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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 10/12/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa AN NI Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1625/2024 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele De Stefano;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mauro;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 07.05.2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Ariccia (RM) in data 16.09.2000 con , Controparte_1 trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Ariccia (RM) alla parte II, serie C, n.
37, anno 2000 e che dal matrimonio sono nate le due figlie (Roma, 30 Persona_1 agosto 2002) e (Roma, 26 maggio 2008), ha rappresentato che, - a Controparte_2 seguito dell'udienza presidenziale del 19.03.2021 - con decreto del 16.04.2021, depositato in data 26.04.2021 (R.G. N. 835/2021), il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 09.01.2025, si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio ed anzi, Controparte_1 rappresentando che medio tempore è pervenuto ad un accordo con la ricorrente sulle condizioni di divorzio.
All'udienza del 19.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, i difensori delle parti si sono riportati alle condizioni sottoscritte e depositate in data
09.01.2025.
Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in CP_2 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, così come concordato dalle parti in sede di separazione consensuale;
c) entrambe le figlie avranno domicilio e residenza prevalente presso la madre attualmente in Guidonia Montecelio (RM) via Capranica n. 8;
d) assegnare la casa coniugale, sita in Rignano (RM) in Via di Vallelunga 5, al marito;
e) stabilire a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore di ciascuna figlia pari ad euro 330,00 mensili, da corrispondere entro il 25 di ogni mese a partire quindi dal 25.1.2025, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da corrispondersi alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 bancario entro il giorno 5 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei minori, ritualmente documentate secondo i presupposti e le modalità stabilite nel protocollo del Tribunale di Tivoli;
f) Ad integrale conferma degli accordi di separazione, così come omologati, il padre, fatti salvi i diversi accordi con la madre, vedrà e terrà con sé la figlia minore un CP_2 pomeriggio a settimana e due weekend al mese dal venerdì sera alla domenica sera e, alternativamente alla madre, trascorrerà con la figlia i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 1 al 6 gennaio di ogni anno, come pure alternativamente negli anni con la madre la avrà con sé nel periodo festivo Pasquale, dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o dal lunedì dell'angelo alla mattina successiva e nel periodo feriale estivo per giorni quindici da condividersi con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. Entrambi i genitori avranno reciproco diritto di trascorrere con la figlia il rispettivo compleanno.
Con compensazione delle spese di giudizio.”
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti in data 16.09.2000, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 1625/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 16.09.2000 ha contratto matrimonio in Ariccia (RM) con Controparte_1
, trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Ariccia (RM) alla Controparte_1 parte II, serie C, n. 37, anno 2000;
- Dispone che le condizioni di divorzio siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 27-11-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
AN NI.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa AN NI Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 1625/2024 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Michele De Stefano;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Mauro;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 07.05.2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Ariccia (RM) in data 16.09.2000 con , Controparte_1 trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Ariccia (RM) alla parte II, serie C, n.
37, anno 2000 e che dal matrimonio sono nate le due figlie (Roma, 30 Persona_1 agosto 2002) e (Roma, 26 maggio 2008), ha rappresentato che, - a Controparte_2 seguito dell'udienza presidenziale del 19.03.2021 - con decreto del 16.04.2021, depositato in data 26.04.2021 (R.G. N. 835/2021), il Tribunale di Tivoli ha omologato le condizioni della separazione concordate tra le parti, che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 09.01.2025, si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio ed anzi, Controparte_1 rappresentando che medio tempore è pervenuto ad un accordo con la ricorrente sulle condizioni di divorzio.
All'udienza del 19.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, i difensori delle parti si sono riportati alle condizioni sottoscritte e depositate in data
09.01.2025.
Il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e verificata la completezza della documentazione prodotta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in CP_2 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, così come concordato dalle parti in sede di separazione consensuale;
c) entrambe le figlie avranno domicilio e residenza prevalente presso la madre attualmente in Guidonia Montecelio (RM) via Capranica n. 8;
d) assegnare la casa coniugale, sita in Rignano (RM) in Via di Vallelunga 5, al marito;
e) stabilire a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore di ciascuna figlia pari ad euro 330,00 mensili, da corrispondere entro il 25 di ogni mese a partire quindi dal 25.1.2025, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, da corrispondersi alla sig.ra a mezzo bonifico Parte_1 bancario entro il giorno 5 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei minori, ritualmente documentate secondo i presupposti e le modalità stabilite nel protocollo del Tribunale di Tivoli;
f) Ad integrale conferma degli accordi di separazione, così come omologati, il padre, fatti salvi i diversi accordi con la madre, vedrà e terrà con sé la figlia minore un CP_2 pomeriggio a settimana e due weekend al mese dal venerdì sera alla domenica sera e, alternativamente alla madre, trascorrerà con la figlia i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 1 al 6 gennaio di ogni anno, come pure alternativamente negli anni con la madre la avrà con sé nel periodo festivo Pasquale, dal venerdì Santo alla domenica di Pasqua o dal lunedì dell'angelo alla mattina successiva e nel periodo feriale estivo per giorni quindici da condividersi con la madre entro il 30 giugno di ogni anno. Entrambi i genitori avranno reciproco diritto di trascorrere con la figlia il rispettivo compleanno.
Con compensazione delle spese di giudizio.”
Osserva il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato dalle parti in data 16.09.2000, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare.
Possono essere recepite, anche alla luce della documentazione prodotta relative alle condizioni economico-reddituali delle parti, le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Osserva il Tribunale che le condizioni concordate dalle parti non risultano contrarie a norme imperative e che corrispondono all'interesse della prole e che, pertanto, esse siano meritevoli di accoglimento.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 1625/2024, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 16.09.2000 ha contratto matrimonio in Ariccia (RM) con Controparte_1
, trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Ariccia (RM) alla Controparte_1 parte II, serie C, n. 37, anno 2000;
- Dispone che le condizioni di divorzio siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 27-11-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
AN NI.
Il Giudice rel. ed. est.
Dott.ssa AN NI
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia