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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/02/2024, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 110 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110 /2022 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANELLI DARIO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FERRI
FRANCO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “come da memoria integrativa”, ovvero: “[…] accogliere, nel merito le conclusioni rassegnate in ricorso introduttivo che sono da intendersi quivi riportate e trascritte con
particolare riferimento alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ovvero a quelle che saranno ritenute più opportune a seguito dell'espletanda istruttoria. Disporre, a parziale modifica del provvedimento reso in data 22/6/2022 un contributo al mantenimento a carico della SI.ra di Pt_1 euro 80,00 mensili tenuto conto della limitata disponibilità economica della stessa e della considerevole
disparità di trattamento economico delle parti. Disporre, a parziale modifica del provvedimento reso in
Per_ data 22/6/2022, che la minore trascorra, almeno un week end al mese (o bimestrale) presso la
madre a Roma con spese di trasferta e spostamento a carico del padre”. Con vittoria di spese di lite.
Per parte resistente: “come da prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., come integrata (quanto alle modalità di visita della madre) da ordinanza del 24.4.2023”, ovvero: “disporre l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso il padre presso il domicilio costituito dalla ex Persona_2 casa coniugale – a lui assegnata - in Santo Stefano di Magra, Loc. Ponzano Via G. Capetta n.16 – od
altra dimora ove successivamente avesse a trasferirsi - con regolazione degli ulteriori rapporti tra le
parti secondo le modalità di seguito indicate: Sulle modalità di frequentazione della minore e sulle
condizioni relative. Per quanto concerne i periodi di visita della madre alla minore, la SI.ra Pt_1
Per_ potrà fare visita e tenere con sé – compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali di questa -
nelle occasioni in cui potrà venire in Santo Stefano di Magra/La Spezia, previo accordo col padre e preavviso telefonico di almeno 24 ore. Nel caso in cui la SI.ra si trovi ad essere alla Spezia nel Pt_1 corso della settimana, previo preavviso di almeno 24 ore potrà trascorrere con la figlia un pomeriggio,
Per_ riconducendo presso l'abitazione od altro luogo concordato col padre, sempre che ciò sia Per_ Per_ compatibile con le esigenze di studio o sociali di . trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente con il padre e con la madre. Per festività pasquali s'intende il periodo compreso tra le ore 10,00 del sabato pre-pasquale e le ore 12.00 del martedì successivo. Per festività natalizie ad anni Per_ alterni ciascun genitore terrà con sé nel periodo compreso tra le ore 12,00 del 24 dicembre e le
ore 16,00 del 30 dicembre. Il genitore che non trascorrerà il Natale con la figlia avrà diritto di tenerla
con sé dalle ore 16,00 del 30 dicembre fino alle ore 19 del 6 gennaio. Ne mesi estivi (giugno/settembre)
Per_ la madre potrà tenere con sé per due settimane – anche non consecutive- da concordarsi almeno
venti giorni prima del primo periodo di frequentazione, salvo diversi accordi che dovessero intercorrere
tra le parti, tenuto conto delle esigenze della minore. I rapporti tra le parti riguardo alla contribuzione
Per_ economica per i bisogni di saranno regolamentati secondo le linee guida in data 13.12.2018,
attualmente in uso presso il Tribunale della Spezia. Le spese straordinarie saranno sopportate nella
misura del 50% da ciascun coniuge, con rimborso al genitore anticipatario dietro presentazione del
pag. 2 di 7 relativo giustificativo di spesa, e saranno regolamentante secondo le sopra menzionate linee guida. In
Per_ ragione della collocazione di presso il padre, la SI.ra corrisponderà al SI. Pt_1 CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento, mediante bonifico bancario sul conto che le verrà indicato. Sulle condizioni economico/patrimoniali della
separazione. Le parti sono economicamente autosufficienti, quindi nessuna provvidenza, di alcuna natura, dovrà essere stabilita”. Con vittoria di spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 14/01/2022 e regolarmente notificato, ha dedotto Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 9.10.2005 con
[...]
