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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 6471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6471 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. ES Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4858/2019, cui è riunita quella recante il n. 4885/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 871/2019,
pubblicata il 4.4.2019, del tribunale di Torre Annunziata, sez. I
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato D'Isa C.F._1
( e ES TO ( ), in virtù di procura C.F._2 C.F._3
allegata agli atti, elett.te dom.to in Napoli alla via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola
A/3, scala B, IV Piano interni 409 e 410, presso l'avv.to Renato D'Isa
Appellante nella causa 4858/2019, appellato nella causa 4885/2019
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._4
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di risposta e d'appello dall'avv. Sergio Nitrato Izzo, c.f. e con lo C.F._5
1 stesso elettivamente domiciliato in Torre Annunziata al corso Vittorio Emanuele
III n. 365
Appellato nella causa n. 4858/2019, appellante nella causa n. 4885/2019
Conclusioni
All'udienza del 26.6.2025 le parti concludevano come da verbale, chiedendo l'assegnazione della causa in decisione.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'oggetto del giudizio è così riassunto nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 20/04/2012 ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità di CP_1
per il mancato rispetto delle distanze di costruzione dal confine e per
[...]
l'occupazione con parte della costruzione del fondo di sua proprietà; dichiarare l'illegittimità della costruzione medesima perché in contrasto con il PRG ovvero con le norme del codice civile;
per l'effetto condannare al ripristino Controparte_1 dello stato dei luoghi;
condannare il convenuto al risarcimento del danno, con vittoria delle spese di lite.
L'attore premesso di essere proprietario, in forza di atto di compravendita del
2002, di un piccolo fabbricato (in catasto foglio 15 particella 745 sub 3) e di un terreno (in catasto foglio 15particelle 1371,1372 , 1373 e 1374) nonché della quota di
833/1000 di altro spiazzo di terreno (in catasto foglio 15 particella 1369) siti in Torre
Annunziata alla via Volturno, ha dedotto che , comproprietario Controparte_1 per la quota di 167/1000 della zona di terreno da ultimo indicata (in catasto foglio 15 particella 1369) confinante con la particella 1370 di proprietà esclusiva del medesimo, aveva edificato, senza la prescritta licenza edilizia, sulla linea di confine con la particella 745, un fabbricato su due livelli sconfinando per circa 10 mq sulla particella 745. L'attore ha lamentato che tale costruzione era stata realizzata ad una distanza inferiore a quella di 12 m prevista dal PRG e che essa era avvenuta in parte sulla corte di sua esclusiva proprietà.
si è costituito eccependo che originariamente i cespiti Controparte_1 immobiliari appartenevano ad un unico proprietario che negli Controparte_2
2 anni settanta aveva edificato un manufatto adibito a ricovero degli animali poi ampliato e sopraelevato nel 1990 per destinarlo a civile abitazione;
che pertanto egli non aveva posto in essere alcuna attività edilizia in quanto il fabbricato era stato realizzato dal de cuius; che, quindi, quando l'attore aveva acquistato l'immobile era già edotto della situazione lamentata. Il convenuto ha lamentato che, viceversa,
l'attore dopo il suo acquisto aveva realizzato opere in violazione delle distanze e degli strumenti urbanistici. In particolare aveva ampliato il precedente fabbricato in violazione delle distanze legali e riducendo l'area adibita a servitù di passaggio, aveva posizionato tubi per sottoservizi nell'area di sua proprietà esclusiva, aveva destinato l'appezzamento di terreno retrostante il fabbricato a officina meccanica così aggravando la servitù di passaggio. Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'acquisto in favore della proprietà del convenuto della servitù per destinazione del padre di famiglia;
accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione a distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice civile, in via subordinata accertare l'acquisto per usucapione della porzione oggetto di sconfinamento;
accertare e dichiarare l'illegittimità della costruzione in ampliamento del fabbricato attoreo perché in violazione delle distanze dal confine e dal fabbricato di sua proprietà e per effetto condannarlo al ripristino;
accertare le ulteriori violazioni lamentate e ordinare il ripristino dello status quo ante.”.
A.b.) Il tribunale, disposta c.t.u. e raccolta prova testimoniale, così statuiva:
“condanna a corrispondere in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno per la causale di cui in parte motiva, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
rigetta tutte le altre domande;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 2/3, condanna CP_1
a corrispondere in favore di la residua quota che liquida in
[...] Parte_1 complessivi € 450,00, oltre € 160,00 per spese vive, spese generali, IVA e cpa come per legge;
con attribuzione in favore degli avv.ti Domenico Leo e ES TO dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di CTU già
3 liquidate con decreto del 16/06/2014.”.
Il primo giudice, in relazione alla domanda avanzata dal , relativa al Pt_1
mancato rispetto delle distanze legali e di occupazione di una porzione del proprio fondo, a) escludeva che fosse stata data la prova, da parte del CP_1
dell'edificazione del proprio fabbricato negli anni novanta, in ragione delle dichiarazioni dei testi escussi, che avevano rappresentato, quello di parte attrice come il manufatto fosse stato ampliato nel corso del 2003, quello addotto dal convenuto che al primo piano era stato aggiunto, successivamente, il piano secondo;
nonché di quanto accertato dal c.t.u. circa la verifica della polizia municipale in data 23 maggio 2003, che era in corso la realizzazione di una sopraelevazione, in assenza di concessioni o autorizzazioni, cosa evincibile anche dai rilievi aerofotogrammetrici, con conseguente rigetto delle domande riconvenzionali avanzate dal ai punto 2 e 3 delle conclusioni della sua CP_1
comparsa di risposta.
b) Relativamente all'assunto di parte attrice secondo il quale andavano applicati i criteri previsti dal PRG, ricadendo l'immobile in zona con destinazione
ASI, per cui era prevista una distanza dal confine di metri 12, il tribunale riteneva fosse applicabile l'art. 17 della legge n. 765 del 1967 (art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942), in considerazione, deve comprendersi, della mancata adozione di criteri fissati in relazione alla edificazione a scopo residenziale,
osservando che l'attore avrebbe dovuto allegare e provare la distanza a cui aveva costruito il convenuto inferiore all'altezza del fronte dell'edificio, cosa alla quale non aveva provveduto, limitando le proprie doglianze al mancato rispetto della distanza di metri 12, da ciò conseguendo il rigetto della domanda.
c) Dalla c.t.u. era emerso, invece, uno sconfinamento della costruzione del 4 sulla p.lla 745 sub 3 dell'attore di 0.55 metri quadrati, di tal che il CP_1
convenuto andava condanna al risarcimento del danno per l'illecita occupazione quantificato equitativamente in euro 500,00.
d) Per le stesse ragioni spiegate in merito al precedente punto b), non avendo il dedotto, prima di provare, che l'edificio del non rispettava, CP_1 Pt_1
sul versante est del fabbricato, la distanza, ritenuta applicabile, del citato art. 17,
anche tale domanda doveva essere disattesa;
e) mentre, riguardo alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per il ridotto utilizzo e godimento della servitù di passaggio, per il posizionamento di tubi per sottoservizi nell'area di proprietà esclusiva di esso convenuto, di vasche di accumulo di acque nere in proprietà comune (particella interposta tra quelle di proprietà esclusiva) e per avere destinato la parte retrostante il fabbricato a officina meccanica, aggravando la servitù di passaggio, già generica sul piano assertivo, questa era rimasta priva radicalmente di prova, né a ciò poteva supplire la c.t.u., la quale non poteva sollevare la parte interessata dall'onere della prova su di essa gravante.
Il tribunale, infine, regolava le spese compensandole per i 2/3 e ponendo il restante terzo a carico del con spese di c.t.u. addossate a tutte le parti CP_1
in solido.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della
presente decisione – dando vita alla causa n. 4858/2019 – con cui contestava, in estrema sintesi, l'applicazione del citato art. 17 anziché della distanza di metri 12
prevista nel PRG, e ciò proprio sulla base della giurisprudenza cui si era richiamato il giudice gravato, essendo stato il comune ripartito in zone omogenee,
5 cosa che escludeva l'operatività residuale della disposizione individuata dal tribunale;
comunque, in subordine, dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, o dello stesso art. 17, considerato che dalla c.t.u. poteva risalirsi alle altezze dei fabbricati e all'applicazione della norma doveva provvedere il tribunale.
