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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/06/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 361/2024 R.G. avente ad oggetto affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti. EMILIANO CAVALLO e ANTONELLA
PECORARA, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f.: rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dagli Avv.ti GIULIA PETRONIO, FEDERICA GETILLI e ANNA RUSSO, elettivamente domiciliato presso lo studio di queste ultime, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e difesa:
1. Disporre ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo della figlia minore alla ricorrente , stabilendone la collocazione permanente presso Per_1 Controparte_1 la madre con le conseguenze indicate nella norma invocata.
2. In via subordinata affidarla condivisamente a entrambi i genitori con collocazione permanente presso la residenza della ricorrente in Ragusa, Via G.B. Pergolesi n. 27. 3. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia come da allegato piano genitoriale.
4. Onerare il sig. di CP_2 corrispondere alla sig.ra il contributo di mantenimento nei confronti della figlia Controparte_1 minore pari ad € 800,00 mensili, rivalutabile come per legge, da pagarsi entro i primi 5 giorni di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente della quale genitore collocatario.
5. Controparte_1 Sul punto va tenuto presente il fatto che il costo attuale dell'asilo nido è pari ad € 280,00. La predetta quantificazione corrisponde al principio di proporzionalità previsto dalle norme codicistiche considerate le rispettive capacità di reddito. Disporre, in conformità alla differenza reddituale sopra evidenziata, che le spese straordinarie relative alla minore siano divise proporzionalmente per 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre rimandando per la loro quantificazione al protocollo in
pagina 1 di 4 uso al CNF.
6. Condannare la parte resistente, in caso di opposizione, alle spese e compensi di difesa del presente procedimento”.
AN : “1) Confermare l'affidamento congiunto di ad entrambi i CP_2 Persona_2 genitori, con esercizio autonomo della responsabilità genitoriale di ordinaria amministrazione, quando il genitore avrà con sé la minore e con decisione congiunta per le questioni di maggior rilievo riguardanti l'educazione, anche religiosa, l'istruzione, la salute e le attività ludiche ed extra scolastiche. 2) Confermare la collocazione principale e la residenza anagrafica di Persona_2 presso l'abitazione materna, attualmente domiciliata in Ragusa, Via Pergolesi, 27, con impegno per entrambi i genitori di dare pronta comunicazione all'altro in caso di trasferimento della propria attuale abitazione. 3) Disporre che il signor trascorrerà con la figlia un CP_2 Per_1 intero fine settimana, in alternanza con la signora , dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 18.00 CP_1 della domenica, orario entro il quale riporterà la minore presso l'abitazione materna;
il padre, inoltre, terrà con sé la figlia ogni settimana dalle ore 14.00 del mercoledì riportandola alla casa materna entro le ore 18.00 del giovedì. 4) Durante le vacanze (scolastiche e non) natalizie Per_1 trascorrerà con ciascun genitore quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. 5) Nel periodo estivo
trascorrerà due settimane - anche non consecutive - con il padre e due settimane - anche
Per_1 non consecutive - con la madre, con comunicazione reciproca tra i genitori dei periodi prescelti entro il 30 aprile di ogni anno. 6) Fermo restando che, previo avviso alla madre, crescendo
Per_1 potrà vedere il padre ogniqualvolta lo richiederà, compatibilmente con i suoi impegni ludici e scolastici, e con quelli lavorativi del padre. 7) Disporsi a carico del signor un importo mensile Per_2 complessivo di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di , da corrispondere su
Per_1 un conto corrente cointestato tra i genitori, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come previste dal Protocollo del Tribunale di Ragusa. 8) Eventuali assegni familiari/assegno unico percipiendi a favore di saranno
Per_1 goduti interamente dalla madre;
le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno come per legge ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuno. 9) Le parti si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio e rinnovo del passaporto preliminare della figlia, e per i propri”.
