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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 29/07/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1841/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1841/2023, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CANGEMI GIACOMO
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. CASTIGLIONE GIACOMA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da atti conclusivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in data 27.05.2004 (regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
pagina 1 di 7 civile del Comune di Trapani, al n. 71, parte II, serie A, uff. 1, anno 2004) e che dalla loro unione erano nati due figli: (6.05.2009) e Per_1 Per_2
(21.06.2017).
Rappresentava che, con sentenza n. 185/2023 del 13.03.2023, il
Tribunale di Trapani aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate (affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre, contributo a carico del di € 250,00 per il mantenimento di ciascun figlio, assegno unico CP_1 percepito interamente dal . CP_1
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Rappresentava un mutamento della situazione di fatto (consistito nell'aumento delle esigenze economiche della prole e nella diminuzione delle spese di locazione sostenute dal marito) e, fermo l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé, chiedeva di essere autorizzata a percepire per intero l'assegno unico relativo ai figli e che il CP_1 venisse gravato dell'obbligo di corrisponderle mensilmente la somma di €
350,00, a titolo di mantenimento per entrambi i figli, oltre che il 70% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente , aderendo alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando le ulteriori difese ed istanze.
Negava sia che a far data dalla separazione personale fossero mutate le esigenze dei figli minori sia che fossero diminuite le proprie spese fisse, sostenendo di continuare a corrispondere un canone di locazione ammontante ad € 400,00 mensili e due rate di finanziamento.
pagina 2 di 7 Rappresentava di percepire mensilmente lo stipendio netto di €
1.200,00, che reputava insufficiente per far fronte alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente.
Pertanto, si dichiarava disponibile a versare mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'importo di € 500,00, comprensivo di assegno unico, oltre al 70% delle spese straordinarie.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, su proposta del giudice, le parti accettavano il seguente regime temporaneo, di cui veniva disposta l'immediata operatività:
“le parti provvederanno a comunicare all'INPS che l'importo dell'assegno unico per i figli verrà corrisposto direttamente alla signora;
da allora il sig. verserà € 135,00 in 3 soluzioni per il CP_1
mese di riferimento del mantenimento;
spese straordinarie ripartite al 70% e 30%; Contr diritto di visita da sottoporre agli operatori del che provvederanno all'ascolto delegato in condizioni protette verificando le ragioni del rifiuto e suggerendo gli interventi e i regimi pertinenti al benessere dei minori”.
Pervenuti gli ulteriori accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 185/2023 del 13.03.2023,
pagina 3 di 7 senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti nel corso del giudizio e dalle contrapposte difese.
*****
Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Nel caso di specie, va preliminarmente segnalato che nella fase iniziale erano stati rappresentati degli atteggiamenti di chiusura verso il padre da parte di entrambi i figli, più evidenti con riferimento al figlio e verosimilmente riconducibili alla sofferenza derivante dalla Per_1 disgregazione familiare.
Il monitoraggio del nucleo affidato agli operatori sociosanitari ha invece da ultimo restituito un quadro di tendenziale riequilibrio, raggiunto nel tempo grazie ad un proficuo lavoro d'equipe, svolto anche a sostegno dei genitori, dimostratisi collaborativi.
Sicché, date le conclusioni dei percorsi di monitoraggio e sostegno avviati1, in assenza di criticità degne di nota rispetto ad un effetto pregiudizievole della impostazione bigenitoriale, anche in una ottica di persistente responsabilizzazione delle parti, le cui richieste relative al regime pagina 4 di 7 personale, infatti, convergono, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di e presso la madre. Per_1 Per_2
Per quanto concerne la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre non collocatario, considerato che entrambi i figli lo incontrano regolarmente sulla base di un'organizzazione flessibile, anche per la distanza, si ritiene di poter confermare l'assetto degli incontri liberi attualmente adottato dalle parti, da estrinsecarsi compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della prole minore, nonché con il grado di sensibilità e di attaccamento alla figura paterna mostrato da ciascun figlio.
Passando al regime economico, relativamente al quantum dell'assegno, appare equa una modesta elevazione (con decorrenza dal
1.7.24, data del contratto in atti prodotto dallo stesso resistente) – considerando da un lato il miglioramento delle condizioni del padre derivanti da una più conveniente sistemazione abitativa e tuttavia i costi per spostamenti – dell'importo attualmente posto a carico del padre per l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, sino a complessivi €
350,00 rivalutabili per entrambi i figli, al netto dell'assegno unico che continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre convivente, come ogni provvidenza dovuta o debenda nell'interesse della prole minore.