Per_
che dall'unione è nata la figlia (il 4.7.2009), attualmente minorenne. Ha aggiunto CP_1
che il Tribunale della Spezia, con decreto del 24.12.2020, ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti. Ha pertanto chiesto la cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Si è costituito depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla cessazione degli effetti civile del matrimonio ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con sentenza non definitiva n. 645/2022 di data 21.10.2022, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio. La causa è stata assegnata, quale Giudice istruttore, al dott. Drigani.
Sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Si evidenzia altresì come in corso di causa:
- sia stata sentita, all'udienza del 12.5.2022, la minore;
- parte resistente abbia depositato, in data 30.9.2022, ricorso ex art. 709 ter c.p.c. avente ad oggetto cure odontoiatriche della minore, sub procedimento poi terminato con pronuncia di non luogo a provvedere mercé il sopravvenuto consenso materno a fronte dell'assunzione a carico Per_ del padre delle spese integrali per le cure di
- con ordinanza del 24.4.2023, siano stati parzialmente modificati i provvedimenti provvisori in punto di frequentazione madre/figlia; è stata invece rigettata l'istanza della ricorrente di modifica in punto economico degli stessi provvedimenti presidenziali.
All'udienza del 21.11.2023 dinanzi al Giudice Istruttore, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni (come ut supra riportate) e chiesto la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il
pag. 3 di 7 Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riserva di riferire al Collegio.
Ciò premesso, la causa va pertanto in decisione definitiva sulle seguenti questioni: affidamento e collocazione della minore;
regime di visite tra questa e il genitore non collocatario;
contributo al mantenimento (ordinario e straordinario) in favore della minore;
assegnazione della casa familiare.
Ritiene il Collegio di poter confermare quanto già statuito in sede di ordinanza presidenziale in ordine all'affidamento condiviso della minore – come peraltro chiesto da entrambi i coniugi – non rinvenendosi criticità in senso contrario né pregiudizi per la minore.
Per_ Va altresì confermata, poiché nel suo superiore interesse, la collocazione di presso il padre,
tenuto anche conto delle volontà rese dalla minore in udienza (le cui dichiarazioni sono parse genuine,
assunte con cognizione di causa e non condizionate;
cfr., sul punto, la restituzione effettuata
Per_ dall'ausiliario presente in sede di ascolto). Del resto, – oggi quattordicenne – ha sempre vissuto nel territorio spezzino, ove ha frequentato le scuole e intessuto i propri rapporti sociali, nonché costruito e coltivato le proprie relazioni, interazioni e attività sportive. Non vi sono quindi ragioni per disporne un trasferimento in altro luogo (in specie, Roma) peraltro piuttosto distante da quello ove ella è ormai radicata e in cui ha stabilito il centro dei propri interessi. Inoltre, giova evidenziare come sia stata la ricorrente a decidere di trasferirsi a Roma, scelta – pertanto – che non può unilateralmente condizionare
Per_ anche la collocazione di senza che ciò corrisponda a un effettivo e concreto interesse per la minore
(nel caso di specie, non sussistente).
L'assegnazione della casa familiare (sita in Santo Stefano di Magra, Loc. Ponzano, Via G. Capetta
n.16) al padre rappresenta naturale e necessaria conseguenza della collocazione della minore presso di lui: in ogni caso, non sussistono contrasti tra i coniugi in parte qua.
Merita invece una più attenta disamina la questione delle modalità di frequentazione tra madre e figlia,
Per_ alla luce della lontananza geografica e dell'età di (oltre che del mancato accordo tra le parti sul punto).
Proprio in ragione della distanza tra Roma e RZ (luoghi di dimora, rispettivamente, della
Per_ ricorrente e di ) e dei presumibili impegni lavorativi di durante la settimana, non possono Pt_1
essere disposti – salvo diverso e migliore accordo tra le parti – incontri infrasettimanali madre/figlia.