Con l'intervento del P.M. in sede, che ha apposto il visto in data 24/01/2025.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06/02/2024 ha chiesto di regolamentare l'affidamento Controparte_1 della figlia nata il [...] dalla relazione con . In particolare, la Per_1 CP_2 ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo della minore, in subordine l'affido congiunto, con collocamento presso la madre e diritto di visita per il resistente, nonché di porre a carico del Per_2 l'obbligo di versare alla la somma di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 minore, oltre a 2/3 delle spese straordinarie, e ordinare al resistente la consegna alla ricorrente della carta di identità e della tessera sanitaria della figlia minore e del modello Isee per consentire Per_1 alla ricorrente di potere formulare domanda per l'assegno unico per la figlia minore. Con comparsa di costituzione del 15/04/2024 si costituiva in giudizio , il quale chiedeva CP_2 di disporre l'affidamento congiunto della minore, confermando la collocazione presso la madre e ampio diritto di visita da parte dello stesso, nonché porsi a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di prevedere che eventuali assegni familiari venissero percepiti integralmente dalla ricorrente. Con ordinanza del 21/05/2024, all'esito dell'udienza di comparizione del 16/05/2024, il Giudice ha disposto l'affidamento della minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita da parte del padre secondo le seguenti modalità: due pomeriggi settimanali, martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00; un week-end ogni due settimane, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; una settimana a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni;
ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente Per_2 la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie, con la previsione che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente. Con ricorso depositato in data 24/06/2024 l'odierna ricorrente ha chiesto la modifica della sopra citata ordinanza, nella parte relativa al pernotto della minore unitamente al padre, nonché un ammonimento per il resistente per avere la minore sovrapposto la figura della compagna del convenuto rispetto a quella materna.
Con ordinanza del 17/07/2024 la suddetta richiesta di modifica avanzata dalla ricorrente è stata rigettata perché priva di presupposti.
Il Giudice, rigettate le richieste istruttorie e ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 21/01/2025, assegnando alle parti i termini di cui all' art. 473-bis.28 c.p.c. In data 21/01/2025 la causa è stata rimessa al Collegio. Esaminando la questione dell'affidamento della minore (3 anni), deve essere disposto Per_1 l'affidamento congiunto in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 337 ter, comma secondo, c.c. con collocamento presso la madre, non essendo emerso dagli atti del giudizio nessun elemento ostativo alla sua applicazione, non avendo la ricorrente dimostrato il disinteresse materiale e morale del padre nei confronti della figlia né alcun elemento di inidoneità educativa dello stesso, pregiudizievole per la minore. Quanto alle modalità dell'esercizio del diritto di visita da parte del resistente, appare opportuno confermare quanto disposto con l'ordinanza del 21/05/24, ivi compresa la possibilità per il di Per_2 pernottare con la figlia, essendo emerso all'udienza del 16/05/2024 che la minore ha già pernottato con il resistente presso l'abitazione dei suoi genitori, i quali sono un pediatra in pensione e una pedagogista. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore della minore, va evidenziato come l'art. 147 c.c., imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed pagina 3 di 4 all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., fra tante, Cass. 11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e 17089/2013). Nel caso di specie, occorre rilevare che l'odierna ricorrente ha dichiarato di essere attualmente percettrice di NASPI nella misura di € 500,00 mensili, mentre in sede di udienza di comparizione dei coniugi aveva riferito di non ricevere una somma fissa al mese, quanto piuttosto importi oscillanti tra € 400,00 ed € 800,00. Di contro, il resistente, il quale ha lavorato per diverso tempo in Australia come yacht designer, ha dichiarato di lavorare, allo stato, a progetto e di guadagnare mensilmente circa € 800,00/€ 1.000,00. Dalle dichiarazioni reddituali in atti risulta che il ha percepito un reddito complessivo di € Per_2 12.639,00 per l'anno 2021 ed € 18.308,00 per l'anno 2022 (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Si rileva, inoltre, che il si è reso disponibile a versare alla ricorrente la soma di € Per_2
400,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, acconsentendo che la percepisca CP_1 per intero le somme relative all'assegno unico. Alla luce di ciò, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, rilevata la capacità lavorativa ed economica del resistente e l'età della minore, di appena 3 anni, appare opportuno confermare quanto disposto con ordinanza del 21/05/2024, ossia che il contribuisca al mantenimento della figlia Per_2 versando alla ricorrente la somma di € 400,00 al mese, somma da corrispondersi entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente, stante anche la disponibilità, sul punto, da parte del Per_2 stesso.
