Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 24/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 24/01/2025, alle ore 10,00 compaiono spontaneamente i procuratori delle parti l'Avv. CASINI ELISA per la parte ricorrente e la Dott.ssa Per_1
in sostituzione della Dott.ssa per
[...] Persona_2 la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_3
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 10,05.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 446/2023 promossa da:
1
CARRATORE ALESSIO
CONTRO
assistito dalla Controparte_1
Dott.ssa Persona_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
premettendo di essere dal 1993 dipendente a Parte_2 tempo indeterminato del convenuto, appartenente al CP_1
Personale Educativo dei convitti annessi agli Istituti Tecnici
e Professionali ed attualmente in servizio presso l'Istituto professionale Alberghiero, chiedeva il riconoscimento del bonus carta docente, istituito dalla Legge 107 del 2015, riconosciutogli solo per l'anno 2015/2016, anche per i successivi gli anni scolastici, ingiustamente negato.
Parte resistente si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto relativamente agli anni scolastici antecedenti al 4/07/2018 (ossia il quinquennio antecedente alla data della notifica del ricorso introduttivo) o comunque alla diffida inviata e chiedendo il rigetto della domanda proposta in giudizio. In particolare il del merito deduceva che il Controparte_1 ricorrente era entrato in ruolo come Educatore del Convitto annesso all'IPSEOA “Minuto” di Marina di Massa e che la sua posizione non era equiparabile a quella dei docenti, destinatari della Carta docente, non svolgendo alcuna funzione didattica nell'orario di servizio.
****
I– PRESCRIZIONE
Preliminarmente si ritiene necessario verificare se il diritto al bonus richiesto dal ricorrente relativamente agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 sia o meno prescritto.
Trattandosi di obbligazione pecuniaria pagabile periodicamente ad anno, viene in rilievo la prescrizione quinquennale ex art. 2 2948 c.c., che decorre, ex art. 2935 c.c., dal momento in cui la docente avrebbe potuto esercitare il diritto.
Tale momento coincide, per l'a.s. 2016/2017, con il 30 novembre 2016 (v. art. 5 DPCM 28.11.2016), mentre per gli anni successivi i soggetti beneficiari avrebbero potuto chiedere il riconoscimento del beneficio dal 1 settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Sub doc. nr. 5 è stata depositata diffida, inviata a mezza pec in data 9/06/2023 e ricevuta in pari data dal ministero convenuto, con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento e l'accredito del bonus relativamente agli anni scolastici dal 2017 al 2023, con esclusione, peraltro, dell'anno scolastico 2016/2017.
E' evidente, quindi, che al momento della ricezione dell'atto interruttivo, era già maturata la prescrizione anche relativamente all'a.s. 2017/2018.
II – EDUCATORI DI CONVITTI
Parte ricorrente è un Educatore del convitto, connesso all'Istituto Professione Alberghiero “Minuto” di Massa.
Per il convenuto la posizione dell' educatore non CP_1 può essere equiparata a quella degli insegnanti in quanto quest'ultimo svolgerebbe una funzione non di docente ma di tutoring.
La questione della comparabilità dell'educatore e del docente, ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con diverse pronunce
(sent. N. 32104 del 31/10/2022 e ordinanza 12 aprile 2024 n.
9984) che hanno statuito l'equiparabilità tra le due figure professionali.
In particolare la Suprema Corte, dopo aver richiamato le fonti istitutive del bonus, ossia l'art. 1 della L. 107/2015 ed il successivo art. 122, ha evidenziato che l'art. 395 del D.L.gs
297 del 1994, rubricato “funzione docente”, prevede che “la funzione docente è intesa come esplicitazione essenziale
3 dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo all'elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione di giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità”.
Il CCNL Comparto scuola 2016-2018, continua la Corte, all'art. 25 include al primo comma il personale educativo nell'area professionale, nel secondo comma il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili e nel successivo art. 127 specifica che la “funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori.” L'art. 128 individua quali finalità dell'attività educativa la promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, nonché
l'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative.
Dalla lettura coordinata delle disposizioni di legge e del
CCNL, seguendo il ragionamento della Corte, “emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori”
La Corte ha quindi concluso riconoscendo agli educatori il diritto al bonus gravando sui predetti gli stessi obblighi formativi dei docenti.
Per la corte, infine, la circostanza che il D.lgs 16/04/1994
n. 297 all'art. 398 distingua il ruolo del personale docente da quello educativo, non rafforza la tesi del volta CP_1
a dimostrare la diversità delle mansioni, in quanto il successivo comma 2 di detto articolo testualmente sancisce: “I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si
4 applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari”.
Vengono quindi estese al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, creandosi un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, proprio in relazione alla complementarietà delle rispettive funzioni.
Stante detta equiparazione non sussiste, quindi, alcuna valida motivazione per escludere il diritto al bonus del ricorrente.
Segue conforme condanna.
Quanto alle spese, considero che l'orientamento della S.C. si
è consolidato soltanto successivamente al deposito del ricorso, le stesse possono essere compensate nella misura del
50%.
Scaglione fino a € 5200,00, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) Accerta il diritto del ricorrente Parte_2 all'attribuzione della Carta Docente con riguardo agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023.
3) Dichiara tenuto e condanna il convenuto ad CP_1 assegnare al ricorrente la Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa previsto per i docenti a tempo indeterminato, nonché ad accreditarvi l'importo di € 500,00 per gli anni scolastici sopra indicati per un totale di € 2500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4) Condanna il alla rifusione del 50% delle spese di CP_1 lite sostenute dalla ricorrente che liquida in tale frazione
5 in € 515,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
5) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Massa, 24/01/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
6