Deve quindi essere individuato un regime che, pur tenendo conto degli elementi del caso concreto per come emersi in corso di istruttoria, consenta di mantenere una regolare – seppur più ridotta –
frequentazione madre/figlia, evitando così che la distanza geografica porti nel tempo a un progressivo ed eccessivo diradamento dei loro rapporti, rischio che allo stato va evitato quanto più possibile.
pag. 4 di 7 Ebbene, ritiene questo Collegio – nel superiore interesse della minore e salvo diverso accordo tra genitori – di disporre quanto segue:
- la ricorrente (previo accordo con il padre e tenuto conto degli impegni, scolastici ed Per_ extrascolastici, di ) si recherà a Santo Stefano di Magra, per vedere la figlia, una volta ogni tre settimane, a proprie spese;
- la minore si recherà nel fine settimana a Roma dalla madre, su accordo delle parti e tenuto conto Per_ degli impegni della minore, una volta ogni due mesi: in tali occasioni, verrà accompagnata dal padre all'andata (ovvero da Santo Stefano di Magra a Roma) e dalla madre al ritorno (ovvero da Roma a Santo Stefano di Magra). Le spese per lo spostamento della minore saranno a carico
Per_ del genitore che la accompagna. Vista l'età di , è rimesso all'accordo dei genitori la possibilità che la minore viaggi in treno da sola (o accompagnata da persone terze);
- nulla osta a confermare quanto già disposto in via provvisoria con riferimento alle vacanze estive, natalizie e pasquali.
Va invece incoraggiato il ricorso a un assiduo contatto telefonico (anche a mezzo di videochiamate)
tra madre e figlia, come strumento di interazione utile per sopperire alla distanza geografica e consentire così una più costante interlocuzione reciproca.
Anche in punto di mantenimento della minore, si reputa equo confermare il contributo già disposto – a carico della madre – in sede di provvedimenti presidenziali, pari cioè a € 150,00 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Segnatamente, la predetta somma risulta congrua tenuto conto (come già sottolineato in sede di provvedimenti provvisori) che:
- entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere i propri figli e permane pur sempre, a carico di ciascun genitore, in ragione del rapporto genitoriale e della responsabilità genitoriale e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della prole, l'onere di contribuire al mantenimento dei figli;
- i periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore sono assolutamente differenti;
- parte ricorrente mantiene pur sempre una capacità lavorativa, tant'è che risulta tutt'ora impiegata come libera professionista presso una clinica medica ( ha comunque depositato in atti Pt_1
C.U. da cui emergono redditi complessivi lordi pari a € 14.079,00 per l'anno di imposta 2021 e pari a € 18.588,00 per l'anno di imposta 2022). Si presume poi – del resto nulla in senso contrario è stato dedotto né provato – che le spese per il nuovo alloggio a Roma (il cui canone di locazione risulta certamente di importo rilevante: tuttavia, trattasi di scelta personale della parte,
le cui conseguenze non posso farsi ricadere su figlia e resistente) siano condivise con il nuovo compagno;
pag. 5 di 7 - ha comunque depositato in atti dichiarazioni dei redditi/C.U. da cui emergono redditi CP_1 complessivi lordi pari a € 11.403,24 per gli anni di imposta 2019 e 2020, mentre pari a €
22.842,00 per l'anno di imposta 2022. Come già rilevato in corso di causa, non percepisce più le entrate derivanti dall'immobile precedentemente concesso in locazione a terzi;
- anche considerando le entrate e le spese mensili di ciascun coniuge, nonché i costi da sostenere per il tragitto Roma-Santo Stefano di Magra, la somma ut supra individuata rappresenta il minimo essenziale che ciascun genitore è tenuto a corrispondere per il mantenimento della propria figlia che, peraltro, vede poco e viene gestita interamente dal padre.
Ogni altra questione assorbita.
