proprietà Pt_6 [...]
e la “proprietà , dagli altri due lati, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Pt_7 Pt_8
Anacapri al Foglio 2, particelle nn. 770, 771 e 773, del quale erano rispettivamente, nudo proprietario il convenuto ed usufruttuaria la convenuta , era stato realizzato, sempre Controparte_2 CP_1
al confine con la proprietà attorea, un terrapieno, con conseguente realizzazione di un terrazzamento, che avrebbe reso possibile esercitare una “veduta” diretta sul fondo di proprietà delle attrici Parte_3
e , in violazione dell'art. 905 c.c. Parte_4
Tanto premesso in fatto, esponevano che le citate opere erano illegittime in quanto poste in essere in violazione dell'art. 26, n. 12 del Regolamento Edilizio del Comune di Anacapri che prescriveva, per le costruzioni, una distanza minima dal confine non inferiore a mt. 2.
Aggiungevano che gli interventi effettuati dai convenuti per l'innalzamento dell'originario piano di campagna avevano comportato la realizzazione di un muro di contenimento, posto sul confine, che aveva caratteristiche tali da doversi considerare come vera e propria costruzione e che il muro era stato oggetto di verifica a mezzo di un accertamento tecnico preventivo, ex art.696 c.p.c.
Concludevano, quindi, chiedendo: “1) in via principale previo accertamento, per tutte le causali innanzi esposte, della violazione da parte dei convenuti signori e delle disposizioni Controparte_2 CP_1 normative e regolamentari in materia di distanze legali con riferimento alla “struttura muraria con colonnato, fioriere e panchine” con adiacenti “arcate”, come meglio descritta nella Relazione Tecnica di ufficio a firma del prof. Arch. , indicata in premessa, e della conseguente relativa illegittimità condannare, ai Persona_1 sensi e per gli effetti degli artt. 871 e 872 c.c. e di ogni altra norma relativa applicabile al caso concreto, i predetti signori e alla eliminazione della “struttura muraria con colonnato, Controparte_2 CP_1 fioriere e panchine” con adiacenti “arcate” in questione ed alla riduzione in pristino dell'originario stato dei luoghi con riferimento al fondo di proprietà di essi signori e anche in relazione Controparte_2 CP_1 al piano di campagna del fondo stesso, con ogni pronuncia consequenziale;
2) in via gradata e salvo gravame, sempre previo accertamento di cui al punto precedente, condannare, per le causali sopra esposte, i convenuti signori e ad arretrare la “struttura muraria con colonnato, fioriere e Controparte_2 CP_1 panchine” con adiacenti “arcate” per cui è causa sino al rispetto della “distanza legale” dal confine con
l'immobile di proprietà delle esponenti signore e ed alla riduzione in Parte_3 Parte_4 pristino dell'originario stato dei luoghi con riferimento al fondo di proprietà di essi signori Controparte_2
e , di cui si discute, anche con riferimento al relativo piano di campagna, con ogni pronuncia CP_1 consequenziale;
3) in ogni caso, condannare i convenuti al risarcimento in loro favore di tutti i danni conseguenziali nella misura da accertare in corso di causa anche a mezzo di ctu che sin da ora si richiede o in quella diversa che il tribunale riterrà dovuta anche in sua giustizia ed equità, sempre oltre interessi dal sorgere del credito al saldo ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, con ogni pronuncia consequenziale”. CP_ Si costituivano e che contestavano l'avversa domanda, di cui chiedevano il Controparte_2
rigetto, e spiegavano alcune domande riconvenzionali. Con tali domande, atteso che le opere di cui si dolevano gli attori erano state fatte eseguire sul confine in accordo tra le parti, chiedevano la condanna degli attori al risarcimento delle spese sostenute per realizzare le opere costruite e l'eventuale demolizione delle stesse, oltre a tutti i danni subiti per non aver potuto utilizzare per l'attività alberghiera il viale contestato per oltre due anni;
sempre in via riconvenzionale, chiedevano di condannare gli attori ad arretrare il fabbricato realizzato a confine con la proprietà dei convenuti, adibito a pollaio con l'annessa aia recintata con rete metallica, in quanto lo stesso doveva essere costruito ad una distanza dal confine di almeno due metri;
sempre in via riconvenzionale, di condannare gli attori a demolire parzialmente la copertura in ferro, realizzata a copertura di un loro terrazzo posto a sud dell'appartamento sito al piano terra del fabbricato, stabilmente ancorato al muro e posto a distanza non regolamentare dal confine.
