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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/08/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Caterina Rizzotto, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 2429/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di opposizione preventiva all'esecuzione proposta da con sede in Parma, Via Università 1, cod. fisc. Parte_1
[incorporante la (in breve P.IVA_1 Controparte_1 Controparte_2
– cod. fisc. con atto di fusione per notaio di Milano del 12.4.2022
[...] P.IVA_2 Persona_1 rep. n. 6926 e racc. n. 3496], in persona del procuratore speciale avv. difesa Controparte_3 dall'Avv. Prof. Domenico Spagnuolo;
parte attrice contro
(cod. fisc. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 C.F._1
Lino Fossati;
parte convenuta e nei confronti di
AVV. LINO FOSSATI (C.F. ), in proprio;
C.F._2 parte intervenuta
CONCLUSIONI per parte attrice (come da foglio di p.c. depositato il 7.4.2025):
“a) dichiarare la nullità o comunque annullare l'atto di precetto opposto;
b) accertare e dichiarare l'abuso del diritto e del processo da parte della sig.ra CP_4 opposta e dell'avv. Lino Fossati difensore e terzo intervenuto;
[...]
c) condannare la opposta ed in terzo intervenuto, in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento del danno in favore della opponente, ex art. 96 c.p.c., nella misura liquidata di ufficio ed in via equitativa;
e) in ogni caso, condannare l'opposta ed il terzo intervenuto al pagamento delle spese del presente giudizio, sia per la presente fase di merito, sia per le fasi cautelari relative al reclamo proposto con ricorso del 17.4.2024, sia per quello del 6.11.2024 (per i quali il collegio ha rimesso la liquidazione delle spese alla decisione definitiva nel merito).” per parte convenuta e per parte intervenuta (come da foglio di p.c. depositato il 7.4.2025):
“a) Respingere le domande dell'attrice opponente perché infondate in fatto e diritto.
b) Condannare controparte al pagamento delle spese legali”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 5 aprile 2024 ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617, comma 1, c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatole il 29 marzo 2024 da , in qualità di cessionaria del credito dell'Avv. LINO Controparte_4
FOSSATI, ed avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 131.512,46, fondata sulla sentenza di condanna al pagamento di spese processuali con distrazione emessa dalla Corte
d'Appello di Milano n. 3570 del 19.12.2023, domandando in via cautelare, anche inaudita altera parte, la “sospensione del precetto”, ovvero, in via gradata, del titolo esecutivo, e, nel merito, la declaratoria di nullità del precetto stesso. In via subordinata ha altresì chiesto accertarsi l'abuso del diritto da parte della sig.ra e dell'avv. Fossati. Inoltre ha domandato la condanna della parte CP_4 convenuta al risarcimento del danno, determinato anche in via equitativa ai sensi dell'art. 96, comma
2, c.p.c.
Parte attrice, più in particolare, ha allegato in fatto:
a. che la Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 3570 del 19.12.2023, all'esito di cassazione con rinvio della precedente pronuncia, accoglieva l'appello proposto dai sig.ri Lino Fossati,
[...]
(moglie del Fossati), e revocava il decreto Parte_2 Parte_3 Parte_4 ingiuntivo opposto (chiesto dalla (poi incorporata da Controparte_5 [...]
nei confronti dei detti opponenti e condannava il e la Controparte_6 Controparte_1 in solido tra loro, al pagamento spese di CTU e delle spese processuali per tutti i gradi di CP_7 giudizio, liquidate «in favore dell'avv. Lino Fossati, in proprio e quale procuratore antistatario di
e di , in complessivi euro 105.436,80 (di cui euro 35.031,60 Parte_3 Parte_2 per il primo grado, euro 22.213,20 per l'appello, euro 16.806,00 per il giudizio di cassazione ed euro
31.386,00 per il giudizio di rinvio) e, in favore di in euro 22.837,00, oltre al Parte_4 rimborso delle spese di Ctp, pari a complessivi euro 5.719,30, accessori di legge esclusi, e alle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge».
