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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giorgio Sensale Presidente
Dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4933 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
07.11.2024, vertente
Tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, Via C.F._2
Alessandro Scarlatti, n. 110, presso lo studio dell'Avv. Luca Siniscalchi che li assiste e difende in virtù di separata procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
- Appellanti -
Contro
( ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( e ( ) tutti C.F._4 Controparte_3 C.F._5
elettivamente domiciliati in Napoli, Via Cuma, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Lambiase che, unitamente all'Avv. Giacomo Callista, li assiste e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale;
- Appellati con appello incidentale -
Nonché contro ( ), in Controparte_4 P.IVA_1
persona dell'amm.re legale rapp.te p.-t., elettivamente domiciliato in
Piano di Sorrento (NA), Corso Italia, n. 24/B, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Maddaloni che lo assiste e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel presente giudizio;
- Appellato -
E Contro
. Controparte_5
- Appellato contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 20.10.2010 e regolarmente notificato in uno al decreto di fissazione di udienza Pt_3
, dichiaratosi proprietario dell'intero locale seminterrato adibito ad
[...]
autorimessa facente parte del sito in , alla Via degli CP_4 CP_4
Aranci, n. 25, evocava in giudizio avanti il Tribunale Civile di Torre
Annunziata - Sezione distaccata di Sorrento - , e CP_6 Pt_2
comproprietari della sovrastante unità immobiliare Parte_1
ubicata al piano terreno, cui è annessa un'area esterna parzialmente giardinata dalla quale sarebbero derivati diffusi fenomeni di infiltrazione tali da aver generato all'interno del locale notevoli macchie di umidità con distacco di intonaci e cemento, recando un livello tale di insalubrità da influire negativamente sull'attività lavorativa svolta dal ricorrente, trovatosi costretto a rinunciare alla sub concessione di vendita di veicoli
Mercedes per il fatiscente e indecoroso stato degli ambienti interni.
A seguito degli accertamenti fatti eseguire dall'istante contenuti in una relazione di parte risalente all'anno 2001, solamente nell'anno 2007 il
2 Condominio deliberava l'approvazione degli interventi da realizzare per eliminare gli inconvenienti denunciati.
Nel corso dell'assemblea condominiale del 14.11.2008 veniva infine approvata l'esecuzione di lavori da eseguirsi sul fabbricato, tra cui anche quelli di risoluzione delle problematiche infiltrative subite dal locale autorimessa, che, tuttavia, non sarebbero mai stati compiuti.
Per quanto sopra concludeva perché venisse accertata in Parte_3
capo ai convenuti, in quanto contitolari dell'area parzialmente giardinata sovrastante i propri locali posti al piano seminterrato, la responsabilità degli eventi infiltrativi patiti e, per l'effetto, condannare gli stessi all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause originanti i fenomeni di trasudo di umidità e a quelle di ripristino e messa in sicurezza delle parti comuni del fabbricato e degli anditi di proprietà esclusiva del ricorrente, oltre al risarcimento dei danni quantificati nella somma di €. 100.000,00 ovvero a quella maggiore o minore risultante dalla espletanda C.T.U., con vittoria di spese di lite.
Si costituivano in atti e Controparte_7 Parte_1 [...]
per contestare l'avversa domanda in quanto infondata, posto che Pt_2
la mancata esecuzione delle opere di risanamento condominiale dovesse addebitarsi all'inerzia dello stesso ricorrente e del CP_4
quest'ultimo custode di beni comuni da cui sarebbero promanati gli eventi infiltrativi all'interno del locale seminterrato.
Eccependo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa invocata, i convenuti chiedevano ed ottenevano l'autorizzazione alla chiamata ex art. 269 c.p.c. del tenuto a rimborsare CP_4
l'attore dei danni cagionati, con vittoria di spese di giudizio.
A seguito di regolare chiamata in causa si costituiva in atti il
[...]