L'appellante così concludeva:
“A) accertare e dichiarare la violazione di legge, ex art. 342, comma I, n. 2, ascrivibile al Tribunale di primo grado:
1) per il combinato disposto di cui di cui agli articoli 112 e 113 c.p.c. ed articoli
869, 871, 872 e 873 c.c. ed il PRG del , n. 4569 del Parte_2
28.5.83 e del PTS, approvato con D.M. 4.7.2002 [motivo n. 1), da pag. 7, nei suoi tre diversi profili, rispettivamente a pag. 10, a pag. 20 ed a pag. 22];
2) In subordine, per il combinato disposto di cui agli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., ed art. 41-quinques della L. n. 1150 del 1942, introdotto con la Legge n. 765 del
1967, art. 17, in subordine, ed art. 9 D.M. 1444 del 1968 [motivo 2), pag. 26];
B) disporre, in estremo subordine, ex art. 356 c.p.c., un nuovo accertamento
e/o integrazione di CTU in ordine al calcolo delle distanze dell'immobile realizzato del Sig. secondo i presupposti di cui art. 41-quinques della L. n. 1150 del CP_1
1942, introdotto con la Legge n. 765 del 1967, art. 17 o in subordine secondo l'art. 9 del D.M. 1444 del 1968.
C) In ogni caso, per lo effetto, condannare il medesimo;
Controparte_1
1) In accoglimento del primo motivo a) alla riduzione in pristino dello stato de quo al momento dell'acquisto da parte del sig. , intimando la Parte_1 demolizione di tutte le opere realizzate dal sig. , in violazione Controparte_1 della legge sulle distanze minime tra fabbricati, con arretramento fino a 12 mt dal confine, come accertato dal CTU o dal confine indicato in citazione, secondo la previsione del Piano Regolatore per le costruzioni ricadenti in zona A.S.I. (ZONA
D);
b) In subordine, alla riduzione in pristino dello stato de quo al momento dell'acquisto da parte del sig. , Cfr. allegato n. 12) Pag. 11 CTU – Parte_1 calcolo distanze. Cfr allegato n. 10) Tav. 5 CTU - calcolo distanze. Produzione di parte appellante – Fascicolo di parte telematico, grado d'appello intimando la demolizione di tutte le opere realizzate dal sig. , in violazione Controparte_1
6 della previsione del Piano Regolatore di inedificabilità di abitazioni di tipo residenziale ricadenti in zona A.S.I. (ZONA D);
c) Ancora in subordine, alla riduzione in pristino dello stato de quo al momento dell'acquisto da parte del sig. , intimando la demolizione di tutte le Parte_1 opere realizzate dal sig. , in violazione della legge sulle distanze Controparte_1 minime tra fabbricati, con arretramento fino a 10 mt dal fabbricato di proprietà dell'appellante secondo l'art. 9 del D.M. 1444, n. 1968, I comma, n. 259.
Il tutto, oltre al risarcimento del danno in favore dell'appellante da quantificarsi in via equitativa.
2) In estremo subordine, in accoglimento del secondo motivo, comunque, il sig.
alla riduzione in pristino dello stato de quo al momento Controparte_1 dell'acquisto da parte del sig. , intimando la demolizione di tutte le Parte_1 opere realizzate dal sig. , in violazione della legge sulle distanze Controparte_1 minime tra fabbricati, con arretramento fino a 6 mt dal fabbricato di proprietà dell'appellante secondo l'art. 41-quinques della L. n. 1150 del 1942, introdotto con la
Legge n. 765 del 1967, art. 17.
Oltre al risarcimento del danno in favore dell'appellante da quantificarsi in via equitativa.
3) Al pagamento di spese, diritti ed onorari a tutti gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza, da attribuirsi ai sottoscritti Avv.ti Renato D'Isa e
ES TO che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c., con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica dell'atto.”.
B.b.) Con separato atto di impugnazione proponeva appello anche il
sempre alla cui lettura si rimanda quale parte integrante della CP_1
presente sentenza – dando vita alla causa n. 4885/2019 – con cui contestava la decisione sulla base di motivi così intitolati:
“1. DELLA INAMMISSIBILITÀ ED INFONDATEZZA DELLA SENTENZA
IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI ACCOGLIE IL PRETESO
SCONFINAMENTO ACCERTATO A CARICO DEL SIG. , CP_1
con cui contesta i risultati della c.t.u., in relazione al confine della p.lla 1370
più avanzato rispetto a quello della p.lla comune n. 1369;
7 “2.SULLA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE
IN CUI RIGETTA LE DOMANDE RICONVENZIONALI SPIEGATE
DALL'ODIERNO APPELLANTE.” ,
con cui si duole del mancato accoglimento di quanto prospettato in merito al riconoscimento della servitù di tenere l'immobile alla distanza esistente per destinazione del padre di famiglia, contestando il governo delle risultanze processuali e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali “compiacenti” della sorella dell'attore, dell'accertamento della polizia municipale e dei rilievi aerofotogrammetrici che dimostravano che l'immobile era stato edificato dagli anni settanta e solo oggetto di sopraelevazione, come accertato anche dal c.t.u.;
“3. OMESSA PRONUNCIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
SULL'ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO PER POSSESSO VENTENNALE,
ANCHE PER ACCESSIONE, DELLA MODESTA SUPERFICIE DI PROPRIETÀ
ALIENA OGGETTO DELLO SCONFINAMENTO.”,
considerato che l'ampliamento e la sopraelevazione erano stati realizzati dal genitore nel 1990 e la parte originaria nel 1970, occupando, Persona_1
anche se contestato col primo motivo, al più una modesta superficie, con opere le quali, essendo visibili ed anche tramite quanto previsto dall'art. 1146 secondo comma c.c., avevano determinato l'acquisto per usucapione;
“4. SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER MANCATO
RICONOSCIMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'AMPLIAMENTO
REALIZZATO DAL SIG. CHERILLO IN DANNO DELLA SERVITÙ DI
PASSAGGIO IN FAVORE DELLA PROPRIETÀ LONGOBARDI PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1067 C.C.”,
con cui si duole di quanto affermato nella sentenza di primo grado relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale, stante la violazione delle distanze da parte del , della riduzione della servitù di passaggio, non Pt_1
8 essendo più permesso il normale passaggio con mezzi meccanici, avendo il c.t.u.
anche determinato il danno subito in euro 8.235,00, considerato che esso convenuto aveva allegato gli elementi a sostegno della domanda i quali non potevano che essere dimostrati tramite c.t.u. del resto ammessa dal tribunale e nonostante ciò non tenuta in considerazione.
L'appellante incidentale “reitera”, poi, alcune considerazioni “ai fini del rispetto dell'art. 346”, in ordine all'acquisto per usucapione della servitù di mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e strumenti urbanistici locali e all'illegittimità
dell'ampliamento effettuato dal in violazione delle distanze, Pt_1
concludendo come da pagg. 34 e 35 dell'atto di appello, da intendersi qui integralmente trascritte.
B.c.) Le parti si costituivano in qualità di appellati nelle rispettive impugnazioni autonomamente azionate, formulando difese analoghe e i due procedimenti venivano riuniti.
B.d.) La causa veniva una prima volta assegnata a sentenza e, con ordinanza del 29 maggio 2024, veniva 'anticipata' la necessità di disporre c.t.u., secondo i quesiti ivi indicati, onerando, però, le parti prima di esperire il procedimento di mediazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010.
Fallito il tentativo di mediazione, veniva conferita la c.t.u. con l'aggiunta dell'ulteriore accertamento “anche con riferimento alla situazione urbanistica dell'immobile specificamente riguardo all'eventuale acquisizione al CP_1
patrimonio comunale”, essendo stata indicata tale circostanza.
Il nominato c.t.u. in data 19.2.2025 faceva pervenire nota con cui confermava l'avvenuta acquisizione dell'immobile del e della relativa area di CP_1
9 sedime, al patrimonio del comune di Torre Annunziata.
B.e.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, veniva nuovamente riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo in vigore ratione
temporis.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Come appena esposto nella parte dedicata a riassumere l'andamento del processo, è documentato che, nel corso del giudizio, il comune di Torre
Annunziata ha provveduto a disporre l'acquisizione delle opere abusive,
contestate al ivi compresa l'intera area di sedime e, quindi, l'intero CP_1
fabbricato sulla stessa insistente, al patrimonio dell'ente.
Come si legge nel provvedimento, in cui consta anche la notifica nei confronti del proprietario oggi appellante/appellato, dette opere sono Controparte_1
state realizzate “in contrasto con la normativa urbanistica e paesaggistica vigente
(trattasi in area ricadente in zona “D” Piano ASI del P.R.G.I. approvato con
D.P.R.C. n. 4569 del 280/5/83, mentre secondo il P.T.P: le opere ricadono in
zona “RAI” Recupero Urbanistico Ambientale in area ASI, tutto il territorio
comunale è vincolato in materia ambientale (ex L. 1497/39 e L. 431/85 ora
D.L.vo n. 42/04; nonché dichiarato sismico con grado di sismicità S=9. Infine il
Comune di Torre Annunziata ricade in area di cui alla L. R. n. 21/03 cd. Zona
Rossa con divieto assoluto di incremento edilizio a scopo residenziale”.
