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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/07/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1341/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Martina Colomasi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli P.IVA_1
Avv.ti Tiziana Giovanna Norrito, Gino Madonia e Ivano Marcedone, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , giusta procura in atti;
CP_1
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ); CP_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Pag. 1 di 12 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 29.01.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da , nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
tesa a: a) accertare che la “lettera d'offerta” inviata dall' all'attore abbia natura di CP_1
proposta di vendita dell'immobile sito a Siracusa, Corso Matteotti n. 16 e che la dichiarazione scritta della volontà di acquistare abbia costituito accettazione di tale proposta;
b) per l'effetto, dichiarare perfezionato il contratto di compravendita tra l' , attuale proprietario del suddetto immobile, e l'attore, in regime di comunione di CP_1
beni con alla data in cui l' ha avuto conoscenza dell'accettazione CP_3 CP_1
(04.05.2005); c) accertare che il pagamento dei canoni/indennità di occupazione effettuati dall'attore dal maggio 2005 al 31.12.2021, per un importo complessivo di €
99.085,36, costituisce un indebito oggettivo e, per l'effetto, condannare l' alla CP_1
ripetizione di quanto indebitamente percepito, eventualmente compensando i rispettivi crediti/debiti tra le parti;
d) in via subordinata, dichiarare perfezionato il contratto preliminare di compravendita tra l' e l'attore e, per l'effetto, pronunciare sentenza CP_1
ex art. 2932 c.c., disponendo il trasferimento all'attore della proprietà dell'immobile in oggetto;
e) accertare l'inadempimento da parte del promissario venditore e, per l'effetto, condannare l' al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, pari ad € CP_1
98.197,36, compensando i rispettivi crediti/debiti tra le parti.
1.1. - A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto di condurre in locazione l'immobile, di proprietà dell' , sito a Siracusa, Corso Matteotti n. 16, dal 1995. CP_1
Nell'ambito delle due operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2, lo stabile ove è collocato il suddetto immobile veniva trasferito alla Controparte_4
con la finalità di procedere alla definitiva dismissione dell'intero
[...]
patrimonio cartolarizzato. L' , in qualità di ente gestore della vendita, in data CP_1
09.03.2005, inviava all'attore formale lettera d'offerta, indicando le modalità e le condizioni di vendita dell'immobile, in conformità alla procedura dettata nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione degli immobili pubblici. In detta missiva si specificava che il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile doveva essere
Pag. 2 di 12 esercitato entro 60 giorni dal ricevimento della stessa mediante invio della
Dichiarazione di esercizio del diritto di opzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In data 02.05.2005, l'attore esercitava il diritto di opzione, inviava la proposta irrevocabile di acquisto debitamente sottoscritta e allegava la documentazione richiesta. L'art. 9 di tale proposta irrevocabile prevedeva che “l'atto notarile dovrà essere stipulato nell'interesse e a richiesta della parte venditrice entro e non oltre il termine di 50 giorni dalla data di sottoscrizione della presente”. Tuttavia, a distanza di più di 16 anni, l' non si rendeva disponibile alla stipula dell'atto notarile, CP_1
nonostante i numerosi solleciti, costringendo l'attore a corrispondere i canoni di locazione per un importo complessivo di € 99.085,36.
2. - Si è costituito in giudizio l , chiedendo il rigetto della domanda attorea, poiché CP_1
infondata in fatto e in diritto.
3. - Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2025 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Preliminarmente, va rilevato che, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, la convenuta non si è costituita in CP_3
giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
5. - La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
5.1. - Al riguardo, va premesso che la vendita e la cartolarizzazione degli immobili pubblici, al fine di accelerarne la dismissione, è prevista dal D.L. n. 351/2001
(convertito con modificazioni nella L. n. 410/2001, successivamente modificata dalla L.
n. 112/2002).
Il suddetto decreto prevede che l operi una ricognizione dei beni Controparte_5
del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché dei beni degli enti pubblici non territoriali, dei beni di regioni, province, comuni e altri enti locali che ne facciano richiesta e, altresì, dei beni appartenenti agli enti previdenziali pubblici ( ). CP_1
I beni immobili così individuati possono essere trasferiti a titolo oneroso alle CP_6
(società cartolarizzazione immobili pubblici), le quali hanno come oggetto esclusivo la
Pag. 3 di 12 realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti.
Tali trasferimenti sono operati mediante decreti del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, in virtù dei quali i suddetti immobili diventano patrimonio disponibile.
Con i decreti ministeriali del 18.12.2001 e del 21.11.2002, il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato le due operazioni di cartolarizzazione affidate alla , allo CP_6
scopo di rendere più agevoli le procedure di cessione dei beni appartenenti allo Stato o a determinati enti pubblici coinvolti dalla dismissione.
In particolare, il secondo dei detti decreti prevede espressamente che i beni immobili ad uso abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso abitativo trasferiti alla , CP_6
in relazione ai quali sussista un diritto di opzione per l'acquisto, da parte del conduttore, della piena proprietà ovvero del diritto di usufrutto, sono offerti in opzione agli aventi diritto.
A pena di decadenza, l'avente diritto deve esercitare il proprio diritto di opzione entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera di offerta in opzione, tramessa dal relativo
Gestore. La stipula del contratto definitivo di compravendita deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinquanta giorni dall'invio della comunicazione di esercizio del diritto di opzione.