b. che tale decisione veniva impugnata da (quale incorporante); Controparte_8
c. che sulla scorta della predetta sentenza impugnata, l'avv. Lino Fossati notificava in data 25.1.2024
2 a atto di precetto, intimando il pagamento della complessiva somma di € Controparte_6
131.485,46 (all. 4). Il creditore procedeva, altresì, al pignoramento mobiliare in data 7.3.2024 (all. 5);
d. che con ricorso ex art. 373 c.p.c. chiedeva alla Corte di Appello di Controparte_6
Milano di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata per cassazione e che il giudice di secondo grado, con ordinanza del 25.3.2024 (all. 2), accoglieva l'istanza cautelare;
e. che nel precetto notificato dalla parte convenuta il 29.3.2024, la sig.ra dava atto di aver CP_4 acquisito il credito dall'avvocato Lino Fossati “come da P.E.C. del 29.3.2024 inviata dal cedente e ricevuta dalla intimata.”
L'attrice ha sostenuto che la cessionaria non avrebbe il diritto di agire esecutivamente sulla base di un titolo esecutivo già sospeso dalla Corte di Appello ex art. 373 c.p.c. alla data della cessione.
Ha inoltre dedotto la natura simulata della asserita cessione del credito, effettuata dall'avv. Fossati - dopo l'ordinanza della Corte di Appello che lo ha inibito ad agire in via esecutiva – a favore della propria madre novantenne, senza che sia stato prodotto alcun atto di cessione sottoscritto dalle parti o prova del pagamento del corrispettivo.
In via di estremo subordine ha contestato l'inesattezza del credito precettato in punto di esborsi anticipati dalla parte attrice opponente vittoriosa (non essendo stati questi ultimi espressamente liquidati) e di auto-liquidazione del compenso per atto di precetto.
Infine ha rilevato l'illegittimità della pretesa da parte della cessionaria, in pendenza della fruttuosa procedura esecutiva mobiliare radicata dal cedente Avv. Fossati presso il Tribunale di Parma.
Si sono costituiti in giudizio la sig.ra e l'Avv. Fossati, quale interveniente adesivo, dando CP_4 atto dell'intervenuta rinuncia agli atti esecutivi del procedimento esecutivo mobiliare, all'esito della decisione della Corte, e contestando la fondatezza dell'avversaria opposizione, con richiesta di rigetto di ogni istanza anche cautelare.
Hanno dedotto che la controparte aveva richiesto la sola sospensione dell'esecuzione pendente e che la Corte d'appello aveva accolto il ricorso ex art. 373 c.p.c. sulla base della “difficoltà” di rifusione alla debitrice di quanto eventualmente pagato alle parti vincitrici, e per loro al distrattario difensore, per l'evenienza di un ipotetico accoglimento del ricorso in cassazione.
Hanno in particolare argomentato in ordine alla differente estensione del sindacato e dei poteri cautelari attribuiti alla Corte d'Appello dagli artt. 283 e 373 c.p.c. In tale seconda fattispecie la sospensiva pronunciata dalla Corte d'Appello non potrebbe privare il titolo della sua efficacia esecutiva ma paralizzare unicamente la specifica esecuzione in corso, consentendo dunque la circolazione (e conseguentemente) la messa in esecuzione del titolo da parte di soggetto cessionario.
Ciò emergerebbe chiaramente nel caso di specie ove “Letta la motivazione dell'ordinanza appare indubitabile che il provvedimento sospensivo della (sola) esecuzione è pronunciato per ragioni
3 inerenti la qualità soggettiva dei creditori-procedenti (il distrattario e gli altri creditori) e quindi che essa impedisce l'inizio di una nuova esecuzione ai soli creditori opposti, non impedendo ad altri
“qualificati” soggetti, dichiaratisi anch'essi creditori per effetto di successione/cessione, di iniziare una nuova esecuzione sulla base del medesimo titolo non sospeso. 14. In altri termini, quando la sospensione è disposta per motivi soggettivi e i creditori cedono il credito è irragionevole (e non è nella legge) sostenere che il credito certo e liquido non possa circolare ed essere ancora inesigibile per ragioni divenute inesistenti rispetto al nuovo titolare;
è evidente che il credito di formazione giudiziale può liberamente essere trasferito e nuovamente essere messo in esecuzione, non essendo il titolo sospeso.”
