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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/10/2025, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8638 /2025
Segue verbale di udienza del 28/10/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa CL AN, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 8638/2025 del Registro Generale e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. GENTILE Parte_1 ANTONIO Opponente
nei confronti di
Controparte_1 Opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
FATTO DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2025, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 713/2025 del 12/05/2025 emesso dal Tribunale di Bari,
1 Sez. Lavoro, in favore della parte opposta, contestando la fondatezza della pretesa creditoria azionata ex art. 633 c.p.c. e chiedendo la revoca dello stesso.
*
Rileva pregiudizialmente il giudicante che non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti della parte opposta, che peraltro non è nemmeno costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius” il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in opposizione e, per l'effetto, l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con atto del 19.06.2025, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Altresì, dichiara l'esecutività in via definitiva del decreto ingiuntivo opposto.
3. Nulla per le spese.
Bari, lì 28/10/2025
Il Giudice
CL AN
2
Segue verbale di udienza del 28/10/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa CL AN, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 8638/2025 del Registro Generale e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. GENTILE Parte_1 ANTONIO Opponente
nei confronti di
Controparte_1 Opposto
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
FATTO DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.06.2025, l'istante di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 713/2025 del 12/05/2025 emesso dal Tribunale di Bari,
1 Sez. Lavoro, in favore della parte opposta, contestando la fondatezza della pretesa creditoria azionata ex art. 633 c.p.c. e chiedendo la revoca dello stesso.
*
Rileva pregiudizialmente il giudicante che non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo del giudizio nei confronti della parte opposta, che peraltro non è nemmeno costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius” il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso in opposizione e, per l'effetto, l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con atto del 19.06.2025, così provvede:
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Altresì, dichiara l'esecutività in via definitiva del decreto ingiuntivo opposto.
3. Nulla per le spese.
Bari, lì 28/10/2025
Il Giudice
CL AN
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