Sentenza 12 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 12/03/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 59/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. VA LI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37973 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:
XXX, nato a [...] il XXX (XXX), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Brunetti e Francesco Del Prete ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Manduria (TA) alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 20/c (brunetti.giuseppe@oravta.legalmail.it; f.delprete@pec.it);
contro:
INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva (Previmil), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 158 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.);
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell’11.2.2026, l’Avv. Vincenzo Simone De Pasquale, in sostituzione dell’Avv. Giuseppe Brunetti e dell’Avv. Francesco Del Prete, per il ricorrente, l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’INPS e la dott.ssa Giuditta De Marzo per il Ministero della Difesa.
Ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato il 23.9.2025 il sig. XXX, premesso che:
· nel novembre 2004 veniva arruolato dalla Marina Militare; dichiarato – con parere della Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di Taranto BL/S n. 499 del 18.4.2017 – permanentemente non idoneo al s.m.i. (per: a) oculorinite allergica; b) cervicodiscoartrosi diffusa con discopatie ed EDD cervico lombari multiple, barre osteofitiche cervicali ad impronta midollare con grave sofferenza cronica a C6-C7 bilaterale, L4 dx ed L5 sin.; c) sinusopatia cronica mascellare bilaterale, d) gastrite con MRGE), cessava dal servizio militare e transitava nei ruoli civili dal 21.9.2017;
· il 26.7.2017 la Marina avviava l’istruttoria ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. 29.1.2001, n. 461 con riferimento alle infermità «spondiloartrosi diffusa del rachide con ernie discali multiple in soggetto con sofferenza neurogena cronica» e «sinusopatia mascellare cronica»;
· con verbale del 21.9.2020 la CMO di Taranto dichiarava le infermità artrosiche a carico della colonna ascrivibili alla settima categoria e la sinusopatia meritevole di indennizzo una tantum di due annualità di tabella B;
· avendo il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) del MEF (parere del 24.3.2022) riconosciuto l’intero complesso morboso dipendente da causa di servizio, con decreto n. 1275 del 19.4.2022 il Ministero della Difesa liquidava l’equo indennizzo;
· nel silenzio dell’Amministrazione, il 12.7.2022 presentava domanda di pensione privilegiata ordinaria (p.p.o.);
· a seguito di tale domanda, nel maggio 2024 l’INPS adottava la determina di concessione del beneficio di settima categoria ma, pur riconoscendo il diritto insorto dal 29.9.2017, il dies a quo veniva fatto coincidere con il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza (1.8.2022);
· nel dicembre 2024 inviava una diffida e messa in mora (rimasta inevasa) all’INPS e al Ministero della Difesa, lamentando l’erroneità del calcolo della pensione perché «privata dell’I.S.A., dell’intera I.I.S. e degli aumenti di legge (come, ad esempio, i benefici di cui alla l. 336/1970 ed i sei scatti d’avanzamento di cui al d.lgs. 165/1997)»;
ha chiesto a questo giudice di:
· «1. riconoscere il diritto del ricorrente a percepire al p.p.o. sin dalla data di congedo;
· 2. riconoscere che la pensione privilegiata ordinaria in questione, per come riconosciuta e liquidata, è inferiore a quanto per legge spettante;
· 3. per l’effetto riconoscere che la pensione in godimento alla parte ricorrente debba essere riliquidata comprendendo integralmente i benefici e gli aumenti sopra precisati (I.I.S., benefici combattentistici, I.S.A, art. 1801, c.o.m.);
· 4. di conseguenza, ordinare alle Amministrazioni competenti di rideterminare la pensione del ricorrente, includendo tutti i benefici e le maggiorazioni sopra riportate;
· 5. riconoscere altresì il diritto del ricorrente a percepire sulla pensione l’intera indennità integrativa speciale;
· 6. su ciascun importo così dovuto, riconoscere il diritto a percepire su ciascun arretrato interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria, dal dì dell’insorgenza del diritto e fino all’effettivo soddisfo;
· 7. spese come per legge, disponendo la distrazione delle stesse ai procuratori anticipatari».