Hanno sostenuto, nel procedimento di reclamo avversa la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, pronunciata inaudita altera parte dal Giudice dott.ssa Caliari, che “il giudice reclamato si era di fatto sostituito alla Corte di appello nella valutazione giuridica della fattispecie in esame, “trasformando sostanzialmente il letterale ed inequivoco disposto della ordinanza “della sospensione della esecuzione della sentenza” in quello di “sospensione della efficacia esecutiva della sentenza” e quindi disattendendo la differenza sostanziale delle inibitorie (entrambe previste solo dall'art. 283 c.p.c.), erroneamente affermando che la “sospensione della esecuzione” disposta dalla
Corte “ avrebbe privato di efficacia esecutiva la sentenza”;
c) (n.d.r.: risulta omessa la lettera ”b”) dall'esame delle motivazioni dell'ordinanza di sospensione emessa dalla Corte d'Appello si poteva di contro ricavare che questa “sostanzia(va) in un comando alle PARTI di astenersi dalla prosecuzione della esecuzione o dall'intraprenderne altre, essendo, per loro, in ragione della loro qualità soggettiva, sospesa la possibilità di mettere in esecuzione la sentenza”;
d) l'art. 283 c.p.c. non poteva essere quindi definito il ”prototipo” delle inibitorie (come malamente sostenuto da parte della dottrina), né ad esso poteva farsi riferimento in via analogica;
e) la sentenza era, pertanto, divenuta solo non eseguibile per le parti rispetto alle quali era stata pronunciata la sospensiva (per qualità personali strettamente riferite ad esse), con le limitate conseguenze di cui all'art. 2909 c.c., come spiegato dal principio di diritto enunciato dalla
Cassazione con ordinanza n. 25264 del 25.08.2023;
f) conseguentemente il provvedimento di sospensione pronunciato per ragioni inerenti alla qualità soggettiva del creditore procedente, impediva l'inizio di una nuova esecuzione al solo creditore opposto mentre non impediva ad altri soggetti, dichiarassi anch'essi creditori sulla base del medesimo titolo, di iniziare una nuova esecuzione sulla base di esso;
g) la eccezione personale “riguardante la sospensione la sospensione dell'esecuzione (ineseguibilità) per ragioni attinenti le qualità della persona del cedente” non erano opponibili dal debitore ceduto
4 al terzo cessionario, salvo provare, ai fini dell'ottenimento della sospensione prevista dall'art. 615
c.p.c., che nell'acquisire il credito il cessionario avesse agito intenzionalmente a danno ingiusto del debitore, prova del tutto omessa dall'odierna reclamata sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del pericolo in mora>>.
Nella corposa comparsa conclusionale la convenuta ha ulteriormente precisato le proprie argomentazioni in diritto.
Entrambe le parti, convenuta e intervenuto, hanno, infine, contestato l'ammissibilità delle avversarie eccezioni in punto di natura fittizia della cessione, per difetto di interesse, e in punto di correttezza degli importi oggetto di intimazione.
La causa giungeva a decisione all'udienza del 10 luglio 2025, all'esito di tre sub procedimenti di reclamo cautelare diretti anzitutto contro la decisione assunta inaudita altera parte dal primo Giudice istruttore, in secondo luogo contro la ritenuta implicita conferma della decisione ed infine avverso la decisione di espressa conferma assunta sempre dal primo istruttore ma non comunicata alla parte reclamante.
Il primo motivo di opposizione, da qualificarsi più correttamente come motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c., è fondato.
Ad avviso di questo Giudice la pronunciata sospensione dell'esecuzione della sentenza nei confronti del cedente inibisce anche alla cessionaria del credito litigioso di intimare il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza oggetto di inibitoria.
Questo perché si ritiene che la sospensione dell'esecuzione pronunciata ai sensi dell'art. 373 c.p.c. non implichi soltanto il mero arresto dell'esecuzione intentata ma la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, sospensione opponibile anche ai cessionari che, necessariamente, acquistano il diritto litigioso così com'è e nella fase processuale in cui si trova. Diversamente, ove la cessione fosse intervenuta prima della pronuncia inibitoria, l'ordinanza sarebbe stata inopponibile ove non pronunciata anche nei confronti della cessionaria.
