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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1720/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario HE LE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 1720 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE TRA
Avvocato Luca Marcari, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti a margine del ricorso introduttivo, dall'Avvocato Gianluca Longo presso il cui studio professionale, in Campobasso via A. Gramsci n. 11, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Marisa Biasella presso il cui studio professionale, in Campobasso C.so F. Bucci n. 58/A, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del contendere attiene la richiesta di pagamento del compenso professionale di euro
12.571,78 per l'attività svolta dall'avv. Luca Marcari, in favore della sig.ra Controparte_1
nell'ambito del giudizio n. 693/2020 celebrato innanzi al Tribunale di Campobasso Sez. Lavoro ad oggetto il riconoscimento del trattamento mobilità in deroga, definito con sentenza n. 29/2022.
Si è ritualmente costituita in giudizio la resistente che ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e,
inoltre, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ha dedotto che nulla era dovuto all'Avv. Marcari per aver violato gli obblighi di diligenza ed informazione e, comunque, in via pagina 1 di 9 subordinata, ha chiesto la riduzione del compenso perché eccessivo e spropositato. Mutato il rito ed esaurita la fase istruttoria con l'ascolto dei testi ammessi, all'udienza del 9.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
Si osserva preliminarmente, in diritto, che in tema di attività professionale svolta dagli avvocati va considerato che, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (cfr. 8863/2021).
La procura alle liti, dunque, non presuppone l'esistenza, fra le medesime persone, di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale,
secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne
consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (Cass. n. 6905 del11/03/2019).
Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie deve ritenersi raggiunta la prova, in quanto circostanza non contestata e documentalmente provata, del conferimento del mandato professionale in data 4.10.2018 da parte della signora in favore dell'Avvocato Marcari a rappresentarla e CP_1
difenderla dinanzi al Tribunale di Campobasso Sezione Lavoro nell'instaurando giudizio contro la
Regione Molise nonché contro l' . CP_2
Parte resistente ha, però, chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto, avendo fornito all'Avv.
Marcari tutta la documentazione necessaria e sottoscritta la relativa istanza, il professionista non aveva mantenuto fede all'impegno assunto di presentare, prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado di cui si discute, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio innanzi al competente Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati e, pertanto, stante tale negligenza, ha dedotto che nulla deve a titolo di compenso professionale in favore del professionista;
ha, inoltre, contestato alla parte ricorrente pagina 2 di 9 l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per aver negligentemente introdotto tardivamente il giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso Sez. Lavoro omettendo di informare la cliente del possibile rischio di rigetto della domanda.
Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite della S.C., spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare inadempimento (cfr. Cass. n. 13533/2001). Il concetto di responsabilità contrattuale è poi strettamente collegato al principio di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, regolato dall'art. 1176 c.c., il quale esonera da responsabilità il creditore che abbia agito secondo diligenza, nonostante l'inadempimento dell'obbligazione. E' stato ulteriormente chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità che: "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di
un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la
regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo
all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento
del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose
risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso
può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività
professionale omessa". Infatti, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando,
altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone (cfr. Cass. n.25112/2017).
Ciò premesso, la prima censura opposta all'Avv. Marcari, per non aveva mantenuto fede all'impegno assunto di presentare l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio innanzi al competente Consiglio pagina 3 di 9 dell'Ordine degli Avvocati, è infondata. Afferma testualmente parte resistente che: “stante la natura del
ricorso proposto, se avesse saputo di non poter usufruire di detto beneficio, non avrebbe certamente
intrapreso alcuna azione giudiziaria in considerazione delle condizioni economiche in cui versava”
(cfr. pag. 4- 5 della comparsa di costituzione).
Ebbene, ai fini della prova del pregiudizio diretto ai suoi danni, la resistente era anzitutto tenuta a dimostrare che all'epoca dell'instaurazione del giudizio innanzi alla Sez. Lavoro del Tribunale di
Campobasso, fosse in possesso dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dell'Erario.
Non essendo stata prodotta agli atti la documentazione necessaria a comprovare che nell'anno 2017
sussistevano in capo alla resistente i presupposti reddituali di cui all'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, questo
Giudice ritiene del tutto superfluo esaminare la documentazione prodotta e la prova testimoniale acquisita, atteso che, pur ritenendo raggiunta, in tesi, la prova dell'asserito impegno assunto dall'Avv.