Non rileva che la ricorrente, da gennaio 2025, abbia reperito un appartamento in locazione, per cui versa mensilmente un canone pari ad € 300,00 (cfr. doc. 15 della comparsa conclusionale di parte ricorrente), atteso che le condizioni economiche del resistente non sono nel frattempo mutate e l'importo di € 400,00, al netto dell'assegno unico, appare congruo rispetto alle esigenze di una bambina di tre anni.
Infine, le richieste relative alla consegna della carta di identità e della tessera sanitaria della figlia minore nonché quella relativa al rilascio del passaporto della stessa, sono da considerarsi Per_1 inammissibili in quanto prive della condizione dell'interesse ad agire, venendo prospettate circostanze future ed eventuali.
In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 361/2024 R.G.:
Affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del Per_1 padre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva.
Dispone che contribuisca al mantenimento della figlia versando a CP_2 Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie con rivalutazione Istat come per legge, oltre all'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice relatore dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 361/2024 R.G. avente ad oggetto affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti. EMILIANO CAVALLO e ANTONELLA
PECORARA, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], c.f.: rappresentato e difeso CP_2 C.F._2 dagli Avv.ti GIULIA PETRONIO, FEDERICA GETILLI e ANNA RUSSO, elettivamente domiciliato presso lo studio di queste ultime, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in atti nei seguenti termini:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione e difesa:
1. Disporre ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affidamento esclusivo della figlia minore alla ricorrente , stabilendone la collocazione permanente presso Per_1 Controparte_1 la madre con le conseguenze indicate nella norma invocata.
2. In via subordinata affidarla condivisamente a entrambi i genitori con collocazione permanente presso la residenza della ricorrente in Ragusa, Via G.B. Pergolesi n. 27. 3. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e la figlia come da allegato piano genitoriale.
4. Onerare il sig. di CP_2 corrispondere alla sig.ra il contributo di mantenimento nei confronti della figlia Controparte_1 minore pari ad € 800,00 mensili, rivalutabile come per legge, da pagarsi entro i primi 5 giorni di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente della quale genitore collocatario.
5. Controparte_1 Sul punto va tenuto presente il fatto che il costo attuale dell'asilo nido è pari ad € 280,00. La predetta quantificazione corrisponde al principio di proporzionalità previsto dalle norme codicistiche considerate le rispettive capacità di reddito. Disporre, in conformità alla differenza reddituale sopra evidenziata, che le spese straordinarie relative alla minore siano divise proporzionalmente per 2/3 a carico del padre e 1/3 a carico della madre rimandando per la loro quantificazione al protocollo in
pagina 1 di 4 uso al CNF.