All'esito dell'istruttoria, il tribunale di Napoli, con sentenza n. 11289, pubblicata il 19.12.2019, rigettava la domanda degli attori e la riconvenzionale spiegata dai convenuti, compensando interamente le spese di lite.
In motivazione deduceva che:
- il ctu aveva accertato che le opere denunziate dagli attori non presentavano i caratteri dell'illegittimità sotto il profilo amministrativo;
- era da condividersi la valutazione dell'esperto secondo cui quello realizzato dai convenuti era un muro di cinta;
- il suddetto muro non superava in alcuna parte l'altezza di mt. 3, né era collegato ad alcun corpo di fabbrica ed era rispettoso sia delle prescrizioni dell'art. 878 c.c., sia del Regolamento del Comune di
Anacapri;
- erano da considerarsi legittimi, oltre il muro, anche quegli ulteriori elementi (panchine, fioriere, colonne, archi, nicchie ecc.) che, a dire degli attori, ne avrebbero comportato l'illegittimità;
- andava respinta anche la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti sul rilievo della fondatezza dell'eccezione di usucapione formulata dagli attori e,in ogni caso, in quanto il manufatto, con carattere precario, non poteva essere qualificato come vera e propria costruzione.
Il giudizio di appello
, e , nonché hanno proposto appello affidato a Pt_1 Parte_3 Parte_4 Parte_2
diversi motivi.
1) Con un primo motivo hanno censurato la sentenza per avere il tribunale fondato la statuizione esclusivamente sulle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, senza tenere conto né delle contestazioni ad essa mosse da parte degli appellanti, né della relazione di consulenza effettuata in sede di a.t.p., nonché della normativa civilistica e regolamentare applicabile al caso di specie. In particolare hanno dedotto che il ctu, in modo contraddittorio, dopo aver affermato che il muro oggetto di causa era legato a panchine, colonne e fioriere, aveva poi ritenuto di doverlo considerare in maniera isolata;
sicché, alla luce del fatto che esso era di altezza inferiore a 3 mt, era da considerarsi legittimo. Hanno evidenziato, quindi, che, contrariamente a quanto asserito dal ctu, il predetto muro non poteva ritenersi un muro “di cinta”, sia perché non isolato, in quanto parte integrante del complesso costruttivo costituito dal colonnato, dalle panchine, dalle fioriere e nicchie, sia perché funge da “mantenimento” del vialetto di passaggio.
2) Con il secondo motivo hanno censurato la ctu nella parte in cui il perito ha ritenuto che neanche le altre opere avrebbero dovuto osservare le distanze legali, applicando una fattispecie completamente diversa a quella attinente al caso di specie, ossia l'art. 884 c.c.
3) Con un ulteriore motivo di appello hanno lamentato la mancata considerazione, ai fini della definizione della controversia, delle risultanze dell'elaborato espletato in sede di accertamento tecnico preventivo.
