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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/09/2025, n. 8400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8400 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. 27608/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10° SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 25/09/2025, nella SEZIONE DECIMA CIVILE del Tribunale di Napo- li, all'udienza del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, è chiamata la causa in mo- dalità ex art. 127 ter cpc,
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Premesso che le parti per l' udienza hanno provveduto al deposito di atti a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc con cui sono state precisate istanze e conclusioni, e che il de- posito di note a trattazione scritta è sostitutivo dell' udienza di discussione ai fini della decisione della causa, senza che le parti abbiano chiesto la decisione in presenza.
Rilevato entrambe le parti hanno depositato atti a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con cui hanno precisato le rispettive conclusioni e hanno chiesto la decisione della cau- sa.
Letti gli atti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dei seguenti dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de- cisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Tanto il verbale che la senten- za sono elaborati in forma telematica e con firma digitale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione civile
1
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria
Corvino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 27608/2021 R.G.a.c. riservata in decisione in pari data vertente tra,
, (C.F.: , (nato a [...] il 16 Parte_1 C.F._1
dicembre 1960 e ivi residente a[...]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto su foglio separato, congiuntamente dal prof. Avv. Felice Laudadio (C.F. e avv. Roberto De Masi C.F._2
(C.F. ), con i quali elegge domicilio in Napoli alla via F. C.F._3
Caracciolo n. 15;
- ATTORE
E
, (C.F.: ), in persona del suo legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante Presidente p.t. della rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Graziella Mandato (C.F.: , dell'Avvocatura Regionale in C.F._4 virtù di procura generale ad lites per notaio Rep. n. 33646 del 6 Persona_1
aprile 2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81
- CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente va precisato che la presente decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp. att al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, dando atto che il presente fascicolo è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni relativamente alla domanda presentata da contro riceven- Parte_1 Controparte_1 do il Giudice l'istruttoria documentale già svolta dal precedente GI.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo le parti hanno rassegnato le conclusioni all' udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc introdotto dall'art. 3, comma
10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza me- diante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e con- clusioni, senza che nessuna delle parti abbia fatto richiesta di trattare la causa in
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presenza.
In ogni caso, è opportuno procedere ad breve cronistoria del fatto partendo dall'opposizione del ricorrente avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n.
639/1910, prot.n. 12820/196/REG. Ing del 7.10.2021, con la quale gli era ingiun- to il pagamento entro trenta giorni in favore della della Controparte_1
somma complessiva di euro 13.915,17, in esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la – n. 172 del 30 lu- CP_1
glio 2019 e n. 217 del 27 dicembre 2019.
Detta somma gli era stata erogata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n.
20/2002, e legge regionale n. 25/2003, per il servizio prestato, in qualità di co- mandato, presso il Consiglio Regionale della Campania, per periodi dal no- vembre 2011 al dicembre 2012 e dal settembre 2017 al maggio 2018.
In particolare, l'ingiunzione opposta evidenziava che, a seguito del giu- dizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei Conti, Sezione Re- gionale di Controllo per la Campania, la Corte Costituzionale, con sentenza n.
146/2019 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2019), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale n. 20 del 3 settembre
2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge regionale n. 10/2001, e dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 25/2003, nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge regionale n. 10 del
2001.
L'annullamento del titolo che legittimava la corresponsione dei suddetti trattamenti economici determinava, secondo la il consoli- Controparte_1
darsi di un ingiustificato arricchimento del dipendente distaccato, per cui la stessa reputava necessario disporre la ripetizione del credito nei confronti dell'ingiunto. Nella specie, il recupero di somme indebitamente somministrate dalla P.A. assumeva carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimo- niale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di finalità di pub- blico interesse, cui sono istituzionalmente destinati gli importi indebitamente erogati.
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Tale recupero, in particolare, veniva giustificato sulla scorta delle decisioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la - n. 172 CP_1
del 30 luglio 2019 e n. 217 del 27 dicembre 2019.
La peraltro, asseriva di aver inviato a mezzo PEC un atto formale CP_1
di invito al dipendente a restituire le somme oggetto del recupero.
A fondamento dell'impugnativa l' opponente invece asseriva di essere sta- to “comandato” presso il Consiglio Regionale della in due distinti CP_1
periodi: il primo dal novembre 2011 al dicembre 2012; il secondo dal settembre
2017 al maggio 2018, e ne deduceva specificatamente i seguenti motivi di oppo- sizione:
1. Nullità e/o illegittimità della ingiunzione di pagamento opposta per carenza del titolo esecutivo;
inesistenza dei presupposti per il procedimento di cui al Regio Decreto n. 639/1910.
L'ingiunzione di pagamento sarebbe stata nulla ed in ogni caso illegittima per carenza assoluta del titolo esecutivo, il quale doveva essere invece posto a fondamento del provvedimento, nonchè priva dei requisiti essenziali previsti dalla disciplina di certezza, liquidità ed esigibilità dell'asserito credito. Inoltre non potevano essere richiamate a fondamento dell'ingiunzione né la sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, né le decisioni della Corte dei Conti ri- chiamate.
In più, atteso che l'ingiunzione era stata fondata sul presunto ingiustificato arricchimento che non può coincidere automaticamente con le somme erogate quale corrispettivo delle attività svolte dal comandato, il Consiglio Regionale avrebbe avuto l'onere di provare il pregiudizio concretamente subito, non de- dotto né assolto.
L' attore contestava altresì l'efficacia del primo atto di intimazione alla re- stituzione, consistente in un messaggio PEC indirizzato non all'opponente, ben- sì alla sua amministrazione di appartenenza e per questo da lui mai effettiva- mente conosciuto né, tantomeno, idoneo ai fini della formazione del titolo ese- cutivo.
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2. Illegittimità per genericità e indeterminatezza della ingiunzione di pagamento e del presunto titolo esecutivo;
violazione art. 3 legge n. 241/1990.
Prescrizione del diritto di credito.
Per l'opponente, l'ingiunzione era stata carente dell'essenziale carattere della specificità, limitandosi ad indicare il riferimento al comando presso il
Consiglio Regionale genericamente “per periodi dal 2009 al 2019”. Ciò prive- rebbe l'opponente del diritto alla conoscenza del preciso oggetto ed ammontare del periodo e degli importi della richiesta di restituzione e ingiunzione.