Ciò detto, è bene richiamare il contenuto delle norme da interpretare.
L'art. 283 c.p.c., rubricato “Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello”, recita al primo comma: “Il giudice d'appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione, se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti.” L'art. 373 c.p.c., nominato “Sospensione dell'esecuzione”, prevede al primo comma: “Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha
5 pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa
o che sia prestata congrua cauzione”.
Si ritiene che la scelta del legislatore di limitare lo scrutinio della Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., alla valutazione di soli profili di periculum in mora non consenta anche di interpretare restrittivamente la nozione “sospensione dell'esecuzione”, come se alludesse ad una tutela più ristretta rispetto alla sospensione dell'esecutività della sentenza, che secondo la tesi di parte convenuta e intervenuta sarebbe concedibile soltanto avverso le sentenze di primo grado appellate.
Da un lato, infatti, la tesi che differenzia la nozione di efficacia esecutiva e di esecuzione è priva di giustificazione sistematica, in sede di inibitoria del titolo da parte del giudice che ha avuto (373) o avrà (283) cognizione piena sul diritto. Non ha infatti alcun senso distinguere tra sospensione dell'efficacia esecutiva e sospensione dell'esecuzione già iniziata, essendo il rapporto di causalità tra esecuzione e pregiudizio del debitore pronosticabile anche prima dell'attivazione della procedura esecutiva e, quindi, il rimedio dell'inibitoria utilmente adottabile in qualsiasi momento successivo alla formazione del titolo esecutivo. Dall'altro lato la concentrazione del sindacato su questioni attinenti la irreparabilità del pregiudizio derivante dall'esecuzione coattiva si spiega in ragione dell'inopportunità di investire nuovamente della questione, sotto il profilo del fumus, un'autorità giudiziaria che ha già pronunciato sentenza nel merito riconoscendo la sussistenza del diritto.
In altri termini, ad avviso di questo Giudice, l'art. 373 c.p.c. pone il fuoco sull'esecuzione e non tanto sull'esecutività perché, normalmente, è soltanto con l'esecuzione che emerge chiaramente la ricorrenza del presupposto oggettivo che la Corte deve scrutinare per concedere il rimedio inibitorio, ossia la gravità e irreparabilità del danno per la parte esecutata. Nulla esclude tuttavia che anche la semplice minaccia dell'avvio dell'esecuzione, indifferentemente rivolta contro tutti i beni del debitore, possa essere ritenuta idonea ad integrare il presupposto richiesto.
Ed in ogni caso, anche a voler ritenere necessario l'avvio dell'esecuzione per l'integrazione del presupposto oggettivo, non si potrebbe ritenere che l'esito dell'inibitoria sia la sospensione della sola esecuzione pendente e non anche l'esecutività della sentenza e dunque in astratto l'idoneità della sentenza ad essere coattivamente eseguita.
Apparirebbe, infatti, contrario a basilari principi di economia processuale ritenere che il creditore, inibito dalla prosecuzione dell'azione esecutiva in corso per effetto del provvedimento ex art. 373
c.p.c. rimarrebbe libero di cedere a terzi il proprio diritto, consentendo loro di avviare una diversa procedura esecutiva e costringendo quindi l'obbligato, al quale la norma appresta tutela, a sostenere nuove spese per difendersi ed ottenere nuova inibitoria.
D'altra parte, che il legislatore non abbia inteso circoscrivere l'efficacia dell'inibitoria ex art. 373
6 c.p.c. mediante la testuale previsione della sola “sospensione dell'esecuzione” si può sostenere confrontando la disposizione in esame con altre norme.
Come rilevato da parte attrice, gli artt. 642 e 649 c.p.c, per il decreto ingiuntivo, fanno riferimento alla “esecuzione” (provvisoria) e l'art. 650 c.p.c. alla “esecutorietà”, senza però che da tale differente locuzione possa ritenersi una diversa portata del provvedimento sospensivo;
anche l'art. 830, ult. comma c.p.c. prevede, poi, la sospensione della “efficacia” del lodo, ma con il medesimo scopo di privare la sentenza arbitrale della esecutività.