, in persona dell'amministratore p.-t., per PA
rilevare l'inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché inidoneo alla
3 definizione fondata su un'istruttoria sommaria chiedendo, per l'effetto, venisse disposto il mutamento del rito, nonché l'infondatezza delle tesi rispettivamente sostenute dai convenuti, avendo il realizzato CP_4
quanto deliberato in sede condominiale in merito alle opere di smaltimento delle acque piovane provenienti dal fabbricato, e dal ricorrente il quale, rendendosi moroso della propria quota parte relativa agli interventi disposti anni addietro per la soluzione delle problematiche infiltrative, avrebbe ostacolato egli stesso la realizzazione dei lavori concorrendo all'aggravamento del danno ai sensi dell'art.1227 c.c..
Il rilevava altresì la pretestuosità e genericità della richiesta CP_4
risarcitoria poiché non provata e chiedeva l'autorizzazione a chiamare in giudizio la compagnia con la quale era in corso un Controparte_9
contratto di assicurazione globale fabbricati civili, per essere dalla stessa manlevato per ogni conseguenza negativa potesse derivare all'esito del giudizio, concludendo per il rigetto tanto della domanda proposta nei suoi confronti dai convenuti quanto del ricorso introduttivo, con Pt_1
vittoria di spese di giudizio.
Autorizzata la chiamata in causa dell'assicuratrice, si costituiva in atti in persona del legale rapp.te p.-t., per eccepire la Controparte_9
maturata prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto di manleva invocato e l'inoperatività della garanzia inerente a fatti avvenuti in tempi antecedenti alla data di decorrenza (31.05.2010) del contratto in essere.
Si costituiva altresì con intervento autonomo il condomino CP_5
per rilevare la piena applicabilità alla fattispecie trattata del
[...]
disposto dell'art. 1125 c.c. e non anche, come erroneamente sostenuto dai convenuti, di quella contemplata dall'art. 1126 c.c. non rientrando le terrazze a livello tra i beni comuni salvo titolo contrario, dovendosi, per l'effetto, ritenere i soli condomini responsabili delle infiltrazioni e Pt_1
4 dei relativi danni a carico dell'unità immobiliare di proprietà del ricorrente, con totale estraneità del Condominio da ogni addebito.
Il procedimento, che subiva due interruzioni per gli avvenuti decessi dapprima del convenuto e in seguito dell'istante Controparte_7
, veniva riassunto nei confronti di tutte le parti processuali Parte_3
le quali si costituivano in giudizio per il tramite dei rispettivi eredi, che si riportavano alle difese e conclusioni già formulate in atti.
Disposto il mutamento del rito e acquisito nel fascicolo l'elaborato peritale redatto dal C.T.U. nominato Ing. con i relativi Persona_1
chiarimenti richiesti d'ufficio, la causa era trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n. 594/2018 del giorno 07-08.03.2018 in forza della quale il Tribunale di Torre Annunziata - competente a seguito della soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale disposta con D.Lgs. n.
155/12 - in accoglimento parziale della domanda attorea condannava i convenuti a rifondere gli eredi dell'attore della somma di €. 8.871,54 a titolo del risarcimento del danno, oltre al pagamento delle spese di giudizio in favore di questi ultimi e del;
Controparte_4
disponeva la parziale compensazione degli oneri processuali nei rapporti tanto tra convenuti e terzo intervenuto ponendo a carico dei primi il pagamento della parte residua, quanto tra e compagnia CP_4
assicuratrice, ponendo a carico del primo il pagamento della parte rimanente, onerando i convenuti della rifusione degli esborsi liquidati per la espletata C.T.U..
Il Tribunale, facendo proprie le conclusioni cui perveniva il Consulente nominato, rilevava che la provenienza dei fenomeni infiltrativi dovesse attribuirsi alla carente impermeabilizzazione del tubo di drenaggio presente all'interno del solaio dell'area giardinata di proprietà Pt_1
ritenuto impianto di competenza esclusiva dell'unità immobiliare posta al piano terreno, con conseguente addebito a carico dei suddetti del
5 risarcimento dei danni per il ripristino dei luoghi, come determinati dall'ausiliario.
Veniva inoltre rigettata ogni ulteriore domanda risarcitoria proposta dal ricorrente originario e ribadita dagli eredi attori in quanto non provata, come anche veniva respinta la richiesta di manleva formulata dal
Condominio nei confronti dell'assicuratrice decorrendo Controparte_9
l'esistenza dei danni da tempi antecedenti alla sottoscrizione della polizza, dunque non coperti dalla garanzia contrattuale prestata.
B) Avverso la suddetta pronuncia interponevano appello Parte_1
e con atto di citazione notificato con modalità telematica Parte_2
ai sensi della L. n. 53/94 in data 05.10.2018, proponendo un unico motivo di gravame con cui veniva dedotta erronea interpretazione dei fatti di causa per avere il Tribunale assegnato natura individuale, non invece comune, al canale di drenaggio e alla circostante guaina impermeabilizzante negandone l'asservimento alle esigenze della collettività condominiale, come al contrario rilevato dallo stesso C.T.U..
L'ausiliario ha potuto confermare che in tempi antecedenti alla creazione da parte del di discendenti pluviali esterni al fabbricato, il CP_4
canale di drenaggio rinvenuto ha consentito la defluizione delle acque piovane che si riversavano sulla proprietà del piano terreno in quanto provenienti dai prospetti verticali e dai terrazzi dello stabile CP_10
non avendo sufficientemente svolto a detta funzione i due chiusini di raccolta presenti sulla pavimentazione esterna di proprietà Pt_1
A ciò doveva aggiungersi la circostanza che il muro interrato confinante con la guaina ammalorata è risultato, dalla compiuta analisi del C.T.U., di proprietà condominiale poiché delimitante la superficie coperta e determinante la consistenza volumetrica dell'edificio.
Gli appellanti facevano, dunque, richiamo all'obbligo di custodia incombente al ai sensi dell'art. 2051 c.c. e concludevano per CP_4
6 la riforma della pronuncia impugnata, invocando la loro estraneità ad ogni addebito risarcitorio diretto, con vittoria delle spese processuali relative ai due gradi di giudizio.
Si costituivano in atti , e per CP_1 Parte_1 Controparte_3
contestare l'appello proposto dai ribadendo che la provenienza Pt_1
delle infiltrazioni subite a carico del loro locale derivasse dal giardino- terrazzo di proprietà dei detti appellanti, segnatamente da un canale di scarico sottratto alla proprietà formulando appello CP_10
incidentale articolato in quattro distinti motivi di censura.
Con il primo rilievo critico veniva dedotta omessa pronuncia sulla responsabilità esclusiva dei per le infiltrazioni provenienti dal Pt_1
loro terrazzo a livello e non solo dal canale di drenaggio, avendo il C.T.U. riscontrato che l'acqua piovana, oltre che dalla guaina di protezione del canale di drenaggio, si insinuasse nelle varie fessurazioni presenti tra le mattonelle di copertura del terrazzo, rappresentando un'evidente concausa dei danni presenti all'interno dei locali posti al seminterrato.
Con il secondo motivo di gravame le appellate rilevavano omessa pronuncia sulla domanda di condanna dei responsabili all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione degli inconvenienti lamentati, rendendosi necessario, ad evitare futuri e più ingenti accadimenti di natura infiltrativa del terrazzo, disporre il rifacimento dell'intera impermeabilizzazione a carico di chi, tra Condominio e proprietari esclusivi, fosse riconosciuta la relativa competenza.
Con il terzo argomento di censura veniva evidenziata omessa pronuncia sulla domanda di condanna dei responsabili all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza delle parti comuni del fabbricato danneggiate localizzate all'interno dei locali adibiti ad autorimessa su muri portanti, travi e pilastri, come riscontrato dal C.T.U. a pag. 9 dell'elaborato redatto,
7 contenente specifico computo dei lavori di ripristino di strutture condominiali in proprietà . Pt_3
Con il quarto e ultimo motivo di appello veniva contestato il mancato riconoscimento dell'intero importo richiesto per l'eliminazione dei danni all'immobile di proprietà , oltre al pregiudizio derivante Pt_3
dall'insalubrità dei locali con limitazione all'uso del bene, nonché quello ulteriore emergente della perdita di chance in occasione di trattativa con
Mercedes Benz per ottenere la concessione alla vendita di loro veicoli.