Inoltre, eccepiva l' intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4
c.c. degli asseriti crediti fino al 7 ottobre 2016.
Illegittimità ingiunzione di pagamento;
irretroattività degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019; erronea applicazione artt.
2033 e 2041 c.c.
L'ingiunzione sarebbe illegittima, richiamando erroneamente e in assenza di ogni presupposto, il recupero delle somme “ai sensi dell'art. 2033 c.c.”, se in- vece come espressamente sancito dalla norma, per la ripetizione di un paga- mento indebito è richiesta la circostanza che esso non sia oggettivamente dovu- to ovvero risulti sprovvisto di causa. Nel caso di specie, al contrario, la causa giustificativa della corresponsione emolumenti esisteva, ed era connessa al
“comando” di cui l'attore era risultato destinatario, nonché allo svolgimento di attività allo stesso correlate. Inoltre, fino al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 2019 avvenuta il 26 giugno 2019, il “titolo” sulla base del quale venivano effettuati i pagamenti poteva rinvenirsi nelle leggi regionali vigenti e correttamente appli- cate, dagli atti della stessa Regione e dagli accordi sindacali richiamati si repu- tava esistente.
L'annullamento del titolo, peraltro, non incideva sul rapporto oggetto di contenzioso, in quanto ormai esaurito e quindi, in ogni caso, non assoggettato alle statuizioni della sentenza.
In conclusione, per dalla sentenza della Corte Costituzionale n. Parte_1
146/2019 non discendeva alcun obbligo di restituzione delle somme a carico del comandato, in quanto la pronuncia di illegittimità costituzionale aveva investito
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l'esistenza del potere legislativo della di istituire i fondi per Controparte_1
il trattamento accessorio in oggetto, ovvero la legittimità della copertura finan- ziaria dei medesimi, ma non il concreto ed effettivo rapporto di servizio instau- ratosi tra il “comandato” e l'Amministrazione e gli effetti che da esso sono sca- turiti.
5. Inesistenza presupposti ex art. 2041 c.c.
Eccepiva infine l'inapplicabilità dell'ingiustificato arricchimento, perchè la pre- stazione lavorativa sarebbe stata svolta sulla base di disposizioni legislative re- gionali valide ed efficaci (art. 58, commi 2 e 4 legge regionale n. 10/2001, come sostituiti dalla legge regionale n. 20/2002 e n. 25/2003), di atti amministrativi efficaci e di accordi con le rappresentanze sindacali. Dallo svolgimento della prestazione lavorativa aggiuntiva, infine, l'amministrazione aveva conseguito un'oggettiva e rilevante utilità dalle prestazioni aggiuntive svolte dall'opponente.
Pertanto l' opponente chiedeva all' Intestato Tribunale dichiararsi l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o di illegittimità degli atti volti al recupero delle somme già corrisposte per assoluta genericità e/o indetermina- tezza, anche per inapplicabilità alla fattispecie in esame della sentenza n.
146/2019 della Consulta in uno all'accertamento dell'insussistenza degli ele- menti di cui all'art. 2041 c.c. e per l'effetto, l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento in oggetto per carenza assoluta di titolo esecutivo;
in via gradata;
la declaratoria di prescrizione del diritto di credito;
La si costituiva tempestivamente contestando tutto Controparte_1 quanto asserito dall'attore opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione pre- vio accertamento della sua inammissibilità e/o infondatezza.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi con decreto del 1.09.2025, veniva fissata udienza per la decisione contestuale per l' udienza del 25 settem- bre 2025, con la concessione alle parti del termine per le note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione solle- vata dalla parte attrice, in ordine alla perenzione del diritto della di re- CP_1
cupero delle indennità e retribuzioni corrisposte al dipendente.
Ebbene, il primo atto interruttivo del termine di prescrizione non può es- ser fatto coincidere con la PEC, inviata dalla Regione all'amministrazione di appartenenza del sig. e non anche quest'ultimo. In tal senso, non Parte_1 può ritenersi correttamente esercitato con l' invio di posta elettronica certificata un atto interruttivo della prescrizione, che avendo un carattere recettizio dove- va essere indirizzato direttamente al dipendente, tenuto alla restituzione della somma ingiunta.
Al contrario, il primo atto interruttivo può essere individuato nell'ordinanza ingiunzione notificata all'opponente in data 12 ottobre 2021 og- getto dell'odierna impugnazione.
Per tale motivo, è possibile affermare che la data del 12 ottobre 2021 (data di notificazione dell'ordinanza) costituisce l'interruzione della prescrizione de- cennale sicché le somme conferite all'opponente fino al 12 ottobre 2011 non pos- sono essere considerate recuperabili dall'amministrazione.
Considerato che, però, le prime somme destinate all'attore risalgono al novembre 2011, ne discende che l'eccezione di prescrizione resta priva di pregio non potendo incidere su alcuna delle retribuzioni oggetto del recupero intimato dall'ordinanza ingiunzione, avendo l' ente esercitato la domanda nel termine della prescrizione decennale, applicabile al caso in esame.
Sempre in via preliminare, parte attrice ha dedotto l'inutilizzabilità dello strumento di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/1910, in difetto di un titolo definitivo, adottato all'esito di puntuale contraddittorio procedimentale, che abbia accerta- to il diritto dell'Ente a percepire dette somme e l'obbligo dei lavoratori a corri- sponderle. Anche tale doglianza è da ritenersi infondata.
A tal proposito è utile richiamare i principi enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l'azione di ripetizione d'indebito og- gettivo, ove esperita dall'amministrazione (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. n.
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639/1910. La normativa in esame, infatti, deve considerarsi applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio. (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 dicembre
2019, n. 34552).
Peraltro, l'eventuale irritualità del ricorso al già menzionato procedimento non può costituire motivo ostativo ad una pronuncia nel merito che investa l' esame e l'accertamento della pretesa creditoria avanzata dall'amministrazione
(Trib. Napoli, Sez. X, 24 maggio 2024, n. 5414).
