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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Rosario Murgida Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.804 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
, con gli avv.ti PAONESSA ELISABETTA, ALLEGRINI FABRIZIO, Pt_1
ricorrente in riassunzione-appellante
E
, con gli avv.ti DI DONNA MICHELE, PEDONE MARGHERITA CP_1
ARNO' VINCENZO,
resistente in riassunzione-appellata
, Controparte_2
resistente in riassunzione-appellato
1
in qualità di eredi del sig. , con l'avv. Pasquale Gabriele Mazzeo, Controparte_2
resistenti in riassunzione oggetto: annullamento con rinvio dalla Cassazione;
azione di regresso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO.
1.Con sentenza del 17.7.2020, la Corte d'appello di Catanzaro, adita dall' , in Pt_1
riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di regresso dell'Istituto e ha condannato in solido la e quale titolare della CP_1 Controparte_2
omonima ditta individuale, a versare la somma di euro 220.301,25 corrispondente a quella erogata in relazione all'infortunio occorso il 21.3.1994 ai danni di Per_1
[...]
1.2- In particolare, la Corte ha accertato in punto di fatto, sulla scorta delle dichiarazioni rese nel giudizio penale, della sentenza di assoluzione e del verbale di sopralluogo redatto nell'immediatezza dell'infortunio:
-che la società si occupava dell'estrazione e distillazione dell'olio di sansa ed CP_1
essiccazione;
-che nei luoghi di lavoro insistevano due capannoni con struttura in cemento armato e metallo e che su uno di essi la società aveva commissionato alla ditta CP_2
l'esecuzione di opere di carpenteria metallica;
-che, al momento dell'incidente, gli operai e dipendenti della CP_7 CP_8
appaltatrice, stavano ultimando il montaggio delle lamiere di copertura su una specie di torretta montata a ridosso del capannone, quando accidentalmente cadeva un'asse di legno della lunghezza di circa 2 metri e mezzo, che colpiva sul capo dipendente della società committente, che, nello svolgere le proprie incombenze, si Persona_1
trovava a transitare nella zona sottostante la struttura in oggetto;
-che nel sansificio non erano presenti cartelli atti a segnalare i lavori in corso né il cantiere era transennato, in modo da impedire che persone non addette ai lavori
2 potessero introdursi nello stesso, e neppure vi era una rete metallica di protezione intorno alla struttura ove i due operai stavano lavorando.
Ha, poi, ritenuto che la mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza (reti protettive attorno alla torretta, transenne o segnalazioni del cantiere) nonché la evidente commistione degli spazi di lavoro tra l'azienda committente e la ditta appaltatrice fondavano, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 626 del 1994, la responsabilità di entrambe le società per l'infortunio verificatosi.
3. Avverso tale sentenza la ha proposto ricorso per cassazione affidato a CP_1
due motivi.
3.1-Con il primo ha lamentato che la fattispecie oggetto di causa non è disciplinata dall'art. 7, d.lgs. n. 626 del 1994, in quanto entrato in vigore il 27.11.1994, mentre l'infortunio per cui è stata esercitata l'azione di regresso risale ad epoca anteriore
(21.3.1994). Ha sostenuto che la disciplina applicabile ratione temporis, è l'art. 5, d.p.r.
n. 547 del 1955,e che non essendo configurabile un obbligo della committente di incidere sull'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi connessi all'attività della appaltatrice, è su quest'ultima (ditta TR) che ricade la responsabilità esclusiva dell'infortunio in oggetto;
3.2-con il secondo motivo, ha lamentato l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: la Corte d'appello non avrebbe preso in considerazione le deposizioni dei testimoni escussi nel processo penale dalle quali risulta, a suo dire, che (a), nel corso dei lavori affidati alla appaltatrice, la zona era delimitata da un'impalcatura, transennata e munita di segnali e inoltre che (b),
l'infortunio si era verificato quando i lavori dati in appalto erano stati ultimati, il cantiere smontato e gli operai stavano raccogliendo gli attrezzi depositati sulla torretta dove avevano lavorato.