L'appellante nel procedimento 4885/2019 sembra sostenere, per quanto è dato capire, che ciò determinerebbe esclusivamente l'effetto previsto dall'art. 111
c.p.c., con conseguente prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.
La tesi non è sostenibile, considerato che la norma indicata disciplina l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, cosa che non ha alcuna
10 attinenza con il caso in esame, in cui il provvedimento de quo determina l'acquisto a titolo originario del bene in capo alla pubblica amministrazione.
Gli effetti su buona parte delle domande azionate in questo giudizio sono già
stati oggetto di esame da parte di questa sezione della corte (sent. resa in data
23.1.2025 a definizione della causa n. 5344/2016, Presidente Sensale, cons.
Notaro, cons. rel. est. Meterangelis), sebbene in quella occasione addirittura tutte gli immobili delle parti del giudizio erano stati attinti dal provvedimento di acquisizione, cosa che, però, come vedremo, non muta la sostanza degli effetti.
In quella sede si è avuto modo di esplicitare:
“I. – Va innanzitutto rilevato, trattandosi di circostanza con efficacia assorbente, che nelle more del presente giudizio di appello risulta emessa dal
[...]
nei confronti di tutte le parti del presente giudizio - e Parte_3 precisamente [ ] -, l'ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso n. 23/2024, ritualmente acquisita agli atti, che, avendo ad oggetto proprio il manufatto di cui si discute (capannone ove sono ubicate le vasche per le anguille), ormai di proprietà comunale, preclude l'esame nel merito di tutte le questioni, inerenti l'anzidetto immobile, sottoposte al vaglio di questo Collegio, per sopravvenuto difetto di interesse e legittimazione ad agire delle parti in causa, che, com'è noto, configurandosi come condizioni dell'azione, devono sussistere, oltre che all'atto della proposizione della domanda, anche al momento della decisione, tant'è che la loro assenza, salva la formazione del giudicato sul punto, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (ex multis, Cass., S.U., 1912/2012; Cass.
29505/2020; Cass. 19268/2016; Cass. 15085/2006; Cass. 3330/2002; Cass.
17064/2002).
L'esame delle anzidette questioni risulta infatti superato dalla richiamata ordinanza comunale n. 23/2024, notificata alle parti in data 16 luglio 2024, mediante la quale il comune di accertati gli abusi edilizi perpetrati nella Parte_3 proprietà [ ], dopo aver richiamato la già disposta demolizione (con ordinanza n.
21/2010 del 10.3.2010) delle opere prive di licenza edilizia ed il verbale di inottemperanza (del 26.3.2011) all'impartito ordine di demolizione, dichiarava
“l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale dell'immobile oggetto di 11 ordinanza, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 catastalmente identificato al catasto fabbricati del Comune di al Foglio 5 Parte_3
Particella 1508 sub 1”.
Dunque, con l'ordinanza comunale in questione, immediatamente esecutiva,
l'amministrazione ha dichiarato l'avvenuta acquisizione a titolo originario, ex lege, al patrimonio dell'ente comunale del capannone con le vasche delle anguille, oggetto della presente controversia.
Al riguardo, giova chiarire che l'art. 31 D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia), in tema di abusivismo edilizio, prevede che, accertato l'abuso e disposta la demolizione delle opere abusive, decorso il termine di 90 giorni dalla notifica agli interessati del provvedimento di demolizione, l'amministrazione provvede ad un sopralluogo sull'immobile (oggetto dei provvedimenti sanzionatori), che si conclude con l'accertamento positivo o negativo dell'esecuzione dell'ordinanza di ripristino.
Nel caso di accertamento negativo, l'amministrazione rileva che vi è stata l'acquisizione ex lege al patrimonio comunale del bene come descritto nell'ordinanza di demolizione (ovvero come descritto nello stesso atto di acquisizione con l'indicazione dell'ulteriore superficie nel limite del decuplo di quella abusivamente costruita). Alla scadenza del su indicato termine di 90 giorni, dunque,
l'Amministrazione è ipso iure proprietaria del bene abusivo (Cons. Stato Ad. Plen.
Sent. n. 16/2023, che afferma i seguenti principi di diritto: “a) la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente 'primo' illecito - avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive;
b) la mancata ottemperanza alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, impone l'emanazione dell'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l'istanza prevista dall'art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell'inottemperanza; b) l'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del
D.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell'obbligo propter rem - l'acquisto ipso iure del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione. [….]; d)
l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell'obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell'acquisto del bene da parte dell'Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto
12 abusivo e deve rimborsare all'Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d'ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato”).
Con la notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza, il bene si intende pertanto acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico - con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dall'art. 31, salva la proroga eventualmente disposta - e di conseguenza eventuali pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (in tal senso, Cons. Stato Ad. Plen. Sent. n.
16/2023, cit.).
E' fatto salvo il solo diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire (Corte Cost. sent. n. 160 del 3.10.2024). In definitiva, dunque, una volta accertata l'inottemperanza, con successivo e separato atto, l'Amministrazione, come avvenuto nella specie, dichiara l'acquisizione gratuita ex lege delle opere, della relativa area di sedime e dell'area di pertinenza urbanistica al patrimonio comunale
(Cons. di Stato n. 2459/2023, che chiarisce: “La giurisprudenza sul punto è concorde nel ritenere che l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione comporti l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell'art.
31, comma 3, del testo unico dell'edilizia. In base al comma 4 della stessa disposizione,
l'accertamento di tale inottemperanza è necessario unicamente per provvedere all'iscrizione nei registri immobiliari ed all'immissione nel possesso, per cui il relativo atto ricognitivo è normativamente configurato come un atto avente natura meramente dichiarativa, finalizzato al limitato scopo di esternare e formalizzare l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo all'amministrazione, che si è già prodotto per il mero decorso del tempo, una volta che sia venuto a scadenza il termine previsto dalla legge e indicato nel provvedimento di demolizione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1884). … L'istituto dell'acquisizione, infatti, è funzionale alla successiva applicazione della sanzione amministrativa della demolizione e dunque a consentire all'ente pubblico di procedere motu proprio al ripristino del territorio. L'effetto ablatorio in favore del quindi si verifica ope legis all'inutile Pt_2 scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione (cfr. Cass., Sez. III, 22 gennaio
2010 n. 2912)”).
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “in ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, acquisita a titolo originario al
13 patrimonio comunale la proprietà dell'immobile abusivo, non demolito nel termine di legge, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 c.c.” (Cass. 21672/2024, che ribadisce come l'acquisizione al patrimonio comunale “configura un acquisto a titolo originario, dal momento che l'amministrazione acquisisce d'imperio il bene immobile abusivo, in presenza delle condizioni di legge" (S.U. ord. n. 583/2024)”).
Ordunque, il mutato stato giuridico del bene oggetto di causa, con la variazione della titolarità del diritto di proprietà, oggi in capo al comune Parte_3 determina il sopravvenuto difetto di legittimazione ad agire delle parti in causa, allo stato degli atti prive di ogni titolo di legittimazione rispetto al manufatto in discorso,
e, dunque, di ogni interesse, concreto ed attuale, ad ottenere una pronuncia di accertamento (positivo o negativo) dell'avvenuta usucapione dell'immobile acquisito al patrimonio comunale.”.
Si consideri ancora quanto espresso sempre nella menzionata pronuncia:
“… per consolidata giurisprudenza in materia, tra le opere interessate all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, come si è, del resto, già preavvertito, oltre a quelle strettamente abusive ed alla relativa area di sedime, rientra tutto ciò che è necessario per rendere eseguibile l'ordine di demolizione e la completa restitutio in integrum dello stato dei luoghi (Cons. di Stato n. 2459/2023, cit.).”.
Nel caso in esame, pertanto, nonostante, come si è già precisato, il provvedimento abbia interessato solo una delle parti del giudizio, è chiaro che,
essendosi determinato l'effetto dell'acquisto a titolo originario – in sostanza assimilabile, per intenderci, all'acquisto per usucapione – in capo al comune di
Torre Annunziata, automaticamente il ha 'retroattivamente' perso la CP_1
legittimazione passiva rispetto alle domande avanzate dal , relative Pt_1
14 all'immobile in questione, con cui, lamentandosi la violazione della disciplina sulle distanze, viene chiesta la riduzione in pristino o l'arretramento alla distanza prescritta delle opere abusive.
Ma ciò, evidentemente, riguarda anche il lato attivo, riferito alle domande del proposte in via riconvenzionale, interessanti a) il diritto di mantenere CP_1
alla distanza attuale il fabbricato e a vedersi riconosciuta acquisita, per usucapione o per accessione, la proprietà oggetto di sconfinamento, b) la ridotta servitù di passaggio e il connesso risarcimento del danno riguardante il minor valore di una proprietà da intendersi mai appartenutagli, cosa che vale 'a monte'
per l'esercizio del possesso utile a raggiungere gli effetti invocati;
per le medesime ragioni il diritto a veder rispettate le distanze da parte del;
Pt_1
mentre per quel che concerne le altre contestazioni (apposizione di tubi per sottoservizi nella 'sua' proprietà, o di scolo di acque nere nella proprietà comune,
ed avere destinato la parte retrostante il fabbricato a officina meccanica), esse non sono state fatte oggetto di specifico motivo di appello, non essendo sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.