Le concludevano per il rigetto dell'appello principale e per Pt_3
l'integrale accoglimento dell'appello incidentale dalle stesse formulato, reiterando le istanze di ammissione delle prove orali richieste e non ammesse in primo grado e di rinnovo della C.T.U..
Si costituiva il , in persona PA
dell'amm.re p.t., per contestare i presupposti del formulato gravame, dovendosi riconoscere natura individuale al canale di drenaggio delle acque meteoriche presente sul terrazzo di proprietà esclusiva degli appellanti e tanto avrebbe trovato dimostrazione nel fatto che Pt_1
con delibera assembleare del 10.04.2010 i condomini approvavano la realizzazione di una canalina di scarico delle acque pluviali corrente lungo la dorsale del fabbricato connessa alla rete fognaria, di fatto realizzata, che avrebbe autonomamente assolto alla funzione di scarico delle acque piovane provenienti dallo stabile condominiale.
Veniva altresì rilevato il concorso del danneggiato nella produzione del danno patito ai sensi dell'art. 1227 c.c., 2° comma, da un lato per essersi lo , come comprovato in atti, sottratto al pagamento della propria Pt_3
quota parte per la realizzazione di opere finalizzate alla soluzione delle problematiche infiltrative risalenti al periodo 2005/2006, così impedendo l'esecuzione dell'intervento previsto, d'altro lato per avere egli stesso acquisito alla sua proprietà un'area di intercapedine mantenuta dal
8 costruttore dello stabile, che avrebbe evitato il contatto della parte muraria della sua proprietà con il terrapieno confinante.
Nel contestare la pretesa risarcitoria in quanto indimostrata nella sua causalità, oltreché inammissibile poiché articolata per la prima volta in secondo grado, il concludeva per il rigetto di entrambi gli CP_4
appelli, principale e incidentale, in quanto infondati chiedendo, in via subordinata, l'applicazione della ripartizione degli eventuali oneri di ripristino disposta dall'art. 1126 c.c., con vittoria di spese del giudizio.
Nessuno si costituiva per che, pertanto, rimaneva Controparte_5
contumace.
Nel corso dell'udienza del 07.11.2024 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G.
Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
Devesi in via preliminare dichiarare la contumacia processuale dell'appellato , non costituito in giudizio nonostante la Controparte_5
regolare notifica nei suoi confronti dell'atto di appello.
Quanto al merito si ritiene che entrambe le domande di riforma della sentenza gravata possano trovare condivisione tanto per quel che attiene agli argomenti trattati con l'appello principale, quanto parzialmente ai rilievi svolti con l'appello incidentale, nei termini di seguito delineati.
• Gli appellanti principali, con l'unico motivo di gravame formulato, deducevano erronea interpretazione dei fatti di causa per avere il
Tribunale assegnato natura individuale, non invece comune, al canale di drenaggio delle acque meteoriche e alla circostante guaina impermeabilizzante, cui veniva negata la natura comune e dunque l'asservimento alle esigenze della collettività condominiale.
9 e a conferma della tesi da loro Persona_2 Parte_2
sostenuta, che lo stesso C.T.U. accertava che in tempi antecedenti alla creazione da parte del di discendenti pluviali esterni al CP_4
fabbricato, il canale di drenaggio rinvenuto all'interno del muro interrato a confine della proprietà del locale sottostante avrebbe consentito la defluizione delle acque piovane che si riversavano sulla proprietà del piano terreno in quanto provenienti dalla verticale e dai terrazzi dello stabile condominiale, stante l'insufficienza funzionale dei due chiusini di raccolta presenti sulla pavimentazione esterna di proprietà Pt_1
Avrebbe pertanto errato il giudice di primo grado, discostandosi dalla verifica compiuta dall'ausiliario nominato, nell'affermare che il canale di drenaggio dovesse ritenersi di proprietà esclusiva dei titolari del terrazzo sul solo presupposto del suo mancato innesto agli altri canali posti al servizio generale di tutti i condomini.