6. Condannare la parte resistente, in caso di opposizione, alle spese e compensi di difesa del presente procedimento”.
AN : “1) Confermare l'affidamento congiunto di ad entrambi i CP_2 Persona_2 genitori, con esercizio autonomo della responsabilità genitoriale di ordinaria amministrazione, quando il genitore avrà con sé la minore e con decisione congiunta per le questioni di maggior rilievo riguardanti l'educazione, anche religiosa, l'istruzione, la salute e le attività ludiche ed extra scolastiche. 2) Confermare la collocazione principale e la residenza anagrafica di Persona_2 presso l'abitazione materna, attualmente domiciliata in Ragusa, Via Pergolesi, 27, con impegno per entrambi i genitori di dare pronta comunicazione all'altro in caso di trasferimento della propria attuale abitazione. 3) Disporre che il signor trascorrerà con la figlia un CP_2 Per_1 intero fine settimana, in alternanza con la signora , dalle ore 18.00 del venerdì alle ore 18.00 CP_1 della domenica, orario entro il quale riporterà la minore presso l'abitazione materna;
il padre, inoltre, terrà con sé la figlia ogni settimana dalle ore 14.00 del mercoledì riportandola alla casa materna entro le ore 18.00 del giovedì. 4) Durante le vacanze (scolastiche e non) natalizie Per_1 trascorrerà con ciascun genitore quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi, ad anni alterni, delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo. 5) Nel periodo estivo
trascorrerà due settimane - anche non consecutive - con il padre e due settimane - anche
Per_1 non consecutive - con la madre, con comunicazione reciproca tra i genitori dei periodi prescelti entro il 30 aprile di ogni anno. 6) Fermo restando che, previo avviso alla madre, crescendo
Per_1 potrà vedere il padre ogniqualvolta lo richiederà, compatibilmente con i suoi impegni ludici e scolastici, e con quelli lavorativi del padre. 7) Disporsi a carico del signor un importo mensile Per_2 complessivo di euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di , da corrispondere su
Per_1 un conto corrente cointestato tra i genitori, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli come previste dal Protocollo del Tribunale di Ragusa. 8) Eventuali assegni familiari/assegno unico percipiendi a favore di saranno
Per_1 goduti interamente dalla madre;
le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno come per legge ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuno. 9) Le parti si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio e rinnovo del passaporto preliminare della figlia, e per i propri”.
Con l'intervento del P.M. in sede, che ha apposto il visto in data 24/01/2025.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06/02/2024 ha chiesto di regolamentare l'affidamento Controparte_1 della figlia nata il [...] dalla relazione con . In particolare, la Per_1 CP_2 ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento esclusivo della minore, in subordine l'affido congiunto, con collocamento presso la madre e diritto di visita per il resistente, nonché di porre a carico del Per_2 l'obbligo di versare alla la somma di € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 minore, oltre a 2/3 delle spese straordinarie, e ordinare al resistente la consegna alla ricorrente della carta di identità e della tessera sanitaria della figlia minore e del modello Isee per consentire Per_1 alla ricorrente di potere formulare domanda per l'assegno unico per la figlia minore. Con comparsa di costituzione del 15/04/2024 si costituiva in giudizio , il quale chiedeva CP_2 di disporre l'affidamento congiunto della minore, confermando la collocazione presso la madre e ampio diritto di visita da parte dello stesso, nonché porsi a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e di prevedere che eventuali assegni familiari venissero percepiti integralmente dalla ricorrente. Con ordinanza del 21/05/2024, all'esito dell'udienza di comparizione del 16/05/2024, il Giudice ha disposto l'affidamento della minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita da parte del padre secondo le seguenti modalità: due pomeriggi settimanali, martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00; un week-end ogni due settimane, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
quattro giorni consecutivi nel periodo natalizio – comprensivi ad anni alterni delle festività di Natale o di Capodanno – e due giorni consecutivi nel periodo pasquale – comprensivi ad anni alterni della domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; una settimana a luglio oppure ad agosto, ad anni alterni;
ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla ricorrente Per_2 la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie, con la previsione che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente. Con ricorso depositato in data 24/06/2024 l'odierna ricorrente ha chiesto la modifica della sopra citata ordinanza, nella parte relativa al pernotto della minore unitamente al padre, nonché un ammonimento per il resistente per avere la minore sovrapposto la figura della compagna del convenuto rispetto a quella materna.
Con ordinanza del 17/07/2024 la suddetta richiesta di modifica avanzata dalla ricorrente è stata rigettata perché priva di presupposti.
