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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Paolo Viarengo PRESIDENTE Rel.
Baisi Caterina CONSIGLIERA
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1/2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Bogni per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, quale titolare dell'impresa AL.PA. Controparte_1
CLEANING
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 2.1.2025
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 244/2024 pubblicata il 27/11/2024 il Tribunale di
Imperia, in accoglimento dell'opposizione a precetto proposta dall'attuale appellata, ha revocato la diffida accertativa emessa dall' Controparte_2 per crediti retributivI asseritamente maturati da
[...] Parte_1
in relazione alla irregolare prestazione di lavoro subordinato nel
[...]
periodo 4.11.2019/8.1.2020 e per un orario contrattuale inferiore a quello effettivo sino al 22.1.2020.
Propone appello e l'appellata, pur ritualmente Parte_1
citata, non si è costituita in giudizio.
Nessuna delle parti è comparsa alla prima udienza fissata ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in data 8.5.2025, né a quella successiva (15.5.2025) cui la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c.
Per giurisprudenza costante, la disciplina dell'inattività delle parti dettata per il rito ordinario si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro;
pertanto, nell'ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti sia all'udienza di discussione sia alla successiva udienza di rinvio, occorre disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio (Cass. 2816/2015, Cass.17368/2018).
Nel caso di specie, pertanto, trovano applicazione gli artt. 181 e 309
c.p.c., con le conseguenze di cui al dispositivo.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese;
in caso di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione ex artt. 181 e 309 c.p.c. non si applica il raddoppio del contributo unificato (v. Corte Cost. 120/2016).
P.Q.M.
Visti gli artt. 437 e 309 c.p.c., ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
nulla sulle spese.
Genova 15.5.2025
IL PRESIDENTE
Paolo Viarengo
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