C.b.) L'appellante nel procedimento 4858/2019 rivendica, però, il diritto a
'proseguire' la domanda rivolta ad ottenere il risarcimento del danno per i comportamenti posti in essere dal in violazione della disciplina delle CP_1
distanze, 'continuando' ad essere al lui personalmente imputata la condotta illecita di edificazione, a prescindere dal provvedimento di acquisizione al patrimonio del comune ed avendone fatto motivo di specifico appello (per lo sconfinamento ha visto accolta la domanda seppure per la modesta somma di euro
500,00 e sul punto non ha interposto gravame).
Ritiene il collegio che anche tale questione può essere risolta alla luce di
15 quanto già espresso nel menzionato precedente di questa sezione.
Sul punto così si argomentava:
“Ebbene, se è vero che il tribunale nulla statuiva al riguardo, è altresì vero che la domanda risarcitoria, all'evidenza generica, non poteva (e non può) che essere disattesa, in assenza di specifica allegazione dei danni subiti, rimasti privi di qualsivoglia adeguato riscontro probatorio.
Al riguardo, giova chiarire che anche quando si afferma la configurabilità di un danno in re ipsa in capo al proprietario per l'indisponibilità o la limitata disponibilità del bene, si riconosce all'interessato la facoltà di darne prova mediante presunzioni semplici o ricorso al fatto notorio, onerando lo stesso di indicare tutti gli elementi caratterizzanti il caso concreto, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt.
2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subìto. In altri termini, se è vero che il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento e alla diminuzione temporanea del valore della proprietà è un danno conseguenza che, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, è altresì vero che, dovendo evitarsi la meccanica identificazione del danno risarcibile con l'evento dannoso, un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati (ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto), atteso che il consentito utilizzo delle presunzioni attiene all'attività probatoria e non anche a quella assertiva.”.
Ciò, del resto, va posto in correlazione con quanto unanimemente affermato dal giudice di legittimità, dovendo ricordarsi che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'art.1226 c.c., laddove non sia stato possibile offrire la prova del quantum, ovvero quando questa si presenti particolarmente difficoltosa, gravando comunque sul danneggiato l'onere di
fornire tutti gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine di una
quantificazione quanto più rispondente al danno effettivamente subito.
Ciò, soprattutto perché va limitata la possibilità che venga adottata una
16 pronuncia basata su criteri arbitrari, sottratta, perciò, a qualsiasi controllo,
dovendo il giudice, almeno sommariamente, indicare i criteri da lui seguiti per
determinate l'entità del danno che si ritiene realmente sussistente.
Sicché, anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta essere particolarmente gravosa, chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice di verificarne in primis l'esistenza e, successivamente, di determinarne l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati.
Nel caso in esame, alla luce della oramai pacifica giurisprudenza di legittimità
citata dall'attore in prima istanza, potrebbe certamente darsi per corretta la ricostruzione normativa offerta dal circa l'errata applicazione, da parte Pt_1
del tribunale, dell'art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 17 della legge n. 765 del 1967: esso, infatti, si applica(va, essendo stato abrogato nel 2001) soltanto in difetto dell'adozione dello strumento urbanistico da parte dell'ente locale o in caso di mancata individuazione delle zone territoriali omogenee.
Una volta che questo sia stato adottato, individuando anche le zone di riferimento – cosa indiscussa, per quanto si è già visto, riguardo al comune di
Torre Annunziata – si applica il d.m. 1444/1968, sia se non ci sono previsioni sulle distanze per ciascuna zona territoriale, sia se le previsioni del PRG sono meno rigorose, nel primo caso con inserzione automatica, nel secondo mediante disapplicazione di quelle più favorevoli.
Con l'ulteriore precisazione, rilevante nella specie, per la quale, laddove sia prevista l'edificazione solo di un certo tipo, stante il divieto, restando al caso in
17 contestazione, di insediamenti residenziali, con disciplina sulle distanze per altro tipo di insediamento (in questo caso zona ASI), queste andranno applicate anche per quelle residenziali illegittime, altrimenti l'illecito verrebbe premiato con applicazione, per esempio, di criteri più favorevoli (si pensi ai mt 10 in caso di pareti finestrate anche sul lato di uno solo dei fabbricati frontisti), rispetto alla disciplina degli insediamenti legittimi, essendo stata fissata in questo caso la distanza di 12 metri.
Ciò nondimeno, nella specie, difettano del tutto le allegazioni sul tipo di pregiudizio subito, cosa che, a fortiori, automaticamente influisce pure sulla indicazione degli elementi di fatto e valutativi sui quali fondare una giustificata liquidazione.
Di tal che, il motivo non può che essere disatteso.
Come va disatteso il motivo proposto dal in ordine CP_1
all'insussistenza dello sconfinamento, considerata la sua genericità, essendo fondato sulla soltanto allegata diversa posizione delle particelle a confine con quella acquisita al patrimonio comunale, nonostante, peraltro, fosse stato egli stesso anche a prospettare l'eventualità di avere effettuato un modesto sconfinamento (motivo che, oramai, avrebbe rilievo solo al fine di negare il risarcimento liquidato nella modesta somma di euro 500,00).
In conclusione, entrambi gli appelli vanno disattesi.
D – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese di lite, su cui insiste in particolare il , deve considerarsi, innanzi tutto che, come precisato da questa corte Pt_1
nell'ordinanza depositata il 2.6.2024, diversamente da quanto pare presupporre quest'ultimo, vanno considerate nuova costruzione, ai fini della disciplina delle
18 distanze, sia quelle eseguite in sopraelevazione, come fatto dal sia CP_1
quelle a chiusura di pareti che comportino aumento di volumetria, come fatto dal
(e come emerge anche dalla documentazione agli atti e dallo stessa Pt_1
sovrapposizione del rilievo aerofotogrammetrico), di tal che il limite di 12 metri varrebbe per entrambe le parti in lite.
Inoltre, anche il motivo di appello riguardante l'ulteriore domanda risarcitoria su cui ha ancora insistito l'appellante nel procedimento 4858/2019, è stato respinto, con conferma della decisione di primo grado, la quale ha visto le parti reciprocamente soccombenti e il marginale accoglimento di una delle domande del , riferito al limitato sconfinamento per 0,55 metri quadri, con Pt_1
liquidazione del danno nella modesta somma di euro 500,00, restando immutato l'esito complessivo della lite rispetto a quanto statuito dal primo giudice.
Sicché, soprattutto alla luce della prima considerazione, appaiono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, dovendo la decisione in punto di spese rispondere sempre a ragioni di equità, fermo restando le spese come liquidate dal primo giudice, per compensare integralmente quelle del grado di appello.
Sussistono, però, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti di entrambi i giudizi riuniti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni riunite di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta entrambi gli appelli, anche per effetto del difetto di legittimazione passiva di su parte delle domande proposte da Controparte_1 Parte_1
e attiva in relazione a parte delle domande avanzate in via
[...]
19 riconvenzionale, essendo infondati, per il resto, nei sensi di cui in motivazione;
b) ferme restando le spese come liquidate in primo grado, compensa integralmente le spese del grado d'appello.
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti di entrambi i giudizi riuniti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. ES Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. ES Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4858/2019, cui è riunita quella recante il n. 4885/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 871/2019,
pubblicata il 4.4.2019, del tribunale di Torre Annunziata, sez. I
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato D'Isa C.F._1
( e ES TO ( ), in virtù di procura C.F._2 C.F._3
allegata agli atti, elett.te dom.to in Napoli alla via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola
A/3, scala B, IV Piano interni 409 e 410, presso l'avv.to Renato D'Isa
Appellante nella causa 4858/2019, appellato nella causa 4885/2019
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._4
rappresentato e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di risposta e d'appello dall'avv. Sergio Nitrato Izzo, c.f. e con lo C.F._5
1 stesso elettivamente domiciliato in Torre Annunziata al corso Vittorio Emanuele
III n. 365
Appellato nella causa n. 4858/2019, appellante nella causa n. 4885/2019
Conclusioni
All'udienza del 26.6.2025 le parti concludevano come da verbale, chiedendo l'assegnazione della causa in decisione.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'oggetto del giudizio è così riassunto nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 20/04/2012 ha chiesto Parte_1 all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità di CP_1
per il mancato rispetto delle distanze di costruzione dal confine e per
[...]
l'occupazione con parte della costruzione del fondo di sua proprietà; dichiarare l'illegittimità della costruzione medesima perché in contrasto con il PRG ovvero con le norme del codice civile;
per l'effetto condannare al ripristino Controparte_1 dello stato dei luoghi;
condannare il convenuto al risarcimento del danno, con vittoria delle spese di lite.