Si osserva in tal senso che in tema di Condominio i beni indicati dall'art. 1117 c.c., con elencazione non tassativa ma solo esemplificativa, si intendono comuni per presunzione derivante sia dall'attitudine oggettiva che dalla concreta destinazione degli stessi al servizio comune (vedi Cass.
Civ. Sent. n. 1680/2015), essendo rimesso all'apprezzamento del giudice la valutazione del singolo caso da trattare.
Nella fattispecie in esame non v'è dubbio che la funzione svolta dal canale di drenaggio non possa ritenersi dissociata dal più generale sistema di raccolta delle acque piovane dell'intero fabbricato, tanto quelle derivanti da parti individuali come balconi o terrazzi superiori, tanto le altre provenienti da parti comuni come lastrici o verticali di fabbricato e tale rapporto di accessorietà era stata già individuata negli anni addietro dal che riconosceva la presenza dei due chiusini di CP_4
convogliamento delle acque meteoriche ubicati sul terrazzo giardinato
10 degli appellanti, posto al piano terreno, misura inidonea a captare l'intera quantità di pioggia che quivi si riversava dalle quote più alte.
Orbene si osserva che, in ambito di sistema fognario non CP_10
rileva la circostanza dedotta in motivazione secondo cui la parte di impianto che direttamente afferisce al servizio del singolo debba ritenersi di proprietà individuale, ben potendo alcune tubature, anche in ipotesi di scollegamento di tratti fognari con l'impianto centrale comune, svolgere funzione di scolo delle acque piovane e prevenzione da infiltrazioni a beneficio dell'intera collettività CP_10
Il rapporto di connessione dall'impianto centrale assunto dal canale di drenaggio rileva ancor più, in assenza di titolo contrario, considerando la finalità protettiva, impressa alla condotta in fase di costruzione, dei locali seminterrati compresi nel Condominio da possibili trasudi provenienti dall'accumulo di acqua piovana a livello della quota sovrastante.
Lo stesso C.T.U. ha chiarito (pag. 5 elaborato Ing. che nella Per_1
relazione tecnica redatta nell'anno 2008 da alcuni condomini incaricati dal Condominio di compilare un rapporto per individuare gli interventi da realizzare per la soluzione degli inconvenienti infiltrativi subiti dalla proprietà si legge “revisione ed eventuale rifacimento della Pt_3
canaletta condominiale di raccolta delle acque meteoriche, provenienti dai soprastanti terrazzi, corrente lungo il muro perimetrale interrato in proprietà , così a sottolineare la ricognizione della natura Pt_1
comune del canale di drenaggio operata dallo stesso Condominio.
L'ausiliario ha potuto inoltre confermare che, data la struttura costruttiva dello stabile condominiale, il muro interrato che separa la proprietà dal terrapieno confinante, adiacente al quale corre la Pt_3
condotta di drenaggio, deve certamente ritenersi di proprietà condominiale poiché delimitante la superficie coperta e determinante la consistenza volumetrica dell'edificio.
11 All'accertamento compiuto dall'ausiliario nominato dovrà assegnarsi il carattere di completezza e puntualità che l'indagine ha richiesto, anche in sede di risposta ai chiarimenti sollecitati dai consulenti di parte.
Per quanto sopra, accertata la proprietà condominiale del canale di drenaggio, non v'è dubbio che ricorra la responsabilità ex art. 2051 c.c. del appellato per la custodia e la manutenzione dell'impianto CP_4
in relazione ai danni subiti dall'immobile di proprietà e, in tale Pt_3
ottica, il gravame principale proposto dai dovrà trovare Pt_1
accoglimento con le dovute integrazioni connesse alla verifica dell'appello incidentale proposto dalle appellate di cui infra. Pt_3
• Veniva quivi dedotto con il primo motivo di gravame incidentale omessa pronuncia in merito alla responsabilità esclusiva dei per le Pt_1
infiltrazioni provenienti anche dal loro terrazzo a livello, avendo il C.T.U. riscontrato che l'acqua piovana, oltre che dalla guaina di protezione del canale di drenaggio, si insinuasse nelle fessurazioni presenti tra le mattonelle di copertura del terrazzo costituendo una chiara concausa dei danni presenti all'interno dei locali posti al seminterrato.