4. La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e ritenuto assorbito il secondo, con la seguente motivazione:
<La Corte d'appello ha errato nell'individuare la norma regolatrice del caso concreto, avendo affermato la responsabilità degli appellati per l'infortunio occorso al
ai fini dell'azione di regresso dell' in base all'art. 7, del d.lgs. n. 626 del Per_1 Pt_1
3 1994, non in vigore all'epoca dell'infortunio, risultando applicabili, ratione temporis, le disposizioni di cui al d.P.R. 547 del 1955. Rispetto a tali disposizioni, come costantemente interpretate da questa S.C. (v., in particolare, Cass. n. 45 del 2009, sulla nozione di “ambiente di lavoro”, di cui all'art. 4, lett. B, come quello in cui siano presenti più imprese, ciascuna con propri dipendenti, ed in cui i rischi lavorativi interferiscono con l'opera di altri soggetti;
v. anche Cass. n. 18603 del 2003 sugli obblighi del datore di lavoro in relazione all'intero processo produttivo, anche in ipotesi di appalti endoaziendali), dovrà essere valutata la responsabilità delle parti private ai fini dell'azione di regresso dell' . Pt_1
Ha, quindi, annullato la sentenza impugnata, con rinvio a questa Corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
5. Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dall' con ricorso depositato in Pt_1
data 3.8.2022.
5.1-L'Istituto ha ritualmente notificato l'atto nei confronti di mentre nei CP_1
confronti dell'altra parte, ha effettuato una prima notifica agli eredi di un omonimo di
, esercente l'impresa dii mugnaio, e una seconda notifica nei Controparte_2 confronti dell'effettivo legittimato, tempestivamente rispetto alla prima udienza di discussione.
6. è tuttavia rimasto contumace. Controparte_2
7.Gli eredi dell'omonimo si sono costituiti e hanno eccepito il difetto Controparte_2
di legittimazione del de cuius.
8. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'esito, il Collegio ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
8. L' ha insistito nell'accoglimento della domanda, sostenendo che la Pt_1
responsabilità, sia della datrice sia della ditta appaltatrice, discende CP_1 dall'applicazione dei principi giurisprudenziali fissati nelle stesse sentenza richiamate dalla Cassazione nella motivazione di annullamento . Ha anche evidenziato che né l'una
4 né l'altra parte resistente hanno fornito la prova liberatoria, com 'era loro specifico onere.
9. La ha negato la violazione degli obblighi scaturenti dalla normativa CP_1
indicata dalla Cassazione che a suo dire configurano al più una responsabilità del committente di natura residuale, in quanto diretta a operare per le sole ipotesi:
- di accertata culpa in eligendo, che però nella specie non è stata dedotta dall' ed è, Pt_1 comunque, insussistente, stante l'indiscussa professionalità dell'impresa edile (ditta individuale incaricata da di eseguire i lavori;
Controparte_2 CP_1
- di accertata ingerenza della committente nei lavori appaltati attraverso la prescrizione di ordini e direttive tali da ridurre l'appaltatore a mero esecutore, e che però nella specie non emerge che vi sia stata, in base agli esiti istruttori acquisiti in primo grado e non contestati dall' Pt_1
- di accertata culpa in vigilando, che nella specie è parimenti insussistente poiché
l'evento dannoso si è verificato: (a) allorquando i lavori d'appalto erano stati ultimati e il ponteggio, con le relative recinzioni, smontato dalla ditta appaltatrice e non v'è, dunque, omissione nell'adozione di misure protettive le quali, nel corso dei lavori, erano state regolarmente adottate come è emerso dalle deposizioni testimoniali rese nel giudizio penale;
(b) in un frangente temporale in cui il datore di lavoro non era presente in azienda, sicché non poteva conoscere la sussistenza di situazioni di pericolo determinate – si ripete, a lavori d'appalto conclusi - dall'agere incauto della ditta CP_2
10. Ciò posto, ritiene questo collegio che sia fondata la domanda di regresso proposta dall' e che, quale giudice di rinvio, debba accogliere l'appello che l'istituto ha Pt_1 proposto avverso la sentenza del Giudice del Lavoro di Vibo Valentia che l'aveva, invece, respinta.
11. La Cassazione, nell'ordinanza con cui annullato la sentenza di questa Corte, ha non solo individuato le disposizioni applicabili ratione temporis, d.P.R. 547 del 1955, ma ha anche stabilito che la responsabilità delle parti private ai fini dell'azione di regresso dell' deve essere valutata <<….Rispetto a tali disposizioni, come costantemente Pt_1
interpretate da questa S.C. (v., in particolare, Cass. n. 45 del 2009, sulla nozione di
5 “ambiente di lavoro”, di cui all'art. 4, lett. B, come quello in cui siano presenti più imprese, ciascuna con propri dipendenti, ed in cui i rischi lavorativi interferiscono con
l'opera di altri soggetti;
v. anche Cass. n. 18603 del 2003 sugli obblighi del datore di lavoro in relazione all'intero processo produttivo, anche in ipotesi di appalti endoaziendali)..,>>.