5.2. - In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto di opzione dei conduttori di immobili appartenenti ad enti previdenziali è esercitabile esclusivamente quando l'ente abbia validamente e adeguatamente manifestato la specifica volontà di porre in vendita gli immobili, in attuazione del dettato normativo, attraverso una specifica proposta di alienazione, consistente in una determinazione negoziale dell'Ente di cedere l'immobile, con la conseguenza che non può configurarsi un obbligo di dismettere il patrimonio immobiliare di tali enti discendente direttamente dalla legge che si configuri come una peculiare offerta pubblica imposta dal legislatore, in quanto tale prospettazione si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina del procedimento di alienazione e stravolgerebbe la natura giuridica degli atti di
Pag. 4 di 12 dismissione, trasformandoli in anomale e sistematiche procedure ablative (cfr. Cass. n.
6733/2020; Cass. n. 21596/2013; Cass. n. 13560/2008).
Il diritto di acquistare l'immobile locato da parte del conduttore, dunque, non può prescindere da una manifestazione della volontà di vendere da parte dell'ente proprietario, che deve essere comunicata al conduttore.
La giurisprudenza di legittimità ha escluso che la “denuntiatio praelationis” che l'Ente locatore effettua debba avere il contenuto della proposta contrattuale contenente tutti gli elementi del futuro contratto di vendita, in modo che lo stesso possa considerarsi perfezionato con la semplice accettazione da parte del conduttore (cfr. Cass. n.
21596/2013), ma un atto dovuto di interpello, con la conseguenza che, qualora a tale comunicazione faccia seguito - nei tempi e con le modalità previste dalla legge - la dichiarazione del conduttore di esercizio del diritto di prelazione, si determina l'insorgenza dell'obbligo, a carico di entrambe le parti, di pervenire alla conclusione del contratto, con possibilità di tutela ex art. 2932 c.c. (cfr. Cass. n. 9972/2008; Cass. n.
12599/2001).
L'opzione - parificata nel regime normativo ex artt. 1331 e 1329 alla proposta irrevocabile - si sostanzia in un rapporto in base al quale una delle parti si obbliga a rimanere vincolata alla propria dichiarazione e l'altra ha facoltà di accettarla o meno.
Pertanto, quando il conduttore accetta l'offerta in opzione, contenente gli elementi essenziali della vendita, si perfeziona un contratto preliminare di compravendita che gli attribuisce il diritto di acquistare al prezzo fissato, esercitabile anche con azione ex art. 2932 c.c. davanti al giudice ordinario (cfr. Sez. Un. n. 19281/2018; Sez. Un. n.
6023/2016: “In tema di dismissione di immobili pubblici, quando il conduttore accetta
l'offerta in opzione contenente gli elementi essenziali della vendita, si perfeziona un contratto preliminare che gli attribuisce il diritto di acquistare al prezzo fissato, esercitabile anche con azione ex art. 2932 c.c. davanti al giudice ordinario, essendo ormai uscita la determinazione del prezzo dalla discrezionalità tecnica dell'offerente ed essendo irrilevante il successivo mutamento della qualifica dell'immobile”).
5.3. - Con riguardo al caso in esame, dagli atti di causa emerge chiaramente che l' , CP_1
quale ente gestore della vendita nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione degli immobili pubblici, ha esplicitamente manifestato la propria volontà di vendere
Pag. 5 di 12 l'immobile sito a Siracusa, Corso Matteotti n. 16, int. 11, inviando, in data 09.03.2005, all'attore (conduttore del suddetto immobile) una formale lettera di offerta, contenente tutti gli elementi essenziali della vendita, unitamente al modulo di proposta irrevocabile d'acquisto.
La suddetta comunicazione indica i dati catastali dell'immobile in oggetto, il prezzo di vendita dello stesso, la Banca e il Notaio incaricati della vendita, nonché i termini, le modalità e le condizioni per l'esercizio del diritto di opzione (cfr. doc. 3, fasc. attore).
Pertanto, tenuto conto che, in data 02.05.2005 (entro i sessanta giorni previsti dalla legge), l'attore ha esercitato il proprio diritto di opzione inviando la proposta irrevocabile di acquisto debitamente sottoscritta (cfr. doc. 4, fasc. attore), non vi è dubbio che tra le parti si sia perfezionato un contratto preliminare di compravendita dell'immobile in oggetto, in relazione al quale l'Ente convenuto risulta inadempiente da circa vent'anni.
La lettera di offerta e la proposta irrevocabile, infatti, prevedono espressamente che l'atto notarile di compravendita dovesse essere stipulato nell'interesse e a richiesta della parte venditrice entro cinquanta giorni dall'accettazione della proposta;
termine che non
è stato rispettato da parte dell' . CP_1
5.4. - Va, pertanto, accolta la domanda subordinata di esecuzione specifica ex art. 2932
c.c.
5.4.1. - Al riguardo, va premesso che l'art. 2932 c.c. riconosce la possibilità di ottenere dal giudice un provvedimento col quale supplire all'inerzia della parte che non abbia adempiuto l'obbligazione di concludere il contratto definitivo, realizzando così gli effetti giuridici che sarebbero dovuti discendere dal contratto non concluso.
La sentenza, avente natura costitutiva, ha lo scopo di sostituirsi al contratto definitivo non concluso e determina l'attuazione coattiva della regolamentazione di interessi che le parti hanno concordato nel contratto preliminare o che risulta dall'atto unilaterale o dall'atto o fatto che per legge fa sorgere l'obbligo di concludere il contratto.
