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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/11/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.269/2025
Oggi 27/11/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Iero;
per la parte resistente l'avv. Pastore con la d.ssa Denise Vitale per la pratica forense.
L'avv. Iero si riporta al ricorso.
L'avv. Pastore si riporta e ne chiede l'accoglimento.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 269/2025 R.L. promossa da
Parte_1
( ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo P.IVA_1
Bonetti;
ricorrente contro
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to Matteo Pastore;
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento di una condizione di handicap grave ex art. 3 comma
3 L 104/1992. Spese di lite rifuse”.
Per la parte resistente: “dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso in opposizione presentato dall' - dichiarare e/o accertare la nullità e/o Pt_1
l'annullamento e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o, in ogni caso, privare di ogni effetto ed efficacia il verbale del Centro Medico Legale di Pt_1
2 Trieste – Commissione medica per l'accertamento dell'handicap di data
27.11.2024 (doc. n. 5), notificato al signor il Controparte_1
30.11.2024 a mezzo PEC, numero domanda-posizione 9196000130001, codice verbale nFAWCgdiZG, codice a barre 24M0OBU0040236 e, per
l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti, in capo al signor
, per il riconoscimento della condizione di handicap Controparte_1
grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, e, pertanto, confermare il suo stato di portatore di handicap in situazione di gravità, già riconosciuto dalla
Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap di Gorizia con verbale di data 23.12.2022, e ciò a decorrere dalla data della revisione del
27.11.2024, come da relazione del CTU dott. Persona_1
depositata in data 14.05.2025 - in via di subordine, solo per mero tuziorismo difensivo, riconoscere al signor lo stato di portatore di Controparte_1
handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, Legge
104/1992, dalla diversa eventuale data successiva, - condannare parte opponente alla rifusione al signor delle spese tutte del Controparte_1
giudizio per ATP sub R.G. 628/2024, compensi, spese generali 15%, oneri previdenziali e fiscali, con applicazione della maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, come da nota spese allegata (doc. I), - condannare parte opponente alla rifusione al signor delle spese del CTP, dott. , nel Controparte_1 Persona_2
giudizio per ATP sub R.G. 628/2024, per euro 488,00 (doc. H), - condannare parte opponente a versare tutti i compensi al CTU, dott.
, come già liquidati nella fase sommaria sub R.G. Persona_1
628/2024, con decreto di data 17.07.2025, - condannare parte opponente alla rifusione al signor delle spese tutte del presente Controparte_1
giudizio, compensi, spese generali 15%, oneri previdenziali e fiscali, con applicazione della maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014,
3 come modificato dal D.M. 147/2022, - condannare parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 18.6.2025, l' adiva il Pt_1
Giudice del Lavoro di Trieste, proponendo opposizione ad esito accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. esperito nell'ambito del procedimento nr. 628/2024. Esponeva l'Istituto che il CTU dott. aveva in tale procedimento concluso che le Persona_1
minorazioni fisiche riscontrate sulla persona del periziato si erano dimostrate tali da soddisfare i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 3 L. 104 /1992.
Riportava nel ricorso le deduzioni del proprio CTP sulla fattispecie ed evidenziava che tenuto conto della relazione dello stesso, si doveva affermare che le conclusioni del C.T.U. erano manifestamente errate.
2. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio il sig. , rilevando come il ricorso in CP_1
opposizione fosse generico e, pertanto, inammissibile e infondato, in quanto si limitava a ricalcare le osservazioni del CTP, già ampiamente considerate e rigettate con parere motivato dal CTU. Rilevava ancora come lo stesso Pt_1
ed in particolare la Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap di Gorizia, con verbale di data 23.12.2022, aveva riconosciuto il sig.
portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3), CP_1
seppur con revisione a dicembre 2024. Lo stesso aveva riconosciuto Pt_1
che, da tale data (23.12.2022), il signor non aveva avuto alcun CP_1
miglioramento, eppure del tutto illogicamente, in data 27.11.2024, ed in sede di revisione l'aveva ritenuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma
1, L. 5.2.1992, n. 104 e, quindi, non in situazione di gravità. Evidenziava altresì che oltre a tutto quanto già esposto, il signor era divenuto CP_1
4 nel frattempo anche paziente oncologico, in quanto in sede di colonscopia di data 01.04.2025, gli era stato diagnosticato un adenocarcinoma del retto basso. Deduceva la temerarietà del comportamento processuale dell' Pt_1
chiedendo il risarcimento del danno per lite temeraria.