Il Giudice, rigettate le richieste istruttorie e ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 21/01/2025, assegnando alle parti i termini di cui all' art. 473-bis.28 c.p.c. In data 21/01/2025 la causa è stata rimessa al Collegio. Esaminando la questione dell'affidamento della minore (3 anni), deve essere disposto Per_1 l'affidamento congiunto in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 337 ter, comma secondo, c.c. con collocamento presso la madre, non essendo emerso dagli atti del giudizio nessun elemento ostativo alla sua applicazione, non avendo la ricorrente dimostrato il disinteresse materiale e morale del padre nei confronti della figlia né alcun elemento di inidoneità educativa dello stesso, pregiudizievole per la minore. Quanto alle modalità dell'esercizio del diritto di visita da parte del resistente, appare opportuno confermare quanto disposto con l'ordinanza del 21/05/24, ivi compresa la possibilità per il di Per_2 pernottare con la figlia, essendo emerso all'udienza del 16/05/2024 che la minore ha già pernottato con il resistente presso l'abitazione dei suoi genitori, i quali sono un pediatra in pensione e una pedagogista. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore della minore, va evidenziato come l'art. 147 c.c., imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, perdurante anche a seguito della separazione e dello scioglimento del vincolo coniugale, obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed pagina 3 di 4 all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr., fra tante, Cass. 11882/2015, che cita Cass. 21273/2013 e 17089/2013). Nel caso di specie, occorre rilevare che l'odierna ricorrente ha dichiarato di essere attualmente percettrice di NASPI nella misura di € 500,00 mensili, mentre in sede di udienza di comparizione dei coniugi aveva riferito di non ricevere una somma fissa al mese, quanto piuttosto importi oscillanti tra € 400,00 ed € 800,00. Di contro, il resistente, il quale ha lavorato per diverso tempo in Australia come yacht designer, ha dichiarato di lavorare, allo stato, a progetto e di guadagnare mensilmente circa € 800,00/€ 1.000,00. Dalle dichiarazioni reddituali in atti risulta che il ha percepito un reddito complessivo di € Per_2 12.639,00 per l'anno 2021 ed € 18.308,00 per l'anno 2022 (cfr. doc. 5 della comparsa di costituzione e risposta). Si rileva, inoltre, che il si è reso disponibile a versare alla ricorrente la soma di € Per_2
400,00 a titolo di contributo al mantenimento della minore, acconsentendo che la percepisca CP_1 per intero le somme relative all'assegno unico. Alla luce di ciò, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, rilevata la capacità lavorativa ed economica del resistente e l'età della minore, di appena 3 anni, appare opportuno confermare quanto disposto con ordinanza del 21/05/2024, ossia che il contribuisca al mantenimento della figlia Per_2 versando alla ricorrente la somma di € 400,00 al mese, somma da corrispondersi entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente, stante anche la disponibilità, sul punto, da parte del Per_2 stesso.
Non rileva che la ricorrente, da gennaio 2025, abbia reperito un appartamento in locazione, per cui versa mensilmente un canone pari ad € 300,00 (cfr. doc. 15 della comparsa conclusionale di parte ricorrente), atteso che le condizioni economiche del resistente non sono nel frattempo mutate e l'importo di € 400,00, al netto dell'assegno unico, appare congruo rispetto alle esigenze di una bambina di tre anni.
Infine, le richieste relative alla consegna della carta di identità e della tessera sanitaria della figlia minore nonché quella relativa al rilascio del passaporto della stessa, sono da considerarsi Per_1 inammissibili in quanto prive della condizione dell'interesse ad agire, venendo prospettate circostanze future ed eventuali.
In considerazione della natura costitutiva necessaria del presente giudizio, vanno integralmente compensate le spese tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 361/2024 R.G.:
Affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e con diritto del Per_1 padre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva.
Dispone che contribuisca al mantenimento della figlia versando a CP_2 Controparte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie con rivalutazione Istat come per legge, oltre all'assegno unico che verrà percepito integralmente dalla ricorrente. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 11/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
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