L'attore premesso di essere proprietario, in forza di atto di compravendita del
2002, di un piccolo fabbricato (in catasto foglio 15 particella 745 sub 3) e di un terreno (in catasto foglio 15particelle 1371,1372 , 1373 e 1374) nonché della quota di
833/1000 di altro spiazzo di terreno (in catasto foglio 15 particella 1369) siti in Torre
Annunziata alla via Volturno, ha dedotto che , comproprietario Controparte_1 per la quota di 167/1000 della zona di terreno da ultimo indicata (in catasto foglio 15 particella 1369) confinante con la particella 1370 di proprietà esclusiva del medesimo, aveva edificato, senza la prescritta licenza edilizia, sulla linea di confine con la particella 745, un fabbricato su due livelli sconfinando per circa 10 mq sulla particella 745. L'attore ha lamentato che tale costruzione era stata realizzata ad una distanza inferiore a quella di 12 m prevista dal PRG e che essa era avvenuta in parte sulla corte di sua esclusiva proprietà.
si è costituito eccependo che originariamente i cespiti Controparte_1 immobiliari appartenevano ad un unico proprietario che negli Controparte_2
2 anni settanta aveva edificato un manufatto adibito a ricovero degli animali poi ampliato e sopraelevato nel 1990 per destinarlo a civile abitazione;
che pertanto egli non aveva posto in essere alcuna attività edilizia in quanto il fabbricato era stato realizzato dal de cuius; che, quindi, quando l'attore aveva acquistato l'immobile era già edotto della situazione lamentata. Il convenuto ha lamentato che, viceversa,
l'attore dopo il suo acquisto aveva realizzato opere in violazione delle distanze e degli strumenti urbanistici. In particolare aveva ampliato il precedente fabbricato in violazione delle distanze legali e riducendo l'area adibita a servitù di passaggio, aveva posizionato tubi per sottoservizi nell'area di sua proprietà esclusiva, aveva destinato l'appezzamento di terreno retrostante il fabbricato a officina meccanica così aggravando la servitù di passaggio. Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'acquisto in favore della proprietà del convenuto della servitù per destinazione del padre di famiglia;
accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione della servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione a distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice civile, in via subordinata accertare l'acquisto per usucapione della porzione oggetto di sconfinamento;
accertare e dichiarare l'illegittimità della costruzione in ampliamento del fabbricato attoreo perché in violazione delle distanze dal confine e dal fabbricato di sua proprietà e per effetto condannarlo al ripristino;
accertare le ulteriori violazioni lamentate e ordinare il ripristino dello status quo ante.”.
A.b.) Il tribunale, disposta c.t.u. e raccolta prova testimoniale, così statuiva:
“condanna a corrispondere in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno per la causale di cui in parte motiva, oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
rigetta tutte le altre domande;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 2/3, condanna CP_1
a corrispondere in favore di la residua quota che liquida in
[...] Parte_1 complessivi € 450,00, oltre € 160,00 per spese vive, spese generali, IVA e cpa come per legge;
con attribuzione in favore degli avv.ti Domenico Leo e ES TO dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Pone definitivamente a carico di tutte le parti in solido le spese di CTU già
3 liquidate con decreto del 16/06/2014.”.
Il primo giudice, in relazione alla domanda avanzata dal , relativa al Pt_1
mancato rispetto delle distanze legali e di occupazione di una porzione del proprio fondo, a) escludeva che fosse stata data la prova, da parte del CP_1
dell'edificazione del proprio fabbricato negli anni novanta, in ragione delle dichiarazioni dei testi escussi, che avevano rappresentato, quello di parte attrice come il manufatto fosse stato ampliato nel corso del 2003, quello addotto dal convenuto che al primo piano era stato aggiunto, successivamente, il piano secondo;
nonché di quanto accertato dal c.t.u. circa la verifica della polizia municipale in data 23 maggio 2003, che era in corso la realizzazione di una sopraelevazione, in assenza di concessioni o autorizzazioni, cosa evincibile anche dai rilievi aerofotogrammetrici, con conseguente rigetto delle domande riconvenzionali avanzate dal ai punto 2 e 3 delle conclusioni della sua CP_1
comparsa di risposta.
b) Relativamente all'assunto di parte attrice secondo il quale andavano applicati i criteri previsti dal PRG, ricadendo l'immobile in zona con destinazione
ASI, per cui era prevista una distanza dal confine di metri 12, il tribunale riteneva fosse applicabile l'art. 17 della legge n. 765 del 1967 (art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942), in considerazione, deve comprendersi, della mancata adozione di criteri fissati in relazione alla edificazione a scopo residenziale,
osservando che l'attore avrebbe dovuto allegare e provare la distanza a cui aveva costruito il convenuto inferiore all'altezza del fronte dell'edificio, cosa alla quale non aveva provveduto, limitando le proprie doglianze al mancato rispetto della distanza di metri 12, da ciò conseguendo il rigetto della domanda.
c) Dalla c.t.u. era emerso, invece, uno sconfinamento della costruzione del 4 sulla p.lla 745 sub 3 dell'attore di 0.55 metri quadrati, di tal che il CP_1
convenuto andava condanna al risarcimento del danno per l'illecita occupazione quantificato equitativamente in euro 500,00.
d) Per le stesse ragioni spiegate in merito al precedente punto b), non avendo il dedotto, prima di provare, che l'edificio del non rispettava, CP_1 Pt_1
sul versante est del fabbricato, la distanza, ritenuta applicabile, del citato art. 17,
anche tale domanda doveva essere disattesa;
e) mentre, riguardo alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per il ridotto utilizzo e godimento della servitù di passaggio, per il posizionamento di tubi per sottoservizi nell'area di proprietà esclusiva di esso convenuto, di vasche di accumulo di acque nere in proprietà comune (particella interposta tra quelle di proprietà esclusiva) e per avere destinato la parte retrostante il fabbricato a officina meccanica, aggravando la servitù di passaggio, già generica sul piano assertivo, questa era rimasta priva radicalmente di prova, né a ciò poteva supplire la c.t.u., la quale non poteva sollevare la parte interessata dall'onere della prova su di essa gravante.
Il tribunale, infine, regolava le spese compensandole per i 2/3 e ponendo il restante terzo a carico del con spese di c.t.u. addossate a tutte le parti CP_1
in solido.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il , da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della
presente decisione – dando vita alla causa n. 4858/2019 – con cui contestava, in estrema sintesi, l'applicazione del citato art. 17 anziché della distanza di metri 12
prevista nel PRG, e ciò proprio sulla base della giurisprudenza cui si era richiamato il giudice gravato, essendo stato il comune ripartito in zone omogenee,
5 cosa che escludeva l'operatività residuale della disposizione individuata dal tribunale;
comunque, in subordine, dell'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, o dello stesso art. 17, considerato che dalla c.t.u. poteva risalirsi alle altezze dei fabbricati e all'applicazione della norma doveva provvedere il tribunale.
L'appellante così concludeva:
“A) accertare e dichiarare la violazione di legge, ex art. 342, comma I, n. 2, ascrivibile al Tribunale di primo grado:
1) per il combinato disposto di cui di cui agli articoli 112 e 113 c.p.c. ed articoli
869, 871, 872 e 873 c.c. ed il PRG del , n. 4569 del Parte_2
28.5.83 e del PTS, approvato con D.M. 4.7.2002 [motivo n. 1), da pag. 7, nei suoi tre diversi profili, rispettivamente a pag. 10, a pag. 20 ed a pag. 22];
2) In subordine, per il combinato disposto di cui agli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., ed art. 41-quinques della L. n. 1150 del 1942, introdotto con la Legge n. 765 del
1967, art. 17, in subordine, ed art. 9 D.M. 1444 del 1968 [motivo 2), pag. 26];
B) disporre, in estremo subordine, ex art. 356 c.p.c., un nuovo accertamento
e/o integrazione di CTU in ordine al calcolo delle distanze dell'immobile realizzato del Sig. secondo i presupposti di cui art. 41-quinques della L. n. 1150 del CP_1
1942, introdotto con la Legge n. 765 del 1967, art. 17 o in subordine secondo l'art. 9 del D.M. 1444 del 1968.