Va, inoltre, disattesa la doglianza di parte attrice, ove diretta a contestare la genericità della pretesa restitutoria, l'omessa motivazione e la mancata alle- gazione di conteggi a supporto della stessa. Non solo l'ingiunzione impugnata include la specifica individuazione degli elementi costitutivi della pretesa resti- tutoria, ma anche in sede di costituzione in giudizio, la ha Controparte_1 depositato un analitico prospetto dei conteggi di emolumenti corrisposti all' at- tore, posti a fondamento della pretesa creditoria, le cui risultanze non sono state specificamente contestate da controparte.
Nel merito, con riguardo alle somme per le quali è stata avviata l'attività di recupero, occorre dare atto della pronuncia del Giudice delle leggi n.
146/2019.
Si evidenzia che la Corte Costituzionale con il suddetto arresto, ha dichia- rato costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l'art. 2 della legge della CP_1
n. 20/2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della
[...]
legge della n. 10/2001, e l'art. 1, comma 1, della legge della Controparte_1
n. 25/2003, nella parte in cui aggiunge il comma 4 al mede- Controparte_1
simo art. 58 della legge della n. 10/2001. Controparte_1
Le norme censurate dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la istituendo nuovi fondi destinati al trattamento accessorio dei CP_1
dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale co- mandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso)
e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione
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della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso, oltre a non es- sere coerenti con i criteri stabiliti dai contratti collettivi di comparto, contrastano con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale in materia di ordinamento civile, cui deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridi- co ed economico dei dipendenti pubblici - anche regionali - retta dalle disposi- zioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva nazionale, cui la legge dello Stato rinvia.
Tali norme regionali aggravano la spesa per il personale regionale che, per la sua importanza strategica, costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente.
La declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni sopra indicate de- termina, quale conseguenza ineliminabile, l'espunzione dall'ordinamento re- gionale anche dei commi 3 e 5 del medesimo art. 58, disciplinante le modalità di erogazione e ripartizione dei fondi istituiti con le norme dichiarate costituzio- nalmente illegittime.
Per effetto della pronuncia di incostituzionalità sono venute meno le nor- me giuridiche che legittimavano la corresponsione degli emolumenti economici in favore dei comandati presso il Consiglio Regionale. Di conseguenza, poiché, ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge 3 novembre 1953, n. 87, le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronun- ciate dalla Corte costituzionale hanno ordinariamente effetto retroattivo, (Cass.
Civ., Sez. III, 19 luglio 2005, n. 15200), il venir meno delle norme regionali di cui si discute ha fatto sorgere in capo all'amministrazione del diritto alla restituzio- ne dell'indebito, il cui termine di prescrizione è decennale. (Cass. Civ., Sez. III,
12 maggio 2014, n. 10250).
In mancanza di una norma che preveda la corresponsione degli emolu- menti accessori in favore dei comandati, il mero fatto del “comando”, e lo svol- gimento di attività allo stesso correlate, non sono idonei a far sorgere l'obbligazione di pagamento. Inoltre, poiché viene in rilievo il diritto dell'amministrazione alla ripetizione di un indebito oggettivo, e non una azione di indebito arricchimento, il relativo esercizio non è condizionato all' esistenza o meno di una decisione del giudice contabile, né, tantomeno, alla prova che il
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percettore delle somme si sia arricchito ingiustificatamente e che l'Amministrazione abbia subito un concreto pregiudizio (impoverimento) (Trib.
Napoli, Sez. X, 9 luglio 2024, n. 6935).
Al contrario, per le pubbliche amministrazioni la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce un'operazione imposta, oggetto di at- tività vincolata. In tal senso, si pone la giurisprudenza amministrativa, la quale da tempo ha affermato la natura doverosa della ripetizione, in quanto la perce- zione di emolumenti non dovuti impone all'amministrazione l'esercizio del di- ritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 c.c. an- che nei rapporti di lavoro non privatizzati. (ex multis Cons. St., Sez. VII, 23 set- tembre 2024, n. 7712).
In questi casi, infatti, l'interesse pubblico al recupero della somma è da ri- tenersi in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a pre- scindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per la p.a., consistente nella spesa di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente. (Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017,
n. 8).
Ciò detto, deve evidenziarsi che l'amministrazione non gode di alcun margine di discrezionalità al riguardo, anche perché il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo tempera- mento costituito, come detto, dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del de- bitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle sin- gole mensilità e nel totale determinato dalla relativa sommatoria (Cons. St., Sez.
V, 13 aprile 2012, n. 2118).
Neppure rileva un indimostrato arricchimento senza causa della CP_1
perché l'attore ha solo dedotto, ma non dimostrato, di avere svolto
[...] in favore dell'Amministrazione prestazioni aggiuntive ed ulteriori in modo si- stematico, anche oltre l'orario di servizio, compresi i giorni prefestivi e festivi,
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nonché negli orari notturni, diverse da quelle prestate presso l' ente da cui era stato distaccato. Detta allegazione appare, peraltro, dedotta in modo generico, in difetto di specificità, come avrebbe invece richiesto la formulazione dell' ec- cezione.
Parimenti infondata appare la doglianza fondata sull'assunto per cui l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale non pregiudica- no i diritti quesiti, cioè già entrati nel patrimonio dell'istante.
A dire dell' attore verrebbe in rilievo un diritto del tutto acquisito conside- rato che il rapporto con la come “comandato” era cessato prima della CP_1 pubblicazione della sentenza n. 146 del 2019 della Corte Costituzionale e anche i corrispettivi corrisposti in precedenza.
Ad avviso di questo Giudice, però, una simile tesi non appare condivisibi- le, in quanto affermare che il diritto è quesito solo sulla base del fatto che il pa- gamento è stato fatto quando era in vigore la norma dichiarata incostituzionale, significa negare l'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, di cui agli art. 136 Cost. e art. 30 della legge n. 87/1953. Le pro- nunce di accoglimento del giudice delle leggi idonee a determinare l'illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc, con la con- seguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione.
L'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge per contrasto con un precetto costituzionale, sicché i rapporti ormai esau- riti in modo definitivo, ai quali non si estendono gli effetti (retroattivi) dell'incostituzionalità, sono esclusivamente quelli caratterizzati dall'avvenuta formazione del giudicato o dall'essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità. (Cass. Civ.,
Sez. I, 20 novembre 2012, n. 20381).
Nella fattispecie è pacifico che non è mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente a percepire le somme in esame, né che sia maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero.
