Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 15
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Applicazione imposta di registro in misura fissa per alternatività IVA/Registro

    La Corte ha ritenuto che il decreto ingiuntivo, nella parte in cui dispone il pagamento in favore della società cessionaria del credito, non ha ad oggetto corrispettivi o prestazioni soggette ad IVA, poiché la pretesa azionata dalla cessionaria non discende dall'originario rapporto di finanziamento ma da un rapporto distinto e autonomo derivante dall'acquisto del credito. Pertanto, non opera il principio di alternatività IVA/Registro e trova applicazione l'imposta di registro in misura proporzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 15
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 15
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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