Ciò, attesa la prevalenza attuale dei compiti di cura e gestione quotidiana a carico della madre (Cass. ordinanza n. 4672/25).
Le spese straordinarie (individuate secondo il locale Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole possono rimanere a carico dei genitori nella diversa misura del 70% (padre) e del 30% (madre).
*****
Infine, considerato il tenore e la natura delle statuizioni, gli approfondimenti officiosi disposti, la evoluzione delle situazioni economiche in corso di causa, le spese di lite possono essere compensate.
pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 CP_1
(contratto in data 27.04.2004, regolarmente trascritto
[...] nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 71, parte II, serie A, uff. 1, anno 2004);
- conferma l'affidamento dei figli minori e in Per_1 Per_2
via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del genitore collocatario come in parte motiva;
- conferma a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 somma di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al
70% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- dispone che l'assegno unico continui ad essere percepito integralmente dalla madre convivente con i figli minori;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Giudice rel.
pagina 6 di 7 Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Pertanto alla luce di quanto osservato e dal confronto tecnico con il servizio di NPIA di Trapani ai rappresenta che ad oggi si evidenzia che la madre rappresenta il principale punto di riferimento emotivo affettivo per i minori che mantengono la relazione con il padre, secondo tempi e modalità differenti anche in base alle loro esigenze, al loro legame di attaccamento con la figura paterna. I genitori ad oggi collaborano, nonostante talvolta differenti punti di vista o approcci educativi, nell'interesse dei minori e nel rispetto dei bisogni emotivo relazionali degli stessi e dei loro tempi interni, gestendo gli incontri padre-figlio coordinandosi per i ragazzi in base alle loro esigenze” (cfr. rel. C.P.G. del 4.11.2024).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alessandra Camassa Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1841/2023, avente ad oggetto la
“cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CANGEMI GIACOMO
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. CASTIGLIONE GIACOMA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da atti conclusivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1
in data 27.05.2004 (regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...]
pagina 1 di 7 civile del Comune di Trapani, al n. 71, parte II, serie A, uff. 1, anno 2004) e che dalla loro unione erano nati due figli: (6.05.2009) e Per_1 Per_2
(21.06.2017).
Rappresentava che, con sentenza n. 185/2023 del 13.03.2023, il
Tribunale di Trapani aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate (affido condiviso della prole con collocazione prevalente presso la madre, contributo a carico del di € 250,00 per il mantenimento di ciascun figlio, assegno unico CP_1 percepito interamente dal . CP_1
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Rappresentava un mutamento della situazione di fatto (consistito nell'aumento delle esigenze economiche della prole e nella diminuzione delle spese di locazione sostenute dal marito) e, fermo l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé, chiedeva di essere autorizzata a percepire per intero l'assegno unico relativo ai figli e che il CP_1 venisse gravato dell'obbligo di corrisponderle mensilmente la somma di €
350,00, a titolo di mantenimento per entrambi i figli, oltre che il 70% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente , aderendo alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando le ulteriori difese ed istanze.
Negava sia che a far data dalla separazione personale fossero mutate le esigenze dei figli minori sia che fossero diminuite le proprie spese fisse, sostenendo di continuare a corrispondere un canone di locazione ammontante ad € 400,00 mensili e due rate di finanziamento.
pagina 2 di 7 Rappresentava di percepire mensilmente lo stipendio netto di €
1.200,00, che reputava insufficiente per far fronte alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente.
Pertanto, si dichiarava disponibile a versare mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'importo di € 500,00, comprensivo di assegno unico, oltre al 70% delle spese straordinarie.
*****
Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, su proposta del giudice, le parti accettavano il seguente regime temporaneo, di cui veniva disposta l'immediata operatività:
“le parti provvederanno a comunicare all'INPS che l'importo dell'assegno unico per i figli verrà corrisposto direttamente alla signora;
da allora il sig. verserà € 135,00 in 3 soluzioni per il CP_1
mese di riferimento del mantenimento;
spese straordinarie ripartite al 70% e 30%; Contr diritto di visita da sottoporre agli operatori del che provvederanno all'ascolto delegato in condizioni protette verificando le ragioni del rifiuto e suggerendo gli interventi e i regimi pertinenti al benessere dei minori”.