11.1-Ora, gli arresti richiamati hanno fissato i seguenti principi:
- Cass. n.18603/2003: < L'imprenditore nei casi di esternalizzazione di alcune fasi del processo produttivo ha obbligo di accertare i rischi per qualsiasi motivo conseguenti all'affidamento dei lavori commissionati a soggetti terzi, al fine di rendere edotti, alla stregua dell'art. 4, lettera b), del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, i propri dipendenti della sussistenza (o permanenza) di situazioni di pericolo, ed al fine altresì di munirli, così come prescritto dall'art. 5 comma terzo del suddetto D.P.R. n. 547 del 1955, di
"dispositivi di sicurezza" idonei ad eliminare le situazioni di pericolo riscontrate, configurandosi in caso contrario una responsabilità dell'imprenditore per l'infortunio subito dal dipendente per la mancata conoscenza dei pericoli cui è stato esposto.>
In motivazione la Suprema Corte ha chiarito che < Le opere commissionate o, più in generale, affidate a vario titolo (ad esempio attraverso appalti o contratti d'opera) a soggetti esterni costituiscono, come detto, una fase dell'intero processo produttivo dell'impresa che commissiona detti lavori.
2.7. Corollario di tutto ciò è che il datore di lavoro, quale responsabile dell'intero processo produttivo, deve accertare - prima di disporre la continuazione dell'attività lavorativa da parte dei propri dipendenti - se la condotta dei soggetti cui ha affidato l'esecuzione di una fase della produzione sia - in ragione di colpose inadempienze, di censurabili negligenze o anche per meri fatti oggettivi - fonte di pericolo per i lavoratori. Solo attraverso tale accertamento - di particolare rilevanza proprio allorquando le opere affidate a terzi attengano all'apprestamento di misure necessarie per la messa in sicurezza di tutte le fasi lavorative - il datore di lavoro deve assolvere all'obbligo su di esso gravante di rendere edotti, - alla stregua del disposto dell'art. 4, lettera b), del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547 - i propri dipendenti "dei rischi specifici cui essi sono esposti", risultando esentato dalla responsabilità al riguardo solo provando di avere adempiuto al suddetto obbligo informativo e di avere anche dotato i propri dipendenti, così come
6 voluto dall'art. 5, ultimo comma, del suddetto D.P.R. n. 547 del 1955, dei dispositivi di sicurezza necessari in presenza di situazioni di pericolo che, comunque, si presentino.
2.8. Sotto altro versante le conclusioni cui si è pervenuti ricevono conforto dal disposto dell'art. 2087 c.c. non potendosi dubitare che detta norma - da sempre considerata di generale salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro - copra con la sua portata garantista tutte le diverse fasi della produzione, rispetto ad ognuna delle quali
l'imprenditore non può prescindere dall'apprestamento delle misure (o delle opere) di sicurezza.>>;
- Cass. N.49/2009: Ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi degli D.P.R. 27 aprile 1955, n.
547, artt. 4 e 5 sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell'art. 2087 c.c., ad informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti".
In motivazione la Suprema Corte ha spiegato che per teatro lavorativo deve intendersi quello <…. in cui sono presenti e interferiscono lavoratori dipendenti da più imprese,
o con lavoratori autonomi, o comunque i cui rischi lavorativi interferiscono con l'opera
o con il risultato dell'opera di altri soggetti. Rileva cioè il dato obiettivo della compresenza di più attori produttivi, che concorrono a configurare l'ambiente lavorativo nel quale il lavoratore dipendente viene inviato ad operare, e non il dato soggettivo dei rapporti giuridici tra i vari datori di lavoro. Tale principio costituisce pura applicazione alle odierne modalità organizzative e produttive complesse plurisoggettive della regola enunciata già nel 1955 dalle citate norme del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riprodotta e specificata da tutte le leggi successive, in particolare dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, vigente al tempo dell'infortunio. Tale obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti ne presuppone un altro: quello di informarsi dai terzi operatori dei rischi inerenti alle lavorazioni effettuate sul medesimo teatro che interferiscono con la presenza dei propri dipendenti. …>.
7 12.-Passando, dunque, ad esaminare la fattispecie nell'ottica di detti principi, è possibile affermare la sussistenza del c.d. , solo considerando che il è Per_1 stato colpito dall'asse di legno mentre stava svolgendo la propria prestazione nella zona sottostante a quella in cui stava operando la ditta appaltatrice Tanto basta, CP_2
infatti, a dimostrare, con ogni evidenza, che i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice si svolgevano con interferenza rispetto ai lavori effettuati dai dipendenti della ditta
. CP_1
12.1-Ne consegue che:
- e impresa appaltatrice in quanto datori di lavori operanti nel c. d. CP_1 CP_2
teatro lavorativo erano obbligati, ai sensi dell'art. 2087 c.c., ad informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e a dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti".