4) Con l'ultimo motivo di appello, infine, hanno dedotto che il ctu prima e il tribunale poi non avevano tenuto conto delle contestazioni, in fatto e in diritto, mosse dagli attuali appellanti avverso le conclusioni della ctu, nonché dei rilievi tecnici di cui alle “note di controdeduzioni” redatte dal perito di parte. Hanno sottolineato l'irrilevanza nei rapporti tra privati dell'iter amministrativo, esaminato dal ctu di primo grado, nonché dal giudice ai fini della legittimità delle opere. Gli appellanti hanno concluso chiedendo: 1)in via principale previo accertamento, per tutte le causali già esposte nel presente giudizio, della violazione da parte degli appellati signori Controparte_2
e delle disposizioni normative e regolamentari in materia di distanze legali con CP_1 riferimento alla “struttura muraria con colonnato, fioriere e panchine” con adiacenti “arcate”, come meglio descritta nella Relazione Tecnica di ufficio a firma del Prof. arch. , Persona_1
indicata in premessa, e della conseguente relativa illegittimità condannare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 871 e 872 c.c. e di ogni altra norma relativa applicabile al caso concreto, i predetti signori
e alla eliminazione della “struttura muraria con colonnato, fioriere Controparte_2 CP_1
e panchine” con adiacenti “arcate” in questione ed alla riduzione in pristino dell'originario stato dei luoghi con riferimento al fondo di proprietà di essi signori e Controparte_2 CP_1
anche in relazione al piano di campagna del fondo stesso, con ogni pronuncia consequenziale;
2) in via gradata e salvo gravame, sempre previo accertamento di cui al punto precedente, condannare, per le causali sopra esposte, gli appellati signori e ad Controparte_2 CP_1 arretrare la “struttura muraria con colonnato, fioriere e panchine” con adiacenti “arcate” per cui
è causa sino al rispetto della “distanza legale” dal confine con l'immobile di proprietà delle appellanti, originarie attrici signore e ed alla riduzione in pristino Parte_3 Parte_4 dell'originario stato dei luoghi con riferimento al fondo di proprietà di essi signori Controparte_2
e , di cui si discute, anche con riferimento al relativo piano di campagna, con ogni CP_1
pronuncia consequenziale;
3) in ogni caso, condannare, per ogni relativa causale esposta nel presente giudizio, gli appellati signori e , in solido tra loro ovvero Controparte_2 CP_1
ciascuno per quanto di suo onere e/o responsabilità, al risarcimento nei confronti degli attuali appellanti, originari attori, signori , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
di tutti i danni conseguenziali, nessuno escluso e/o eccettuato, nella misura che sarà
[...]
accertata in corso di causa anche a mezzo di Consulenza Tecnica che sin da ora si richiede o in quella diversa che l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà dovuta anche in sua giustizia ed equità, sempre oltre interessi dal sorgere del credito al saldo ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria e perdita della redditività del danaro, nonché interessi anche su tali importi dal sorgere del credito al saldo, ed interessi sulle somme dovute a titolo di interessi, dalla domanda al saldo, con ogni pronuncia consequenziale;
4) sempre condannare gli appellati signori e al pagamento, in solido tra loro Controparte_2 CP_1
ovvero ciascuno per quanto di suo onere e/o responsabilità, delle spese e dei compensi legali del doppio grado del presente giudizio e di quelli relativi al procedimento di cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. indicato in premessa;
5) accogliere ogni richiesta, domanda ed eccezione di merito ed istruttoria, all'uopo già formulata dagli attuali appellanti, originari attori, signori , , e nel Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
primo grado del presente giudizio, da intendersi in questa per espressamente riproposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., nonché ogni altra richiesta istruttoria che dovesse essere proposta nel presente grado del giudizio, disponendo, ove necessario ai fini della richiesta pronuncia, la rinnovazione ex art. 196 c.p.c. della Consulenza Tecnica di ufficio.” CP_
Si sono costituiti e , i quali hanno evidenziato che l'elaborato peritale (a firma Controparte_2
del dott. citato dagli appellanti non era stato prodotto nel giudizio di primo grado, ma in un Per_1