Pag. 6 di 12 5.4.2. - Nel caso in esame, alla luce di quanto sopra, l'attore ha fornito sufficienti elementi a supporto della pretesa azionata, avendo prodotto il titolo negoziale posto alla base del suo diritto, rappresentato dal contratto preliminare di compravendita ineseguito.
Può, inoltre, ritenersi accertato l'inadempimento allegato dall'attore, risultando pacifico che il promittente venditore convenuto non si sia mai adoperato per la stipula del contratto definitivo.
Va poi osservato che, nel caso in cui le parti di un contratto preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto definitivo (come nella specie), l'offerta di cui all'art. 2932, co. 2, c.c. può essere validamente fatta nel corso del giudizio di primo grado e può essere contenuta anche nell'atto di citazione della domanda giudiziale (cfr.
Cass. n. 9314/2017; Cass. n. 17717/2011).
5.5. - La proprietà dell'immobile oggetto di causa va dunque trasferita a favore dell'attore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., per effetto dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare.
L'attore ha allegato, in citazione, di essere coniugato con la convenuta CP_3
rimasta contumace, e di voler conseguire il trasferimento del bene in regime di comunione legale, facendo espresso riferimento al doc. 13 (estratto per riassunto dell'atto di matrimonio). Tuttavia, tale documento non risulta versato in atti, né l'attore ha provveduto a depositarlo nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
In mancanza di idonei riscontri probatori, non possono ritenersi dimostrati né la sussistenza del vincolo coniugale, né il regime patrimoniale della comunione legale.
Né, peraltro, potrebbe operare il principio di non contestazione ex art. 115, comma 1,
c.p.c., trattandosi di un fatto ignoto alla controparte, la quale, al riguardo, non aveva alcun onere di verifica e di eventuale contestazione.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'onere di contestazione non opera in rapporto ai fatti ignoti alla parte avversaria (Cass. n.
3576/2013; Cass. n. 14652/2016; Cass. n. 87/2019; Cass. n. 12064/2023).
Pag. 7 di 12 Ne consegue che il trasferimento della proprietà va disposto in favore del solo attore
. Parte_2
5.5.1. - L'effetto traslativo va, nondimeno, condizionato all'integrale versamento, da parte dell'attore ed in favore del convenuto, della somma di € 140.081,00, a titolo di prezzo di acquisto, previa compensazione parziale nei termini che saranno dettagliati al
§ 7 della presente sentenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, anche mediante offerta reale ex art. 1209 c.c.
6. - Va parzialmente accolta la domanda risarcitoria proposta dall'attore.
6.1. - Sul punto, va in primo luogo esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, la quale ha dedotto il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946
c.c., in relazione alla domanda risarcitoria attorea fondata sull'inadempimento contrattuale.
Al riguardo, la documentazione versata in atti dall'attore dimostra l'invio di tre distinte diffide:
una del 10.04.2009 (cfr. doc. 5, fasc. attore);
una del 16.02.2015 (cfr. doc. 6, fasc. attore);
e una del 12.03.2019 (cfr. doc. 7a, fasc. attore).
Soltanto in quest'ultima, redatta dall'Avv. Colomasi nell'interesse del , l'attore Parte_1
ha manifestato in forma inequivoca la volontà di ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di canoni di locazione, qualificati come indebiti, con riferimento a tutto il periodo successivo al mese di maggio 2005.
In particolare, si legge nella suddetta missiva che: “[...] resterà, inoltre, da regolare la questione relativa ai canoni di locazione corrisposti dal maggio 2005 ad oggi. In relazione a detta questione vi invito a prendere contatti con la scrivente in modo da discutere della restituzione di quanto indebitamente versato (anche mediante compensazione con il prezzo di acquisto)”.
Tale dichiarazione, sebbene non dettagliata nell'ammontare o nei singoli periodi, contiene una chiara manifestazione della volontà restitutoria da parte dell'attore, dotata
Pag. 8 di 12 di efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2943, co. 4, c.c., idonea a preservare l'azione risarcitoria per i pagamenti eseguiti a partire dal 12.03.2009.
Pertanto, va dichiarata la prescrizione decennale delle pretese fondate su versamenti effettuati prima di tale data.
6.2. - In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale derivante dall'inadempimento del convenuto, l'attore ha l'onere di dimostrare l'effettivo esborso delle somme che intende recuperare a titolo di danno emergente (artt. 1223 ss. c.c.).
L' ha contestato l'esattezza degli importi indicati nell'atto di citazione, sostenendo CP_1
che non vi sarebbe prova documentale completa dei pagamenti effettuati.
A tal riguardo, si precisa che la documentazione prodotta dall'attore (bonifici, ricevute, quietanze) attesta solo in parte l'effettivo versamento di somme in epoca successiva al
12.03.2009, con esclusione dei canoni precedenti, ormai prescritti.
Occorre, inoltre, precisare che oggetto della pretesa risarcitoria azionata dall'attore può essere esclusivamente la quota di esborsi relativa all'indennità di occupazione corrisposta a partire dal 12.03.2009, in quanto riferibile direttamente al godimento dell'immobile nel periodo in cui è mancato il perfezionamento dell'atto di trasferimento.
Non possono invece essere ricompresi nel risarcimento:
gli importi eventualmente corrisposti per oneri accessori (es. spese condominiali ordinarie o straordinarie);
le somme sostenute per riparazioni e manutenzioni straordinarie.