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Nella fattispecie di cui è causa, l'efficacia retroattiva della pronuncia della
Corte Cost. n. 146/2019 non è pregiudicata neppure dall'esigenza di salvaguar- dare i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto che, secondo l'attore, costituirebbero ulteriori limiti alla retroattività, derivanti dalla necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulte- rebbero irreparabilmente sacrificati, così come avrebbe stabilito la stessa Con- sulta.
In tal senso depone la sentenza n. 10/2015 pronunciata dal Giudice delle leggi, a detta del quale l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti». Diversamente ne risulterebbe compromessa la cer- tezza dei rapporti giuridici, la quale rappresenta un valore per l'ordinamento. Il principio della retroattività, dunque, incide concretamente sui rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono rego- lati dalla legge dichiarata invalida.
La sentenza n. 10/2015 continua affermando che l'individuazione in con- creto del limite alla retroattività, dipendendo dalla specifica disciplina di settore
– relativa ai termini di decadenza, prescrizione o inoppugnabilità degli atti amministrativi – rientra nell'ambito dell'ordinaria attività interpretativa di competenza del giudice comune.
Da ciò discende lo scrivente Giudice è tenuto a verificare quando una si- tuazione giuridica possa dirsi irrevocabilmente acquisita al patrimonio di un soggetto, tanto da impedire l'incidenza sulla stessa della pronuncia della Corte
Costituzionale.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che non è sufficiente che la fattispecie sia sorta ed il rapporto si sia esaurito in epoca anteriore alla pub- blicazione della sentenza dichiarativa della incostituzionalità della norma, es- sendo richiesto il formarsi della cosa giudicata o il sussistere di un altro evento cui l'ordinamento collega l'assestamento del rapporto medesimo, come le pre- clusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità. (Cass. Civ.,
Sez. I, 20 novembre 2012, n. 20381; Cass. Civ., Sez. I, 18 luglio 2006, n. 16450).
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Per tali ragioni, deve ritenersi irrilevante la circostanza secondo la quale il rapporto tra l'opponente e la sia stato concluso prima della Controparte_1
pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019.
Infine, occorre evidenziare l'irrilevanza relativamente al giudizio di merito della richiamata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Cor- te EDU, 11 febbraio 2021, Sez. I, Casarin c. Italia). Gli effetti di questa nota pro- nuncia dei Giudici di Strasburgo, infatti, sono stati recepiti e, al contempo, ri- dimensionati da parte della Corte Costituzionale nella sentenza del 27 gennaio
2023, n. 8.
Nel richiamato arresto, la Consulta afferma che «l'identificazione di una si- tuazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo
l'intangibilità della prestazione percepita dal privato».
A detta della Corte, il margine di apprezzamento degli Stati che aderisco- no alla Convenzione deve considerarsi ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale. Per la Corte EDU, l'art. 1 Prot.
Addiz. CEDU costituisce un argine avverso le interferenze sproporzionate ri- spetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura, tra l'altro, retributiva.
Per la Consulta, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se convenientemente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 c.c. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto.
L'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale e funzionale ad evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazio- ne dell'art. 117, primo comma, Cost., si compone, in prima battuta, della clauso- la generale di cui all'art. 1175 c.c., la quale impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Il cre- ditore è tenuto a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita consi- derazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa rife- rimento al debitore. Di qui, assumono rilevanza nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito sia l'affidamento legit- timo ingenerato nel percipiente quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo.
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La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con mo- dalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva. (ex multis, Consi- glio di Stato, Sez. II, 10 dicembre 2020, n. 7889).
Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore, hanno poi indotto gli in- terpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, «attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva costituita dall'impossibilità della presta- zione». Ciò non significa che l'inesigibilità incide sulla fonte dell'obbligazione, ma deve ritenersi causa esimente del debitore, in quanto l'esercizio della prete- sa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si tra- duce in un abuso del diritto.
Orbene, l'attuazione del proprio interesse da parte della CP_3
, appare nel caso di specie pienamente conforme al canone di condotta di
[...] buona fede oggettiva, avendo agito in maniera corretta, salvaguardato il legit- timo affidamento e la buona fede dei percipiendi riducendo in misura del
48,64% circa la percentuale del debito, peraltro limitato alla sola sorta capitale, e prevedendo se richiesto anche il rateizzo dell'intero importo, ben prima che la
Corte Costituzionale delineasse i criteri di comportamento spettanti all'amministrazione creditrice.
Inoltre, occorrono particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili affinché la buona fede ogget- tiva determini a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipiens, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità, che allo stato non risulta assolto, non avendo l'attore replicato a tali eccezioni e deduzioni, e assoggettandosi al principio di non contestazione.
Ai fini della decisione, inoltre, non può nemmeno essere invocato l'art. 2126 c.c., perché, come chiarito dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 8/2023 detta disposizione costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate
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dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione, ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamen- te eseguita.
Per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico di- rigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una spe- cifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa».
Il principio enunciato dalla Consulta con il riferimento alla qualifica diri- genziale è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto di tale attribuzione, in relazione ai compensi accessori e/o aggiuntivi che acce- dono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legi- slazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumu- lativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile,
a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Alla luce delle considerazioni svolte non si rivengono elementi sufficienti per poter annullare l' ordinanza ingiunzione emessa dalla Controparte_1
in difetto della prova dei motivi di opposizione come spiegati, con la conse- guenza che la domanda dell' attore non può essere accolta.
Le spese di lite possono compensarsi interamente tra le parti, in conside- razione della novità delle questioni dedotte in giudizio, del carattere vincolato dell'attività dell'amministrazione a seguito di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge della n. 20/2002 e della Controparte_1
sopravvenienza, in corso di causa, della pronuncia della Corte Costituzionale n.
8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulte- riore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l' opposizione a ordinanza ingiunzione della Controparte_1
del 7.10.2021 proposta da;
Parte_1
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
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Cosi deciso all' esito dell' udienza ex art. 127 ter cpc del 25.09.2025, con verbale e provvedimento decisorio pubblicati in data 28.09.2025.