giudizio di a.t.p. al quale essi non avevano partecipato. Hanno precisato che dallo stato dei luoghi, così come rappresentato dai rilievi fotografici del c.t.u. arch. si evince l'insussistenza di Per_2
dislivello tra le due quote di campagna;
che il muro oggetto di causa è un muro di delimitazione tra due diverse proprietà e che non lede alcun diritto di veduta, peraltro mai esistito in favore degli appellanti. Hanno contestato l'assunto di controparte secondo cui il predetto muro sarebbe da qualificarsi come “costruzione”, evidenziando che era stato realizzato sul preesistente cordolo a 10 cm dall'effettivo confine tra le due proprietà; che, non essendoci alcun dislivello tra il viale degli appellati e la quota di campagna del fondo degli appellanti, l'opera non svolge alcuna funzione di contenimento. Hanno infine precisato che il citato muro era stato realizzato a seguito di lunghe trattative con e all'altezza richiesta dalla controparte, ossia a ridosso del parcheggio più Parte_1
alto, lungo il viale più basso. In ogni caso, qualora si volesse considerare il muro in questione una costruzione, andrebbe applicato il principio della prevenzione, tenendo conto che a costruire in violazione alla normativa vigente in materia di distanza tra costruzioni sarebbero stati prima gli attori, con la realizzazione del contestato pollaio, il cui muro perimetrale era stato costruito in aderenza al confine con la proprietà dei convenuti.
Gli appellati hanno formulato le seguenti conclusioni:“A) rigettare nel merito tutto quanto chiesto da controparte, infondato in fatto e in diritto e confermare la sentenza di primo grado;
B) in subordine accogliere tutte le richieste, domande ed eccezioni, anche istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, da intendersi qui per integralmente trascritte e, all'esito, accogliere le rassegnate conclusioni meglio esposte negli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado;
C) condannare gli appellanti al risarcimento di tutti i danni da loro patiti, oltre al risarcimento delle spese sostenute per il doppio grado di giudizio, con vittoria di spese e onorari di causa per il doppio grado di giudizio.”
Con decreto presidenziale del 21.11.2024 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 17.12.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta. Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 17.12.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il primo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno censurato la decisione nella parte in cui il
Tribunale ha qualificato il muro oggetto di causa come muro di cinta, non merita accoglimento.
Va premesso che l'art. 878 c.c. stabilisce che “il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873 c.c.”. Dunque, ai fini della risoluzione della controversia, è decisivo qualificare correttamente l'opera di cui si controverte, allo scopo di verificare se essa possa essere qualificata come muro di cinta o se, come assumono gli appellanti, si tratti piuttosto di una costruzione, rilevante ai fini della disciplina sulle distanze.
Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità – a cui questa Corte ritiene di aderire – ha indicato quali debbano essere le caratteristiche perché un muro possa essere definito muro di cinta e non un muro di fabbrica, rilevante ai fini della disciplina delle distanze legali, osservando che in tema di limitazioni legali della proprietà, i requisiti del muro di cinta che, ai sensi dell'art. 878 c.c., non va considerato ai fini del computo delle distanze, ed è accomunato ad ogni altro muro isolato che non abbia altezza superiore a tre metri, sono: 1) di essere isolato, nel senso che le facce di esso emergano dal suolo e siano distaccate da ogni altra costruzione;
2) di essere destinato alla demarcazione della linea di confine e alla separazione e chiusura delle proprietà limitrofe;
3) di avere un'altezza non superiore ai tre metri (cfr. Cassazione, ord. n. 24842/2024; Cass. ord. n. 6766/2018; Cass., sent. n.
3037/2015; Cass. sent. n. 20351/2012; Cass., sent. n. 12459/2004). La giurisprudenza è univoca nel ritenere, affinchè un muro possa avere natura di muro di cinta (art. 878 c.c.) ai fini dell'esenzione dal rispetto delle distanze legali imposte dall' art.873 c. c., che lo stesso deve essere essenzialmente destinato a recingere una determinata proprietà onde separarla dalle altre, non superare un'altezza di tre metri ed avere entrambe le facce isolate da altre costruzioni.