Ritiene altresì questo Giudice che l'interpretazione meramente letterale dell'art. 373 c.p.c., proposta da parte convenuta ed intervenuta, non sia conforme alla ratio sottesa alla concessione del rimedio inibitorio anche alle pronunce di secondo grado, rispetto alle quali non si vede per quale ragione non potrebbe essere concessa una tutela cautelare ugualmente piena come per le sentenze di primo grado, pena un'ingiustificata disparità di trattamento. La norma deve essere dunque interpretata conformemente ai principi costituzionali di ragionevolezza e di pienezza della tutela giurisdizionale, anche cautelare, non essendovi distinzioni sostanziali tra il soggetto riconosciuto debitore in primo grado ovvero in secondo grado ed il relativo interesse ad ottenere, per ragioni concernenti l'irreparabilità del pregiudizio subito per effetto dell'esecuzione della sentenza, la sospensione dell'esecutività della stessa sino al termine del giudizio di impugnazione.
Infine si deve osservare che il contenuto dell'inibitoria sia rivolto anche all'efficacia esecutiva della sentenza e non anche alla sola esecuzione è stato sostenuto sia da parte della giurisprudenza di merito
(Corte d'Appello Salerno Ord., 21 luglio 2003) sia da parte della Corte di Cassazione.
In particolare si richiamano le statuizioni di Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/06/2023, n. 17965, nella quale si riconosce esplicitamente che in forza dell'art. 373 c.p.c. la Corte d'appello abbia il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo (“Basti considerare che - non essendo, tra l'altro, la cauzione utilmente aggredibile in via esecutiva fino al passaggio in giudicato della decisione di condanna, come precisa la stessa ricorrente - escludere la possibilità per la società creditrice di promuovere l'esecuzione forzata su altri beni della sua debitrice in virtù dell'esistenza di quella cauzione, avrebbe sostanzialmente implicato una automatica sospensione di fatto dell'efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado disposta contestualmente alla pronuncia della stessa (e prima della sua impugnazione), il che non potrebbe assolutamente ritenersi conforme ai principi dell'ordinamento processuale vigente, che consente una siffatta sospensione solo successivamente alla eventuale proposizione del ricorso per cassazione, attraverso il meccanismo procedurale di cui all'art. 373 c.p.c.”).
Ancora, implicitamente, anche la motivazione contenuta nella sentenza di Cass. civ., Sez. I,
17/06/2020, n. 11756 sottende l'ammissibilità di sospensione dell'efficacia esecutiva anticipata
7 rispetto all'avvio dell'esecuzione: “Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull'istanza di sospensiva dell'esecutività del provvedimento impugnato, poiché l'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall'art. 373, comma 1, c.p.c.; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell'istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di provvedimento non definitivo a contenuto cautelare, in relazione al quale è inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 22/03/2019)”.
Si ritiene altresì, diversamente da quanto sostenuto dalle parti cedente e cessionaria del credito, che l'uniformità dell'efficacia delle inibitorie adottabili dal giudice della cognizione sia il fondamento del ragionamento svolto nella pronuncia di Cass. Sez. Un. n. 19889 del 2019.
Infatti tale pronuncia ha ricostruito le caratteristiche dell'inibitoria ex art. 615 c.p.c. a partire dall'esegesi dei tratti comuni delle inibitorie del giudice della cognizione e soffermandosi anche sugli effetti di tali statuizioni.
“E' ben vero, da un lato, che il provvedimento di sospensione, di cui all'art. 615 c.p.c., comma 1, si riferisce testualmente all'"efficacia esecutiva del titolo". La formula adoperata è analoga a quella delle inibitorie di provvedimenti giurisdizionali di cognizione impugnati fra gradi o fasi del relativo giudizio:
- è il caso dell'art. 283 c.p.c., che consente al giudice dell'appello di sospendere non solo "l'efficacia esecutiva", ma anche "l'esecuzione della sentenza impugnata" (solo quest'ultima formula impiegando invece l'art. 373 c.p.c., in caso di ricorso per cassazione, in senso corrispondente al potere di sospensiva riferito al provvedimento cautelare ed in ipotesi di reclamo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c.);
- in parte analogo può dirsi il caso degli artt. 649 e 650 c.p.c., che abilitano, rispettivamente, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo a sospendere "l'esecuzione provvisoria" già concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c., e quello dell'opposizione tardiva al monitorio a sospenderne
"l'esecutorietà";
- ancora, l'art. 830 c.p.c., u.c., prevede la possibilità, per la corte d'appello, di "sospendere...
