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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M O D E N A
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
In composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6977 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato MICHELE MONTANARI
RICORRENTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avvocato MINUTOLO FRANCESCA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come indicato nell'ordinanza del 4/7/2024
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui sono nati a Carpi (MO) i figli minori il 31/03/2013 Persona_1
e il 30/05/2017. Persona_2
2. Con ricorso del 5/12/2023 la ricorrente ha Parte_1 chiesto: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
la previsione di un calendario relativo al diritto di visita del padre;
la previsione dell'obbligo del sig. di corrispondere 500,00 euro (250,00 CP_1 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori;
prevedere che ciascun genitore sia tenuto a contribuire nella misura del 50% alle spese di natura straordinaria.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto,
[...]
chiedendo una differente regolamentazione: Controparte_1 prevedere l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento alternato e tempi paritari presso ciascun genitore;
prevedere un calendario differente rispetto a quello prospettato dalla ricorrente, ritenendo non sussistenti ragioni concrete per modificare la prassi che nel tempo si è consolidata e che vede i minori trascorrere pari tempo con ciascun genitore;
dare atto che la ricorrente ha già lasciato l'abitazione famigliare e pertanto prevedere che la stessa sia assegnata al sig. prevedere CP_1 che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto ed ordinario dei figli in virtù del collocamento paritario degli stessi;
disporre che i genitori adottino sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la prole;
condannare parte pagina 2 di 7 ricorrente alle spese di lite in considerazione dell'infondatezza delle richieste formulate.
4. All'esito dell'udienza del 3/4/2024, il Giudice disponeva l'ascolto del minore (udienza del 5/6/2024), a seguito Persona_1 della quale con ordinanza del 4/7/2024 sono stati assunti i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c. di seguito indicati:
“Affida i figli e a entrambi i genitori e autorizza Per_1 Per_2 ciascuno di loro a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
dispone il collocamento paritario dei figli presso ciascun genitore secondo il seguente calendario: durante la settimana in cui il padre svolgerà il turno di lavoro del mattino, quest'ultimo preleverà i figli da scuola alle ore 16.30 e li riporterà alla madre, dopo cena, nella fascia oraria tra le ore 20.30 e le ore 21.00;
i figli trascorreranno il week end con il padre, che li preleverà da scuola il venerdì pomeriggio e li terrà con sé sino al lunedì mattina, quando li riporterà a scuola;
durante la settimana in cui il padre svolgerà il turno di lavoro del pomeriggio, la madre preleverà i figli da scuola, mentre il padre li preleverà dall'abitazione materna, dopo cena, nella fascia oraria tra le ore 20.30 e le ore 21.00, con pernotto presso di sé e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
i figli trascorreranno il week end con la madre. Dispone che, il padre tenga con sé i figli 7 giorni consecutivi, durante il periodo di vacanze scolastiche natalizie, compreso il giorno di Natale o quello di Santo Stefano ad anni alterni e 3 giorni durante il periodo di pagina 3 di 7 vacanze scolastiche pasquali, compreso il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta ad anni alterni;
i periodi presso ciascun genitore dovranno essere concordati tra gli stessi almeno 30 giorni prima. I genitori terranno con sé i figli
14 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo di vacanze scolastiche estive, salvo diversi accordi. Il periodo di vacanze estive da trascorrere con i minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di contestualità del periodo di vacanza indicato dai genitori per trascorrere le ferie con i figli, il diritto di scelta spetterà al padre negli anni pari e alla madre negli anni dispari. Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé i figli altri 10 giorni, anche non consecutivi, durante l'anno, salvo diversi accordi, per portarli presso gli ascendenti ovvero in una località di villeggiatura.
Dispone che, in considerazione dei tempi paritari che i figli trascorrono presso ciascun genitore, questi ultimi provvederanno direttamente al mantenimento ordinario dei figli per il tempo in cui li avranno con sé.
I genitori provvederanno, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal vigente protocollo del Tribunale di Modena, al quale si fa espresso riferimento e continueranno ad utilizzare interamente l'assegno unico universale a copertura di dette spese. Qualora l'assegno unico universale non fosse sufficiente a coprire le spese straordinarie necessarie per i figli, il genitore che avrà anticipato le spese e che avrà fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, avrà diritto al rimborso pro quota entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione.”
pagina 4 di 7 5. Le parti hanno successivamente raggiunto un complessivo accordo, chiedendo il recepimento delle condizioni di cui all'ordinanza del 4/7/2024:
“Affida i figli e a entrambi i genitori e autorizza Per_1 Per_2 ciascuno di loro a esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione;
dispone il collocamento paritario dei figli presso ciascun genitore secondo il seguente calendario: durante la settimana in cui il padre svolgerà il turno di lavoro del mattino, quest'ultimo preleverà i figli da scuola alle ore 16.30 e li riporterà alla madre, dopo cena, nella fascia oraria tra le ore 20.30 e le ore 21.00;
i figli trascorreranno il week end con il padre, che li preleverà da scuola il venerdì pomeriggio e li terrà con sé sino al lunedì mattina, quando li riporterà a scuola;
durante la settimana in cui il padre svolgerà il turno di lavoro del pomeriggio, la madre preleverà i figli da scuola, mentre il padre li preleverà dall'abitazione materna, dopo cena, nella fascia oraria tra le ore 20.30 e le ore 21.00, con pernotto presso di sé e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
i figli trascorreranno il week end con la madre. Dispone che, il padre tenga con sé i figli 7 giorni consecutivi, durante il periodo di vacanze scolastiche natalizie, compreso il giorno di Natale o quello di Santo Stefano ad anni alterni e 3 giorni durante il periodo di vacanze scolastiche pasquali, compreso il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta ad anni alterni;
i periodi presso ciascun genitore dovranno essere concordati tra gli stessi almeno 30 giorni prima. I genitori terranno con sé i figli
14 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo di vacanze pagina 5 di 7 scolastiche estive, salvo diversi accordi. Il periodo di vacanze estive da trascorrere con i minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di contestualità del periodo di vacanza indicato dai genitori per trascorrere le ferie con i figli, il diritto di scelta spetterà al padre negli anni pari e alla madre negli anni dispari. Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé i figli altri 10 giorni, anche non consecutivi, durante l'anno, salvo diversi accordi, per portarli presso gli ascendenti ovvero in una località di villeggiatura.
Dispone che, in considerazione dei tempi paritari che i figli trascorrono presso ciascun genitore, questi ultimi provvederanno direttamente al mantenimento ordinario dei figli per il tempo in cui li avranno con sé.
I genitori provvederanno, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal vigente protocollo del Tribunale di Modena, al quale si fa espresso riferimento e continueranno ad utilizzare interamente l'assegno unico universale a copertura di dette spese. Qualora l'assegno unico universale non fosse sufficiente a coprire le spese straordinarie necessarie per i figli, il genitore che avrà anticipato le spese e che avrà fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, avrà diritto al rimborso pro quota entro il giorno 15 del mese successivo all'esibizione.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli pagina 6 di 7 minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta
1. Recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
2. Spese del procedimento compensate
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione
Prima Civile in data 21/5/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Francesca Cerrone
IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Di Pasquale
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