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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 22/01/2026, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 924/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUNICA FABIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17745/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002532750253301424 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 861/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21.10.2025 al Comune di Napoli e alla società Obiettivo Valore s.r.l., concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Napoli, NO RE ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 14.10.2025, con il quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 1.527,22, in relazione all'omesso versamento della tassa sui rifiuti riguardante l'anno
2015. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, la ricorrente deduce che la Tari richiesta per l'anno 2015 non è dovuta perché dal 2005 al 2021 la ricorrente risiedeva in Maddaloni con il marito e i figli. L'immobile infatti risultava sprovvisto di arredo e privo di qualsiasi tipo di allacciamento ai servizi essenziali di rete (acqua, gas ed energia elettrica). Tale circostanza è stata accertata dallo stesso Comune di Napoli nei giudizi aventi ad oggetto la Tari dall'anno 2010 al 2024, già in parte definiti con sentenze di accoglimento in favore dell'odierna ricorrente, attraverso la produzione in giudizio della schermata anagrafica e delle utenze intestate alla sola Nominativo_1 per il solo interno 1 e non per l'interno 2 di proprietà della ricorrente. Segnale inequivocabile della suddetta inutilizzabilità è rappresentato dal fatto che la Ricorrente_1, dal momento in cui si è unita in matrimonio nell'anno 2005, ha trasferito la propria residenza presso altro comune (Maddaloni), lasciando l'immobile di proprietà di Indirizzo_1, interno 2, del tutto inabitato e privo dei suddetti allacciamenti. La Ricorrente_1, infatti, solo dal 2021 ha trasferito la propria residenza presso l'immobile di Indirizzo_1, e solo da quel momento può ritenersi obbligata al pagamento della tassa sui rifiuti, avendo iniziato ad utilizzare materialmente l'immobile il quale, quindi, è divenuto effettivamente idoneo alla produzione di rifiuti che ha correttamente versato per la quota di sua competenza. A riprova della assoluta buona fede della NO, va evidenziato che dal momento in cui ella ha trasferito la propria residenza in Indirizzo_1, ha provveduto a versare in sede di autoliquidazione quanto dovuto a titolo di TARI, considerando l'effettiva superficie dell'immobile occupato nonché la quantità di occupanti della unità immobiliare (3 persone, ovvero Ricorrente_1 e i due figli).
In data 2 gennaio 2026, la ricorrente ha trasmesso la comunicazione del 10 dicembre 2025, con cui il Comune di Napoli, Ufficio Entrate Tari, ha informato la Ricorrente_1 di avere disposto, in accoglimento della sua istanza, i discarichi di tutte le annualità.
All'udienza del 20 gennaio 2026 aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, alla luce di quanto rappresentato dal Comune di Napoli, che ha provveduto ad annullare in autotutela la pretesa cui si procede, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto della controversia. Deve quindi darsi luogo all'estinzione del giudizio, conseguendo da ciò la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l' estinzione el giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUNICA FABIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17745/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 Srl
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20250002532750253301424 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 861/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21.10.2025 al Comune di Napoli e alla società Obiettivo Valore s.r.l., concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Napoli, NO RE ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 14.10.2025, con il quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo di euro 1.527,22, in relazione all'omesso versamento della tassa sui rifiuti riguardante l'anno
2015. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, la ricorrente deduce che la Tari richiesta per l'anno 2015 non è dovuta perché dal 2005 al 2021 la ricorrente risiedeva in Maddaloni con il marito e i figli. L'immobile infatti risultava sprovvisto di arredo e privo di qualsiasi tipo di allacciamento ai servizi essenziali di rete (acqua, gas ed energia elettrica). Tale circostanza è stata accertata dallo stesso Comune di Napoli nei giudizi aventi ad oggetto la Tari dall'anno 2010 al 2024, già in parte definiti con sentenze di accoglimento in favore dell'odierna ricorrente, attraverso la produzione in giudizio della schermata anagrafica e delle utenze intestate alla sola Nominativo_1 per il solo interno 1 e non per l'interno 2 di proprietà della ricorrente. Segnale inequivocabile della suddetta inutilizzabilità è rappresentato dal fatto che la Ricorrente_1, dal momento in cui si è unita in matrimonio nell'anno 2005, ha trasferito la propria residenza presso altro comune (Maddaloni), lasciando l'immobile di proprietà di Indirizzo_1, interno 2, del tutto inabitato e privo dei suddetti allacciamenti. La Ricorrente_1, infatti, solo dal 2021 ha trasferito la propria residenza presso l'immobile di Indirizzo_1, e solo da quel momento può ritenersi obbligata al pagamento della tassa sui rifiuti, avendo iniziato ad utilizzare materialmente l'immobile il quale, quindi, è divenuto effettivamente idoneo alla produzione di rifiuti che ha correttamente versato per la quota di sua competenza. A riprova della assoluta buona fede della NO, va evidenziato che dal momento in cui ella ha trasferito la propria residenza in Indirizzo_1, ha provveduto a versare in sede di autoliquidazione quanto dovuto a titolo di TARI, considerando l'effettiva superficie dell'immobile occupato nonché la quantità di occupanti della unità immobiliare (3 persone, ovvero Ricorrente_1 e i due figli).
In data 2 gennaio 2026, la ricorrente ha trasmesso la comunicazione del 10 dicembre 2025, con cui il Comune di Napoli, Ufficio Entrate Tari, ha informato la Ricorrente_1 di avere disposto, in accoglimento della sua istanza, i discarichi di tutte le annualità.
All'udienza del 20 gennaio 2026 aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, alla luce di quanto rappresentato dal Comune di Napoli, che ha provveduto ad annullare in autotutela la pretesa cui si procede, si impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'oggetto della controversia. Deve quindi darsi luogo all'estinzione del giudizio, conseguendo da ciò la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l' estinzione el giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese di giudizio.