C) In ogni caso, per lo effetto, condannare il medesimo;
Controparte_1
1) In accoglimento del primo motivo a) alla riduzione in pristino dello stato de quo al momento dell'acquisto da parte del sig. , intimando la Parte_1 demolizione di tutte le opere realizzate dal sig. , in violazione Controparte_1 della legge sulle distanze minime tra fabbricati, con arretramento fino a 12 mt dal confine, come accertato dal CTU o dal confine indicato in citazione, secondo la previsione del Piano Regolatore per le costruzioni ricadenti in zona A.S.I. (ZONA
D);
b) In subordine, alla riduzione in pristino dello stato de quo al momento dell'acquisto da parte del sig. , Cfr. allegato n. 12) Pag. 11 CTU – Parte_1 calcolo distanze. Cfr allegato n. 10) Tav. 5 CTU - calcolo distanze. Produzione di parte appellante – Fascicolo di parte telematico, grado d'appello intimando la demolizione di tutte le opere realizzate dal sig. , in violazione Controparte_1
6 della previsione del Piano Regolatore di inedificabilità di abitazioni di tipo residenziale ricadenti in zona A.S.I. (ZONA D);
c) Ancora in subordine, alla riduzione in pristino dello stato de quo al momento dell'acquisto da parte del sig. , intimando la demolizione di tutte le Parte_1 opere realizzate dal sig. , in violazione della legge sulle distanze Controparte_1 minime tra fabbricati, con arretramento fino a 10 mt dal fabbricato di proprietà dell'appellante secondo l'art. 9 del D.M. 1444, n. 1968, I comma, n. 259.
Il tutto, oltre al risarcimento del danno in favore dell'appellante da quantificarsi in via equitativa.
2) In estremo subordine, in accoglimento del secondo motivo, comunque, il sig.
alla riduzione in pristino dello stato de quo al momento Controparte_1 dell'acquisto da parte del sig. , intimando la demolizione di tutte le Parte_1 opere realizzate dal sig. , in violazione della legge sulle distanze Controparte_1 minime tra fabbricati, con arretramento fino a 6 mt dal fabbricato di proprietà dell'appellante secondo l'art. 41-quinques della L. n. 1150 del 1942, introdotto con la
Legge n. 765 del 1967, art. 17.
Oltre al risarcimento del danno in favore dell'appellante da quantificarsi in via equitativa.
3) Al pagamento di spese, diritti ed onorari a tutti gradi di giudizio in virtù del principio della soccombenza, da attribuirsi ai sottoscritti Avv.ti Renato D'Isa e
ES TO che se ne dichiarano anticipatari ex art. 93 c.p.c., con maggiorazioni di onorari del 30% per la redazione tecnica informatica dell'atto.”.
B.b.) Con separato atto di impugnazione proponeva appello anche il
sempre alla cui lettura si rimanda quale parte integrante della CP_1
presente sentenza – dando vita alla causa n. 4885/2019 – con cui contestava la decisione sulla base di motivi così intitolati:
“1. DELLA INAMMISSIBILITÀ ED INFONDATEZZA DELLA SENTENZA
IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI ACCOGLIE IL PRETESO
SCONFINAMENTO ACCERTATO A CARICO DEL SIG. , CP_1
con cui contesta i risultati della c.t.u., in relazione al confine della p.lla 1370
più avanzato rispetto a quello della p.lla comune n. 1369;
7 “2.SULLA ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA NELLA PARTE
IN CUI RIGETTA LE DOMANDE RICONVENZIONALI SPIEGATE
DALL'ODIERNO APPELLANTE.” ,
con cui si duole del mancato accoglimento di quanto prospettato in merito al riconoscimento della servitù di tenere l'immobile alla distanza esistente per destinazione del padre di famiglia, contestando il governo delle risultanze processuali e, in particolare, delle dichiarazioni testimoniali “compiacenti” della sorella dell'attore, dell'accertamento della polizia municipale e dei rilievi aerofotogrammetrici che dimostravano che l'immobile era stato edificato dagli anni settanta e solo oggetto di sopraelevazione, come accertato anche dal c.t.u.;
“3. OMESSA PRONUNCIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA
SULL'ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO PER POSSESSO VENTENNALE,
ANCHE PER ACCESSIONE, DELLA MODESTA SUPERFICIE DI PROPRIETÀ
ALIENA OGGETTO DELLO SCONFINAMENTO.”,
considerato che l'ampliamento e la sopraelevazione erano stati realizzati dal genitore nel 1990 e la parte originaria nel 1970, occupando, Persona_1
anche se contestato col primo motivo, al più una modesta superficie, con opere le quali, essendo visibili ed anche tramite quanto previsto dall'art. 1146 secondo comma c.c., avevano determinato l'acquisto per usucapione;
“4. SULL'ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER MANCATO
RICONOSCIMENTO DELLA ILLEGITTIMITÀ DELL'AMPLIAMENTO
REALIZZATO DAL SIG. CHERILLO IN DANNO DELLA SERVITÙ DI
PASSAGGIO IN FAVORE DELLA PROPRIETÀ LONGOBARDI PER
VIOLAZIONE DELL'ART. 1067 C.C.”,
con cui si duole di quanto affermato nella sentenza di primo grado relativamente al rigetto della domanda riconvenzionale, stante la violazione delle distanze da parte del , della riduzione della servitù di passaggio, non Pt_1
8 essendo più permesso il normale passaggio con mezzi meccanici, avendo il c.t.u.
anche determinato il danno subito in euro 8.235,00, considerato che esso convenuto aveva allegato gli elementi a sostegno della domanda i quali non potevano che essere dimostrati tramite c.t.u. del resto ammessa dal tribunale e nonostante ciò non tenuta in considerazione.
L'appellante incidentale “reitera”, poi, alcune considerazioni “ai fini del rispetto dell'art. 346”, in ordine all'acquisto per usucapione della servitù di mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e strumenti urbanistici locali e all'illegittimità
dell'ampliamento effettuato dal in violazione delle distanze, Pt_1
concludendo come da pagg. 34 e 35 dell'atto di appello, da intendersi qui integralmente trascritte.
B.c.) Le parti si costituivano in qualità di appellati nelle rispettive impugnazioni autonomamente azionate, formulando difese analoghe e i due procedimenti venivano riuniti.
B.d.) La causa veniva una prima volta assegnata a sentenza e, con ordinanza del 29 maggio 2024, veniva 'anticipata' la necessità di disporre c.t.u., secondo i quesiti ivi indicati, onerando, però, le parti prima di esperire il procedimento di mediazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010.
Fallito il tentativo di mediazione, veniva conferita la c.t.u. con l'aggiunta dell'ulteriore accertamento “anche con riferimento alla situazione urbanistica dell'immobile specificamente riguardo all'eventuale acquisizione al CP_1
patrimonio comunale”, essendo stata indicata tale circostanza.
Il nominato c.t.u. in data 19.2.2025 faceva pervenire nota con cui confermava l'avvenuta acquisizione dell'immobile del e della relativa area di CP_1
9 sedime, al patrimonio del comune di Torre Annunziata.
B.e.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, veniva nuovamente riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo in vigore ratione
temporis.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Come appena esposto nella parte dedicata a riassumere l'andamento del processo, è documentato che, nel corso del giudizio, il comune di Torre
Annunziata ha provveduto a disporre l'acquisizione delle opere abusive,
contestate al ivi compresa l'intera area di sedime e, quindi, l'intero CP_1
fabbricato sulla stessa insistente, al patrimonio dell'ente.
Come si legge nel provvedimento, in cui consta anche la notifica nei confronti del proprietario oggi appellante/appellato, dette opere sono Controparte_1
state realizzate “in contrasto con la normativa urbanistica e paesaggistica vigente
(trattasi in area ricadente in zona “D” Piano ASI del P.R.G.I. approvato con
D.P.R.C. n. 4569 del 280/5/83, mentre secondo il P.T.P: le opere ricadono in
zona “RAI” Recupero Urbanistico Ambientale in area ASI, tutto il territorio
comunale è vincolato in materia ambientale (ex L. 1497/39 e L. 431/85 ora
D.L.vo n. 42/04; nonché dichiarato sismico con grado di sismicità S=9. Infine il
Comune di Torre Annunziata ricade in area di cui alla L. R. n. 21/03 cd. Zona
Rossa con divieto assoluto di incremento edilizio a scopo residenziale”.
L'appellante nel procedimento 4885/2019 sembra sostenere, per quanto è dato capire, che ciò determinerebbe esclusivamente l'effetto previsto dall'art. 111
c.p.c., con conseguente prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.
La tesi non è sostenibile, considerato che la norma indicata disciplina l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, cosa che non ha alcuna
10 attinenza con il caso in esame, in cui il provvedimento de quo determina l'acquisto a titolo originario del bene in capo alla pubblica amministrazione.
Gli effetti su buona parte delle domande azionate in questo giudizio sono già
stati oggetto di esame da parte di questa sezione della corte (sent. resa in data
23.1.2025 a definizione della causa n. 5344/2016, Presidente Sensale, cons.
