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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2596/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
24/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MAZZOCCO SILVIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MAZZOCCO SILVIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
5/06/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
28/11/1974 e nato a [...] il [...], Parte_2
matrimonio contratto il 30/05/2009 e trascritto al n. 12, Parte I, Anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO, alle seguenti condizioni del ricorso:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati e nel reciproco rispetto;
2. la figlia viene affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1
madre che fisserà la residenza nell'immobile sito a Pieve di Soligo, via Chisini n. 68/B int. 20 ove si trasferirà con la figlia.
3. il sig. ed concorderanno, di volta in volta, modalità di visita e di permanenza Parte_2 Per_1
l'una con l'altro, compatibilmente con i reciproci impegni scolastici/extrascolastici e lavorativi.
4. in capo al sig. viene posto l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario di Parte_2
mediante versamento dell'assegno mensile di € 200,00, somma rivalutabile secondo gli indici Per_1
ISTAT, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra IBAN: [...]. Il signor Parte_1 Parte_2
rimborserà alla moglie il 50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute, come da protocollo in uso al Tribunale di Treviso a cui le parti prestano integrale adesione;
2 5. l'assegno unico universale sarà fruito integralmente dalla madre;
6. si dà atto che la casa famigliare, sita a Vittorio Veneto (TV), Via Cesana n. 21, di proprietà esclusiva del ricorrente, viene allo stesso assegnata unitamente agli arredi, alle suppellettili e ai beni ivi contenuti.
7. a carico del sig. viene posto l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
entro il giorno 15 di ogni mese, l'assegno in concorso al suo mantenimento pari ad € 400,00, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla ricorrente IBAN:
[...].
8. si dà atto che i coniugi, ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 2 c.p.c., hanno regolamentato i rapporti patrimoniali tra loro sorti nel corso della convivenza e del matrimonio per cui il sig. Parte_2
verserà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 001607915-6 intestato alla Parte_1
medesima e acceso presso BANCA MEDIOLANUM S.p.a. IBAN: [...], la somma di € 25.000,00 entro il 15.05.2025 e l'ulteriore somma di € 25.000,00 entro il 15.05.2026 a ristoro di quanto investito dalla ricorrente per la ristrutturazione della casa coniugale che rimarrà di proprietà del marito e per le altre causali indicate in ricorso.
9. si dà atto altresì che con l'esatta esecuzione degli impegni assunti, i ricorrenti dichiarano di aver regolamentato i rapporti patrimoniali tra loro sorti nel corso della convivenza e del matrimonio e che nulla avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, fatta eccezione degli obblighi di mantenimento sopra indicati.
Spese e competenze di lite compensate
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/06/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
3 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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