Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori Alla udienza del 27/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12656/2024 R.G. promossa da: con il patrocinio dell'avv. C.F. 1 Controparte_1
AURICCHIO RAFFAELE, con elezione di domicilio in VIA
CIRCUMVALLAZIONE N°20 80059 TORRE DEL GRECO ITALIA;
RICORRENTE
contro
:
' con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Maria Sofia Lizzi con elezione di domicilio in via de Gasperi 55 80133 NA POLI;
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione indebito CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio 1' CP_2 esponendo che la somma di € 826,47 erogata dall' CP_2 a titolo di AOI nel mese di dicembre 2022 era stata indebitamente trattenuta dall CP_3 in occasione della liquidazione della prestazione nel mese di marzo 2024. Specificava che l'assegno ordinario è stato revocato in seguito a domanda di conferma della prestazione presentata in data 1.9.2022 e successivamente ripristinato in seguito all'esito favorevole del ricorso giudiziario con decorrenza dalla data della revoca(1.9.2022). Rassegnava le conclusioni di cui al ricorso. Si costituiva 1 CP_2 che chiedeva breve rinvio per la restituzione dell'importo erroneamente trattenuto. All'udienza di trattazione scritta del 27.3.2025 la causa, lette le note di trattazione scritta, era decisa con la presente contestuale sentenza. Va dichiara la cessata materia del contendere in quanto nelle more del giudizio e, precisamente, nel mese di febbraio 2025 l'cp_2 ha provveduto alla restituzione della somma indebitamente trattenuta. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n.
4719).Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
· l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla. disciplina delle impugnazioni (Cass., 88.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126) Le spese in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno addebitate all' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr.ssa Manuela Montuori, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'CP_2 al pagamento delle spese di lite liquidate in € 950,00 oltre spese generali Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore del difensore Avv. Auricchio Raffaele dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 27.3.2025
ILGIUDICE
DR.SSA MANUELA MONTUORI