Art. 1.
L'indennita' spettante, ai termini dell' art. 4 del regio decreto 3 novembre 1894, n. 468 , al personale di ragioneria che esercita le funzioni di economo-magazziniere nelle Intendenze di finanza, e' stabilita per tutte le sedi nella misura unica di lire 12.000 annue.
L'indennita' spettante, ai termini dell' art. 4 del regio decreto 3 novembre 1894, n. 468 , al personale di ragioneria che esercita le funzioni di economo-magazziniere nelle Intendenze di finanza, e' stabilita per tutte le sedi nella misura unica di lire 12.000 annue.