Marcari nei confronti della resistente in merito al gratuito patrocinio, la carenza di prova della sussistenza dei presupposti reddituali del beneficio all'epoca dei fatti di cui si discute, condurrebbe in ogni caso al rigetto dell'eccezione sollevata dalla resistente.
Quanto alla eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., va premesso che l'odierna resistente,
unitamente ad altri soggetti, hanno conferito mandato congiunto all'Avv. Luca Marcari e all'Avvocato
VI LE di agire innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Campobasso nei confronti della
Regione Molise e dell' , per ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento di mobilità in CP_2
deroga e, quindi, la condanna della Regione Molise e dell' , al pagamento del suddetto CP_2
trattamento nella misura di sette mensilità relative all'anno 2015 e di sei mensilità relative all'anno
2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il Tribunale di Campobasso, Sez. Lavoro, con sentenza n. 29/2022 del 15.2.2022, accogliendo l'eccezione sollevata dall' , dichiarava, nei CP_2
confronti dell'odierna resistente e degli altri ricorrenti l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970. Premesso che, in effetti, anche in tema di riconoscimento del diritto al trattamento della mobilità in deroga andava rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 47 DPR n. pagina 4 di 9 639/1970, risulta dalla sentenza richiamata che le domande amministrative erano state presentate dai ricorrenti negli anni 2016 e 2017 e che da tale data era abbondantemente decorso il termine decadenziale di un anno e trecento giorni dalla presentazione della domanda per la proposizione del ricorso giudiziario avvenuta in data 29.4.2020.
Ebbene, parte resistente, premettendo di aver conferito tempestivo mandato sin dall'ottobre 2018,
contesta all'Avv. Luca Marcari la circostanza di non averla mai informata che l'avvenuto tardivo deposito del ricorso introduttivo avrebbe potuto determinare la decadenza della domanda giudiziaria ex art. 47 DPR 639/1970 e di non aver mai provato a dissuaderla dal proporre la domanda innanzi alla
Sezione Lavoro del Tribunale di Campobasso.
Pertanto, riservandosi di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno, in questa sede ha chiesto: “in applicazione della fondata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.,
accertare e dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di compenso professionale dalla sig.ra
all'Avv. Luca Marcari per l'attività svolta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso, CP_1
Sez. Lavoro, rubricato al n. 693/2020 r.g.”.
E' principio noto in giurisprudenza quello secondo cui l'obbligo di diligenza impone all'avvocato di assolvere, sia al momento di conferimento del mandato che nel corso del rapporto, anche i doveri di informazione del cliente, essendo egli tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (cfr. Cass.
n.19520/2019).
Inoltre, sempre in punto di diritto, l'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, nello svolgimento dell'attività professionale è obbligato a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (cfr. Cass. n. 10289/2015) ed è altrettanto noto che nell'ambito di tale diligenza vi rientra anche l'obbligo di informazione al cliente, come peraltro emerge dal disposto di cui pagina 5 di 9 all'art. 13 L. n. 247/2012, vigente all'epoca del conferimento dell'incarico (anno 2018), che pone espressamente a carico dell'avvocato l'obbligo di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.
Inoltre, sempre in punto di diritto, secondo Cass. n. 25894/2016: “ la violazione della diligenza media
comporta un inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche
per la colpa lieve, salvo nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto
implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui
all'art. 1460 c.c. la perdita del diritto al compenso;
tuttavia l'eccezione di inadempimento ai sensi
dell'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza
professionale purché la mancanza di diligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non
potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, ed essendo
contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove non sia pregiudicata la chance di vittoria
in giudizio;
quindi, ai fini del riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale
per la fondatezza dell'exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di
corrispondere il compenso all'avvocato quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo
in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici,
risultino tali da aver impedito un esito della lite altrimenti ottenibile”. Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti, risulta che l'avv. Marcari ha promosso il giudizio innanzi al Tribunale
di Campobasso omettendo di informare la cliente del presumibile esito negativo del giudizio e cioè che il deposito tardivo del ricorso, avrebbero potuto determinare, come effetti sfavorevoli, la decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970, come in effetti è poi è avvenuto.
