Versione
6 marzo 1957
6 marzo 1957
Art. 1.
L'indennita' spettante, ai termini dell' art. 4 del regio decreto 3 novembre 1894, n. 468 , al personale di ragioneria che esercita le funzioni di economo-magazziniere nelle Intendenze di finanza, e' stabilita per tutte le sedi nella misura unica di lire 12.000 annue.
L'indennita' spettante, ai termini dell' art. 4 del regio decreto 3 novembre 1894, n. 468 , al personale di ragioneria che esercita le funzioni di economo-magazziniere nelle Intendenze di finanza, e' stabilita per tutte le sedi nella misura unica di lire 12.000 annue.
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 18/05/1989, n. 256Provvedimento: […] 5, 32, 43 e 54 dello statuto regionale, dell'art. 1 della legge regionale n. 20/1957, nel testo sostituito dall'art. 3, lett. f, della legge regionale n. 48/1986, […] L'una concernente l'art. 1 della legge n. 20 del 1957, nel testo sostituito dall'art. 3, lettera f), della legge n. 48 del 1986, […]Leggi di più...
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- sent. 256/89. regione sardegna·
- referendum consultivo regionale·
- impossibilita' per le regioni di indire referendum consultivi relativamente alle stesse materie.·
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- politica internazionale·
- decreto presidente giunta regione sardegna 19 ottobre 1988 n. 161.·
- difesa nazionale·
- carattere unitario ed indivisibile dell'interesse nazionale afferente a tali materie·
- trattati