l'efficacia" del lodo impugnato di nullità;
- pure, il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 5, comma 1, (recante, com'è noto, "disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54"), ripreso da altre norme del medesimo testo normativo, testualmente dispone che, nei casi in cui questo prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il giudice, se richiestone e sentite
8 le parti, vi provvede "con ordinanza non impugnabile", quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
17. Ed effettivamente le inibitorie dell'esecutività del titolo oggetto di contestazione (sia con impugnazione in senso stretto, che mediante quella peculiare forma di attivazione dell'ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio differito ed eventuale che consegue all'opposizione al monitorio, che non può definirsi, contrariamente all'originaria impostazione ermeneutica ed in ossequio alla più recente elaborazione dogmatica, un'impugnazione di questo) sono ricostruite (per quella ai sensi dell'art. 351 c.p.c., per tutte, v.: Cass. 08/03/2005, n. 5011; Cass. ord. 12/03/2009, n.
6047; Cass. ord. 03/07/2015, n. 13774) o, nel caso degli artt. 373 e 649 c.p.c., e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 5 cit., espressamente qualificate dalla stessa legge come non impugnabili.
[…]26. Alla conclusione della reclamabilità si perviene, comunque, in base ad un'interpretazione complessiva e sistematica dell'istituto della sospensione pre-esecutiva, ad iniziare dalla negazione della sua assimilabilità alle inibitorie interpretate o definite come non impugnabili, per ricostruire la sua funzione quale cautelare in senso proprio, benchè connotato dalla peculiarità dell'azione di cognizione cui accede e, quindi, sui generis.
27. Infatti, l'argomento dell'intollerabilità di una tendenziale instabilità dei provvedimenti di sospensione dell'esecutività del titolo, speso per ricostruirne la non impugnabilità nei casi in cui non sia in modo espresso sancita, non può comportare l'estensione di tale conclusione al caso in esame:
a parte il fatto che la previsione di rigorosi termini di impugnativa (e comunque escluse la modifica
o la revoca) circoscriverebbe in modo soddisfacente il periodo di instabilità, un tale argomento si riferisce a segmenti processuali o fasi incidentali di gradi o fasi di un pur sempre unitario processo di cognizione, in attesa ed in funzione della definitività dell'accertamento già consacrato nel titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo;
e soltanto in tali evenienze i provvedimenti di inibitoria debbono definirsi ordinatori e non decisori, ma cautelari solamente in senso lato e, in quanto tali, congruamente non reclamabili.
28. L'inibitoria del titolo esecutivo giudiziale (o, come in molti dei casi disciplinati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, già richiamati, di quello paragiudiziale, vale a dire costituito da un atto di formazione non giudiziale contenente un'ingiunzione di pagamento in forza di un potere autoritativo conferito in forza di un pubblico potere ed al quale il destinatario ha un vero e proprio onere di opporsi per attivare la propria tutela giurisdizionale: Cass. ord. 22/09/2017, n. 22075) in pendenza della sua impugnazione od opposizione è cioè ben diversa dalla sospensiva in esame.
29. Infatti, nonostante il potere conferito al giudice dall'art. 615 c.p.c., comma 1, riguardi testualmente l'efficacia esecutiva del titolo, non è però l'impugnazione di questo l'oggetto dell'opposizione pre-esecutiva, la quale mira invece, per il momento in cui interviene, a contestare il
9 diritto del creditore ad agire in via esecutiva sulla base del precetto come in concreto formulato ed intimato e, quindi, mira a contrastare quella particolare connotazione del diritto di procedere in executivis impressa con la specifica minaccia contenuta nel precetto medesimo.
30. Ma la contestazione del diritto ad agire in via esecutiva non integra, in senso tecnico, un'impugnazione del titolo posto a base del precetto e, così, dell'esecuzione che sull'uno e sull'altro si minaccia.