Tali voci di costo, anche laddove documentate, non integrano un danno risarcibile ex art. 1223 c.c., trattandosi di spese che l'attore avrebbe comunque dovuto sostenere nella qualità di proprietario dell'immobile, laddove il contratto definitivo si fosse perfezionato sin dal 2005.
In termini causali, infatti, difetta per tali esborsi il requisito dell'inevitabilità dell'evento dannoso rispetto alla condotta inadempiente dell' , trattandosi di conseguenze che CP_1
non derivano dall'omessa stipula del rogito, ma rientrano nei normali oneri gestionali e
Pag. 9 di 12 manutentivi del bene che l'attore avrebbe comunque - e a maggior ragione - sostenuto in caso di stipula tempestiva dell'atto di compravendita.
La condanna al risarcimento deve quindi essere limitata ai soli importi riferibili alla perdurante corresponsione di canoni/indennità in favore dell' oltre il termine in cui CP_1
avrebbe dovuto concludersi il contratto definitivo.
6.3. - Alla luce di quanto sin qui osservato, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice può trovare accoglimento esclusivamente nei limiti delle somme effettivamente corrisposte a titolo di indennità di occupazione a partire dal 12.03.2009, data utile ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Le contestazioni dell' in ordine all'ammontare dei pagamenti risultano CP_1
parzialmente fondate, in quanto molti degli avvisi di pagamento depositati in atti risultano privi di quietanza o altra prova dell'avvenuto pagamento. La parte attrice ha dimostrato il pagamento, a titolo di indennità di occupazione (al netto di oneri accessori e spese straordinarie), delle seguenti somme, tutte versate successivamente al
12.03.2009 e, pertanto, non soggette a prescrizione:
Anno Mensilità pagate Importo unitario (€) Totale (€)
2009 1 475,07 475,07
2010 5 475,78 2.378,90
2011 1 481,85 481,85
2012 5 493,41 2.467,05
2013 9 503,40 4.530,60
2014 1 506,04 506,04
2017 1 506,42 506,42
2018 9 509,84 4.588,56
2019 12 509,84 6.118,08
2020 12 509,84 6.118,08
2021 4 509,84 2.039,36
30.210,01
Pag. 10 di 12 Tali versamenti risultano documentalmente provati e vanno computati a titolo esclusivo di indennità di occupazione per il godimento dell'immobile oltre il termine in cui, secondo l'assunto attoreo, sarebbe dovuto avvenire il trasferimento del bene.
Il danno patrimoniale effettivamente subito risulta, dunque, pari alla somma di €
30.210,01, importo che deve essere riconosciuto in favore dell'attore quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell' . CP_1
7. - In accoglimento della domanda di compensazione formulata dall'attore, quest'ultimo dovrà versare all' convenuto la somma di € 109.870,99, pari alla CP_1
differenza tra il prezzo di acquisto dell'immobile (€ 140.081,00), e l'ammontare del controcredito risarcitorio a lui spettante nei confronti del convenuto (€ 30.210,01).
8. - La presente sentenza costituisce titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2643, co.
1, n. 14), c.c., senza che occorra, in tal senso, alcun ordine del giudice nei confronti del
Direttore provinciale dei Servizi di Pubblicità Immobiliare.
9. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 260.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell' e in favore CP_1
dell'attore, previa compensazione nella misura stimata equa di un terzo (atteso l'accoglimento della domanda risarcitoria in misura sensibilmente ridotta rispetto a quanto chiesto in citazione), per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, attesa la natura documentale della controversia e la ripetitività delle difese spiegate dalle parti nei rispettivi scritti conclusivi.
9.1. - Nulla è a disporsi sulle spese di lite nei rapporti tra l' e rimasta CP_1 CP_3
contumace, la quale, non avendo spiegato alcuna attività processuale, non ha sopportato a tal titolo spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 4635/1980; Cass. n.
11803/1993; Cass. n. 9419/1997; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 16174/2018). In tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la corretta statuizione da adottare è quella del “nulla a disporre sulle spese” (Cass. n. 10445/2011).
Pag. 11 di 12
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1341/2022 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia di . CP_3
2) Accoglie la domanda proposta ex art. 2932 c.c. da nei Parte_1
confronti dell' e, per l'effetto, trasferisce in favore di la CP_1 Parte_1
piena proprietà dell'immobile sito a Siracusa, int. 11, individuato in N.C.E.U. del Comune di Siracusa al foglio 172, particella 802, subalterno 16.
3) Subordina l'effetto traslativo della presente sentenza all'integrale versamento, da parte dell'attore e in favore dell' convenuto, della somma di € CP_1
109.870,99, importo così determinato all'esito della compensazione parziale disposta al § 7 della presente sentenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, anche mediante offerta reale ex art. 1209 c.c.
4) Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione in favore di delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
786,00 a titolo di spese vive (€ 759,00 per c.u. ed € 27,00 per bolli), ed €
6.095,00 a titolo di compensi (già operata la compensazione parziale disposta in motivazione), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al
22%, se dovuta, come per legge.