Va premesso che, secondo il noto orientamento della Suprema Corte in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione (v. Cass. n. 826/2015; Cass. n. 8615/2006; Cass. SS.UU. n.
13533/2001), il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte negoziale del suo diritto, pagina 6 di 9 ovvero l'esistenza ed il contenuto del contratto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Ebbene, a fronte della specifica contestazione di parte resistente di omessa informazione in ordine alla opportunità e fruttuosità della proponenda iniziativa giudiziaria, parte ricorrente non ha in alcun modo provato di aver compiutamente informato la cliente circa le questioni di diritto che potevano frapporsi al raggiungimento di un risultato sperato;
non vi è alcuna prova della resa attività informativa obbligatoria né dell'avvenuta comunicazione e discussione con la cliente, nè parte ricorrente ha provato che la scelta di procedere giudizialmente sia stata preceduta da colloqui informativi intercorsi, né che la cliente abbia insistito per adire il Tribunale ugualmente pur in presenza degli evidenti profili di infondatezza del ricorso.
Infatti, considerato che la questione preliminare della decadenza dell'azione giudiziaria era palesemente evincibile sin dalla proposizione del ricorso introduttivo, a fronte delle contestazioni specifiche sollevate dalla resistente ex art. 1460 c.c., era onere del ricorrente dimostrare non solo di aver adempiuto l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare la resistente sul probabile esito negativo della controversia, ma di aver ottemperato anche al proprio dovere di dissuasione.
In assenza di qualsiasi prova al riguardo, sia documentale che testimoniale, il Tribunale ritiene che l'eccezione di inadempimento sia stata legittimamente sollevata dalla resistente, la quale, se adeguatamente informata, avrebbe senz'altro scelto di non promuovere il giudizio innanzi alla Sezione
Lavoro del Tribunale di Campobasso. pagina 7 di 9 Si è affermato da recente pronuncia della Suprema Corte che: “al fine di valutare la rilevanza
dell'inadempimento, rimane utilizzabile il criterio volto ad accertare in quali termini l'omissione di
informazione imputabile al professionista sia stato tale da incidere sugli interessi del cliente, dovendo
il giudice di merito in primo luogo indagare sull'esistenza di nesso di causa tra l'inadempimento del
professionista e lo svolgimento dell'attività per la quale il professionista chiede il corrispettivo. Nel
caso in cui l'accertamento sia nel senso che, se adeguatamente informata, la cliente avrebbe scelto di
non costituirsi nel giudizio di primo grado (ndr. ovvero promuovere un giudizio) e perciò fosse stata
solo la mancanza dell'informazione ad avere determinato lo svolgimento dell'attività giudiziale del
professionista, sarebbe giustificato da parte della cliente il rifiuto di pagamento del corrispettivo per
quell'attività, in quanto sarebbe conforme a buona fede sollevare l'eccezione di inadempimento.
Evidentemente l'avvocato non può pretendere il compenso con riguardo all'attività che ha svolto
soltanto perché ha taciuto al cliente le informazioni che lo avrebbero indotto a non conferirgli
l'incarico per la costituzione in giudizio, in quanto la volontà del cliente è stata determinata dalla
mancanza di informazioni che il professionista era obbligato a fornire” (cfr. Cass. n. 25889/2025).
Se la sig.ra a fronte di un ricorso che già ab origine si presentava privo di qualsiasi Controparte_1
fondamento giuridico, fosse stata adeguatamente informata dall'Avv. Marcari delle relative questioni giuridiche, è certo che non avrebbe mai autorizzato quest'ultimo a svolgere l'attività professionale di cui oggi chiede il pagamento del relativo compenso.
Concludendo, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'odierna parte resistente,
nulla è dovuto al ricorrente a titolo di compenso professionale e la domanda di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio va rigettata. Tenuto conto della complessità della vicenda sia in fatto che in diritto si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del giudice Onorario HE LE, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: pagina 8 di 9 - rigetta la domanda articolata dalla parte ricorrente perché infondata;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Campobasso, il 26 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
HE LE
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario HE LE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 1720 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE TRA
Avvocato Luca Marcari, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti a margine del ricorso introduttivo, dall'Avvocato Gianluca Longo presso il cui studio professionale, in Campobasso via A. Gramsci n. 11, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Marisa Biasella presso il cui studio professionale, in Campobasso C.so F. Bucci n. 58/A, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del contendere attiene la richiesta di pagamento del compenso professionale di euro
12.571,78 per l'attività svolta dall'avv. Luca Marcari, in favore della sig.ra Controparte_1
nell'ambito del giudizio n. 693/2020 celebrato innanzi al Tribunale di Campobasso Sez. Lavoro ad oggetto il riconoscimento del trattamento mobilità in deroga, definito con sentenza n. 29/2022.
