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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
CA RE, RE
PERINI RE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 133/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001DI0000034040001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.p.A. impugnava l'avviso di liquidazione n. 2022/001/DI/000003404/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia in relazione alla registrazione del decreto ingiuntivo n. 3404/2022 del Tribunale di Brescia.
L'avviso di liquidazione aveva determinato una maggiore imposta di registro complessiva pari a euro
19.055,00, di cui euro 14.180,00 applicati con aliquota del 3% sulla somma di euro 472.676,78 ingiunta in favore della società Società_1 S.r.l., quale cessionaria di crediti. La ricorrente contestava esclusivamente tale componente dell'imposizione, sostenendo che anche detta somma traesse origine da rapporti bancari soggetti ad IVA, seppur in regime di esenzione, e che pertanto avrebbe dovuto essere assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA/Registro.
L'Ufficio, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza dell'operato impositivo e richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.
All'Udienza per la discussione, la controversia veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda la corretta applicazione dell'imposta di registro in relazione a un decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di somme, con particolare riferimento alla quota di credito azionata da
Società_1 S.r.l., società cessionaria di crediti bancari. In particolare, si tratta di stabilire se tale quota debba essere assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA/Registro, ovvero ad imposta proporzionale con aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Il quadro normativo di riferimento, in particolare, prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (3%) agli atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, ed esclude l'applicazione dell'imposta proporzionale per la parte in cui l'atto disponga il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA.
Il principio di alternatività IVA/Registro trova dunque applicazione solo laddove la prestazione oggetto del provvedimento giudiziario rientri nel campo di applicazione dell'IVA.
Invece, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dall'Ufficio, occorre distinguere: il rapporto originario di finanziamento intercorrente tra Ricorrente_1 S.p.A. e la debitrice, pacificamente soggetto ad IVA (sebbene in regime di esenzione); il rapporto di cessione del credito tra Ricorrente_1 S.p.A. e Società_1 S. r.l., anch'esso riconducibile ad operazione finanziaria;
il rapporto autonomo tra la società cessionaria Società_1
S.r.l. e il debitore ceduto, che costituisce il fondamento della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo per la quota di euro 472.676,78.
È quest'ultimo rapporto che rileva ai fini della tassazione del decreto ingiuntivo.
Il Collegio ritiene che il decreto ingiuntivo, nella parte in cui dispone il pagamento in favore della società cessionaria del credito, non abbia ad oggetto corrispettivi o prestazioni soggette ad IVA. La pretesa azionata da Società_1 S.r.l. non discende dall'originario rapporto di finanziamento, bensì da un rapporto distinto e autonomo, derivante dall'acquisto del credito. Tale rapporto non integra una prestazione di servizi né una cessione di beni ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Conseguentemente, non opera il principio di alternatività IVA/Registro e trova applicazione l'imposta di registro in misura proporzionale.
La soluzione adottata è conforme all'orientamento costante della Corte di Cassazione, secondo cui il decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario del credito nei confronti del debitore ceduto è soggetto ad imposta di registro proporzionale, trattandosi di obbligazione estranea al campo di applicazione dell'IVA.
Analogo indirizzo è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito, anche di questa Corte.
Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, questa corte ritiene il ricorso non fondato e che di conseguenza, lo stesso, debba essere integralmente rigettato, risultando legittima la liquidazione dell'imposta di registro operata dall'Ufficio. Stante la particolarità e novità della materia, questa Corte, ritiene che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese processuali. Così deciso in Brescia il
28.11.2025
Il Presidente Il RE
Dr D.Chiaro Dr. L. Caldarelli
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIARO DOMENICO, Presidente
CA RE, RE
PERINI RE, Giudice
in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 133/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2022001DI0000034040001 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Ricorrente_1 S.p.A. impugnava l'avviso di liquidazione n. 2022/001/DI/000003404/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia in relazione alla registrazione del decreto ingiuntivo n. 3404/2022 del Tribunale di Brescia.
L'avviso di liquidazione aveva determinato una maggiore imposta di registro complessiva pari a euro
19.055,00, di cui euro 14.180,00 applicati con aliquota del 3% sulla somma di euro 472.676,78 ingiunta in favore della società Società_1 S.r.l., quale cessionaria di crediti. La ricorrente contestava esclusivamente tale componente dell'imposizione, sostenendo che anche detta somma traesse origine da rapporti bancari soggetti ad IVA, seppur in regime di esenzione, e che pertanto avrebbe dovuto essere assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA/Registro.
L'Ufficio, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza dell'operato impositivo e richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia.
All'Udienza per la discussione, la controversia veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia riguarda la corretta applicazione dell'imposta di registro in relazione a un decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di somme, con particolare riferimento alla quota di credito azionata da
Società_1 S.r.l., società cessionaria di crediti bancari. In particolare, si tratta di stabilire se tale quota debba essere assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA/Registro, ovvero ad imposta proporzionale con aliquota del 3%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Il quadro normativo di riferimento, in particolare, prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (3%) agli atti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, ed esclude l'applicazione dell'imposta proporzionale per la parte in cui l'atto disponga il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA.
Il principio di alternatività IVA/Registro trova dunque applicazione solo laddove la prestazione oggetto del provvedimento giudiziario rientri nel campo di applicazione dell'IVA.
Invece, nel caso di specie, come correttamente evidenziato dall'Ufficio, occorre distinguere: il rapporto originario di finanziamento intercorrente tra Ricorrente_1 S.p.A. e la debitrice, pacificamente soggetto ad IVA (sebbene in regime di esenzione); il rapporto di cessione del credito tra Ricorrente_1 S.p.A. e Società_1 S. r.l., anch'esso riconducibile ad operazione finanziaria;
il rapporto autonomo tra la società cessionaria Società_1
S.r.l. e il debitore ceduto, che costituisce il fondamento della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo per la quota di euro 472.676,78.
È quest'ultimo rapporto che rileva ai fini della tassazione del decreto ingiuntivo.
Il Collegio ritiene che il decreto ingiuntivo, nella parte in cui dispone il pagamento in favore della società cessionaria del credito, non abbia ad oggetto corrispettivi o prestazioni soggette ad IVA. La pretesa azionata da Società_1 S.r.l. non discende dall'originario rapporto di finanziamento, bensì da un rapporto distinto e autonomo, derivante dall'acquisto del credito. Tale rapporto non integra una prestazione di servizi né una cessione di beni ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Conseguentemente, non opera il principio di alternatività IVA/Registro e trova applicazione l'imposta di registro in misura proporzionale.
La soluzione adottata è conforme all'orientamento costante della Corte di Cassazione, secondo cui il decreto ingiuntivo ottenuto dal cessionario del credito nei confronti del debitore ceduto è soggetto ad imposta di registro proporzionale, trattandosi di obbligazione estranea al campo di applicazione dell'IVA.
Analogo indirizzo è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito, anche di questa Corte.
Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, questa corte ritiene il ricorso non fondato e che di conseguenza, lo stesso, debba essere integralmente rigettato, risultando legittima la liquidazione dell'imposta di registro operata dall'Ufficio. Stante la particolarità e novità della materia, questa Corte, ritiene che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese processuali. Così deciso in Brescia il
28.11.2025
Il Presidente Il RE
Dr D.Chiaro Dr. L. Caldarelli