- entrambi i resistenti vanno esentati dalla responsabilità riguardo ai rischi specifici cui sono esposti i dipendenti solo provando di avere adempiuto al suddetto obbligo informativo e di avere anche dotato i propri dipendenti, così come voluto dall'art. 5, ultimo comma, del suddetto D.P.R. n. 547 del 1955, dei dispositivi di sicurezza necessari in presenza di situazioni di pericolo che, comunque, si presentino>.
13.Senonchè sia la sia la ditta non hanno offerto prova CP_1 Controparte_2
di adempimento degli obblighi di informazione né di avere adottato misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, andavano ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante che su quelli dell'appaltatore.
13.1-Contrariamente a quanto sostenuto dalla dagli atti del procedimento CP_1
penale e amministrativo non emerge che la zona interessata fosse stata delimitata con tubi di ferro e segnalata.
Chi, a suo dire, avrebbe dovuto confermarlo è il dipendente della ditta appaltatrice il quale invece si limita a riferire genericamente davanti ai carabinieri in data CP_8
21.5.1994 che < le cautele adottate per prevenire incidenti erano quelle di transennamento con tubi metallici>; senza specificare che tali cautele fossero state adottate in concreto.
8 Peraltro la versione di oltre ad essere generica, è in contrasto con quella del CP_8
collega il quale ha dichiarato agli ispettori il 21.4.1994 e ai carabinieri CP_9 Pt_1
che la zona non era stata delimitata trattandosi di brevi interventi;
e con quella di altra persona presente sui luoghi al momento dell'incidente (perché recatasi in ditta in cerca di lavoro) la quale ha riferito che all'interno dell'opificio erano in corso opere non delimitate da recinzione e non segnalate.
13.2-Quanto alla dotazione ai lavoratori di caschi protettivi, unico soggetto a riferirne è
, coniuge della legale rappresentante della , il quale però si CP_10 CP_1
limita ad affermare genericamente che la ditta aveva preso tutti gli accorgimenti per prevenire gli infortuni tanto che presso la vi erano elmetti protettivi>; ma non CP_1
specifica né è altrimenti evincibile se e quando un elmetto sia stato consegnato al dipendente rimasto vittima dell'infortunio, se e come il datore abbia controllato che ne facesse effettivamente uso.
14.In conclusione, secondo quanto correttamente dedotto dall' entrambi i datori di Pt_1
lavoro devono ritenersi corresponsabili dell'infortunio, non risultando adottata alcuna misura di prevenzione o di protezione da parte dell'appaltante né da parte dell'appaltatore.
15.Sul quantum debeatur si rileva che per giurisprudenza consolidata <Nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall al lavoratore può essere fornita tramite Pt_1
l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.>> (cfr Cass. sez. L, n. 1841 del
02/02/2015).
Di conseguenza, in mancanza di contestazioni specifiche, il prospetto contabile offerto dall' comprova che per l'infortunio per cui è causa è stata erogata la somma di € Pt_1
233.211,35.
16.Alla stregua delle ragioni finora esposte, la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 421/2017, va riformata nei termini di cui in dispositivo.
9 17.Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese processuali vanno poste a carico della e di in solido tra loro e vanno liquidate come da CP_1 Controparte_2
dispositivo mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi in relazione alle fasi di studio, introduzione trattazione e decisione della causa.
18.L' va condannata a rifondere le spese del presente giudizio di rinvio, liquidate Pt_1
come da dispositivo, nei confronti di , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
e . CP_5 Controparte_6
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio dalla Cassazione, sull'appello proposto dall avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, Pt_1
giudice del lavoro, n. 421/2017 , così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della gravata sentenza, condanna in solido gli appellati a corrispondere all' la somma di € € 233.211,35., ai sensi Pt_1
degli art.10 e 11 T.U. 1124/65, oltre accessori come per legge;
2. Condanna gli appellati al pagamento in favore dell' spese del Parte_2
giudizio liquidate nelle somme di euro 6.115,00 per il primo grado, euro
7.160,00, per il grado di appello, euro 3.828,00 per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, euro 7.160,00 per il presente giudizio di rinvio;
tutte, oltre accessori di legge;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di Pt_1 CP_3
, e ,
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
liquidate in euro 4.997, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/11/2024
La Presidente est.
Gabriella Portale
10