Notaro, cons. rel. est. Meterangelis), sebbene in quella occasione addirittura tutte gli immobili delle parti del giudizio erano stati attinti dal provvedimento di acquisizione, cosa che, però, come vedremo, non muta la sostanza degli effetti.
In quella sede si è avuto modo di esplicitare:
“I. – Va innanzitutto rilevato, trattandosi di circostanza con efficacia assorbente, che nelle more del presente giudizio di appello risulta emessa dal
[...]
nei confronti di tutte le parti del presente giudizio - e Parte_3 precisamente [ ] -, l'ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso n. 23/2024, ritualmente acquisita agli atti, che, avendo ad oggetto proprio il manufatto di cui si discute (capannone ove sono ubicate le vasche per le anguille), ormai di proprietà comunale, preclude l'esame nel merito di tutte le questioni, inerenti l'anzidetto immobile, sottoposte al vaglio di questo Collegio, per sopravvenuto difetto di interesse e legittimazione ad agire delle parti in causa, che, com'è noto, configurandosi come condizioni dell'azione, devono sussistere, oltre che all'atto della proposizione della domanda, anche al momento della decisione, tant'è che la loro assenza, salva la formazione del giudicato sul punto, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (ex multis, Cass., S.U., 1912/2012; Cass.
29505/2020; Cass. 19268/2016; Cass. 15085/2006; Cass. 3330/2002; Cass.
17064/2002).
L'esame delle anzidette questioni risulta infatti superato dalla richiamata ordinanza comunale n. 23/2024, notificata alle parti in data 16 luglio 2024, mediante la quale il comune di accertati gli abusi edilizi perpetrati nella Parte_3 proprietà [ ], dopo aver richiamato la già disposta demolizione (con ordinanza n.
21/2010 del 10.3.2010) delle opere prive di licenza edilizia ed il verbale di inottemperanza (del 26.3.2011) all'impartito ordine di demolizione, dichiarava
“l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale dell'immobile oggetto di 11 ordinanza, ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 catastalmente identificato al catasto fabbricati del Comune di al Foglio 5 Parte_3
Particella 1508 sub 1”.
Dunque, con l'ordinanza comunale in questione, immediatamente esecutiva,
l'amministrazione ha dichiarato l'avvenuta acquisizione a titolo originario, ex lege, al patrimonio dell'ente comunale del capannone con le vasche delle anguille, oggetto della presente controversia.
Al riguardo, giova chiarire che l'art. 31 D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia), in tema di abusivismo edilizio, prevede che, accertato l'abuso e disposta la demolizione delle opere abusive, decorso il termine di 90 giorni dalla notifica agli interessati del provvedimento di demolizione, l'amministrazione provvede ad un sopralluogo sull'immobile (oggetto dei provvedimenti sanzionatori), che si conclude con l'accertamento positivo o negativo dell'esecuzione dell'ordinanza di ripristino.
Nel caso di accertamento negativo, l'amministrazione rileva che vi è stata l'acquisizione ex lege al patrimonio comunale del bene come descritto nell'ordinanza di demolizione (ovvero come descritto nello stesso atto di acquisizione con l'indicazione dell'ulteriore superficie nel limite del decuplo di quella abusivamente costruita). Alla scadenza del su indicato termine di 90 giorni, dunque,
l'Amministrazione è ipso iure proprietaria del bene abusivo (Cons. Stato Ad. Plen.
Sent. n. 16/2023, che afferma i seguenti principi di diritto: “a) la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine da esso fissato comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dal precedente 'primo' illecito - avente anche rilevanza penale - commesso con la realizzazione delle opere abusive;
b) la mancata ottemperanza alla ordinanza di demolizione entro il termine previsto dall'art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001, impone l'emanazione dell'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, tranne il caso in cui sia stata formulata l'istanza prevista dall'art. 36 del medesimo d.P.R. o sia stata dedotta e comprovata la non imputabilità dell'inottemperanza; b) l'atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale, emesso ai sensi dell'art. 31, comma 3, del
D.P.R. n. 380 del 2001, ha natura dichiarativa e comporta - in base alle regole dell'obbligo propter rem - l'acquisto ipso iure del bene identificato nell'ordinanza di demolizione alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza di demolizione. [….]; d)
l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell'obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell'acquisto del bene da parte dell'Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto
12 abusivo e deve rimborsare all'Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d'ufficio, salva la possibilità che essa consenta anche in seguito che la demolizione venga posta in essere dal privato”).
Con la notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza, il bene si intende pertanto acquisito a titolo originario al patrimonio pubblico - con decorrenza dalla scadenza del termine fissato dall'art. 31, salva la proroga eventualmente disposta - e di conseguenza eventuali pesi e vincoli preesistenti vengono caducati unitamente al precedente diritto dominicale, senza che rilevi l'eventuale anteriorità della relativa trascrizione o iscrizione (in tal senso, Cons. Stato Ad. Plen. Sent. n.
16/2023, cit.).
E' fatto salvo il solo diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire (Corte Cost. sent. n. 160 del 3.10.2024). In definitiva, dunque, una volta accertata l'inottemperanza, con successivo e separato atto, l'Amministrazione, come avvenuto nella specie, dichiara l'acquisizione gratuita ex lege delle opere, della relativa area di sedime e dell'area di pertinenza urbanistica al patrimonio comunale
(Cons. di Stato n. 2459/2023, che chiarisce: “La giurisprudenza sul punto è concorde nel ritenere che l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione comporti l'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell'art.
31, comma 3, del testo unico dell'edilizia. In base al comma 4 della stessa disposizione,
l'accertamento di tale inottemperanza è necessario unicamente per provvedere all'iscrizione nei registri immobiliari ed all'immissione nel possesso, per cui il relativo atto ricognitivo è normativamente configurato come un atto avente natura meramente dichiarativa, finalizzato al limitato scopo di esternare e formalizzare l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo all'amministrazione, che si è già prodotto per il mero decorso del tempo, una volta che sia venuto a scadenza il termine previsto dalla legge e indicato nel provvedimento di demolizione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1884). … L'istituto dell'acquisizione, infatti, è funzionale alla successiva applicazione della sanzione amministrativa della demolizione e dunque a consentire all'ente pubblico di procedere motu proprio al ripristino del territorio. L'effetto ablatorio in favore del quindi si verifica ope legis all'inutile Pt_2 scadenza del termine fissato per ottemperare all'ingiunzione (cfr. Cass., Sez. III, 22 gennaio
2010 n. 2912)”).
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità: “in ipotesi di confisca urbanistica di immobile abusivamente edificato, acquisita a titolo originario al
13 patrimonio comunale la proprietà dell'immobile abusivo, non demolito nel termine di legge, si realizza l'acquisto a titolo originario al patrimonio comunale della proprietà, con la conseguenza della non configurabilità dell'animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto - nel caso in cui continui ad occupare il bene - si configura come mera detenzione, che non consente il riacquisto della proprietà per usucapione salvo atti di mutamento della stessa in possesso ai sensi del secondo comma dell'art. 1141 c.c.” (Cass. 21672/2024, che ribadisce come l'acquisizione al patrimonio comunale “configura un acquisto a titolo originario, dal momento che l'amministrazione acquisisce d'imperio il bene immobile abusivo, in presenza delle condizioni di legge" (S.U. ord. n. 583/2024)”).
Ordunque, il mutato stato giuridico del bene oggetto di causa, con la variazione della titolarità del diritto di proprietà, oggi in capo al comune Parte_3 determina il sopravvenuto difetto di legittimazione ad agire delle parti in causa, allo stato degli atti prive di ogni titolo di legittimazione rispetto al manufatto in discorso,
e, dunque, di ogni interesse, concreto ed attuale, ad ottenere una pronuncia di accertamento (positivo o negativo) dell'avvenuta usucapione dell'immobile acquisito al patrimonio comunale.”.
Si consideri ancora quanto espresso sempre nella menzionata pronuncia:
“… per consolidata giurisprudenza in materia, tra le opere interessate all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, come si è, del resto, già preavvertito, oltre a quelle strettamente abusive ed alla relativa area di sedime, rientra tutto ciò che è necessario per rendere eseguibile l'ordine di demolizione e la completa restitutio in integrum dello stato dei luoghi (Cons. di Stato n. 2459/2023, cit.).”.
Nel caso in esame, pertanto, nonostante, come si è già precisato, il provvedimento abbia interessato solo una delle parti del giudizio, è chiaro che,
essendosi determinato l'effetto dell'acquisto a titolo originario – in sostanza assimilabile, per intenderci, all'acquisto per usucapione – in capo al comune di
Torre Annunziata, automaticamente il ha 'retroattivamente' perso la CP_1
legittimazione passiva rispetto alle domande avanzate dal , relative Pt_1
14 all'immobile in questione, con cui, lamentandosi la violazione della disciplina sulle distanze, viene chiesta la riduzione in pristino o l'arretramento alla distanza prescritta delle opere abusive.
