Articolo 1 della Legge 5 luglio 1995, n. 303
Articolo 2
Versione
26 luglio 1995
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettivita' territoriali, fatto a Roma il 26 novembre 1993.
Entrata in vigore il 26 luglio 1995