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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1395/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5269/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cicciano - Corso Garibaldi N. 1 80033 Cicciano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18347/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 13/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1709 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 653/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso originario, la sig.ra Nominativo_1, per la società Resistente_1 S.r.l., impugnava l' avviso di accertamento esecutivo TASI n. 1709 del 15.11.2023, relativo al Comune di Cicciano per l'annualità 2018 , eccependo la prescrizione/decadenza del potere impositivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso, ritenendo l'atto tardivo perché notificato il 02.02.2024 sul presupposto che la proroga COVID ex art. 67 D.L. 18/2020 non fosse applicabile alle annualità in scadenza nel 2023 e condannava la concessionaria del servizio di riscossione ER spa al pagamento delle spese di giustizia, liquidate in euro 700 oltre accessori di legeg.
Propone appello la Sogert S.p.A., lamentando l'errata interpretazione della normativa emergenziale.
L'appellante sostiene che, per effetto della sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 e dall'art. 12 D.lgs. 159/2015, il termine di decadenza per l'annualità 2018 sia stato legittimamente differito al 26.03.2024, rendendo, cosi, tempestiva la notifica del 02.02.2024.
Si costituisce l'appellata Resistente_1 S.r.l., chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e richiamando orientamenti giurisprudenziali di merito (CGT Latina e Prato) contrari alla cosiddetta "proroga a cascata".
In data 6.2.2026, a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La controversia verte, sostanzialmente, sull'applicabilità della proroga di 85 giorni ai termini di decadenza per l'annualità TASI 2018.
Invero, ad avviso di questa Corte, secondo il combinato disposto dell'art. 67, comma 4, D.L. 18/2020 e dell'art. 12 D.lgs. 159/2015, la sospensione dei termini operata durante il periodo emergenziale si traduce in uno spostamento in avanti del termine di decadenza a favore degli enti impositori.
Per l'annualità 2018, il termine ordinario del 31.12.2023 deve ritenersi prorogato al 26.03.2024 . Pertanto, la notifica dell'atto avvenuta il 02.02.2024 deve considerarsi pienamente tempestiva.
Tale interpretazione trova ormai conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (si veda Cass.
Ordinanza n. 960/2025) e negli interventi normativi chiarificatori (art. 7, comma 3, D.L. 39/2024). In merito al governo delle spese, questa Corte ritiene che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Sebbene l'appello della Sogert S.p.A. venga accolto, la questione giuridica sottesa (la cosiddetta "proroga a cascata") è stata oggetto di un acceso contrasto giurisprudenziale tra le Corti di merito, con orientamenti diametralmente opposti fino a tempi recentissimi.
La novità e la complessità della giurisprudenza di legittimità sul punto (intervenuta in modo definitivo solo con l'ordinanza n. 960/2025 del 15.01.2025) e il mutamento del quadro interpretativo rispetto al momento della proposizione del ricorso originario giustificano, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 546/92 e dell'art. 92 c.p.c.,
l'esclusione della condanna della parte soccombente al rimborso delle spese .
P.Q.M.
Accoglie l'appello della SO.GE.R.T. Spa e compensa le spese.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5269/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cicciano - Corso Garibaldi N. 1 80033 Cicciano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18347/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 13/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1709 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 653/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso originario, la sig.ra Nominativo_1, per la società Resistente_1 S.r.l., impugnava l' avviso di accertamento esecutivo TASI n. 1709 del 15.11.2023, relativo al Comune di Cicciano per l'annualità 2018 , eccependo la prescrizione/decadenza del potere impositivo.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli accoglieva il ricorso, ritenendo l'atto tardivo perché notificato il 02.02.2024 sul presupposto che la proroga COVID ex art. 67 D.L. 18/2020 non fosse applicabile alle annualità in scadenza nel 2023 e condannava la concessionaria del servizio di riscossione ER spa al pagamento delle spese di giustizia, liquidate in euro 700 oltre accessori di legeg.
Propone appello la Sogert S.p.A., lamentando l'errata interpretazione della normativa emergenziale.
L'appellante sostiene che, per effetto della sospensione di 85 giorni (dall'8 marzo al 31 maggio 2020) prevista dall'art. 67 D.L. 18/2020 e dall'art. 12 D.lgs. 159/2015, il termine di decadenza per l'annualità 2018 sia stato legittimamente differito al 26.03.2024, rendendo, cosi, tempestiva la notifica del 02.02.2024.
Si costituisce l'appellata Resistente_1 S.r.l., chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e richiamando orientamenti giurisprudenziali di merito (CGT Latina e Prato) contrari alla cosiddetta "proroga a cascata".
In data 6.2.2026, a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
La controversia verte, sostanzialmente, sull'applicabilità della proroga di 85 giorni ai termini di decadenza per l'annualità TASI 2018.
Invero, ad avviso di questa Corte, secondo il combinato disposto dell'art. 67, comma 4, D.L. 18/2020 e dell'art. 12 D.lgs. 159/2015, la sospensione dei termini operata durante il periodo emergenziale si traduce in uno spostamento in avanti del termine di decadenza a favore degli enti impositori.
Per l'annualità 2018, il termine ordinario del 31.12.2023 deve ritenersi prorogato al 26.03.2024 . Pertanto, la notifica dell'atto avvenuta il 02.02.2024 deve considerarsi pienamente tempestiva.
Tale interpretazione trova ormai conferma nella più recente giurisprudenza di legittimità (si veda Cass.
Ordinanza n. 960/2025) e negli interventi normativi chiarificatori (art. 7, comma 3, D.L. 39/2024). In merito al governo delle spese, questa Corte ritiene che sussistano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Sebbene l'appello della Sogert S.p.A. venga accolto, la questione giuridica sottesa (la cosiddetta "proroga a cascata") è stata oggetto di un acceso contrasto giurisprudenziale tra le Corti di merito, con orientamenti diametralmente opposti fino a tempi recentissimi.
La novità e la complessità della giurisprudenza di legittimità sul punto (intervenuta in modo definitivo solo con l'ordinanza n. 960/2025 del 15.01.2025) e il mutamento del quadro interpretativo rispetto al momento della proposizione del ricorso originario giustificano, ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 546/92 e dell'art. 92 c.p.c.,
l'esclusione della condanna della parte soccombente al rimborso delle spese .
P.Q.M.
Accoglie l'appello della SO.GE.R.T. Spa e compensa le spese.