2. – Il Ministero della Difesa si è costituito con memoria depositata il 4.12.2025 con cui ha chiesto di: i) essere estromesso dal giudizio in quanto privo di legittimazione passiva ad causam; ii) in via principale, rigettare il ricorso perché infondato; con vittoria di spese di giudizio.
3. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il 30.1.2026, chiedendo di:
· in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione sulla domanda di riconoscimento del preteso beneficio di cui all’art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 2010, per appartenere la stessa al Giudice Amministrativo, con ogni conseguenziale provvedimento;
· nel merito, rigettare integralmente le domande proposte nei confronti dell’INPS, in quanto infondate in fatto e in diritto;
· in subordine, dichiarare prescritto il diritto di parte ricorrente al conseguimento dei benefici economici richiesti e/o in via ulteriormente gradata dichiarare prescritti i ratei di pensione e/o le eventuali differenze maturate, eventualmente dovuti, e non riscossi, relativi al periodo precedente la data di costituzione in mora ovvero la notifica del ricorso;
· in ogni caso, fare applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetari e rigettare la richiesta di riconoscimento di quest’ultima difettando i presupposti di legge e la prova del maggior danno; in mancanza liquidare l’importo più favorevole tra interessi e rivalutazione esclusivamente a far data dal ricorso; spese rifuse.
4. – All’udienza dell’11.2.2026 le parti si sono riportate agli scritti difensivi.
La causa è stata decisa come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.
5. – In primo luogo, deve essere affermata la legittimazione passiva del Ministero della Difesa: infatti, secondo la prospettazione del ricorrente, l’errato conteggio degli arretrati sarebbe frutto di un’omissione dell’Amministrazione di appartenenza e dell’errata applicazione del pertinente quadro normativo da parte della stessa.
6. – Nel merito, il ricorso è fondato solo parzialmente.
6.1 – In primo luogo, il ricorrente si duole della decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione (e, dunque, l’1.8.2022, a fronte della domanda avanzata in data 12.7.2022), ritenendola «palesemente frutto di un travisamento del dettato normativo».
L’Amministrazione avrebbe avviato d’ufficio senza concludere il procedimento teso al riconoscimento e alla liquidazione della p.p.o.; d’altro canto, senza il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, egli non avrebbe potuto avanzare domanda di pensione che, in ogni caso, è stata comunque proposta entro due anni sia dall’emissione del parere della CMO che da quello del CVCS.
In proposito, occorre prendere le mosse dagli artt. 167 e 191 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 nonché dall’art. 15 del d.P.R. 29.10.2001, n. 461.
L’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973 così dispone: «Il trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda».
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 461/2001, «In conformità all’accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l’Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all’adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile».
Infine, in base all’art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, «Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti».
Tanto premesso, dalle disposizioni riportate emerge che per il riconoscimento d’ufficio delle condizioni di fatto e di diritto occorrenti ai fini del trattamento pensionistico privilegiato è necessario che dalle infermità riconosciute dipendenti dal servizio prestato derivi l’inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione.
Orbene, tale inidoneità non risulta essere mai stata accertata in capo al ricorrente, nei cui confronti la C.M.O. di Taranto, con il citato verbale modello BL/S n. 499 del 18.4.2017, ha espresso un giudizio di inidoneità al servizio militare giudicandolo tuttavia «idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi L. 266/99»; a seguito del riferito giudizio, il ricorrente è transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione di appartenenza a decorrere dal 21.9.2017.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte fu avviato non d’ufficio dall’Amministrazione di appartenenza il 26.7.2017 ma a seguito di istanza del ricorrente avanzata il 21.6.2017, come risulta dal decreto del 19.4.2022 concessivo dell’equo indennizzo.