Spese di lite compensate – ivi incluse quelle relative al sub procedimento ex art. 709 ter c.p.c. – in ragione della reciproca soccombenza sulle domande rispettivamente formulate nonché della necessità di
Per_ una pronuncia sia sullo status sia con riferimento alla minore .
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra questione assorbita o disattesa, dato atto della sentenza non definitiva n. 645/2022, così provvede:
Per_
- dispone l'affidamento della figlia minore (nata il [...]) congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto dei poteri di inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso il padre;
- assegna la casa coniugale sita in Santo Stefano di Magra, Loc. Ponzano, Via G. Capetta n. 16, a
; Controparte_1
- dispone, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, il seguente regime di frequentazione tra madre e figlia:
la madre (previo accordo con il padre e tenuto conto degli impegni, scolastici ed extrascolastici, Per_ di ) si recherà a Santo Stefano di Magra, per vedere la figlia, una volta ogni tre settimane, a proprie spese;
la minore si recherà nel fine settimana a Roma dalla madre, su accordo delle parti e tenuto conto Per_ degli impegni della minore, una volta ogni due mesi: in tali occasioni, verrà accompagnata dal padre all'andata (ovvero da Santo Stefano di Magra a Roma) e dalla madre al ritorno (ovvero da Roma a Santo Stefano di Magra); le spese per lo spostamento della minore saranno a carico Per_ del genitore che la accompagna. Vista l'età di , è rimesso all'accordo dei genitori la possibilità che la minore viaggi in treno da sola (o accompagnata da persone terze);
pag. 6 di 7 una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e
31 dicembre-6 gennaio;
vacanze pasquali ad anni alterni;
infine, la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
contatti telefonici tra madre e figlia come da parte motiva;
- pone a carico di la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 in via indiretta della figlia, da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale
; Org_1
- pone a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per la figlia, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale.
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.2.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 110 /2022 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANELLI DARIO (c.f.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FERRI
FRANCO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “come da memoria integrativa”, ovvero: “[…] accogliere, nel merito le conclusioni rassegnate in ricorso introduttivo che sono da intendersi quivi riportate e trascritte con
particolare riferimento alle condizioni di cui al ricorso introduttivo ovvero a quelle che saranno ritenute più opportune a seguito dell'espletanda istruttoria. Disporre, a parziale modifica del provvedimento reso in data 22/6/2022 un contributo al mantenimento a carico della SI.ra di Pt_1 euro 80,00 mensili tenuto conto della limitata disponibilità economica della stessa e della considerevole
disparità di trattamento economico delle parti. Disporre, a parziale modifica del provvedimento reso in
Per_ data 22/6/2022, che la minore trascorra, almeno un week end al mese (o bimestrale) presso la
madre a Roma con spese di trasferta e spostamento a carico del padre”. Con vittoria di spese di lite.
Per parte resistente: “come da prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c., come integrata (quanto alle modalità di visita della madre) da ordinanza del 24.4.2023”, ovvero: “disporre l'affido condiviso della figlia con collocazione prevalente presso il padre presso il domicilio costituito dalla ex Persona_2 casa coniugale – a lui assegnata - in Santo Stefano di Magra, Loc. Ponzano Via G. Capetta n.16 – od
altra dimora ove successivamente avesse a trasferirsi - con regolazione degli ulteriori rapporti tra le
parti secondo le modalità di seguito indicate: Sulle modalità di frequentazione della minore e sulle
condizioni relative. Per quanto concerne i periodi di visita della madre alla minore, la SI.ra Pt_1
Per_ potrà fare visita e tenere con sé – compatibilmente con le esigenze scolastiche e sociali di questa -
nelle occasioni in cui potrà venire in Santo Stefano di Magra/La Spezia, previo accordo col padre e preavviso telefonico di almeno 24 ore. Nel caso in cui la SI.ra si trovi ad essere alla Spezia nel Pt_1 corso della settimana, previo preavviso di almeno 24 ore potrà trascorrere con la figlia un pomeriggio,
