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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/10/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2218/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2218/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDRIULO ROSSELLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casorate Primo, Via A. Santagostino n. 35;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gambolò, in data 27/09/2019, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gambolò alla
Parte II, Serie C, n. 32, anno 2019, in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere presso la casa familiare in Vigevano, intestata al sig. e alla di lui sorella, suddividendola in due distinte zone e condividendo CP_1 gli spazi comuni nel mutuo rispetto.
pag. 1 di 4 2. La moglie quando avrà reperito un'attività lavorativa stabile e quando il figlio Per_1 avrà superato le problematiche legate alla fase di blocco del linguaggio, lascerà la casa familiare e si trasferirà con il figlio presso altra idonea abitazione;
3. Il minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori. Per_1
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 550,00, rivalutato Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
5. La sig.ra percepirà interamente l'assegno unico per il figlio minore. Pt_1
6. I genitori contribuiranno in ragione della metà alle spese straordinarie previamente concordate e documentate, per la cui individuazione le parti rimandano al protocollo del
Tribunale di Pavia in materia che dichiarano di conoscere e di adottare per ogni regolamentazione in merito.
7. Le spese di trasporto e permanenza del minore presso i nonni materni, residenti in
Sicilia, saranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. Per la durata della coabitazione nella casa familiare le parti divideranno ogni spesa, quale ad esempio utenze, tari, spese alimentari, ad eccezione delle spese personali.
9. Le parti apriranno un conto corrente cointestato sul quale verrà depositata la somma di € 5.000,00 destinata alle cure di relative all'intero percorso Per_1 neuropsichiatrico;
10. La sig.ra non dovrà farsi carico di alcuna spesa straordinaria attinente Pt_1
l'immobile.
11. La sig.ra corrisponderà al marito la somma mensile di € 125,00 al fine di Pt_1 estinguere un debito di sua spettanza per un precedente fido e per spese mediche del figlio per un totale di € 9.000,00, coperto ora dal finanziamento contratto Per_1 con Bcc CA AN dal sig. in data 4/6/2025 e con addebito diretto sul CP_1 conto allo stesso intestato.
12. In ordine al diritto di visita del genitore non convivente:
- il padre vedrà il figlio senza vincoli di giorni o orari, tenendo conto dei desideri e della volontà del minore, anche in base agli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi;
pag. 2 di 4 - relativamente alle festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Per_1
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; allo stesso modo trascorrerà con un genitore il 31 dicembre e con l'altro il 1 gennaio, con possibilità di prevedere più giorni consecutivi presso la madre o il padre in deroga alla rituale frequentazione.
- il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo, sempre in maniera alternata le altre festività, il Carnevale e i Ponti;
- il giorno del compleanno del figlio verrà possibilmente trascorso con entrambi i genitori;
- le parti concorderanno entro il 30 aprile la gestione delle vacanze estive, comunque garantendo al figlio la permanenza presso ciascun genitore per una settimana;
- quanto sopra salvo diversi e migliori accordi tra i genitori assunti in considerazione dei desideri e della volontà del minore, anche in base agli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi.
13. I genitori si impegnano reciprocamente a non ostacolarsi nella gestione del rapporto con e a favorire il diritto alla bigenitorialità in ottemperanza allo spirito della Per_1 legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso.
14. Le parti concordano che l'introduzione di eventuali compagni nella vita del figlio avverrà solamente qualora la relazione sentimentale sia connotata da carattere di stabilità e previa conoscenza con l'altro genitore.
15. I genitori si impegnano altresì a che il figlio conservi rapporti significativi con i nonni di ciascun ramo genitoriale.