31. Nel caso di titolo esecutivo giudiziale, infatti, con l'opposizione (al pari di quella all'esecuzione già iniziata sulla base di quello) non si può giammai addurre alcuna contestazione su fatti anteriori alla sua formazione o alla sua definitività, poichè quelle avrebbero dovuto dedursi esclusivamente coi mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento contro di quello (per tutte: Cass. 17/02/2011, n.
3850; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. Sez. U. 23/01/2015, n. 1238; Cass. ord. 21/09/17, n. 21954), mentre quelle per fatti posteriori alla definitività o alla maturazione delle preclusioni per farli in quella sede valere non integrano, a stretto rigore, un'impugnazione del titolo, ma appunto
l'articolazione di fatti di cui quello non ha legittimamente potuto tener conto e per la cui omessa considerazione non potrebbe mai considerarsi inficiato: ed in entrambi i casi non può tecnicamente impugnarsi un titolo per un vizio non suo proprio.
32. Nel caso di opposizione a precetto su titolo stragiudiziale, poi, a stretto rigore non si impugna, se non in via descrittiva o atecnica, il contratto o il negozio o il provvedimento cui - in casi ben definiti l'ordinamento riconosce quell'efficacia esecutiva prima di un accertamento giudiziale ed anzi
a prescindere da quello per esigenze di correntezza dei rapporti, visto che si attiva appunto un'ordinaria azione per sovvertire l'apparenza dell'esecutività del titolo a favore di chi vi appare come creditore (e solo come domanda accessoria potendo ammettersi quella sul merito della pretesa ivi consacrata) e scongiurare che quest'ultimo possa agire in via esecutiva in base a quello specifico titolo.
33. Non vi è allora identità di funzione o di natura tra le misure inibitorie del titolo esecutivo in sede di sua impugnazione (o di opposizione al titolo costituito da un decreto ingiuntivo o altro paragiudiziale) e la misura in esame, che si situa a valle dell'emanazione del titolo stesso e, non potendo in via principale riguardare intrinseche ragioni di illegittimità di quello, a monte dell'incombente processo esecutivo.
34. In questa fase non si contesta, per quanto detto, il diritto in sè come consacrato nel titolo, ma specificamente il diritto del creditore ad agire in via esecutiva per conseguire il concreto soddisfacimento delle ragioni riconosciutegli;
la contestazione del diritto di agire in via esecutiva non solo non si esaurisce, ma neppure coincide necessariamente con la contestazione del titolo, nei ristretti limiti in cui quella possa ancora avere luogo per quello giudiziale o nell'accezione
10 ampia nel caso dello stragiudiziale e del paragiudiziale, ben potendo invece involgere numerosi elementi anche ad esso del tutto estrinseci.”
L'obiezione delle controparti in ordine all'assunta inopponibilità nei confronti della cessionaria del provvedimento di sospensione della Corte di Appello, sulla base del principio di diritto enunciato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 25264/23, non coglie nel segno.
Tale argomento difensivo si scontra, ad avviso di questo Giudice, con il significato della pronuncia, che concerne, appunto, inibitoria concessa nell'ambito di opposizione a precetto e dunque, ontologicamente, cautela che deve esplicare i suoi effetti unicamente nei confronti del soggetto che ha notificato il precetto attraverso il quale si preannuncia la specifica azione esecutiva, ove siano in contestazione “ragioni inerenti la qualità soggettiva del creditore procedente”.
Ferma la pacifica natura non decisoria della ordinanza ex art. 373 c.p.c., è chiaro che l'inibitoria ex art. 373 c.p.c. - avente ad oggetto l'esecutività della sentenza, per quanto sopra argomentato – imprime una caratteristica sostanziale al diritto trasferito, che non può non essere opponibile al cessionario ove egli acquisti il credito a valle della concessa inibitoria, proprio perché egli acquista il diritto nella condizione in cui si trova nel patrimonio del disponente. In altre parole la sospensione dell'esecuzione ottenuta dal debitore ceduto prima della cessione non integra un'eccezione personale, non opponibile al cessionario, perché la pronuncia ottenuta conforma -provvisoriamente ed interinalmente – il diritto trasferito che dunque viene trasferito in questa sua condizione al cessionario.