Le riferite circostanze e il richiamo ai precedenti giurisprudenziali delle Sezioni di appello di questa Corte dei conti sfavorevoli alle tesi del ricorrente (ex multis, Sez. II giur. centr. app., sent. n. 440/2022, n. 20/2021 e 230/2020; Sez. III giur. centr. app., sent. n. 138/2020) inducono il Collegio a respingere i motivi di ricorso in esame, atteso che la liquidazione della pensione di privilegio non poteva essere determinata d’ufficio ma unicamente su domanda dell’interessato, alla stregua del citato art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973.
In definitiva, alla luce del quadro normativo di riferimento, deve concludersi che l’istanza di p.p.o. avanzata dal ricorrente il 12.7.2022 «non ha affatto natura sollecitatoria bensì costituisce il primo atto di impulso della complessa procedura che l’ente previdenziale è tenuto ad attivare per l’accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti previsti per tale prestazione» (Corte dei conti, Sez. giur. app. Regione Siciliana, sent. n. 53/A/2024).
Il motivo di ricorso deve essere quindi disatteso.
6.2 – Quanto al preteso riconoscimento dell’indennità integrativa speciale (IIS) in misura intera e non meramente percentuale, questo Giudice – pur prendendo atto del precedente della Sezione (sent. n. 63/2024) favorevole alla prospettazione del ricorrente e richiamato nell’atto introduttivo dell’odierno giudizio – ritiene di dar seguito al consolidato orientamento di questa stessa Sezione, confermato in appello, secondo cui «L’indennità integrativa speciale ha, pertanto, perso la natura di elemento accessorio della pensione ed è stata sottoposta all’applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate tenuto conto della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione» (Corte dei conti, Sez. II giur. centr. app., sent. 408/2023).
In proposito è stato condivisibilmente affermato che «La normativa vigente in base al sistema retributivo, alla data del 31.12.1995, non prevedeva affatto la valorizzazione separata e per intero dell’indennità integrativa speciale in quanto già l’art. 15 della legge 724/1994, in attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, aveva espressamente previsto che con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche…. la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale…
Tale disposizione ha, quindi, previsto che per la liquidazione della pensione dei dipendenti pubblici cessati dal servizio a partire dall’1.1.1995 nell’ambito degli emolumenti retributivi facenti parte della base pensionabile dovesse essere compresa anche l’indennità integrativa speciale, con la conseguenza che la stessa cessava già dall’1.1.1995 di poter essere considerata come emolumento accessorio da conteggiare separatamente, come previsto dall’art. 99 del DPR 1092/1973.
Da tanto consegue che l’indennità integrativa speciale, dovendo essere inserita nelle voci retributive, partecipa del limite massimo di valorizzazione in pensione pari all’80%, stabilito per i dipendenti civili dall’art. 44 del DPR 1092/1973 e per i dipendenti militari ed equiparati dall’art. 54 stesso TU.
La legge 335/1995 non ha modificato il sistema retributivo previsto dalla normativa appena descritta essendosi limitato ad indicare (art. 2, comma 20, come anche modificato dall'art. 59, comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449) alcune ipotesi eccezionali, che non ricorrono nella fattispecie in esame, per le quali il dipendente pubblico, anche se cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1995, poteva fruire dell’indennità integrativa speciale quale emolumento accessorio e separato (senza che questa fosse assoggettata al limite massimo di valorizzazione dell’80%), ovvero: coloro che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità; coloro che alla predetta data avevano maturato una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni sempre che l’applicazione delle disposizioni sull’iis come emolumento separato fosse più favorevole» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, sent. n. 92/2021, richiamata da sent. nn. 178, 179, 180, 255 e 256 del 2025).
Pertanto, la domanda volta a ottenere il riconoscimento dell’IIS in misura intera ai fini pensionistici non può trovare accoglimento.
6.3 – Anche la pretesa valorizzazione dei benefici combattentistici ex l. 24.5.1970, n. 336 non può trovare accoglimento sia perché generica sia perché non è dimostrata la sussistenza dei presupposti di legge per la relativa attribuzione, essendosi limitato sul punto il ricorrente ad affermare la spettanza dei benefici di che trattasi «visto l’espletato servizio», non indicando a quali dei soggetti di cui alle categorie previste dall’art. 1 della citata legge appartenga e, dunque, agli ex combattenti e, assimilati ad essi, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, vedove di guerra o per causa di guerra, nonché ai profughi per l’applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.