5) Nulla dispone sulle spese di lite nei rapporti tra l' e . CP_1 CP_3
Così deciso a Siracusa, in data 28 luglio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1341/2022
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Martina Colomasi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli P.IVA_1
Avv.ti Tiziana Giovanna Norrito, Gino Madonia e Ivano Marcedone, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , giusta procura in atti;
CP_1
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ); CP_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Pag. 1 di 12 CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 29.01.2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da , nei confronti dell' , Parte_1 CP_1
tesa a: a) accertare che la “lettera d'offerta” inviata dall' all'attore abbia natura di CP_1
proposta di vendita dell'immobile sito a Siracusa, Corso Matteotti n. 16 e che la dichiarazione scritta della volontà di acquistare abbia costituito accettazione di tale proposta;
b) per l'effetto, dichiarare perfezionato il contratto di compravendita tra l' , attuale proprietario del suddetto immobile, e l'attore, in regime di comunione di CP_1
beni con alla data in cui l' ha avuto conoscenza dell'accettazione CP_3 CP_1
(04.05.2005); c) accertare che il pagamento dei canoni/indennità di occupazione effettuati dall'attore dal maggio 2005 al 31.12.2021, per un importo complessivo di €
99.085,36, costituisce un indebito oggettivo e, per l'effetto, condannare l' alla CP_1
ripetizione di quanto indebitamente percepito, eventualmente compensando i rispettivi crediti/debiti tra le parti;
d) in via subordinata, dichiarare perfezionato il contratto preliminare di compravendita tra l' e l'attore e, per l'effetto, pronunciare sentenza CP_1
ex art. 2932 c.c., disponendo il trasferimento all'attore della proprietà dell'immobile in oggetto;
e) accertare l'inadempimento da parte del promissario venditore e, per l'effetto, condannare l' al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, pari ad € CP_1
98.197,36, compensando i rispettivi crediti/debiti tra le parti.
1.1. - A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto di condurre in locazione l'immobile, di proprietà dell' , sito a Siracusa, Corso Matteotti n. 16, dal 1995. CP_1
Nell'ambito delle due operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2, lo stabile ove è collocato il suddetto immobile veniva trasferito alla Controparte_4
con la finalità di procedere alla definitiva dismissione dell'intero
[...]
patrimonio cartolarizzato. L' , in qualità di ente gestore della vendita, in data CP_1
09.03.2005, inviava all'attore formale lettera d'offerta, indicando le modalità e le condizioni di vendita dell'immobile, in conformità alla procedura dettata nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione degli immobili pubblici. In detta missiva si specificava che il diritto di opzione per l'acquisto dell'immobile doveva essere
Pag. 2 di 12 esercitato entro 60 giorni dal ricevimento della stessa mediante invio della
Dichiarazione di esercizio del diritto di opzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In data 02.05.2005, l'attore esercitava il diritto di opzione, inviava la proposta irrevocabile di acquisto debitamente sottoscritta e allegava la documentazione richiesta. L'art. 9 di tale proposta irrevocabile prevedeva che “l'atto notarile dovrà essere stipulato nell'interesse e a richiesta della parte venditrice entro e non oltre il termine di 50 giorni dalla data di sottoscrizione della presente”. Tuttavia, a distanza di più di 16 anni, l' non si rendeva disponibile alla stipula dell'atto notarile, CP_1
nonostante i numerosi solleciti, costringendo l'attore a corrispondere i canoni di locazione per un importo complessivo di € 99.085,36.
2. - Si è costituito in giudizio l , chiedendo il rigetto della domanda attorea, poiché CP_1
infondata in fatto e in diritto.
3. - Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2025 sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori delle parti, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. - Preliminarmente, va rilevato che, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio, la convenuta non si è costituita in CP_3
giudizio e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
5. - La domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui infra.
5.1. - Al riguardo, va premesso che la vendita e la cartolarizzazione degli immobili pubblici, al fine di accelerarne la dismissione, è prevista dal D.L. n. 351/2001
(convertito con modificazioni nella L. n. 410/2001, successivamente modificata dalla L.
n. 112/2002).
Il suddetto decreto prevede che l operi una ricognizione dei beni Controparte_5
del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché dei beni degli enti pubblici non territoriali, dei beni di regioni, province, comuni e altri enti locali che ne facciano richiesta e, altresì, dei beni appartenenti agli enti previdenziali pubblici ( ). CP_1
I beni immobili così individuati possono essere trasferiti a titolo oneroso alle CP_6
(società cartolarizzazione immobili pubblici), le quali hanno come oggetto esclusivo la
Pag. 3 di 12 realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di finanziamenti.
Tali trasferimenti sono operati mediante decreti del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, in virtù dei quali i suddetti immobili diventano patrimonio disponibile.
Con i decreti ministeriali del 18.12.2001 e del 21.11.2002, il Ministero dell'economia e delle finanze ha avviato le due operazioni di cartolarizzazione affidate alla , allo CP_6
scopo di rendere più agevoli le procedure di cessione dei beni appartenenti allo Stato o a determinati enti pubblici coinvolti dalla dismissione.
In particolare, il secondo dei detti decreti prevede espressamente che i beni immobili ad uso abitativo o oggetto di un contratto di locazione ad uso abitativo trasferiti alla , CP_6
in relazione ai quali sussista un diritto di opzione per l'acquisto, da parte del conduttore, della piena proprietà ovvero del diritto di usufrutto, sono offerti in opzione agli aventi diritto.
A pena di decadenza, l'avente diritto deve esercitare il proprio diritto di opzione entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera di offerta in opzione, tramessa dal relativo
Gestore. La stipula del contratto definitivo di compravendita deve avvenire, a pena di decadenza, entro cinquanta giorni dall'invio della comunicazione di esercizio del diritto di opzione.