Si è ritualmente costituita in giudizio la resistente che ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e,
inoltre, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ha dedotto che nulla era dovuto all'Avv. Marcari per aver violato gli obblighi di diligenza ed informazione e, comunque, in via pagina 1 di 9 subordinata, ha chiesto la riduzione del compenso perché eccessivo e spropositato. Mutato il rito ed esaurita la fase istruttoria con l'ascolto dei testi ammessi, all'udienza del 9.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
Si osserva preliminarmente, in diritto, che in tema di attività professionale svolta dagli avvocati va considerato che, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (cfr. 8863/2021).
La procura alle liti, dunque, non presuppone l'esistenza, fra le medesime persone, di un sottostante rapporto di patrocinio, ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale,
secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l'attività professionale. Ne
consegue che la procura alle liti è solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell'autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (Cass. n. 6905 del11/03/2019).
Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie deve ritenersi raggiunta la prova, in quanto circostanza non contestata e documentalmente provata, del conferimento del mandato professionale in data 4.10.2018 da parte della signora in favore dell'Avvocato Marcari a rappresentarla e CP_1
difenderla dinanzi al Tribunale di Campobasso Sezione Lavoro nell'instaurando giudizio contro la
Regione Molise nonché contro l' . CP_2
Parte resistente ha, però, chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto, avendo fornito all'Avv.
Marcari tutta la documentazione necessaria e sottoscritta la relativa istanza, il professionista non aveva mantenuto fede all'impegno assunto di presentare, prima dell'instaurazione del giudizio di primo grado di cui si discute, l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio innanzi al competente Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati e, pertanto, stante tale negligenza, ha dedotto che nulla deve a titolo di compenso professionale in favore del professionista;
ha, inoltre, contestato alla parte ricorrente pagina 2 di 9 l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per aver negligentemente introdotto tardivamente il giudizio innanzi al Tribunale di Campobasso Sez. Lavoro omettendo di informare la cliente del possibile rischio di rigetto della domanda.
Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite della S.C., spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare inadempimento (cfr. Cass. n. 13533/2001). Il concetto di responsabilità contrattuale è poi strettamente collegato al principio di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, regolato dall'art. 1176 c.c., il quale esonera da responsabilità il creditore che abbia agito secondo diligenza, nonostante l'inadempimento dell'obbligazione. E' stato ulteriormente chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità che: "in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di
un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la
regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo
all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento
del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose
risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso
può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività
professionale omessa". Infatti, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando,
altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone (cfr. Cass. n.25112/2017).
Ciò premesso, la prima censura opposta all'Avv. Marcari, per non aveva mantenuto fede all'impegno assunto di presentare l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio innanzi al competente Consiglio pagina 3 di 9 dell'Ordine degli Avvocati, è infondata. Afferma testualmente parte resistente che: “stante la natura del
ricorso proposto, se avesse saputo di non poter usufruire di detto beneficio, non avrebbe certamente
intrapreso alcuna azione giudiziaria in considerazione delle condizioni economiche in cui versava”
(cfr. pag. 4- 5 della comparsa di costituzione).
Ebbene, ai fini della prova del pregiudizio diretto ai suoi danni, la resistente era anzitutto tenuta a dimostrare che all'epoca dell'instaurazione del giudizio innanzi alla Sez. Lavoro del Tribunale di
Campobasso, fosse in possesso dei requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dell'Erario.
Non essendo stata prodotta agli atti la documentazione necessaria a comprovare che nell'anno 2017
sussistevano in capo alla resistente i presupposti reddituali di cui all'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, questo
Giudice ritiene del tutto superfluo esaminare la documentazione prodotta e la prova testimoniale acquisita, atteso che, pur ritenendo raggiunta, in tesi, la prova dell'asserito impegno assunto dall'Avv.