16. Le parti si danno reciproca autorizzazione per l'espatrio anche in riferimento al figlio minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi pag. 3 di 4 riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler reciprocamente rinunciare all'impugnazione della presente sentenza di separazione.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Gambolò, in data Controparte_1
27/09/2019, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Gambolò alla Parte II, Serie C, n. 32, anno 2019;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 02/10/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2218/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2218/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ANDRIULO ROSSELLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Casorate Primo, Via A. Santagostino n. 35;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gambolò, in data 27/09/2019, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Gambolò alla
Parte II, Serie C, n. 32, anno 2019, in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere presso la casa familiare in Vigevano, intestata al sig. e alla di lui sorella, suddividendola in due distinte zone e condividendo CP_1 gli spazi comuni nel mutuo rispetto.
pag. 1 di 4 2. La moglie quando avrà reperito un'attività lavorativa stabile e quando il figlio Per_1 avrà superato le problematiche legate alla fase di blocco del linguaggio, lascerà la casa familiare e si trasferirà con il figlio presso altra idonea abitazione;
3. Il minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori. Per_1
4. Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese, CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di € 550,00, rivalutato Per_1 annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
5. La sig.ra percepirà interamente l'assegno unico per il figlio minore. Pt_1
6. I genitori contribuiranno in ragione della metà alle spese straordinarie previamente concordate e documentate, per la cui individuazione le parti rimandano al protocollo del
Tribunale di Pavia in materia che dichiarano di conoscere e di adottare per ogni regolamentazione in merito.
7. Le spese di trasporto e permanenza del minore presso i nonni materni, residenti in
Sicilia, saranno divise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. Per la durata della coabitazione nella casa familiare le parti divideranno ogni spesa, quale ad esempio utenze, tari, spese alimentari, ad eccezione delle spese personali.
9. Le parti apriranno un conto corrente cointestato sul quale verrà depositata la somma di € 5.000,00 destinata alle cure di relative all'intero percorso Per_1 neuropsichiatrico;
10. La sig.ra non dovrà farsi carico di alcuna spesa straordinaria attinente Pt_1
l'immobile.
11. La sig.ra corrisponderà al marito la somma mensile di € 125,00 al fine di Pt_1 estinguere un debito di sua spettanza per un precedente fido e per spese mediche del figlio per un totale di € 9.000,00, coperto ora dal finanziamento contratto Per_1 con Bcc CA AN dal sig. in data 4/6/2025 e con addebito diretto sul CP_1 conto allo stesso intestato.
12. In ordine al diritto di visita del genitore non convivente:
- il padre vedrà il figlio senza vincoli di giorni o orari, tenendo conto dei desideri e della volontà del minore, anche in base agli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi;
pag. 2 di 4 - relativamente alle festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Per_1
Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; allo stesso modo trascorrerà con un genitore il 31 dicembre e con l'altro il 1 gennaio, con possibilità di prevedere più giorni consecutivi presso la madre o il padre in deroga alla rituale frequentazione.
- il figlio trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo, sempre in maniera alternata le altre festività, il Carnevale e i Ponti;
- il giorno del compleanno del figlio verrà possibilmente trascorso con entrambi i genitori;
- le parti concorderanno entro il 30 aprile la gestione delle vacanze estive, comunque garantendo al figlio la permanenza presso ciascun genitore per una settimana;
- quanto sopra salvo diversi e migliori accordi tra i genitori assunti in considerazione dei desideri e della volontà del minore, anche in base agli impegni scolastici, extrascolastici e sportivi.
13. I genitori si impegnano reciprocamente a non ostacolarsi nella gestione del rapporto con e a favorire il diritto alla bigenitorialità in ottemperanza allo spirito della Per_1 legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso.
14. Le parti concordano che l'introduzione di eventuali compagni nella vita del figlio avverrà solamente qualora la relazione sentimentale sia connotata da carattere di stabilità e previa conoscenza con l'altro genitore.
15. I genitori si impegnano altresì a che il figlio conservi rapporti significativi con i nonni di ciascun ramo genitoriale.
16. Le parti si danno reciproca autorizzazione per l'espatrio anche in riferimento al figlio minore”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi pag. 3 di 4 riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler reciprocamente rinunciare all'impugnazione della presente sentenza di separazione.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in Gambolò, in data Controparte_1
27/09/2019, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Gambolò alla Parte II, Serie C, n. 32, anno 2019;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 02/10/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4