Per_ riconducendo presso l'abitazione od altro luogo concordato col padre, sempre che ciò sia Per_ Per_ compatibile con le esigenze di studio o sociali di . trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente con il padre e con la madre. Per festività pasquali s'intende il periodo compreso tra le ore 10,00 del sabato pre-pasquale e le ore 12.00 del martedì successivo. Per festività natalizie ad anni Per_ alterni ciascun genitore terrà con sé nel periodo compreso tra le ore 12,00 del 24 dicembre e le
ore 16,00 del 30 dicembre. Il genitore che non trascorrerà il Natale con la figlia avrà diritto di tenerla
con sé dalle ore 16,00 del 30 dicembre fino alle ore 19 del 6 gennaio. Ne mesi estivi (giugno/settembre)
Per_ la madre potrà tenere con sé per due settimane – anche non consecutive- da concordarsi almeno
venti giorni prima del primo periodo di frequentazione, salvo diversi accordi che dovessero intercorrere
tra le parti, tenuto conto delle esigenze della minore. I rapporti tra le parti riguardo alla contribuzione
Per_ economica per i bisogni di saranno regolamentati secondo le linee guida in data 13.12.2018,
attualmente in uso presso il Tribunale della Spezia. Le spese straordinarie saranno sopportate nella
misura del 50% da ciascun coniuge, con rimborso al genitore anticipatario dietro presentazione del
pag. 2 di 7 relativo giustificativo di spesa, e saranno regolamentante secondo le sopra menzionate linee guida. In
Per_ ragione della collocazione di presso il padre, la SI.ra corrisponderà al SI. Pt_1 CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento, mediante bonifico bancario sul conto che le verrà indicato. Sulle condizioni economico/patrimoniali della
separazione. Le parti sono economicamente autosufficienti, quindi nessuna provvidenza, di alcuna natura, dovrà essere stabilita”. Con vittoria di spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 14/01/2022 e regolarmente notificato, ha dedotto Parte_1 di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 9.10.2005 con
[...]
Per_
che dall'unione è nata la figlia (il 4.7.2009), attualmente minorenne. Ha aggiunto CP_1
che il Tribunale della Spezia, con decreto del 24.12.2020, ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e che non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti. Ha pertanto chiesto la cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Si è costituito depositando memoria di costituzione, con cui ha contestato Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, nulla opponendo quanto alla cessazione degli effetti civile del matrimonio ma proponendo domande diverse con riferimento alle altre questioni.
Con sentenza non definitiva n. 645/2022 di data 21.10.2022, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio. La causa è stata assegnata, quale Giudice istruttore, al dott. Drigani.
Sono stati concessi alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c.
Si evidenzia altresì come in corso di causa:
- sia stata sentita, all'udienza del 12.5.2022, la minore;
- parte resistente abbia depositato, in data 30.9.2022, ricorso ex art. 709 ter c.p.c. avente ad oggetto cure odontoiatriche della minore, sub procedimento poi terminato con pronuncia di non luogo a provvedere mercé il sopravvenuto consenso materno a fronte dell'assunzione a carico Per_ del padre delle spese integrali per le cure di
- con ordinanza del 24.4.2023, siano stati parzialmente modificati i provvedimenti provvisori in punto di frequentazione madre/figlia; è stata invece rigettata l'istanza della ricorrente di modifica in punto economico degli stessi provvedimenti presidenziali.
All'udienza del 21.11.2023 dinanzi al Giudice Istruttore, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni (come ut supra riportate) e chiesto la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il
pag. 3 di 7 Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e con riserva di riferire al Collegio.
Ciò premesso, la causa va pertanto in decisione definitiva sulle seguenti questioni: affidamento e collocazione della minore;
regime di visite tra questa e il genitore non collocatario;
contributo al mantenimento (ordinario e straordinario) in favore della minore;
assegnazione della casa familiare.
Ritiene il Collegio di poter confermare quanto già statuito in sede di ordinanza presidenziale in ordine all'affidamento condiviso della minore – come peraltro chiesto da entrambi i coniugi – non rinvenendosi criticità in senso contrario né pregiudizi per la minore.
