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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scrit- te ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 37370 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nata a [...] il [...], elettivamente domi- Parte_1
ciliata in San Cipriano D'Aversa, alla via Togliatti, n. 1, presso lo studio dell'avv. Achille RECCIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pubblico impiego - carta del docente
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'avv. A. Reccia, per la ricorrente: “previo gli incombenti di rito, nel merito,
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro
500,00 oltre interessi legali e per l'effetto condannare il
[...] merito alla refusione della stessa nei modi statuiti per i Controparte_1
1 docenti con contratto a tempo indeterminato;
In ogni caso con condanna dei resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari del presenta giudizio, iva, cpa e rimb. Forf. Spese gen., con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 16 ottobre 2024, ha Parte_1
esposto che ha lavorato per il come do- Controparte_1
cente in virtù di contratto a tempo determinato senza fruire della carta elettro- nica del docente;
che, in particolare, ha svolto attività lavorativa in forza di contratto di lavoro a tempo determinato efficace nel periodo dal 27/09/2022 al
30/06/2023; che è dipendente del a tempo indeterminato in virtù di CP_1
contratto stipulato il 4 ottobre 2024; e che, con motivata diffida del 20 agosto
2024, ha richiesto al l'erogazione del Controparte_1
beneficio senza ricevere riscontro.
Tanto premesso, ha quindi dedotto che è illegittima l'esclusione dei do- centi con contratto a tempo determinato dalla fruizione del beneficio della car- ta elettronica del docente in ragione della previsione normativa di cui all'art. 1
L. 107/2015, commi 121, 122 e 124; e che il Consiglio di Stato, con la senten- za n. 1842/2022, e la Corte di giustizia europea, con l'ordinanza emessa nella causa C-450/21, hanno ribadito tale illegittimità in quanto il sistema di esclu- sione collide con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 oltre che con i principi dell'ordinamento comunitario.
La ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni sopra trascritte.
Il , benché ritualmente citato con atto notificato il 25 ottobre CP_1
2024, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - La Corte di Cassazione – pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2 2023 – con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termi- ne delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, com- ma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in for- ma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema pro- prio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle do- cenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dal- le graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pre- giudizio.
3 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4
c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del confe- rimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della respon- sabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dal- la data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2. - Pertanto, stante la persistenza ad oggi del rapporto di lavoro (v., ap- punto, contratto a tempo indeterminato stipulato il 4 ottobre 2024) e, quindi,
l'attualità dell'interesse di entrambe le parti all'adempimento nella forma della attribuzione della Carta (v., anche su tale questione, Cass. n. 29961/2023, pun- to 16 della motivazione), ha diritto di fruire per l'anno 2022/2023 del benefi- cio della c.d. Carta Docente.
3. - Deve quindi condannarsi il convenuto alla attribuzione, a favore del- la ricorrente, della Carta Docente per il detto anno scolastico, secondo il si- stema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre in- teressi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccom- benza.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al-
4 legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo per controversie di valore fino ad €1.100,00. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 16 ottobre 2024, respinta Parte_1
ogni altra richiesta, così provvede:
1. - condanna il alla attribuzione della Controparte_1
Carta Docente, a favore di , per l'anno scolasti- Parte_1
co 2022/2023, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corri- spondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio;
2. - condanna il al pagamento, in favo- Controparte_1
re dell'avv. Achille RECCIA, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi €296,00#, di cui €39,00# per spese generali ed
€258,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
3. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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