Facendo applicazione dei suddetti principi al caso in esame si evince che il muro realizzato dagli appellati non può essere qualificato come muro di fabbrica.
Invero, come emerge chiaramente dalla ctu disposta nel corso del giudizio di primo grado ad opera dell'architetto , il muro posto al confine tra i due appezzamenti di terreno non supera mai i CP_3
tre metri. Ed infatti, a pag. 14 della consulenza il tecnico afferma che: “nel caso in esame del tratto
CD del muro pieno e delle colonne, misurate rispettivamente dalla quota più bassa del viale, sono mediamente di m 1,59 e m 2,40; i tratti di muri AB BC, prospicienti la zona piazzale, misurate dal lato degli attori, hanno altezza variabile da m 1,67 a m 1.81 e dal lato dei convenuti l'altezza varia da 2,14 a 2,16; il tratto di muro DE ha altezza variabile ed è stato realizzato dagli Attori chiudendo con tompagno due archi preesistenti”. “Tutti i muri e le colonne realizzate dai convenuti, dunque, hanno altezza inferiore a m 3,00 ed in particolare la parte emergente dalle colonne, rispetto alla sommità del muro, occupa circa il 12% dello spazio di m 3,55 (distanza tra due colonne)”. Inoltre, a riprova che si tratti di un muro di cinta, vi è il dato di fatto che attesta che il muro è stato realizzato
“laddove precedentemente era installata una rete metallica sostenuta da paletti di ferro di cui ancora oggi vi è traccia”. Inoltre, come correttamente precisato dal ctu “le fioriere, panchine, archi, nicchie, colonne o qualsivoglia elemento decorativo realizzate ai sensi del citato art. 884 c.c. e sul proprio suolo, non modificano la funzione del muro e, pertanto, oltre a non costituire in alcun modo fabbrica non devono neanche rispettare le regole previste per i muri in comune” (cfr. pag. 19 della ctu allegata alla produzione di parte appellante). In sostanza, gli elementi di cui si dolgono gli attori non modificano in alcun modo la funzione svolta del muro;
restano puri ornamenti della struttura.
Dunque, rispettando il muro tutti i requisiti prima menzionati, ritiene questo Collegio che il tribunale abbia correttamente interpretato le risultanze istruttorie evidenziando che l'opera, non superando i tre metri e non essendo collegata ad alcun corpo di fabbrica, rispetta le prescrizioni dell'art. 878 c.c. e del R.E. del ed è pertanto del tutto legittima. CP_4 Parte_9
Con il secondo motivo di appello, gli istanti evidenziano che il tribunale ha erroneamente applicato al caso di specie l'art. 884 c.c.
Tale censura non coglie nel segno. La motivazione della sentenza non fa alcun richiamo all'ipotesi di cui all'art.884 c.c ( menzionata solo nella consulenza tecnica di ufficio).
Se infatti è vero che, come correttamente dedotto dagli appellanti, l'art. 884 c.c. non si attaglia al caso di specie, in quanto il muro per cui è causa non è comune, ma è pacificamente di proprietà esclusiva di , va comunque chiarito che tale considerazione non sposta i Pt_10 Controparte_2
termini della questione. Gli elementi di cui gli appellanti si dolgono sono elementi architettonici e non opere edilizie.
La giurisprudenza conforme della Suprema Corte ritiene che ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, è qualificabile come costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dalla uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, purché determini un incremento del volume, della superficie e della funzionalità dell'immobile e non abbia una funzione meramente decorativa. (cfr., tra le altre, Cass., sent. n. 27476/2019).
Nel caso in esame gli elementi di cui gli appellanti controvertono ( fioriere, colonne, archi, panchine e nicchie ) non incidono in alcun modo sulla funzionalità del muro e non comportano alcun incremento di volumetria.
Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi corretta la decisione di prime cure, laddove ha dichiarato la legittimità delle citate opere.
Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con cui gli appellanti evidenziano che il primo giudice avrebbe omesso di considerare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento di cui al ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.
Invero, premesso che la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è liberamente valutabile dal giudice, che può trarne elementi di prova, dagli atti di causa non si rileva quanto lamentato dagli appellanti in relazione all'esame dell'elaborato espletato in fase cautelare.
Anzi, che non sia così è facilmente desumibile dall'ordinanza del 26.11.2015 con cui il primo giudice, rilevata una contraddizione nelle conclusioni dell'a.t.p. e quelle della c.t.u. ha ritenuto “opportuno invitare il nominato c.t.u. a chiarire se – come appare probabile – la segnalata divergenza derivi da una diversa qualificazione delle opere stesse effettuata dai due esperti (ritenute dal primo assoggettabili a quella normativa in tema di distanze di cui il secondo ha escluso l'operatività), ovvero da altre ragioni (quali – a mero titolo esemplificativo - una difformità nelle misurazioni effettuate).” In altri termini non può dirsi sussistente un'omessa valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice che, al contrario - nell'esercizio della discrezionale valutazione delle prove
- ha motivatamente scelto di aderire alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado.
Infine, merita reiezione anche l'ultimo motivo di appello con cui gli istanti ritengono che né il perito, né il tribunale abbia tenuto conto delle contestazioni in punto di diritto mosse sia dalla parte che dal relativo perito avverso le conclusioni del ctu. Anche tale circostanza non risulta essere veritiera, in quanto contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, emerge documentalmente (cfr. pag. 19 e ss. della consulenza tecnica d'ufficio) che il ctu ha risposto alle controdeduzioni del consulente di parte.
Inoltre, parte appellante sottolinea che il tribunale non avrebbe dovuto nemmeno tenere in conto della assunta “legittimità” delle opere dal punto di vista amministrativo in quanto il relativo iter è del tutto irrilevante nell'ambito dei rapporti privatistici.
Orbene, tale contestazione è inconferente in quanto la ratio posta a fondamento del rigetto della domanda di parte attrice non è certamente da individuare nel vaglio di legittimità amministrativa delle opere contestate. Ed infatti, lo stesso tribunale in motivazione ha specificato che “le opere denunziate dagli attori, realizzate dai convenuti, non presentano illegittimità sotto il profilo amministrativo che possa rilevare nella presente sede, ove peraltro, come correttamente sottolineato proprio dalla difesa dagli attori, il rispetto delle norme di carattere pubblicistico volta a regolare l'attività edilizia ha limitata rilevanza, trattandosi di verificare l'esistenza di eventuali lesioni dei diritti soggettivi connessi alla proprietà dell'immobile”.
In altri termini, diversamente dall'assunto degli appellanti, il rigetto delle domande dai medesimi azionate si è fondato sulla qualificazione del muro oggetto di causa quale muro di cinta (e non sulla legittimità amministrativa delle opere).
Dalle considerazioni riportate discende il rigetto del gravame.
Le spese del presente grado, poste a carico degli appellanti secondo soccombenza ex art.91 c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 e del valore della controversia, come determinato dagli appellanti (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da 1.100,01 a €
5.200,00). In considerazione della complessità della controversia e delle questioni trattate, va fatta applicazione dei valori medi in relazione a tutte le fasi del giudizio.
CP_ Va liquidato pertanto in favore di e , l'importo di € 2.915,00 a titolo di compensi Controparte_2
professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Alla pronuncia di rigetto dell'appello, consegue l'obbligo per gli appellanti di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r.
115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, e , nei confronti di e Parte_3 Parte_4 Parte_2 CP_1 CP_2
, avverso la sentenza n. 11289/2019 del tribunale di Napoli, pubblicata in data 19.12.2019,
[...]
così provvede:
1) rigetta l'appello, per l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di Napoli n.11289/2019 pubblicata il 19.12.2019;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.915,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°,
L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 24 aprile 2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il consigliere istruttore dott. Rosanna De Rosa