5.2. - In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto di opzione dei conduttori di immobili appartenenti ad enti previdenziali è esercitabile esclusivamente quando l'ente abbia validamente e adeguatamente manifestato la specifica volontà di porre in vendita gli immobili, in attuazione del dettato normativo, attraverso una specifica proposta di alienazione, consistente in una determinazione negoziale dell'Ente di cedere l'immobile, con la conseguenza che non può configurarsi un obbligo di dismettere il patrimonio immobiliare di tali enti discendente direttamente dalla legge che si configuri come una peculiare offerta pubblica imposta dal legislatore, in quanto tale prospettazione si porrebbe in insanabile contrasto con la disciplina del procedimento di alienazione e stravolgerebbe la natura giuridica degli atti di
Pag. 4 di 12 dismissione, trasformandoli in anomale e sistematiche procedure ablative (cfr. Cass. n.
6733/2020; Cass. n. 21596/2013; Cass. n. 13560/2008).
Il diritto di acquistare l'immobile locato da parte del conduttore, dunque, non può prescindere da una manifestazione della volontà di vendere da parte dell'ente proprietario, che deve essere comunicata al conduttore.
La giurisprudenza di legittimità ha escluso che la “denuntiatio praelationis” che l'Ente locatore effettua debba avere il contenuto della proposta contrattuale contenente tutti gli elementi del futuro contratto di vendita, in modo che lo stesso possa considerarsi perfezionato con la semplice accettazione da parte del conduttore (cfr. Cass. n.
21596/2013), ma un atto dovuto di interpello, con la conseguenza che, qualora a tale comunicazione faccia seguito - nei tempi e con le modalità previste dalla legge - la dichiarazione del conduttore di esercizio del diritto di prelazione, si determina l'insorgenza dell'obbligo, a carico di entrambe le parti, di pervenire alla conclusione del contratto, con possibilità di tutela ex art. 2932 c.c. (cfr. Cass. n. 9972/2008; Cass. n.
12599/2001).
L'opzione - parificata nel regime normativo ex artt. 1331 e 1329 alla proposta irrevocabile - si sostanzia in un rapporto in base al quale una delle parti si obbliga a rimanere vincolata alla propria dichiarazione e l'altra ha facoltà di accettarla o meno.
Pertanto, quando il conduttore accetta l'offerta in opzione, contenente gli elementi essenziali della vendita, si perfeziona un contratto preliminare di compravendita che gli attribuisce il diritto di acquistare al prezzo fissato, esercitabile anche con azione ex art. 2932 c.c. davanti al giudice ordinario (cfr. Sez. Un. n. 19281/2018; Sez. Un. n.
6023/2016: “In tema di dismissione di immobili pubblici, quando il conduttore accetta
l'offerta in opzione contenente gli elementi essenziali della vendita, si perfeziona un contratto preliminare che gli attribuisce il diritto di acquistare al prezzo fissato, esercitabile anche con azione ex art. 2932 c.c. davanti al giudice ordinario, essendo ormai uscita la determinazione del prezzo dalla discrezionalità tecnica dell'offerente ed essendo irrilevante il successivo mutamento della qualifica dell'immobile”).
5.3. - Con riguardo al caso in esame, dagli atti di causa emerge chiaramente che l' , CP_1
quale ente gestore della vendita nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione degli immobili pubblici, ha esplicitamente manifestato la propria volontà di vendere
Pag. 5 di 12 l'immobile sito a Siracusa, Corso Matteotti n. 16, int. 11, inviando, in data 09.03.2005, all'attore (conduttore del suddetto immobile) una formale lettera di offerta, contenente tutti gli elementi essenziali della vendita, unitamente al modulo di proposta irrevocabile d'acquisto.
La suddetta comunicazione indica i dati catastali dell'immobile in oggetto, il prezzo di vendita dello stesso, la Banca e il Notaio incaricati della vendita, nonché i termini, le modalità e le condizioni per l'esercizio del diritto di opzione (cfr. doc. 3, fasc. attore).
Pertanto, tenuto conto che, in data 02.05.2005 (entro i sessanta giorni previsti dalla legge), l'attore ha esercitato il proprio diritto di opzione inviando la proposta irrevocabile di acquisto debitamente sottoscritta (cfr. doc. 4, fasc. attore), non vi è dubbio che tra le parti si sia perfezionato un contratto preliminare di compravendita dell'immobile in oggetto, in relazione al quale l'Ente convenuto risulta inadempiente da circa vent'anni.
La lettera di offerta e la proposta irrevocabile, infatti, prevedono espressamente che l'atto notarile di compravendita dovesse essere stipulato nell'interesse e a richiesta della parte venditrice entro cinquanta giorni dall'accettazione della proposta;
termine che non
è stato rispettato da parte dell' . CP_1
5.4. - Va, pertanto, accolta la domanda subordinata di esecuzione specifica ex art. 2932
c.c.
5.4.1. - Al riguardo, va premesso che l'art. 2932 c.c. riconosce la possibilità di ottenere dal giudice un provvedimento col quale supplire all'inerzia della parte che non abbia adempiuto l'obbligazione di concludere il contratto definitivo, realizzando così gli effetti giuridici che sarebbero dovuti discendere dal contratto non concluso.
La sentenza, avente natura costitutiva, ha lo scopo di sostituirsi al contratto definitivo non concluso e determina l'attuazione coattiva della regolamentazione di interessi che le parti hanno concordato nel contratto preliminare o che risulta dall'atto unilaterale o dall'atto o fatto che per legge fa sorgere l'obbligo di concludere il contratto.