Marcari nei confronti della resistente in merito al gratuito patrocinio, la carenza di prova della sussistenza dei presupposti reddituali del beneficio all'epoca dei fatti di cui si discute, condurrebbe in ogni caso al rigetto dell'eccezione sollevata dalla resistente.
Quanto alla eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., va premesso che l'odierna resistente,
unitamente ad altri soggetti, hanno conferito mandato congiunto all'Avv. Luca Marcari e all'Avvocato
VI LE di agire innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Campobasso nei confronti della
Regione Molise e dell' , per ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento di mobilità in CP_2
deroga e, quindi, la condanna della Regione Molise e dell' , al pagamento del suddetto CP_2
trattamento nella misura di sette mensilità relative all'anno 2015 e di sei mensilità relative all'anno
2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Il Tribunale di Campobasso, Sez. Lavoro, con sentenza n. 29/2022 del 15.2.2022, accogliendo l'eccezione sollevata dall' , dichiarava, nei CP_2
confronti dell'odierna resistente e degli altri ricorrenti l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970. Premesso che, in effetti, anche in tema di riconoscimento del diritto al trattamento della mobilità in deroga andava rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 47 DPR n. pagina 4 di 9 639/1970, risulta dalla sentenza richiamata che le domande amministrative erano state presentate dai ricorrenti negli anni 2016 e 2017 e che da tale data era abbondantemente decorso il termine decadenziale di un anno e trecento giorni dalla presentazione della domanda per la proposizione del ricorso giudiziario avvenuta in data 29.4.2020.
Ebbene, parte resistente, premettendo di aver conferito tempestivo mandato sin dall'ottobre 2018,
contesta all'Avv. Luca Marcari la circostanza di non averla mai informata che l'avvenuto tardivo deposito del ricorso introduttivo avrebbe potuto determinare la decadenza della domanda giudiziaria ex art. 47 DPR 639/1970 e di non aver mai provato a dissuaderla dal proporre la domanda innanzi alla
Sezione Lavoro del Tribunale di Campobasso.
Pertanto, riservandosi di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno, in questa sede ha chiesto: “in applicazione della fondata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.,
accertare e dichiarare non dovuta alcuna somma a titolo di compenso professionale dalla sig.ra
all'Avv. Luca Marcari per l'attività svolta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Campobasso, CP_1
Sez. Lavoro, rubricato al n. 693/2020 r.g.”.
E' principio noto in giurisprudenza quello secondo cui l'obbligo di diligenza impone all'avvocato di assolvere, sia al momento di conferimento del mandato che nel corso del rapporto, anche i doveri di informazione del cliente, essendo egli tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (cfr. Cass.
n.19520/2019).
Inoltre, sempre in punto di diritto, l'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, nello svolgimento dell'attività professionale è obbligato a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (cfr. Cass. n. 10289/2015) ed è altrettanto noto che nell'ambito di tale diligenza vi rientra anche l'obbligo di informazione al cliente, come peraltro emerge dal disposto di cui pagina 5 di 9 all'art. 13 L. n. 247/2012, vigente all'epoca del conferimento dell'incarico (anno 2018), che pone espressamente a carico dell'avvocato l'obbligo di informare il cliente, nel rispetto del principio di trasparenza, del livello di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.
Inoltre, sempre in punto di diritto, secondo Cass. n. 25894/2016: “ la violazione della diligenza media
comporta un inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche
per la colpa lieve, salvo nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto
implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui
all'art. 1460 c.c. la perdita del diritto al compenso;
tuttavia l'eccezione di inadempimento ai sensi
dell'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza
professionale purché la mancanza di diligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non
potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, ed essendo
contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove non sia pregiudicata la chance di vittoria
in giudizio;
quindi, ai fini del riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale
per la fondatezza dell'exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di
corrispondere il compenso all'avvocato quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo
in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici,
risultino tali da aver impedito un esito della lite altrimenti ottenibile”. Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti, risulta che l'avv. Marcari ha promosso il giudizio innanzi al Tribunale
di Campobasso omettendo di informare la cliente del presumibile esito negativo del giudizio e cioè che il deposito tardivo del ricorso, avrebbero potuto determinare, come effetti sfavorevoli, la decadenza dell'azione giudiziaria ex art. 47 DPR n. 639/1970, come in effetti è poi è avvenuto.