Il Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino
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Tribunale di Napoli
10° SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 25/09/2025, nella SEZIONE DECIMA CIVILE del Tribunale di Napo- li, all'udienza del Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, è chiamata la causa in mo- dalità ex art. 127 ter cpc,
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Premesso che le parti per l' udienza hanno provveduto al deposito di atti a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc con cui sono state precisate istanze e conclusioni, e che il de- posito di note a trattazione scritta è sostitutivo dell' udienza di discussione ai fini della decisione della causa, senza che le parti abbiano chiesto la decisione in presenza.
Rilevato entrambe le parti hanno depositato atti a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con cui hanno precisato le rispettive conclusioni e hanno chiesto la decisione della cau- sa.
Letti gli atti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dei seguenti dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de- cisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Tanto il verbale che la senten- za sono elaborati in forma telematica e con firma digitale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X Sezione civile
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in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dr.ssa Maria
Corvino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 27608/2021 R.G.a.c. riservata in decisione in pari data vertente tra,
, (C.F.: , (nato a [...] il 16 Parte_1 C.F._1
dicembre 1960 e ivi residente a[...]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto su foglio separato, congiuntamente dal prof. Avv. Felice Laudadio (C.F. e avv. Roberto De Masi C.F._2
(C.F. ), con i quali elegge domicilio in Napoli alla via F. C.F._3
Caracciolo n. 15;
- ATTORE
E
, (C.F.: ), in persona del suo legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1 sentante Presidente p.t. della rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
Graziella Mandato (C.F.: , dell'Avvocatura Regionale in C.F._4 virtù di procura generale ad lites per notaio Rep. n. 33646 del 6 Persona_1
aprile 2018, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81
- CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente va precisato che la presente decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp. att al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, dando atto che il presente fascicolo è pervenuto al Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni relativamente alla domanda presentata da contro riceven- Parte_1 Controparte_1 do il Giudice l'istruttoria documentale già svolta dal precedente GI.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo le parti hanno rassegnato le conclusioni all' udienza tenutasi ex art. 127 ter cpc introdotto dall'art. 3, comma
10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza me- diante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e con- clusioni, senza che nessuna delle parti abbia fatto richiesta di trattare la causa in
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presenza.
In ogni caso, è opportuno procedere ad breve cronistoria del fatto partendo dall'opposizione del ricorrente avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n.
639/1910, prot.n. 12820/196/REG. Ing del 7.10.2021, con la quale gli era ingiun- to il pagamento entro trenta giorni in favore della della Controparte_1
somma complessiva di euro 13.915,17, in esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la – n. 172 del 30 lu- CP_1
glio 2019 e n. 217 del 27 dicembre 2019.
Detta somma gli era stata erogata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n.
20/2002, e legge regionale n. 25/2003, per il servizio prestato, in qualità di co- mandato, presso il Consiglio Regionale della Campania, per periodi dal no- vembre 2011 al dicembre 2012 e dal settembre 2017 al maggio 2018.
In particolare, l'ingiunzione opposta evidenziava che, a seguito del giu- dizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei Conti, Sezione Re- gionale di Controllo per la Campania, la Corte Costituzionale, con sentenza n.
146/2019 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2019), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale n. 20 del 3 settembre
2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge regionale n. 10/2001, e dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 25/2003, nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge regionale n. 10 del
2001.
L'annullamento del titolo che legittimava la corresponsione dei suddetti trattamenti economici determinava, secondo la il consoli- Controparte_1
darsi di un ingiustificato arricchimento del dipendente distaccato, per cui la stessa reputava necessario disporre la ripetizione del credito nei confronti dell'ingiunto. Nella specie, il recupero di somme indebitamente somministrate dalla P.A. assumeva carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimo- niale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di finalità di pub- blico interesse, cui sono istituzionalmente destinati gli importi indebitamente erogati.
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Tale recupero, in particolare, veniva giustificato sulla scorta delle decisioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la - n. 172 CP_1
del 30 luglio 2019 e n. 217 del 27 dicembre 2019.
La peraltro, asseriva di aver inviato a mezzo PEC un atto formale CP_1
di invito al dipendente a restituire le somme oggetto del recupero.
A fondamento dell'impugnativa l' opponente invece asseriva di essere sta- to “comandato” presso il Consiglio Regionale della in due distinti CP_1
periodi: il primo dal novembre 2011 al dicembre 2012; il secondo dal settembre
2017 al maggio 2018, e ne deduceva specificatamente i seguenti motivi di oppo- sizione:
1. Nullità e/o illegittimità della ingiunzione di pagamento opposta per carenza del titolo esecutivo;
inesistenza dei presupposti per il procedimento di cui al Regio Decreto n. 639/1910.
L'ingiunzione di pagamento sarebbe stata nulla ed in ogni caso illegittima per carenza assoluta del titolo esecutivo, il quale doveva essere invece posto a fondamento del provvedimento, nonchè priva dei requisiti essenziali previsti dalla disciplina di certezza, liquidità ed esigibilità dell'asserito credito. Inoltre non potevano essere richiamate a fondamento dell'ingiunzione né la sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, né le decisioni della Corte dei Conti ri- chiamate.
In più, atteso che l'ingiunzione era stata fondata sul presunto ingiustificato arricchimento che non può coincidere automaticamente con le somme erogate quale corrispettivo delle attività svolte dal comandato, il Consiglio Regionale avrebbe avuto l'onere di provare il pregiudizio concretamente subito, non de- dotto né assolto.
L' attore contestava altresì l'efficacia del primo atto di intimazione alla re- stituzione, consistente in un messaggio PEC indirizzato non all'opponente, ben- sì alla sua amministrazione di appartenenza e per questo da lui mai effettiva- mente conosciuto né, tantomeno, idoneo ai fini della formazione del titolo ese- cutivo.
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2. Illegittimità per genericità e indeterminatezza della ingiunzione di pagamento e del presunto titolo esecutivo;
violazione art. 3 legge n. 241/1990.
Prescrizione del diritto di credito.
Per l'opponente, l'ingiunzione era stata carente dell'essenziale carattere della specificità, limitandosi ad indicare il riferimento al comando presso il
Consiglio Regionale genericamente “per periodi dal 2009 al 2019”. Ciò prive- rebbe l'opponente del diritto alla conoscenza del preciso oggetto ed ammontare del periodo e degli importi della richiesta di restituzione e ingiunzione.
Inoltre, eccepiva l' intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4
c.c. degli asseriti crediti fino al 7 ottobre 2016.
Illegittimità ingiunzione di pagamento;
irretroattività degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019; erronea applicazione artt.
2033 e 2041 c.c.
L'ingiunzione sarebbe illegittima, richiamando erroneamente e in assenza di ogni presupposto, il recupero delle somme “ai sensi dell'art. 2033 c.c.”, se in- vece come espressamente sancito dalla norma, per la ripetizione di un paga- mento indebito è richiesta la circostanza che esso non sia oggettivamente dovu- to ovvero risulti sprovvisto di causa. Nel caso di specie, al contrario, la causa giustificativa della corresponsione emolumenti esisteva, ed era connessa al
“comando” di cui l'attore era risultato destinatario, nonché allo svolgimento di attività allo stesso correlate. Inoltre, fino al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale n. 146 del 2019 avvenuta il 26 giugno 2019, il “titolo” sulla base del quale venivano effettuati i pagamenti poteva rinvenirsi nelle leggi regionali vigenti e correttamente appli- cate, dagli atti della stessa Regione e dagli accordi sindacali richiamati si repu- tava esistente.
L'annullamento del titolo, peraltro, non incideva sul rapporto oggetto di contenzioso, in quanto ormai esaurito e quindi, in ogni caso, non assoggettato alle statuizioni della sentenza.
In conclusione, per dalla sentenza della Corte Costituzionale n. Parte_1
146/2019 non discendeva alcun obbligo di restituzione delle somme a carico del comandato, in quanto la pronuncia di illegittimità costituzionale aveva investito
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l'esistenza del potere legislativo della di istituire i fondi per Controparte_1
il trattamento accessorio in oggetto, ovvero la legittimità della copertura finan- ziaria dei medesimi, ma non il concreto ed effettivo rapporto di servizio instau- ratosi tra il “comandato” e l'Amministrazione e gli effetti che da esso sono sca- turiti.
5. Inesistenza presupposti ex art. 2041 c.c.
Eccepiva infine l'inapplicabilità dell'ingiustificato arricchimento, perchè la pre- stazione lavorativa sarebbe stata svolta sulla base di disposizioni legislative re- gionali valide ed efficaci (art. 58, commi 2 e 4 legge regionale n. 10/2001, come sostituiti dalla legge regionale n. 20/2002 e n. 25/2003), di atti amministrativi efficaci e di accordi con le rappresentanze sindacali. Dallo svolgimento della prestazione lavorativa aggiuntiva, infine, l'amministrazione aveva conseguito un'oggettiva e rilevante utilità dalle prestazioni aggiuntive svolte dall'opponente.
Pertanto l' opponente chiedeva all' Intestato Tribunale dichiararsi l'accertamento e la declaratoria di nullità e/o di illegittimità degli atti volti al recupero delle somme già corrisposte per assoluta genericità e/o indetermina- tezza, anche per inapplicabilità alla fattispecie in esame della sentenza n.
146/2019 della Consulta in uno all'accertamento dell'insussistenza degli ele- menti di cui all'art. 2041 c.c. e per l'effetto, l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento in oggetto per carenza assoluta di titolo esecutivo;
in via gradata;
la declaratoria di prescrizione del diritto di credito;
La si costituiva tempestivamente contestando tutto Controparte_1 quanto asserito dall'attore opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione pre- vio accertamento della sua inammissibilità e/o infondatezza.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi con decreto del 1.09.2025, veniva fissata udienza per la decisione contestuale per l' udienza del 25 settem- bre 2025, con la concessione alle parti del termine per le note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione solle- vata dalla parte attrice, in ordine alla perenzione del diritto della di re- CP_1
cupero delle indennità e retribuzioni corrisposte al dipendente.
Ebbene, il primo atto interruttivo del termine di prescrizione non può es- ser fatto coincidere con la PEC, inviata dalla Regione all'amministrazione di appartenenza del sig. e non anche quest'ultimo. In tal senso, non Parte_1 può ritenersi correttamente esercitato con l' invio di posta elettronica certificata un atto interruttivo della prescrizione, che avendo un carattere recettizio dove- va essere indirizzato direttamente al dipendente, tenuto alla restituzione della somma ingiunta.
Al contrario, il primo atto interruttivo può essere individuato nell'ordinanza ingiunzione notificata all'opponente in data 12 ottobre 2021 og- getto dell'odierna impugnazione.
Per tale motivo, è possibile affermare che la data del 12 ottobre 2021 (data di notificazione dell'ordinanza) costituisce l'interruzione della prescrizione de- cennale sicché le somme conferite all'opponente fino al 12 ottobre 2011 non pos- sono essere considerate recuperabili dall'amministrazione.
Considerato che, però, le prime somme destinate all'attore risalgono al novembre 2011, ne discende che l'eccezione di prescrizione resta priva di pregio non potendo incidere su alcuna delle retribuzioni oggetto del recupero intimato dall'ordinanza ingiunzione, avendo l' ente esercitato la domanda nel termine della prescrizione decennale, applicabile al caso in esame.
Sempre in via preliminare, parte attrice ha dedotto l'inutilizzabilità dello strumento di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/1910, in difetto di un titolo definitivo, adottato all'esito di puntuale contraddittorio procedimentale, che abbia accerta- to il diritto dell'Ente a percepire dette somme e l'obbligo dei lavoratori a corri- sponderle. Anche tale doglianza è da ritenersi infondata.
A tal proposito è utile richiamare i principi enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato che l'azione di ripetizione d'indebito og- gettivo, ove esperita dall'amministrazione (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. n.
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639/1910. La normativa in esame, infatti, deve considerarsi applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio. (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 dicembre
2019, n. 34552).
Peraltro, l'eventuale irritualità del ricorso al già menzionato procedimento non può costituire motivo ostativo ad una pronuncia nel merito che investa l' esame e l'accertamento della pretesa creditoria avanzata dall'amministrazione
(Trib. Napoli, Sez. X, 24 maggio 2024, n. 5414).