Si ritiene fare preliminare richiamo all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in materia di regolamentazione delle spese per la manutenzione del solaio divisorio appartenente a proprietari diversi, segnatamente alla fattispecie relativa a terrazza di proprietà ad uso esclusivo, secondo cui “Il solaio che separa due unità abitative, l'una sovrastante all'altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani;
tale presunzione
"iuris tantum" vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini, sicchè le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come
12 previsto dall'art. 1125 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, statuendo sulla ripartizione delle spese di riparazione e manutenzione di una terrazza di proprietà e in uso esclusivo, costituente il solaio dell'appartamento sottostante, aveva applicato in via analogica l'art. 1125 c.c. ed escluso l'utilizzabilità dell'art.
1126 c.c.” (Cass. Civ. Ord. n. 24266/2018).
L'indirizzo di legittimità sopra richiamato consente di affermare che, in assenza di titolo contrario, le spese di manutenzione e ricostruzione del solaio posto tra due unità immobiliari sovrapposte, in quanto riferibili alla sua inscindibile funzione divisoria tra i due piani con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini, trovano disciplina nell'art. 1125 c.c. che pone a carico dei due proprietari i relativi oneri laddove la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile al singolo proprietario trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati, avendo la custodia e il controllo diretto ed esclusivo della porzione strutturale posta nella sua disponibilità.
Nel caso di specie non potrà sfuggire l'annotazione fatta dal C.T.U. (pag.
7 elaborato Ing. relativa allo stato di degrado di parte della Per_1
pavimentazione del terrazzo dei ove venivano riscontrate Pt_1
fessurazioni tra le mattonelle che avrebbero concorso nella produzione delle infiltrazioni subite dal piano inferiore.
Si ritiene pertanto dover attribuire anche a tali anomalie tecniche la mancata tenuta della guaina impermeabilizzante che avrebbe favorito il trasudo dell'acqua piovana su parte delle superfici murarie dei locali di proprietà delle appellate e, in tal senso il motivo di censura dovrà trovare accoglimento con riforma in parte qua della pronuncia impugnata.
13 Non potendo tuttavia stabilire con certezza il grado di influenza delle due differenti origini infiltrative, ossia quelle provenienti dalla carente impermeabilizzazione del canale di drenaggio e le altre derivanti dalla sconnessione della pavimentazione del terrazzo, dovrà concludersi per ritenere sussistente, pur a diverso titolo, una responsabilità solidale tra il e gli appellanti il primo per violazione del dovere di CP_4 Pt_1
custodia ex art. 2051 c.c., i secondi per l'obbligo a loro imposto di manutenzione del terrazzo giardinato ai sensi dell'art. 1125 c.c..
• Analogamente dovranno accogliersi le ragioni di censura svolte con il secondo rilievo incidentale con il quale le appellate deducevano omessa pronuncia sulla domanda di condanna dei responsabili all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione degli inconvenienti lamentati, rendendosi necessario, ad evitare futuri e più ingenti accadimenti di natura infiltrativa del terrazzo, disporre il rifacimento dell'intera impermeabilizzazione a carico di chi, tra e proprietari CP_4
esclusivi, fosse attribuita la relativa competenza.
Con la domanda svolta nell'atto introduttivo del primo grado l'originario ricorrente chiedeva disporsi a carico dei convenuti Parte_3
l'obbligo di esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle denunciate infiltrazioni d'acqua, fondando l'istanza sul presupposto che il mero rifacimento delle superfici murarie danneggiate dei propri locali sarebbe apparsa una misura insufficiente se, previamente, non si fosse intervenuti al ripristino della pavimentazione del terrazzo, così da garantirne l'impermeabilizzazione dagli agenti esterni.