Va premesso che, secondo il noto orientamento della Suprema Corte in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione (v. Cass. n. 826/2015; Cass. n. 8615/2006; Cass. SS.UU. n.
13533/2001), il creditore che agisca per l'adempimento deve provare la fonte negoziale del suo diritto, pagina 6 di 9 ovvero l'esistenza ed il contenuto del contratto, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Ebbene, a fronte della specifica contestazione di parte resistente di omessa informazione in ordine alla opportunità e fruttuosità della proponenda iniziativa giudiziaria, parte ricorrente non ha in alcun modo provato di aver compiutamente informato la cliente circa le questioni di diritto che potevano frapporsi al raggiungimento di un risultato sperato;
non vi è alcuna prova della resa attività informativa obbligatoria né dell'avvenuta comunicazione e discussione con la cliente, nè parte ricorrente ha provato che la scelta di procedere giudizialmente sia stata preceduta da colloqui informativi intercorsi, né che la cliente abbia insistito per adire il Tribunale ugualmente pur in presenza degli evidenti profili di infondatezza del ricorso.
Infatti, considerato che la questione preliminare della decadenza dell'azione giudiziaria era palesemente evincibile sin dalla proposizione del ricorso introduttivo, a fronte delle contestazioni specifiche sollevate dalla resistente ex art. 1460 c.c., era onere del ricorrente dimostrare non solo di aver adempiuto l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare la resistente sul probabile esito negativo della controversia, ma di aver ottemperato anche al proprio dovere di dissuasione.
In assenza di qualsiasi prova al riguardo, sia documentale che testimoniale, il Tribunale ritiene che l'eccezione di inadempimento sia stata legittimamente sollevata dalla resistente, la quale, se adeguatamente informata, avrebbe senz'altro scelto di non promuovere il giudizio innanzi alla Sezione
Lavoro del Tribunale di Campobasso. pagina 7 di 9 Si è affermato da recente pronuncia della Suprema Corte che: “al fine di valutare la rilevanza
dell'inadempimento, rimane utilizzabile il criterio volto ad accertare in quali termini l'omissione di
informazione imputabile al professionista sia stato tale da incidere sugli interessi del cliente, dovendo
il giudice di merito in primo luogo indagare sull'esistenza di nesso di causa tra l'inadempimento del
professionista e lo svolgimento dell'attività per la quale il professionista chiede il corrispettivo. Nel
caso in cui l'accertamento sia nel senso che, se adeguatamente informata, la cliente avrebbe scelto di
non costituirsi nel giudizio di primo grado (ndr. ovvero promuovere un giudizio) e perciò fosse stata
solo la mancanza dell'informazione ad avere determinato lo svolgimento dell'attività giudiziale del
professionista, sarebbe giustificato da parte della cliente il rifiuto di pagamento del corrispettivo per
quell'attività, in quanto sarebbe conforme a buona fede sollevare l'eccezione di inadempimento.
Evidentemente l'avvocato non può pretendere il compenso con riguardo all'attività che ha svolto
soltanto perché ha taciuto al cliente le informazioni che lo avrebbero indotto a non conferirgli
l'incarico per la costituzione in giudizio, in quanto la volontà del cliente è stata determinata dalla
mancanza di informazioni che il professionista era obbligato a fornire” (cfr. Cass. n. 25889/2025).
Se la sig.ra a fronte di un ricorso che già ab origine si presentava privo di qualsiasi Controparte_1
fondamento giuridico, fosse stata adeguatamente informata dall'Avv. Marcari delle relative questioni giuridiche, è certo che non avrebbe mai autorizzato quest'ultimo a svolgere l'attività professionale di cui oggi chiede il pagamento del relativo compenso.
Concludendo, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'odierna parte resistente,
nulla è dovuto al ricorrente a titolo di compenso professionale e la domanda di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio va rigettata. Tenuto conto della complessità della vicenda sia in fatto che in diritto si ritiene sussistano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del giudice Onorario HE LE, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce: pagina 8 di 9 - rigetta la domanda articolata dalla parte ricorrente perché infondata;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Campobasso, il 26 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
HE LE
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