Per_ Va altresì confermata, poiché nel suo superiore interesse, la collocazione di presso il padre,
tenuto anche conto delle volontà rese dalla minore in udienza (le cui dichiarazioni sono parse genuine,
assunte con cognizione di causa e non condizionate;
cfr., sul punto, la restituzione effettuata
Per_ dall'ausiliario presente in sede di ascolto). Del resto, – oggi quattordicenne – ha sempre vissuto nel territorio spezzino, ove ha frequentato le scuole e intessuto i propri rapporti sociali, nonché costruito e coltivato le proprie relazioni, interazioni e attività sportive. Non vi sono quindi ragioni per disporne un trasferimento in altro luogo (in specie, Roma) peraltro piuttosto distante da quello ove ella è ormai radicata e in cui ha stabilito il centro dei propri interessi. Inoltre, giova evidenziare come sia stata la ricorrente a decidere di trasferirsi a Roma, scelta – pertanto – che non può unilateralmente condizionare
Per_ anche la collocazione di senza che ciò corrisponda a un effettivo e concreto interesse per la minore
(nel caso di specie, non sussistente).
L'assegnazione della casa familiare (sita in Santo Stefano di Magra, Loc. Ponzano, Via G. Capetta
n.16) al padre rappresenta naturale e necessaria conseguenza della collocazione della minore presso di lui: in ogni caso, non sussistono contrasti tra i coniugi in parte qua.
Merita invece una più attenta disamina la questione delle modalità di frequentazione tra madre e figlia,
Per_ alla luce della lontananza geografica e dell'età di (oltre che del mancato accordo tra le parti sul punto).
Proprio in ragione della distanza tra Roma e RZ (luoghi di dimora, rispettivamente, della
Per_ ricorrente e di ) e dei presumibili impegni lavorativi di durante la settimana, non possono Pt_1
essere disposti – salvo diverso e migliore accordo tra le parti – incontri infrasettimanali madre/figlia.
Deve quindi essere individuato un regime che, pur tenendo conto degli elementi del caso concreto per come emersi in corso di istruttoria, consenta di mantenere una regolare – seppur più ridotta –
frequentazione madre/figlia, evitando così che la distanza geografica porti nel tempo a un progressivo ed eccessivo diradamento dei loro rapporti, rischio che allo stato va evitato quanto più possibile.
pag. 4 di 7 Ebbene, ritiene questo Collegio – nel superiore interesse della minore e salvo diverso accordo tra genitori – di disporre quanto segue:
- la ricorrente (previo accordo con il padre e tenuto conto degli impegni, scolastici ed Per_ extrascolastici, di ) si recherà a Santo Stefano di Magra, per vedere la figlia, una volta ogni tre settimane, a proprie spese;
- la minore si recherà nel fine settimana a Roma dalla madre, su accordo delle parti e tenuto conto Per_ degli impegni della minore, una volta ogni due mesi: in tali occasioni, verrà accompagnata dal padre all'andata (ovvero da Santo Stefano di Magra a Roma) e dalla madre al ritorno (ovvero da Roma a Santo Stefano di Magra). Le spese per lo spostamento della minore saranno a carico
Per_ del genitore che la accompagna. Vista l'età di , è rimesso all'accordo dei genitori la possibilità che la minore viaggi in treno da sola (o accompagnata da persone terze);
- nulla osta a confermare quanto già disposto in via provvisoria con riferimento alle vacanze estive, natalizie e pasquali.
Va invece incoraggiato il ricorso a un assiduo contatto telefonico (anche a mezzo di videochiamate)
tra madre e figlia, come strumento di interazione utile per sopperire alla distanza geografica e consentire così una più costante interlocuzione reciproca.