Pag. 6 di 12 5.4.2. - Nel caso in esame, alla luce di quanto sopra, l'attore ha fornito sufficienti elementi a supporto della pretesa azionata, avendo prodotto il titolo negoziale posto alla base del suo diritto, rappresentato dal contratto preliminare di compravendita ineseguito.
Può, inoltre, ritenersi accertato l'inadempimento allegato dall'attore, risultando pacifico che il promittente venditore convenuto non si sia mai adoperato per la stipula del contratto definitivo.
Va poi osservato che, nel caso in cui le parti di un contratto preliminare di vendita immobiliare abbiano convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto definitivo (come nella specie), l'offerta di cui all'art. 2932, co. 2, c.c. può essere validamente fatta nel corso del giudizio di primo grado e può essere contenuta anche nell'atto di citazione della domanda giudiziale (cfr.
Cass. n. 9314/2017; Cass. n. 17717/2011).
5.5. - La proprietà dell'immobile oggetto di causa va dunque trasferita a favore dell'attore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., per effetto dell'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare.
L'attore ha allegato, in citazione, di essere coniugato con la convenuta CP_3
rimasta contumace, e di voler conseguire il trasferimento del bene in regime di comunione legale, facendo espresso riferimento al doc. 13 (estratto per riassunto dell'atto di matrimonio). Tuttavia, tale documento non risulta versato in atti, né l'attore ha provveduto a depositarlo nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
In mancanza di idonei riscontri probatori, non possono ritenersi dimostrati né la sussistenza del vincolo coniugale, né il regime patrimoniale della comunione legale.
Né, peraltro, potrebbe operare il principio di non contestazione ex art. 115, comma 1,
c.p.c., trattandosi di un fatto ignoto alla controparte, la quale, al riguardo, non aveva alcun onere di verifica e di eventuale contestazione.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'onere di contestazione non opera in rapporto ai fatti ignoti alla parte avversaria (Cass. n.
3576/2013; Cass. n. 14652/2016; Cass. n. 87/2019; Cass. n. 12064/2023).
Pag. 7 di 12 Ne consegue che il trasferimento della proprietà va disposto in favore del solo attore
. Parte_2
5.5.1. - L'effetto traslativo va, nondimeno, condizionato all'integrale versamento, da parte dell'attore ed in favore del convenuto, della somma di € 140.081,00, a titolo di prezzo di acquisto, previa compensazione parziale nei termini che saranno dettagliati al
§ 7 della presente sentenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, anche mediante offerta reale ex art. 1209 c.c.
6. - Va parzialmente accolta la domanda risarcitoria proposta dall'attore.
6.1. - Sul punto, va in primo luogo esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, la quale ha dedotto il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946
c.c., in relazione alla domanda risarcitoria attorea fondata sull'inadempimento contrattuale.
Al riguardo, la documentazione versata in atti dall'attore dimostra l'invio di tre distinte diffide:
una del 10.04.2009 (cfr. doc. 5, fasc. attore);
una del 16.02.2015 (cfr. doc. 6, fasc. attore);
e una del 12.03.2019 (cfr. doc. 7a, fasc. attore).
Soltanto in quest'ultima, redatta dall'Avv. Colomasi nell'interesse del , l'attore Parte_1
ha manifestato in forma inequivoca la volontà di ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di canoni di locazione, qualificati come indebiti, con riferimento a tutto il periodo successivo al mese di maggio 2005.
In particolare, si legge nella suddetta missiva che: “[...] resterà, inoltre, da regolare la questione relativa ai canoni di locazione corrisposti dal maggio 2005 ad oggi. In relazione a detta questione vi invito a prendere contatti con la scrivente in modo da discutere della restituzione di quanto indebitamente versato (anche mediante compensazione con il prezzo di acquisto)”.
Tale dichiarazione, sebbene non dettagliata nell'ammontare o nei singoli periodi, contiene una chiara manifestazione della volontà restitutoria da parte dell'attore, dotata
Pag. 8 di 12 di efficacia interruttiva, ai sensi dell'art. 2943, co. 4, c.c., idonea a preservare l'azione risarcitoria per i pagamenti eseguiti a partire dal 12.03.2009.
Pertanto, va dichiarata la prescrizione decennale delle pretese fondate su versamenti effettuati prima di tale data.
6.2. - In ordine alla quantificazione del danno patrimoniale derivante dall'inadempimento del convenuto, l'attore ha l'onere di dimostrare l'effettivo esborso delle somme che intende recuperare a titolo di danno emergente (artt. 1223 ss. c.c.).
L' ha contestato l'esattezza degli importi indicati nell'atto di citazione, sostenendo CP_1
che non vi sarebbe prova documentale completa dei pagamenti effettuati.
A tal riguardo, si precisa che la documentazione prodotta dall'attore (bonifici, ricevute, quietanze) attesta solo in parte l'effettivo versamento di somme in epoca successiva al
12.03.2009, con esclusione dei canoni precedenti, ormai prescritti.
Occorre, inoltre, precisare che oggetto della pretesa risarcitoria azionata dall'attore può essere esclusivamente la quota di esborsi relativa all'indennità di occupazione corrisposta a partire dal 12.03.2009, in quanto riferibile direttamente al godimento dell'immobile nel periodo in cui è mancato il perfezionamento dell'atto di trasferimento.
Non possono invece essere ricompresi nel risarcimento:
gli importi eventualmente corrisposti per oneri accessori (es. spese condominiali ordinarie o straordinarie);
le somme sostenute per riparazioni e manutenzioni straordinarie.