3. La causa veniva istruita esclusivamente con l'acquisizione della documentazione allegata agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. In via preliminare, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
5. Deve premettersi che il CTU nominato nel procedimento per ATPO svoltosi inter partes (r.g. nr. 628/2024), valutata tutta la documentazione sanitaria offerta in produzione e sottoposta a visita la parte perizianda, ha concluso, sulla base di ampia discussione medico legale, che le “minorazioni fisiche riscontrate sulla persona del periziato si sono dimostrate causa di difficoltà di relazione e di integrazione lavorativa tali da determinare un processo di svantaggio sociale con riduzione dell'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale, giungendo a soddisfare i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 3 L. 104/1992. Si conclude pertanto riconoscendo il periziato quale soggetto diversamente Controparte_1
abile in situazione di gravità”. Il dott. , dopo aver rassegnato le Per_1
conclusioni sopra riportate ha anche chiarito per quale motivo le osservazioni del CTP dell non fossero condivisibili ed ha affermato: Pt_1
“lo scrivente CTU ribadisce di non aver riscontrato significative variazioni relativamente alla indicazione e descrizione, da parte della Commissione
Medica, delle infermità da cui è risultato affetto il ricorrente CP_1
come segnalate nel Verbale del 23.12.2022 rispetto a quanto
[...]
evidenziato dalla stessa Commissione Medica nel Verbale del 27.11.2024
5 evidenziandosi, al contrario, un netto peggioramento della sintomatologia connessa alla spondilite anchilosante che lo affligge e che gli ha imposto il ricorso ad assistenza presso il Centro ospedaliero di Terapia del Dolore a testimonianza del carattere invalidante delle sue infermità così da determinare un processo di svantaggio sociale con riduzione dell'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale, giungendo a soddisfare i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 3 L. 104 /
1992 a decorrere dalla data della prevista revisione da parte della
Commissione Medica di data 27.11.2024. Si ritiene pertanto di poter confermare il parere tecnico motivato già espresso in risposta ai quesiti formulati dall'Ill.mo Giudice adito”. In sostanza il CTU ha rilevato che nel dicembre 2022 l aveva già riconosciuto che le condizioni del Sig. Pt_1
erano tali da giustificare l'applicazione dell'art. 3 c. 3 L. 104/92, CP_1
ed ha evidenziato che pur in presenza di un peggioramento delle condizioni fisiche verificatosi dopo il dicembre 2022, la decisione della Commissione
Medica, in sede di revisione, di optare per il riconoscimento dei requisiti di cui all'art. 3 c.1 L. 104/92 si palesava come del tutto illogica ed incongrua.
Un ragionamento che con ogni evidenza appare solido, soprattutto in mancanza di elementi fattuali che facciano pensare ad un miglioramento delle condizioni del resistente nel periodo temporale intercorso fra il riconoscimento del beneficio e la visita di revisione ed in presenza di un rilevato peggioramento delle condizioni fisiche dello stesso nelle more.
6. Ebbene, a fronte del quadro sopra riportato, parte ricorrente si è limitata nel ricorso in esame, a riproporre le deduzioni del proprio CTP, già oggetto di considerazioni conclusive del CTU nel procedimento originario, senza alcun confronto critico o deduzione specifica.
6 7. L'art. 445 bis c.p.c. prevede che nel ricorso introduttivo del giudizio debbano essere specificati, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP La previsione si pone in linea con il dichiarato fine dell' introduzione dell' art. 445 bis c.p.c.., che è stato quello di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, di deflazionare il contenzioso e di contenere la durata dei processi previdenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa contribuisce quindi a scoraggiare giudizi di merito fondati su ragioni meramente contrappositive alle conclusioni del CTU, richiedendo che le argomentazioni che vengono formulate propongano le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dall'ausiliare del Giudice ed esplicitino in che senso tali ragioni siano idonee a determinare le modifiche della statuizione censurata chieste dalla parte
(cfr. Cass. n. 24526/2015).
8. Nel caso di specie il ricorso è stato presentato senza indicazione di specifici motivi di contestazione alle conclusioni del CTU della prima fase, e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.
9. Deve essere invece rigettata la domanda di condanna per lite temeraria proposta da parte resistente non essendosi data prova alcuna del ricorrere di una condotta legata a dolo o colpa grave.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza sulla domanda principale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) rigetta la domanda di condanna per lite temeraria proposta da CP_1
;
[...]
7 c) condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore a Pt_1
corrispondere a le spese di lite relative al Controparte_1
procedimento nr. 628/2024 R.G., liquidate in € 1.170,00 per compensi professionali oltre maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, oltre accessori, oltre spese di CTP ritenute congrue per € 300,00, e le spese di lite del presente procedimento liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali oltre maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis,
D.M. 55/2014, oltre accessori;
d) pone a definitivamente le spese di CTU del procedimento nr. 628/2024
R.G. già liquidate con separato decreto a carico di . Pt_1
Così deciso in Trieste, data 27/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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