6.4 – Per quanto concerne il riconoscimento dell’indennità speciale annua (ISA), l’art. 32 della l. 31.7.1954, n. 599 prevede la spettanza, «in aggiunta al trattamento di quiescenza», di un’indennità speciale annua in favore del «sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonché, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l’età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell’art. 24».
Nel caso di specie, il ricorrente è transitato nei ruoli civili del Ministero, ai sensi dello stesso art. 923, comma 1, lett. h): pertanto, non deve essergli liquidato il beneficio richiesto, in quanto spettante soltanto in caso di infermità proveniente da causa di servizio che abbia generato la cessazione definitiva del servizio stesso e non il transito in altri ruoli (cfr. in argomento Corte dei conti, Sez. giur. reg. Lombardia, sent. n. 148/2025).
6.5 – Infine, con riferimento all’auspicato riconoscimento del beneficio ex art. 1801 del d.lgs. 66/2010, tale disposizione (che trova il proprio antecedente negli abrogati artt. 117 e 120 del r.d. 31.12.1928, n. 3458) prevede un incremento stipendiale spettante una tantum in favore del personale delle Forze Armate che «in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915».
L’aumento è pari a 2,50% dello stipendio per le infermità dalla I alla VI categoria e a 1,25% per le infermità dalla VII alla VIII categoria.
Con la sentenza n. 13 del 2024 la Corte costituzionale – chiamata a delibare la legittimità della disposizione de qua nella parte in cui subordina l’attribuzione del beneficio in parola al fatto che il riconoscimento dell’infermità avvenga «in costanza di rapporto di impiego» – ha affermato che «8.2 - Elementi costitutivi del diritto sono, quindi, l’infermità, che deve rientrare in una fattispecie tra quelle specificamente individuate dalla norma, e la sua derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti economici conseguenti derivano direttamente dalla legge e trovano la loro ratio giustificatrice nell’esigenza di attribuire un beneficio economico a colui che ha subito una menomazione nell’assolvimento del proprio dovere.
In tale prospettiva, l’ulteriore condizione richiesta dall’art. 1801 cod. ordinamento militare, ovvero che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell’infermità e – oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l’infermità – può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che «sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto» stesso (sentenza n. 195 del 2022).
9. - In coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di ragionevolezza è leso quando vi sia contraddittorietà tra la finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata (ex multis, sentenza n. 6 del 2019), deve concludersi che l’inciso contenuto nell’art. 1801 cod. ordinamento militare, per cui il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla ratio della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall’attività di servizio, così violando sotto tale profilo l’art. 3 Cost. essendo, invece, sufficiente che l’infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego».
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 «nella parte in cui condiziona l’attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio».
Nel caso di specie, da un lato, le patologie sofferte dal ricorrente sono state ascritte alla Tabella A, categoria 7^; dall’altro, è incontestato che le stesse siano insorte durante l’attività di servizio, risultando così integrati i requisiti previsti dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.
7. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto con esclusivo riferimento alla domanda intesa a conseguire il beneficio ex art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.
Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha chiesto per la prima volta il riconoscimento del beneficio de quo con nota trasmessa via pec il 10.12.2024 all’INPS e al Ministero della Difesa (in tal senso potendosi intendere il richiamo, accanto a quelli ivi espressamente menzionati, agli «altri aumenti di legge», seguito da un’elencazione esemplificativa e non esaustiva dei benefici pretesi); conseguentemente, devono ritenersi prescritti i ratei anteriori al 5.12.2019.
Sugli arretrati maturati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
8. – L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37973, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza dell’11.2.2026.
Il Giudice (VA LI)
(F. to digitalmente)
Depositata il 12.03.2026 Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(VA LI)
(F. to digitalmente)
Depositata il 12.03.2026 Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
(Anna Rossano)
(F. to digitalmente)