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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, il 1.04.2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 649/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: d Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo, via Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.03.2021 il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2017 alle dipendenze della ditta CP_2
per 102 giornate.
[...]
CP_ Esponeva che, con nota datata 30.07.2020 notificata in data nettamente successiva l' gli comunicava che, nell'anno 2017 gli erano stati corrisposti € 4.198,00 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della stessa.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_3 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
Sia in fase amministrativa che, nel presente giudizio, il resistente creditore ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione. A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dal ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore. Dagli atti di causa non è dato desumere la data dell'eventuale pagamento, né vi è prova dell'effettiva erogazione.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass.
19896/15: Cass 26908/20), qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto CP_ presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso 649/2021, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 CP_3 eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito ed ogni atto presupposto e consequenziale ed ordina all' in CP_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della CP_3 parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 1.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena, il 1.04.2025 ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia avente n RG. 649/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: d Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Brolo, via Cristoforo Colombo, 5, presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: indebito previdenziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa ai quali si riportano.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.03.2021 il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2017 alle dipendenze della ditta CP_2
per 102 giornate.
[...]
CP_ Esponeva che, con nota datata 30.07.2020 notificata in data nettamente successiva l' gli comunicava che, nell'anno 2017 gli erano stati corrisposti € 4.198,00 in più sulla sua prestazione di disoccupazione agricola e ne richiedeva l'immediata restituzione.
CP_ Eccepiva la nullità e illegittimità della citata nota, rilevando di non dovere restituire all' dette somme mai percepite, chiedendo l'annullamento della stessa.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il rigetto del CP_3 ricorso.
All'udienza odierna la causa veniva posta in decisione.
Sia in fase amministrativa che, nel presente giudizio, il resistente creditore ha omesso di allegare e provare di avere erogato le somme ritenute indebite e le ragioni della presunta illegittimità delle somme erogate, delle quali domanda la restituzione. A fronte dell'esplicita eccezione avanzata dal ricorrente di non avere mai ricevuto le somme indicate CP_ nell'atto impugnato, l' non prova di avere effettivamente erogato dette somme, né indica analiticamente le prestazioni revocate che hanno formato l'indebito in questione. Non risulta infatti alcuna idonea ricevuta di pagamento e/o attestazione dell'ufficio pagatore. Dagli atti di causa non è dato desumere la data dell'eventuale pagamento, né vi è prova dell'effettiva erogazione.
CP_ Inoltre, l' non contesta tale circostanza non prendendo posizione in merito. Per cui alla luce della costante e pacifica giurisprudenza (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2002, n. 761; Cass sez I 31837/21; Cass.
19896/15: Cass 26908/20), qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova.
E' pacifico in giurisprudenza che, nell'azione di ripetizione di indebito, ex art 2033 cc, incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa petendi (Cass
3387/01; 7501/12).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso e annullata la nota impugnata e con essa ogni atto CP_ presupposto e consequenziale, con condanna dell' a restituire le eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù del predetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore, complessità media, ridotta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso 649/2021, disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 CP_3 eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito ed ogni atto presupposto e consequenziale ed ordina all' in CP_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di detto provvedimento;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della CP_3 parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 1.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amato Lucia Maria Catena