Va, inoltre, disattesa la doglianza di parte attrice, ove diretta a contestare la genericità della pretesa restitutoria, l'omessa motivazione e la mancata alle- gazione di conteggi a supporto della stessa. Non solo l'ingiunzione impugnata include la specifica individuazione degli elementi costitutivi della pretesa resti- tutoria, ma anche in sede di costituzione in giudizio, la ha Controparte_1 depositato un analitico prospetto dei conteggi di emolumenti corrisposti all' at- tore, posti a fondamento della pretesa creditoria, le cui risultanze non sono state specificamente contestate da controparte.
Nel merito, con riguardo alle somme per le quali è stata avviata l'attività di recupero, occorre dare atto della pronuncia del Giudice delle leggi n.
146/2019.
Si evidenzia che la Corte Costituzionale con il suddetto arresto, ha dichia- rato costituzionalmente illegittimi - per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l'art. 2 della legge della CP_1
n. 20/2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della
[...]
legge della n. 10/2001, e l'art. 1, comma 1, della legge della Controparte_1
n. 25/2003, nella parte in cui aggiunge il comma 4 al mede- Controparte_1
simo art. 58 della legge della n. 10/2001. Controparte_1
Le norme censurate dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la istituendo nuovi fondi destinati al trattamento accessorio dei CP_1
dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale co- mandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso)
e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione
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della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso, oltre a non es- sere coerenti con i criteri stabiliti dai contratti collettivi di comparto, contrastano con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale in materia di ordinamento civile, cui deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridi- co ed economico dei dipendenti pubblici - anche regionali - retta dalle disposi- zioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva nazionale, cui la legge dello Stato rinvia.
Tali norme regionali aggravano la spesa per il personale regionale che, per la sua importanza strategica, costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente.
La declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni sopra indicate de- termina, quale conseguenza ineliminabile, l'espunzione dall'ordinamento re- gionale anche dei commi 3 e 5 del medesimo art. 58, disciplinante le modalità di erogazione e ripartizione dei fondi istituiti con le norme dichiarate costituzio- nalmente illegittime.
Per effetto della pronuncia di incostituzionalità sono venute meno le nor- me giuridiche che legittimavano la corresponsione degli emolumenti economici in favore dei comandati presso il Consiglio Regionale. Di conseguenza, poiché, ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge 3 novembre 1953, n. 87, le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronun- ciate dalla Corte costituzionale hanno ordinariamente effetto retroattivo, (Cass.
Civ., Sez. III, 19 luglio 2005, n. 15200), il venir meno delle norme regionali di cui si discute ha fatto sorgere in capo all'amministrazione del diritto alla restituzio- ne dell'indebito, il cui termine di prescrizione è decennale. (Cass. Civ., Sez. III,
12 maggio 2014, n. 10250).
In mancanza di una norma che preveda la corresponsione degli emolu- menti accessori in favore dei comandati, il mero fatto del “comando”, e lo svol- gimento di attività allo stesso correlate, non sono idonei a far sorgere l'obbligazione di pagamento. Inoltre, poiché viene in rilievo il diritto dell'amministrazione alla ripetizione di un indebito oggettivo, e non una azione di indebito arricchimento, il relativo esercizio non è condizionato all' esistenza o meno di una decisione del giudice contabile, né, tantomeno, alla prova che il
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percettore delle somme si sia arricchito ingiustificatamente e che l'Amministrazione abbia subito un concreto pregiudizio (impoverimento) (Trib.
Napoli, Sez. X, 9 luglio 2024, n. 6935).
Al contrario, per le pubbliche amministrazioni la restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce un'operazione imposta, oggetto di at- tività vincolata. In tal senso, si pone la giurisprudenza amministrativa, la quale da tempo ha affermato la natura doverosa della ripetizione, in quanto la perce- zione di emolumenti non dovuti impone all'amministrazione l'esercizio del di- ritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 c.c. an- che nei rapporti di lavoro non privatizzati. (ex multis Cons. St., Sez. VII, 23 set- tembre 2024, n. 7712).
In questi casi, infatti, l'interesse pubblico al recupero della somma è da ri- tenersi in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a pre- scindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per la p.a., consistente nella spesa di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente. (Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017,
n. 8).
Ciò detto, deve evidenziarsi che l'amministrazione non gode di alcun margine di discrezionalità al riguardo, anche perché il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo tempera- mento costituito, come detto, dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del de- bitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle sin- gole mensilità e nel totale determinato dalla relativa sommatoria (Cons. St., Sez.
V, 13 aprile 2012, n. 2118).
Neppure rileva un indimostrato arricchimento senza causa della CP_1
perché l'attore ha solo dedotto, ma non dimostrato, di avere svolto
[...] in favore dell'Amministrazione prestazioni aggiuntive ed ulteriori in modo si- stematico, anche oltre l'orario di servizio, compresi i giorni prefestivi e festivi,
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nonché negli orari notturni, diverse da quelle prestate presso l' ente da cui era stato distaccato. Detta allegazione appare, peraltro, dedotta in modo generico, in difetto di specificità, come avrebbe invece richiesto la formulazione dell' ec- cezione.
Parimenti infondata appare la doglianza fondata sull'assunto per cui l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale non pregiudica- no i diritti quesiti, cioè già entrati nel patrimonio dell'istante.
A dire dell' attore verrebbe in rilievo un diritto del tutto acquisito conside- rato che il rapporto con la come “comandato” era cessato prima della CP_1 pubblicazione della sentenza n. 146 del 2019 della Corte Costituzionale e anche i corrispettivi corrisposti in precedenza.
Ad avviso di questo Giudice, però, una simile tesi non appare condivisibi- le, in quanto affermare che il diritto è quesito solo sulla base del fatto che il pa- gamento è stato fatto quando era in vigore la norma dichiarata incostituzionale, significa negare l'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, di cui agli art. 136 Cost. e art. 30 della legge n. 87/1953. Le pro- nunce di accoglimento del giudice delle leggi idonee a determinare l'illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc, con la con- seguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione.
L'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge per contrasto con un precetto costituzionale, sicché i rapporti ormai esau- riti in modo definitivo, ai quali non si estendono gli effetti (retroattivi) dell'incostituzionalità, sono esclusivamente quelli caratterizzati dall'avvenuta formazione del giudicato o dall'essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità. (Cass. Civ.,
Sez. I, 20 novembre 2012, n. 20381).
Nella fattispecie è pacifico che non è mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente a percepire le somme in esame, né che sia maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero.