Pervenuti gli ulteriori accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere accolta, in forza della disciplina applicabile ratione temporis, essendo trascorso un più che sufficiente intervallo di tempo dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale nel procedimento di separazione personale, definito con sentenza n. 185/2023 del 13.03.2023,
pagina 3 di 7 senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò, peraltro, si desume agevolmente dalle dichiarazioni rese da entrambe le parti nel corso del giudizio e dalle contrapposte difese.
*****
Passando al regime inerente all'affidamento della prole minore, si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico- fisico del minore.
Nel caso di specie, va preliminarmente segnalato che nella fase iniziale erano stati rappresentati degli atteggiamenti di chiusura verso il padre da parte di entrambi i figli, più evidenti con riferimento al figlio e verosimilmente riconducibili alla sofferenza derivante dalla Per_1 disgregazione familiare.
Il monitoraggio del nucleo affidato agli operatori sociosanitari ha invece da ultimo restituito un quadro di tendenziale riequilibrio, raggiunto nel tempo grazie ad un proficuo lavoro d'equipe, svolto anche a sostegno dei genitori, dimostratisi collaborativi.
Sicché, date le conclusioni dei percorsi di monitoraggio e sostegno avviati1, in assenza di criticità degne di nota rispetto ad un effetto pregiudizievole della impostazione bigenitoriale, anche in una ottica di persistente responsabilizzazione delle parti, le cui richieste relative al regime pagina 4 di 7 personale, infatti, convergono, pare opportuno confermare la modalità di affidamento già vigente: l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente di e presso la madre. Per_1 Per_2
Per quanto concerne la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del padre non collocatario, considerato che entrambi i figli lo incontrano regolarmente sulla base di un'organizzazione flessibile, anche per la distanza, si ritiene di poter confermare l'assetto degli incontri liberi attualmente adottato dalle parti, da estrinsecarsi compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della prole minore, nonché con il grado di sensibilità e di attaccamento alla figura paterna mostrato da ciascun figlio.
Passando al regime economico, relativamente al quantum dell'assegno, appare equa una modesta elevazione (con decorrenza dal
1.7.24, data del contratto in atti prodotto dallo stesso resistente) – considerando da un lato il miglioramento delle condizioni del padre derivanti da una più conveniente sistemazione abitativa e tuttavia i costi per spostamenti – dell'importo attualmente posto a carico del padre per l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli, sino a complessivi €
350,00 rivalutabili per entrambi i figli, al netto dell'assegno unico che continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre convivente, come ogni provvidenza dovuta o debenda nell'interesse della prole minore.
Ciò, attesa la prevalenza attuale dei compiti di cura e gestione quotidiana a carico della madre (Cass. ordinanza n. 4672/25).
Le spese straordinarie (individuate secondo il locale Protocollo) che si renderanno via via necessarie per la prole possono rimanere a carico dei genitori nella diversa misura del 70% (padre) e del 30% (madre).
*****
Infine, considerato il tenore e la natura delle statuizioni, gli approfondimenti officiosi disposti, la evoluzione delle situazioni economiche in corso di causa, le spese di lite possono essere compensate.
pagina 5 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 CP_1
(contratto in data 27.04.2004, regolarmente trascritto
[...] nei registri dello stato civile del Comune di Trapani, al n. 71, parte II, serie A, uff. 1, anno 2004);
- conferma l'affidamento dei figli minori e in Per_1 Per_2
via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
- regolamenta l'esercizio del diritto di visita del genitore collocatario come in parte motiva;
- conferma a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, la Parte_1 somma di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al
70% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il C.O.A.;
- dispone che l'assegno unico continui ad essere percepito integralmente dalla madre convivente con i figli minori;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il Giudice rel.
pagina 6 di 7 Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Alessandra Camassa
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Pertanto alla luce di quanto osservato e dal confronto tecnico con il servizio di NPIA di Trapani ai rappresenta che ad oggi si evidenzia che la madre rappresenta il principale punto di riferimento emotivo affettivo per i minori che mantengono la relazione con il padre, secondo tempi e modalità differenti anche in base alle loro esigenze, al loro legame di attaccamento con la figura paterna. I genitori ad oggi collaborano, nonostante talvolta differenti punti di vista o approcci educativi, nell'interesse dei minori e nel rispetto dei bisogni emotivo relazionali degli stessi e dei loro tempi interni, gestendo gli incontri padre-figlio coordinandosi per i ragazzi in base alle loro esigenze” (cfr. rel. C.P.G. del 4.11.2024).