Ordinanza cautelare 9 marzo 2021
Ordinanza cautelare 21 giugno 2021
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/07/2023, n. 12250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12250 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2023
N. 12250/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01752/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1752 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IU NA, ST TA NC IA LF, CA RA, NC NI, EL CH, IM De ZI, IA De UV, VA Di IC, SC NG, IA TE AR, AR IL, RO NN, NI Lo ON, IA DA IZ, NA IO, AR RO, IL AT, IA LU SA, AR PO, IA RR, ON AL, rappresentati e difesi dall'avvocato Sara Candido, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AD Di CH, rappresentata e difesa dagli avvocati Fernando Gallone, Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Roma 5, non costituito in giudizio;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa IA Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pompeo Magno n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EL TE, RA NA, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Cordasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-deliberazione n.1373 del 07.11.2019 l'Azienda Sanitaria Roma 5 indiceva <Concorso pubblico per titoli ed esami, indetto in qualità di capofila, per la copertura a tempo indeterminato di n. 36 posti di Dirigente Psicologo – area psicologia-disciplina psicoterapia per le esigenze delle Asl RM4, RM5 e RM6>; -della deliberazione n. 895 del 20.07.2020 con cui veniva nominata la commissione esaminatrice; -dell'elenco definitivo <degli ammessi>, pubblicato in data 14.01.2021 sul sito www.aslroma5; -di tutti i verbali, di contenuto ed estremi ignoti, assunti dalla Commissione Valutatrice, anche in data successiva all'approvazione dell' <elenco degli ammessi> alla prova orale; -della <prova scritta e della prova pratica> sostenuta in data 15.12.2020; -di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale e comunque incompatibile con il diritto fatto valere dalle ricorrenti con il presente ricorso
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Di CH AD il 3/6/2021:
impugnazione giurisdizionale per l'annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari:
- dell'elenco degli idonei del «Concorso pubblico per titoli ed esami, indetto in qualità di capofila, per la copertura a tempo indeterminato di n. 36 posti di Dirigente Psicologo – area psicologia-disciplina psicoterapia per le esigenze delle Asl RM4, RM5 e RM6», pubblicato con Delibera n. 435 in data 08/03/2021 all'Albo pretorio on line dell'Asl Roma 5, poi rimosso per contestazioni sul calcolo dei punteggi assegnati ai titoli,
- della graduatoria definitiva di merito dei vincitori e idonei del «Concorso pubblico per titoli ed esami, indetto in qualità di capofila, per la copertura a tempo indeterminato di n. 36 posti di Dirigente Psicologo – area psicologia-disciplina psicoterapia per le esigenze delle Asl RM4, RM5 e RM6», approvata con Delibera n. 715 del 26/04/2021 pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Asl Roma 5 (Allegato 2).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NA IU il 19/7/2021:
annullamento: -della deliberazione n. 715 del 26.04.2021 con cui l'Azienda Sanitaria Roma 5 approvava la <graduatoria definitiva> dei vincitori e idonei del <Concorso pubblico per titoli ed esami, indetto in qualità di capofila, per la copertura a tempo indeterminato di n. 36 posti di Dirigente Psicologo – area psicologia-disciplina psicoterapia per le esigenze delle Asl RM4, RM5 e RM6>, pubblicata sul Bollettino della Regione Lazio, in data 11.05.2021; -di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale e comunque incompatibile con il diritto fatto valere dalle ricorrenti con il ricorso introduttivo del perigrafato giudizio e con i presenti <Motivi aggiunti>;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di EL TE e di RA NA e di Asl Roma 5;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Preliminarmente il Collegio deve dare atto dell’istanza di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, di tutti i ricorrente ad eccezione di AD Di CH e di AR IL, per cui il giudizio prosegue per gli indicati ricorrenti.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalla ASL RM 5, in qualità di capofila, per la copertura a tempo indeterminato di n. 36 posti di Dirigente Psicologo – area psicologia-disciplina psicoterapia per le esigenze delle Asl RM4, RM5 e RM6.