Il fatto che l'inibitoria dell'esecuzione sia stata concessa sulla base di una valutazione ancorata alla consistenza patrimoniale del cedente il credito non consente di diminuire l'efficacia della pronuncia, che rimane quella di inibire l'esecuzione, rectius l'esecutività della sentenza impugnata, sino all'esito del giudizio di legittimità, a prescindere dalle vicende circolatorie che interessino il credito. D'altra parte anche l'inibitoria ex art. 283 c.p.c. dell'esecutività della sentenza, all'esito della riforma, potrebbe essere concessa se dall'esecuzione della sentenza possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, senza necessaria verifica del fumus boni iuris. Tuttavia non si ritiene in tal caso possa essere snaturata la sostanza del rimedio, ossia quella di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, sia che l'esecuzione sia stata avviata sia che, nel caso previsto dall'art. 283, non sia stata nemmeno minacciata, con ciò differenziandosi dal più stringente presupposto richiesto dall'art. 373.
Infine si reputa infondato quanto sostenuto dalle parti convenuta ai punti 22., 23 della conclusionale.
Infatti il provvedimento inibitorio della Corte d'appello non ha preso posizione esplicita sulla questione qui dibattuta, ossia la portata della pronuncia di sospensione dell'esecuzione bensì unicamente sui presupposti (pendenza o meno di un'esecuzione ai fini della concessione della
11 sospensiva), peraltro dimostrando di condividere la tesi secondo la quale sarebbe stata sufficiente anche la sola minaccia dell'esecuzione per ritenere ammissibile il ricorso.
Per queste ragioni la prima domanda di parte attrice deve trovare accoglimento, rimanendo assorbite tutte le ulteriori richieste.
In punto di spese del presente giudizio di merito, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per temperare il principio di soccombenza e dichiararne la compensazione parziale, nella misura del 50%. Parti convenuta e intervenuto hanno, infatti, dedotto una questione di diritto aperta, sulla quale non constano precedenti processuali uniformi. Hanno altresì dedotto argomentazioni giuridiche non banali a sostegno della propria prospettazione.
Il residuo 50% delle spese di lite dovuto si liquida ai valori medi in € 4216 (fase di studio € 2.552, fase introduttiva € 1.628, fase decisionale € 4.253, totale € 8.433, ridotto al 50%), esclusa la fase istruttoria non svoltasi e considerato, ai fini della determinazione dello scaglione, l'ammontare del credito contestato indicato in precetto.
In ragione della comunanza di interesse delle parti convenuta e intervenuta, dimostrata dall'uniformità delle strategie difensive, la condanna alle spese va pronunciata in solido.
Quanto alle spese della fase cautelare, sebbene si condivida la motivazione ed il dispositivo della decisione per prima assunta dal collegio in punto di non reclamabilità dei provvedimenti assunti inaudita altera parte in quanto provvisori ed interinali (ordinanza 31.7.2024) e si aderisca anche all'interpretazione dell'art. 373 c.p.c. sposata dal collegio nell'ordinanza 25.2.2025, si ritiene che la sospensiva pronunciata inaudita da precedente G.I. non dovesse essere confermata. Infatti non sussistevano gravi motivi per chiedere e concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo anche in questo giudizio, a fronte della già pronunciata sospensione dell'esecutività da parte della
Corte d'Appello.
Si ritiene giustificata, dunque, una integrale compensazione delle spese dei procedimenti cautelari.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara l'inesistenza del diritto di i procedere all'esecuzione nei Controparte_4 confronti di come preannunciata nel precetto notificato il Controparte_6
29.3.2024;
- dichiara compensate nella misura del 50 % le spese del presente giudizio di merito e integralmente le spese dei due procedimenti di reclamo cautelare r.g.n. 2675/2024 e 2429-3/2024, con condanna, in solido, delle parti convenuta ed intervenuto adesivo AVV. LINO Controparte_4
12 FOSSATI alla refusione delle residue spese di lite, che si liquidano in € 4216 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta per legge, ed € 195 a titolo di esborsi.
Così deciso in Monza, il 15 agosto 2025.
Il giudice
dott.ssa Caterina Rizzotto
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