Anche in punto di mantenimento della minore, si reputa equo confermare il contributo già disposto – a carico della madre – in sede di provvedimenti presidenziali, pari cioè a € 150,00 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Segnatamente, la predetta somma risulta congrua tenuto conto (come già sottolineato in sede di provvedimenti provvisori) che:
- entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere i propri figli e permane pur sempre, a carico di ciascun genitore, in ragione del rapporto genitoriale e della responsabilità genitoriale e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della prole, l'onere di contribuire al mantenimento dei figli;
- i periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore sono assolutamente differenti;
- parte ricorrente mantiene pur sempre una capacità lavorativa, tant'è che risulta tutt'ora impiegata come libera professionista presso una clinica medica ( ha comunque depositato in atti Pt_1
C.U. da cui emergono redditi complessivi lordi pari a € 14.079,00 per l'anno di imposta 2021 e pari a € 18.588,00 per l'anno di imposta 2022). Si presume poi – del resto nulla in senso contrario è stato dedotto né provato – che le spese per il nuovo alloggio a Roma (il cui canone di locazione risulta certamente di importo rilevante: tuttavia, trattasi di scelta personale della parte,
le cui conseguenze non posso farsi ricadere su figlia e resistente) siano condivise con il nuovo compagno;
pag. 5 di 7 - ha comunque depositato in atti dichiarazioni dei redditi/C.U. da cui emergono redditi CP_1 complessivi lordi pari a € 11.403,24 per gli anni di imposta 2019 e 2020, mentre pari a €
22.842,00 per l'anno di imposta 2022. Come già rilevato in corso di causa, non percepisce più le entrate derivanti dall'immobile precedentemente concesso in locazione a terzi;
- anche considerando le entrate e le spese mensili di ciascun coniuge, nonché i costi da sostenere per il tragitto Roma-Santo Stefano di Magra, la somma ut supra individuata rappresenta il minimo essenziale che ciascun genitore è tenuto a corrispondere per il mantenimento della propria figlia che, peraltro, vede poco e viene gestita interamente dal padre.
Ogni altra questione assorbita.
Spese di lite compensate – ivi incluse quelle relative al sub procedimento ex art. 709 ter c.p.c. – in ragione della reciproca soccombenza sulle domande rispettivamente formulate nonché della necessità di
Per_ una pronuncia sia sullo status sia con riferimento alla minore .
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra questione assorbita o disattesa, dato atto della sentenza non definitiva n. 645/2022, così provvede:
Per_
- dispone l'affidamento della figlia minore (nata il [...]) congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto dei poteri di inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso il padre;
- assegna la casa coniugale sita in Santo Stefano di Magra, Loc. Ponzano, Via G. Capetta n. 16, a
; Controparte_1
- dispone, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, il seguente regime di frequentazione tra madre e figlia:
la madre (previo accordo con il padre e tenuto conto degli impegni, scolastici ed extrascolastici, Per_ di ) si recherà a Santo Stefano di Magra, per vedere la figlia, una volta ogni tre settimane, a proprie spese;
la minore si recherà nel fine settimana a Roma dalla madre, su accordo delle parti e tenuto conto Per_ degli impegni della minore, una volta ogni due mesi: in tali occasioni, verrà accompagnata dal padre all'andata (ovvero da Santo Stefano di Magra a Roma) e dalla madre al ritorno (ovvero da Roma a Santo Stefano di Magra); le spese per lo spostamento della minore saranno a carico Per_ del genitore che la accompagna. Vista l'età di , è rimesso all'accordo dei genitori la possibilità che la minore viaggi in treno da sola (o accompagnata da persone terze);
pag. 6 di 7 una settimana durante le vacanze natalizie, alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre e
31 dicembre-6 gennaio;
vacanze pasquali ad anni alterni;
infine, la minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi fra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
contatti telefonici tra madre e figlia come da parte motiva;
- pone a carico di la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 in via indiretta della figlia, da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale
; Org_1
- pone a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per la figlia, come da Linee guida di data 13.12.2018 in vigore preso questo Tribunale.
Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 15.2.2024, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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