Ma ciò, evidentemente, riguarda anche il lato attivo, riferito alle domande del proposte in via riconvenzionale, interessanti a) il diritto di mantenere CP_1
alla distanza attuale il fabbricato e a vedersi riconosciuta acquisita, per usucapione o per accessione, la proprietà oggetto di sconfinamento, b) la ridotta servitù di passaggio e il connesso risarcimento del danno riguardante il minor valore di una proprietà da intendersi mai appartenutagli, cosa che vale 'a monte'
per l'esercizio del possesso utile a raggiungere gli effetti invocati;
per le medesime ragioni il diritto a veder rispettate le distanze da parte del;
Pt_1
mentre per quel che concerne le altre contestazioni (apposizione di tubi per sottoservizi nella 'sua' proprietà, o di scolo di acque nere nella proprietà comune,
ed avere destinato la parte retrostante il fabbricato a officina meccanica), esse non sono state fatte oggetto di specifico motivo di appello, non essendo sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c.
C.b.) L'appellante nel procedimento 4858/2019 rivendica, però, il diritto a
'proseguire' la domanda rivolta ad ottenere il risarcimento del danno per i comportamenti posti in essere dal in violazione della disciplina delle CP_1
distanze, 'continuando' ad essere al lui personalmente imputata la condotta illecita di edificazione, a prescindere dal provvedimento di acquisizione al patrimonio del comune ed avendone fatto motivo di specifico appello (per lo sconfinamento ha visto accolta la domanda seppure per la modesta somma di euro
500,00 e sul punto non ha interposto gravame).
Ritiene il collegio che anche tale questione può essere risolta alla luce di
15 quanto già espresso nel menzionato precedente di questa sezione.
Sul punto così si argomentava:
“Ebbene, se è vero che il tribunale nulla statuiva al riguardo, è altresì vero che la domanda risarcitoria, all'evidenza generica, non poteva (e non può) che essere disattesa, in assenza di specifica allegazione dei danni subiti, rimasti privi di qualsivoglia adeguato riscontro probatorio.
Al riguardo, giova chiarire che anche quando si afferma la configurabilità di un danno in re ipsa in capo al proprietario per l'indisponibilità o la limitata disponibilità del bene, si riconosce all'interessato la facoltà di darne prova mediante presunzioni semplici o ricorso al fatto notorio, onerando lo stesso di indicare tutti gli elementi caratterizzanti il caso concreto, da cui, in presenza dei requisiti richiesti dagli artt.
2727 e 2729 c.c., possa desumersi l'esistenza e l'entità del concreto pregiudizio patrimoniale subìto. In altri termini, se è vero che il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento e alla diminuzione temporanea del valore della proprietà è un danno conseguenza che, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, è altresì vero che, dovendo evitarsi la meccanica identificazione del danno risarcibile con l'evento dannoso, un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati (ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto), atteso che il consentito utilizzo delle presunzioni attiene all'attività probatoria e non anche a quella assertiva.”.
Ciò, del resto, va posto in correlazione con quanto unanimemente affermato dal giudice di legittimità, dovendo ricordarsi che sussistono i presupposti per procedere alla liquidazione equitativa di cui all'art.1226 c.c., laddove non sia stato possibile offrire la prova del quantum, ovvero quando questa si presenti particolarmente difficoltosa, gravando comunque sul danneggiato l'onere di
fornire tutti gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine di una
quantificazione quanto più rispondente al danno effettivamente subito.
Ciò, soprattutto perché va limitata la possibilità che venga adottata una
16 pronuncia basata su criteri arbitrari, sottratta, perciò, a qualsiasi controllo,
dovendo il giudice, almeno sommariamente, indicare i criteri da lui seguiti per
determinate l'entità del danno che si ritiene realmente sussistente.
Sicché, anche nel caso in cui effettivamente la prova del danno risulta essere particolarmente gravosa, chi invoca l'applicazione dell'esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, è sempre tenuto ad offrire elementi di giudizio tali da permettere al giudice di verificarne in primis l'esistenza e, successivamente, di determinarne l'entità in maniera sufficientemente precisa e adeguatamente argomentata secondo criteri logici e razionalmente giustificati.
Nel caso in esame, alla luce della oramai pacifica giurisprudenza di legittimità
citata dall'attore in prima istanza, potrebbe certamente darsi per corretta la ricostruzione normativa offerta dal circa l'errata applicazione, da parte Pt_1
del tribunale, dell'art. 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'art. 17 della legge n. 765 del 1967: esso, infatti, si applica(va, essendo stato abrogato nel 2001) soltanto in difetto dell'adozione dello strumento urbanistico da parte dell'ente locale o in caso di mancata individuazione delle zone territoriali omogenee.
Una volta che questo sia stato adottato, individuando anche le zone di riferimento – cosa indiscussa, per quanto si è già visto, riguardo al comune di
Torre Annunziata – si applica il d.m. 1444/1968, sia se non ci sono previsioni sulle distanze per ciascuna zona territoriale, sia se le previsioni del PRG sono meno rigorose, nel primo caso con inserzione automatica, nel secondo mediante disapplicazione di quelle più favorevoli.
Con l'ulteriore precisazione, rilevante nella specie, per la quale, laddove sia prevista l'edificazione solo di un certo tipo, stante il divieto, restando al caso in
17 contestazione, di insediamenti residenziali, con disciplina sulle distanze per altro tipo di insediamento (in questo caso zona ASI), queste andranno applicate anche per quelle residenziali illegittime, altrimenti l'illecito verrebbe premiato con applicazione, per esempio, di criteri più favorevoli (si pensi ai mt 10 in caso di pareti finestrate anche sul lato di uno solo dei fabbricati frontisti), rispetto alla disciplina degli insediamenti legittimi, essendo stata fissata in questo caso la distanza di 12 metri.
Ciò nondimeno, nella specie, difettano del tutto le allegazioni sul tipo di pregiudizio subito, cosa che, a fortiori, automaticamente influisce pure sulla indicazione degli elementi di fatto e valutativi sui quali fondare una giustificata liquidazione.
Di tal che, il motivo non può che essere disatteso.
Come va disatteso il motivo proposto dal in ordine CP_1
all'insussistenza dello sconfinamento, considerata la sua genericità, essendo fondato sulla soltanto allegata diversa posizione delle particelle a confine con quella acquisita al patrimonio comunale, nonostante, peraltro, fosse stato egli stesso anche a prospettare l'eventualità di avere effettuato un modesto sconfinamento (motivo che, oramai, avrebbe rilievo solo al fine di negare il risarcimento liquidato nella modesta somma di euro 500,00).
In conclusione, entrambi gli appelli vanno disattesi.
D – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese di lite, su cui insiste in particolare il , deve considerarsi, innanzi tutto che, come precisato da questa corte Pt_1
nell'ordinanza depositata il 2.6.2024, diversamente da quanto pare presupporre quest'ultimo, vanno considerate nuova costruzione, ai fini della disciplina delle
18 distanze, sia quelle eseguite in sopraelevazione, come fatto dal sia CP_1
quelle a chiusura di pareti che comportino aumento di volumetria, come fatto dal
(e come emerge anche dalla documentazione agli atti e dallo stessa Pt_1
sovrapposizione del rilievo aerofotogrammetrico), di tal che il limite di 12 metri varrebbe per entrambe le parti in lite.
Inoltre, anche il motivo di appello riguardante l'ulteriore domanda risarcitoria su cui ha ancora insistito l'appellante nel procedimento 4858/2019, è stato respinto, con conferma della decisione di primo grado, la quale ha visto le parti reciprocamente soccombenti e il marginale accoglimento di una delle domande del , riferito al limitato sconfinamento per 0,55 metri quadri, con Pt_1
liquidazione del danno nella modesta somma di euro 500,00, restando immutato l'esito complessivo della lite rispetto a quanto statuito dal primo giudice.
Sicché, soprattutto alla luce della prima considerazione, appaiono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, dovendo la decisione in punto di spese rispondere sempre a ragioni di equità, fermo restando le spese come liquidate dal primo giudice, per compensare integralmente quelle del grado di appello.
Sussistono, però, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti di entrambi i giudizi riuniti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sulle impugnazioni riunite di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta entrambi gli appelli, anche per effetto del difetto di legittimazione passiva di su parte delle domande proposte da Controparte_1 Parte_1
e attiva in relazione a parte delle domande avanzate in via
[...]
19 riconvenzionale, essendo infondati, per il resto, nei sensi di cui in motivazione;
b) ferme restando le spese come liquidate in primo grado, compensa integralmente le spese del grado d'appello.
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico degli appellanti di entrambi i giudizi riuniti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit.
Napoli, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2025
Il consigliere est. dott. ES Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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