Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 12/03/2026, n. 59
CCONTI
Sentenza 12 marzo 2026

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  • Rigettato
    Decorrenza della pensione privilegiata ordinaria

    La Corte ha respinto il motivo, ritenendo che la pensione privilegiata non potesse essere liquidata d'ufficio in assenza di accertamento di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione e che il procedimento fosse stato avviato a seguito di istanza del ricorrente. Pertanto, la decorrenza della pensione è stata correttamente fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973.

  • Rigettato
    Valorizzazione dei benefici combattentistici ex l. 24.5.1970, n. 336

    La Corte ha rigettato la domanda in quanto generica e non dimostrata la sussistenza dei presupposti di legge per l'attribuzione di tali benefici, non essendo specificato a quale delle categorie previste dalla legge il ricorrente appartenga.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'indennità integrativa speciale (IIS) in misura intera

    La Corte ha rigettato la domanda, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui l'IIS ha perso la natura di elemento accessorio della pensione ed è soggetta alle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate sulla retribuzione imponibile. Pertanto, l'IIS è compresa nella base pensionabile e partecipa del limite massimo di valorizzazione in pensione.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'indennità speciale annua (ISA)

    La Corte ha rigettato la domanda, poiché l'ISA spetta solo in caso di cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio che generi la cessazione definitiva del servizio e non il transito in altri ruoli, come avvenuto nel caso di specie.

  • Accolto
    Riconoscimento del beneficio ex art. 1801 d.lgs. 66/2010

    La Corte ha accolto la domanda, ritenendo integrati i requisiti previsti dall'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010, in quanto le patologie sofferte sono state ascritte alla Tabella A, categoria 7^, e sono insorte durante l'attività di servizio. La Corte ha fatto riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui condiziona l'attribuzione del beneficio al riconoscimento dell'infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio.

  • Accolto
    Interessi e rivalutazione monetaria sugli arretrati

    La Corte ha riconosciuto il diritto a percepire gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico sugli arretrati maturati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 12/03/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia
    Numero : 59
    Data del deposito : 12 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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