La C.T.U. redatta a tal fine dall'ausiliario incaricato riporta (pag. 10 elaborato Ing. l'elenco degli interventi da eseguirsi per la Per_1
risoluzione delle cause dei fenomeni infiltrativi, che il Tribunale non ha correttamente valorizzato nonostante la disposta condanna alla realizzazione delle opere di ripristino dell'immobile danneggiato.
14 In totale applicazione del criterio di cui all'art. 1125 c.c. dette opere, il cui costo è stato stimato dal consulente d'ufficio nell'importo di €. 8.000.00, vengono poste in via esclusiva a carico degli appellanti in quanto Pt_1
proprietari del terrazzo giardinato sovrastante l'immobile di proprietà delle appellate . Pt_3
• Con il terzo argomento di censura veniva rilevata omessa pronuncia con riguardo alla domanda di condanna dei responsabili all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza delle parti comuni del fabbricato trovatesi danneggiate all'interno dei locali adibiti ad autorimessa su muri portanti, travi e pilastri, come riscontrato dal C.T.U. a pag. 9 dell'elaborato redatto, contenente specifico computo dei lavori di ripristino di strutture condominiali in proprietà . Pt_3
Il rilievo coglie nel segno avendo l'originario ricorrente Parte_3
richiesto con il ricorso introduttivo il ripristino e la messa in sicurezza delle parti comuni del fabbricato, oltre a quelle di sua esclusiva proprietà, danneggiate per effetto delle denunciate infiltrazioni d'acqua, non ricevendo dalla pronuncia resa adeguato e motivato riscontro alla pur fondata pretesa vantata.
La C.T.U. ha predisposto, nella valutazione delle opere necessarie al ripristino dei locali di proprietà (pag. 9 elaborato Ing. ), Pt_3 Per_1
due separate classificazioni di interventi, la prima relativa ai lavori da eseguire su beni di proprietà riconosciuta in sentenza per importo Pt_3
di €. 8.471,54 (non anche €. 8.871,54 come ivi trascritto, frutto di errore minimo emendabile in questa sede), la seconda inerente la ristrutturazione di parti condominiali situate all'interno del locale autorimessa per importo di €. 1.500,00 che il primo giudice non ha preso immotivatamente in considerazione.
Orbene si ritiene, stante la piena legittimazione dell'originario istante a richiedere come condomino e titolare del bene all'interno del quale
15 devono eseguirsi i lavori di ripristino l'integrale posta risarcitoria per tutti i danni sofferti a carico della propria unità immobiliare, che entrambe le categorie di interventi potranno essere poste in via solidale a carico del ex art. 2051 c.c. e degli appellanti ai sensi dell'art. 1125 c.c., CP_4
alla stregua di quanto in precedenza osservato.
La sentenza impugnata dovrà dunque riformarsi nel senso di ritenere il e i entrambi responsabili in solido di tutti i danni CP_4 Pt_1
subiti dalle appellate all'interno della loro proprietà per quanto Pt_3
attiene agli interventi da eseguirsi sia su parti di proprietà esclusiva, sia su parti di proprietà condominiale.
• Quanto infine al quarto ed ultimo motivo di appello incidentale con cui le contestavano il mancato riconoscimento dell'intero importo Pt_3
richiesto per l'eliminazione dei danni all'immobile di loro proprietà secondo le valutazioni elaborate dal proprio consulente di parte, oltre al pregiudizio derivante dall'insalubrità dei locali con limitazione all'uso del bene, nonché quello ulteriore emergente per perdita di chance relativamente alla trattativa intercorsa con Mercedes Benz per ottenere la concessione alla vendita di loro veicoli, si ritiene trattarsi di pretese non provate e in parte sconfessate dalle stesse emergenze istruttorie.
Circa l'entità dei costi delle opere di risanamento dei locali danneggiati non v'è motivo per confutare la valutazione compiuta dal C.T.U., non avendo la parte appellata proposto soluzioni alternative o valide critiche tali da riservare maggiore credibilità al computo elaborato dal loro consulente rispetto al calcolo predisposto dall'ausiliario nominato.