Tali voci di costo, anche laddove documentate, non integrano un danno risarcibile ex art. 1223 c.c., trattandosi di spese che l'attore avrebbe comunque dovuto sostenere nella qualità di proprietario dell'immobile, laddove il contratto definitivo si fosse perfezionato sin dal 2005.
In termini causali, infatti, difetta per tali esborsi il requisito dell'inevitabilità dell'evento dannoso rispetto alla condotta inadempiente dell' , trattandosi di conseguenze che CP_1
non derivano dall'omessa stipula del rogito, ma rientrano nei normali oneri gestionali e
Pag. 9 di 12 manutentivi del bene che l'attore avrebbe comunque - e a maggior ragione - sostenuto in caso di stipula tempestiva dell'atto di compravendita.
La condanna al risarcimento deve quindi essere limitata ai soli importi riferibili alla perdurante corresponsione di canoni/indennità in favore dell' oltre il termine in cui CP_1
avrebbe dovuto concludersi il contratto definitivo.
6.3. - Alla luce di quanto sin qui osservato, la domanda risarcitoria proposta da parte attrice può trovare accoglimento esclusivamente nei limiti delle somme effettivamente corrisposte a titolo di indennità di occupazione a partire dal 12.03.2009, data utile ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Le contestazioni dell' in ordine all'ammontare dei pagamenti risultano CP_1
parzialmente fondate, in quanto molti degli avvisi di pagamento depositati in atti risultano privi di quietanza o altra prova dell'avvenuto pagamento. La parte attrice ha dimostrato il pagamento, a titolo di indennità di occupazione (al netto di oneri accessori e spese straordinarie), delle seguenti somme, tutte versate successivamente al
12.03.2009 e, pertanto, non soggette a prescrizione:
Anno Mensilità pagate Importo unitario (€) Totale (€)
2009 1 475,07 475,07
2010 5 475,78 2.378,90
2011 1 481,85 481,85
2012 5 493,41 2.467,05
2013 9 503,40 4.530,60
2014 1 506,04 506,04
2017 1 506,42 506,42
2018 9 509,84 4.588,56
2019 12 509,84 6.118,08
2020 12 509,84 6.118,08
2021 4 509,84 2.039,36
30.210,01
Pag. 10 di 12 Tali versamenti risultano documentalmente provati e vanno computati a titolo esclusivo di indennità di occupazione per il godimento dell'immobile oltre il termine in cui, secondo l'assunto attoreo, sarebbe dovuto avvenire il trasferimento del bene.
Il danno patrimoniale effettivamente subito risulta, dunque, pari alla somma di €
30.210,01, importo che deve essere riconosciuto in favore dell'attore quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell' . CP_1
7. - In accoglimento della domanda di compensazione formulata dall'attore, quest'ultimo dovrà versare all' convenuto la somma di € 109.870,99, pari alla CP_1
differenza tra il prezzo di acquisto dell'immobile (€ 140.081,00), e l'ammontare del controcredito risarcitorio a lui spettante nei confronti del convenuto (€ 30.210,01).
8. - La presente sentenza costituisce titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2643, co.
1, n. 14), c.c., senza che occorra, in tal senso, alcun ordine del giudice nei confronti del
Direttore provinciale dei Servizi di Pubblicità Immobiliare.
9. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 260.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell' e in favore CP_1
dell'attore, previa compensazione nella misura stimata equa di un terzo (atteso l'accoglimento della domanda risarcitoria in misura sensibilmente ridotta rispetto a quanto chiesto in citazione), per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, attesa la natura documentale della controversia e la ripetitività delle difese spiegate dalle parti nei rispettivi scritti conclusivi.
9.1. - Nulla è a disporsi sulle spese di lite nei rapporti tra l' e rimasta CP_1 CP_3
contumace, la quale, non avendo spiegato alcuna attività processuale, non ha sopportato a tal titolo spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. n. 4635/1980; Cass. n.
11803/1993; Cass. n. 9419/1997; Cass. n. 17432/2011; Cass. n. 16174/2018). In tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la corretta statuizione da adottare è quella del “nulla a disporre sulle spese” (Cass. n. 10445/2011).
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P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1341/2022 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia di . CP_3
2) Accoglie la domanda proposta ex art. 2932 c.c. da nei Parte_1
confronti dell' e, per l'effetto, trasferisce in favore di la CP_1 Parte_1
piena proprietà dell'immobile sito a Siracusa, int. 11, individuato in N.C.E.U. del Comune di Siracusa al foglio 172, particella 802, subalterno 16.
3) Subordina l'effetto traslativo della presente sentenza all'integrale versamento, da parte dell'attore e in favore dell' convenuto, della somma di € CP_1
109.870,99, importo così determinato all'esito della compensazione parziale disposta al § 7 della presente sentenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di passaggio in giudicato della presente sentenza, anche mediante offerta reale ex art. 1209 c.c.
4) Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione in favore di delle spese di lite che si liquidano in € Parte_1
786,00 a titolo di spese vive (€ 759,00 per c.u. ed € 27,00 per bolli), ed €
6.095,00 a titolo di compensi (già operata la compensazione parziale disposta in motivazione), oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al
22%, se dovuta, come per legge.
5) Nulla dispone sulle spese di lite nei rapporti tra l' e . CP_1 CP_3
Così deciso a Siracusa, in data 28 luglio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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