Con un articolato motivo di ricorso la parte ricorrente ha contestato:
la violazione delle previsioni del bando che, avendo previsto una prova scritta ed una prova pratica, ha in realtà sostituito le indicate previsioni con la somministrazione 30 quesiti a risposta multipla, per la prova scritta e 2 casi clinici a risposta multipla per la prova pratica;
che alcuni partecipanti al concorso risultano avere rapporti professionali e di lavoro con il Presidente della Commissione di Valutazione, così violando le disposizioni contenute nel D.P.R. 483/1997;
la violazione dell’art. 53 D.P.R. 483/1997.
Successivamente sono stati presentati motivi aggiunti, sia dal ricorrente IL, che Di CH per contestare la graduatoria definitiva pubblicata sul Bollettino della Regione Lazio, in data 11.05.2021.
La chiesta misura cautela è stata respinta dal Collegio con l’ordinanza n. 1480/2021.
Con successiva ordinanza cautelare n. 3465/21, il Collegio si è pronunciato sulla istanza prodotta dalla ricorrente Di CH che, nel frattempo, aveva sostituito l’originario difensore.
Anche in tale occasione il Collegio ha respinto la chiesta misura cautelare.
Nessuna delle due ordinanze è stata impugnata.
Alla udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione esclusivamente per le ricorrenti AD Di CH, e di AR IL.
Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente quale conseguenza della mancata proposizione di motivi aggiunti da parte di tutti gli originari ricorrenti.
Il ricorso collettivo oggetto del presente scrutinio, invero rappresenta una evenienza eccezionale nel processo amministrativo, nondimeno allorquando le situazioni giuridiche dei ricorrenti risultano pregiudicate dal medesimo provvedimento e non si ravvisano aspetti antitetici delle rispettive posizioni giuridiche tra i vari ricorrenti, il ricorso collettivo costituisce una somma di ricorsi individuali che, come tali possono, per le successive evenienze fattuali, essere scomposti, senza pregiudicare l’originario petitum.
Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata notifica ai controinteressati.
La parte ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso a due controinteressati graduati al primo e secondo posto della graduatoria.
In realtà la partecipazione del ricorso ai detti controinteressati è avvenuta via pec.
Ora, in disparte la nullità della notifica via pec ai controinteressati, atteso che l’indirizzo di posta elettronica certificata presente nei previsti registri, non riguarda la posizione giuridica dei singoli controinteressati quali candidati ad un concorso pubblico, ma alla loro iscrizione nell’albo professionale, il ricorso non è fondato.
E’ necessario rappresentare che il concorso per cui è causa si è tenuto in vigenza della nota epidemia pandemica.
In merito, la Legge n. 56/2019 ha previsto :“modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487” con “forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande con risposta a scelta multipla”.
Tale previsione è stata recepita nell’avviso del 26.11.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 95, Supplemento n. 1, che ha rinviato, per quanto riguarda le modalità di espletamento alla norma sopra indicata (pag. 2 del bando).
Pertanto, era nella facoltà della Commissione provvedere a somministrare prove di concorso anche attraverso quesiti a risposta multipla.
Quando al secondo motivo di ricorso il Collegio non può che ribadire la motivazione già rassegnata nelle ordinanze cautelari, in cui ha sanzionato che le sole ipotesi di incompatibilità previste per i collegi di valutazione, non estendibili analogicamente, sono quelle indicate dall’art. 51 cpc che, nel caso di specie, non si ravvisano.
Né, infine, la parte ricorrente ha dimostrato la parzialità dell’operato della Commissione.
Per ultimo, con riferimento alla censura relativa alla mancata nomina, quale presidente la Commissione, di un dirigente del secondo livello del profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, la parte resistente ha rappresentato che :” Nell’organico della ASL Roma 5 sono presenti tre direttori della disciplina psichiatria, ma nessuno della disciplina psicologia”.
Su tale aspetto le ricorrenti non hanno replicato, così che, in disparte l’irrilevanza di un rilevo di natura meramente formale, la mancanza della prevista figura professionale consentiva alla resistente di supplire a tale carenza attraverso la nomina del Presidente, come è avvenuto, con adeguati requisiti professionali.
Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali nei confronti delle parti costituite che liquida in ero 1.000,00 (mille), ciascuna, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
IA Cristina Quiligotti, Presidente
Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore
NC Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Vitanza | IA Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO