Articolo 1 della Legge 31 gennaio 1957, n. 20
Articolo 2
Versione
6 marzo 1957
Art. 1.
L'indennita' spettante, ai termini dell' art. 4 del regio decreto 3 novembre 1894, n. 468 , al personale di ragioneria che esercita le funzioni di economo-magazziniere nelle Intendenze di finanza, e' stabilita per tutte le sedi nella misura unica di lire 12.000 annue.
Entrata in vigore il 6 marzo 1957
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