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Nella fattispecie di cui è causa, l'efficacia retroattiva della pronuncia della
Corte Cost. n. 146/2019 non è pregiudicata neppure dall'esigenza di salvaguar- dare i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto che, secondo l'attore, costituirebbero ulteriori limiti alla retroattività, derivanti dalla necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulte- rebbero irreparabilmente sacrificati, così come avrebbe stabilito la stessa Con- sulta.
In tal senso depone la sentenza n. 10/2015 pronunciata dal Giudice delle leggi, a detta del quale l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti». Diversamente ne risulterebbe compromessa la cer- tezza dei rapporti giuridici, la quale rappresenta un valore per l'ordinamento. Il principio della retroattività, dunque, incide concretamente sui rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono rego- lati dalla legge dichiarata invalida.
La sentenza n. 10/2015 continua affermando che l'individuazione in con- creto del limite alla retroattività, dipendendo dalla specifica disciplina di settore
– relativa ai termini di decadenza, prescrizione o inoppugnabilità degli atti amministrativi – rientra nell'ambito dell'ordinaria attività interpretativa di competenza del giudice comune.
Da ciò discende lo scrivente Giudice è tenuto a verificare quando una si- tuazione giuridica possa dirsi irrevocabilmente acquisita al patrimonio di un soggetto, tanto da impedire l'incidenza sulla stessa della pronuncia della Corte
Costituzionale.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che non è sufficiente che la fattispecie sia sorta ed il rapporto si sia esaurito in epoca anteriore alla pub- blicazione della sentenza dichiarativa della incostituzionalità della norma, es- sendo richiesto il formarsi della cosa giudicata o il sussistere di un altro evento cui l'ordinamento collega l'assestamento del rapporto medesimo, come le pre- clusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità. (Cass. Civ.,
Sez. I, 20 novembre 2012, n. 20381; Cass. Civ., Sez. I, 18 luglio 2006, n. 16450).
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Per tali ragioni, deve ritenersi irrilevante la circostanza secondo la quale il rapporto tra l'opponente e la sia stato concluso prima della Controparte_1
pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019.
Infine, occorre evidenziare l'irrilevanza relativamente al giudizio di merito della richiamata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Cor- te EDU, 11 febbraio 2021, Sez. I, Casarin c. Italia). Gli effetti di questa nota pro- nuncia dei Giudici di Strasburgo, infatti, sono stati recepiti e, al contempo, ri- dimensionati da parte della Corte Costituzionale nella sentenza del 27 gennaio
2023, n. 8.
Nel richiamato arresto, la Consulta afferma che «l'identificazione di una si- tuazione di legitimate expectation non importa, nondimeno, per ciò solo
l'intangibilità della prestazione percepita dal privato».
A detta della Corte, il margine di apprezzamento degli Stati che aderisco- no alla Convenzione deve considerarsi ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale. Per la Corte EDU, l'art. 1 Prot.
Addiz. CEDU costituisce un argine avverso le interferenze sproporzionate ri- spetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura, tra l'altro, retributiva.
Per la Consulta, l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se convenientemente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 c.c. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto.
L'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale e funzionale ad evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazio- ne dell'art. 117, primo comma, Cost., si compone, in prima battuta, della clauso- la generale di cui all'art. 1175 c.c., la quale impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Il cre- ditore è tenuto a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita consi- derazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa rife- rimento al debitore. Di qui, assumono rilevanza nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito sia l'affidamento legit- timo ingenerato nel percipiente quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo.
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La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con mo- dalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva. (ex multis, Consi- glio di Stato, Sez. II, 10 dicembre 2020, n. 7889).
Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore, hanno poi indotto gli in- terpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, «attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva costituita dall'impossibilità della presta- zione». Ciò non significa che l'inesigibilità incide sulla fonte dell'obbligazione, ma deve ritenersi causa esimente del debitore, in quanto l'esercizio della prete- sa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si tra- duce in un abuso del diritto.
Orbene, l'attuazione del proprio interesse da parte della CP_3
, appare nel caso di specie pienamente conforme al canone di condotta di
[...] buona fede oggettiva, avendo agito in maniera corretta, salvaguardato il legit- timo affidamento e la buona fede dei percipiendi riducendo in misura del
48,64% circa la percentuale del debito, peraltro limitato alla sola sorta capitale, e prevedendo se richiesto anche il rateizzo dell'intero importo, ben prima che la
Corte Costituzionale delineasse i criteri di comportamento spettanti all'amministrazione creditrice.
Inoltre, occorrono particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili affinché la buona fede ogget- tiva determini a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipiens, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità, che allo stato non risulta assolto, non avendo l'attore replicato a tali eccezioni e deduzioni, e assoggettandosi al principio di non contestazione.
Ai fini della decisione, inoltre, non può nemmeno essere invocato l'art. 2126 c.c., perché, come chiarito dal Giudice delle leggi nella sentenza n. 8/2023 detta disposizione costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate
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dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione, ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamen- te eseguita.
Per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico di- rigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una spe- cifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa».
Il principio enunciato dalla Consulta con il riferimento alla qualifica diri- genziale è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto di tale attribuzione, in relazione ai compensi accessori e/o aggiuntivi che acce- dono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legi- slazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumu- lativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile,
a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Alla luce delle considerazioni svolte non si rivengono elementi sufficienti per poter annullare l' ordinanza ingiunzione emessa dalla Controparte_1
in difetto della prova dei motivi di opposizione come spiegati, con la conse- guenza che la domanda dell' attore non può essere accolta.
Le spese di lite possono compensarsi interamente tra le parti, in conside- razione della novità delle questioni dedotte in giudizio, del carattere vincolato dell'attività dell'amministrazione a seguito di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2, commi 2 e 4, della legge della n. 20/2002 e della Controparte_1
sopravvenienza, in corso di causa, della pronuncia della Corte Costituzionale n.
8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulte- riore istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l' opposizione a ordinanza ingiunzione della Controparte_1
del 7.10.2021 proposta da;
Parte_1
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
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Cosi deciso all' esito dell' udienza ex art. 127 ter cpc del 25.09.2025, con verbale e provvedimento decisorio pubblicati in data 28.09.2025.
Il Giudice Onorario dr.ssa Maria Corvino
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