In relazione alla dedotta insalubrità dei locali che avrebbe limitato l'uso del bene nel suo complesso si fa rinvio alle osservazioni svolte dall'Ing.
, che ha avuto modo di segnalare la difficile quantificazione del Per_1
pregiudizio patito a fronte di un esercizio di attività lavorativa
16 sicuramente disagiata in occasione di periodi di maggiori precipitazioni atmosferiche, che tuttavia non ha mai cessato di continuare.
Né risulta dall'esame della produzione documentale in atti che le appellate abbiano comprovato le maggiori spese sostenute per la sostituzione di apparecchiature elettroniche e di impianti tecnici ossidati dall'acqua e dall'umidità e divenuti, per tali ragioni, inservibili all'uso.
Infine con riguardo alla perdita di chanche nella trattativa con Mercedes
Benz per ottenere la concessione alla vendita di loro veicoli si osserva da un lato la carenza del nesso di causalità diretta ed esclusiva, come rilevabile dallo scambio di intenti allegati agli atti, tra il ripensamento comunicato dalla società concedente e lo stato dei luoghi in quanto interessato dall'umidità presente su parte delle superfici murarie dei locali, dall'altro l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione da parte del allo svolgimento di attività di vendita di autovetture, CP_4
trattandosi di esercizio di impresa non consentito dal regolamento condominiale, che all'art. 14 dispone che “Il locale seminterrato potrà essere destinato ad autorimessa o stazione di servizio o ad officina elettromeccanica per automezzi o ad uso di deposito”, dovendosi escludere ulteriori tipologie di lavoro ivi non contemplate.
La censura dovrà pertanto essere disattesa in quanto non sufficientemente assistita da persuasivi riscontri probatori.
In ragione dei motivi esposti a fondamento dell'accoglimento di entrambi gli appelli principale e incidentale, assorbita ogni ulteriore questione nel merito e di natura istruttoria prospettata in atti, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e Parte_1 [...]
in solido al , in Pt_2 PA
applicazione del principio secondo cui l'onere delle spese processuali va riferito all'esito finale della lite (Cass. Civ. Ord. n. 23639/24 e n.
13356/21) e sono liquidate con riferimento ai parametri medi secondo le
17 tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle questioni trattate e del valore della lite determinato in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da e Parte_1 [...]
nei confronti di , e Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, nonché del , in
[...] PA
persona dell'amm.re legale rapp.te p.-t., e di per la Controparte_5
riforma della sentenza n. 594/18, resa dal Tribunale Civile di Torre
Annunziata in data 07-08.03.2018, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_5
b) in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, condanna Parte_1
e in solido al
[...] Parte_2 PA
, al pagamento in favore di , e
[...] Controparte_1 Controparte_2
della somma di €. 8.471,54, oltre interessi legali dal dì Controparte_3
della domanda fino al soddisfo, per il ripristino dei danni individuali in proprietà esclusiva e all'ulteriore importo di €. 1.500,00, oltre Pt_3
interessi legali dal dì della domanda fino al soddisfo, per il ripristino dei danni a strutture condominiali in proprietà esclusiva;
Pt_3
c) in parziale accoglimento dell'appello incidentale condanna Parte_1
e all'esecuzione delle opere di ricostruzione della
[...] Parte_2
guaina impermeabilizzante al di sotto della pavimentazione dell'area esterna alla propria abitazione, secondo il computo indicato a pag. 10 della C.T.U. a firma Ing. Persona_1
d) condanna e in solido al Parte_1 Parte_2
, al pagamento in favore di PA
, e delle spese di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
giudizio che liquida per il primo grado in €. 250,00 per esborsi e in €.
18 5.077,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., e per il presente grado in complessivi €. 5.809,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
e) pone definitivamente a carico di e Parte_1 Parte_2
in solido al , le spese di PA
C.T.U. liquidate in primo grado;
f) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e e il Parte_1 Parte_2 PA
;
[...]
g) nulla per le spese nei confronti del contumace . Controparte_5
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 26.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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