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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18710 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 6289/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6289/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/05/1954, rappresentato e difeso dall'Avv. MARTIGNETTI MARIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/03/1958, rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPODI ANNA MARIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.10.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/02/2024 , premesso che dalla Parte_1
relazione sentimentale intrapresa con era nata la figlia Controparte_1 Per_1
(Roma, 01.04.1999), attualmente maggiorenne, chiedeva disporsi la revoca del contributo da lui dovuto a titolo di mantenimento per la medesima, stabilito con decreto del
17.07.2009 dal Tribunale per i Minorenni dei Roma. Deduceva, a sostegno della domanda, che la figlia era ormai divenuta economicamente autosufficiente. , costituitasi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, con particolare riguardo alla presunta indipendenza economica raggiunta dalla figlia, e chiedeva pertanto il rigetto della domanda formulata dalla controparte.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
23.10.2024 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni di seguito integralmente riportate: “1. Il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento della figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, un assegno mensile di euro 360,00 a decorrere dal mese di novembre 2024, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, continueranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori;
3.
Spese legali compensate”.
Il Giudice Onorario rimetteva quindi la causa al Giudice Delegato, il quale, all'esito dell'udienza cartolare del 21.11.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:
- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente, in Parte_2 conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto di cui al verbale del 23.10.2024, integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 26/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6289/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18/05/1954, rappresentato e difeso dall'Avv. MARTIGNETTI MARIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/03/1958, rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPODI ANNA MARIA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento del figlio maggiorenne
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.10.2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/02/2024 , premesso che dalla Parte_1
relazione sentimentale intrapresa con era nata la figlia Controparte_1 Per_1
(Roma, 01.04.1999), attualmente maggiorenne, chiedeva disporsi la revoca del contributo da lui dovuto a titolo di mantenimento per la medesima, stabilito con decreto del
17.07.2009 dal Tribunale per i Minorenni dei Roma. Deduceva, a sostegno della domanda, che la figlia era ormai divenuta economicamente autosufficiente. , costituitasi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, con particolare riguardo alla presunta indipendenza economica raggiunta dalla figlia, e chiedeva pertanto il rigetto della domanda formulata dalla controparte.
Il Giudice delegato, ritenuta la necessità di esperire un preliminare tentativo di conciliazione, delegava a tale scopo il Giudice Onorario, fissando l'udienza del
23.10.2024 dinanzi a quest'ultimo.
Le parti comparivano pertanto dinnanzi al Giudice Onorario delegato, il quale, all'esito dell'udienza, redigeva verbale dell'intervenuto accordo alle condizioni di seguito integralmente riportate: “1. Il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento della figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, un assegno mensile di euro 360,00 a decorrere dal mese di novembre 2024, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, continueranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori;
3.
Spese legali compensate”.
Il Giudice Onorario rimetteva quindi la causa al Giudice Delegato, il quale, all'esito dell'udienza cartolare del 21.11.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ebbene, dalla lettura complessiva degli atti di causa, nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti come sopra integralmente riportate.
In vista dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore istanza, così decide:
- Dispone in ordine alla modifica delle condizioni di mantenimento della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente, in Parte_2 conformità a quanto previsto nell'accordo congiunto di cui al verbale del 23.10.2024, integralmente riportato in parte motiva;
- Compensa le spese di lite;
Così deciso in Roma in data 26/11/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi