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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 18/07/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 251/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
Il giudice onorario di pace, dott. Francesco Cavallaro;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 04/06/2025 con il deposito di note di trattazione scritta;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che parte resistente ha depositato note scritte, chiedendo la decisione;
a questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Napoli-Ischia, 18/07/2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cavallaro) R.G. n. 251/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco
Cavallaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 251/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di amministratore della Parte_1 C.F._1 società , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1
Paratore e dall'avv. Angelo Ruberto, domiciliato come in atti;
- ricorrente;
E
Controparte_2
(C.F. ,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rapp.p.t, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di domiciliato come in atti. CP_2
- resistente.
CONCLUSIONI
La parte resistente concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 791/2021 del
18/11/2021, notificata il 23/11/2021, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di ha ingiunto a in CP_2 Parte_2 qualità di trasgressore, e alla società in qualità di titolare Controparte_1 dell'esercizio commerciale denominato “Ristorante il Pescatore”, in località
Sant'Angelo del Comune di Serrara Fontana (NA), il pagamento della sanzione
1 amministrativa di euro 750,00 per la violazione descritta nel processo verbale n.
04/2021, redatto dal personale militare della Delegazione di Spiaggia - Guardia
Costiera Sant'Angelo Ischia.
Dalla lettura del processo verbale (notificato unitamente all'ordinanza), si evince che il ricorrente è stato sanzionato a seguito dell'ispezione effettuata presso l'indicato esercizio commerciale, dove veniva rinvenuto “quale prodotto ittico n. 1 Kg di ostriche senza che fosse possibile stabilirne la provenienza”, in violazione dell'art. 10, comma 1, lettera z) del D. Lgs 04/2012 del 09/01/2012 e dell'art. 58 del Reg.
(CE) n. 1224/2009, punita dall'art. 11 – comma 4 dello stesso D. Lgs. 04/2012, atteso il divieto di “violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.”
La controversia veniva originariamente incardinata innanzi al Giudice di Pace di
Ischia, dott.ssa Angela Castagliuolo, che - rilevato trattarsi di violazione della disciplina in materia di tutela della fauna marina ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.
150/2011, con irrogazione, congiuntamente a sanzione pecuniaria, della sanzione accessoria della confisca - con sentenza n. 384/2023 dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di
Ischia.
Riassunto il giudizio dinanzi al Giudice ritenuto competente, il ricorrente chiedeva l'accoglimento della domanda sulla scorta dei seguenti rilievi già posti a base della originaria opposizione:
- omessa indicazione espressa da parte del resistente della norma violata;
- insussistenza dell'asserita violazione contestata: per il prodotto ittico in questione, regolarmente acquistato da azienda regolarmente autorizzata secondo le normative nazionali e comunitarie in materia di trattamento dei molluschi, era già stata avviata la procedura di smaltimento.
Ciò dedotto, la parte istante concludeva in via preliminare per la sospensione degli effetti della sanzione e, nel merito, per la revoca e/o annullamento dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente e tempestivamente costituitasi in giudizio per il opposto, CP_2
2 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di resisteva all'impugnativa, CP_2 deducendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 04/01/2025, questo Tribunale formulava alle parti la seguente proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “Parte opponente rinunci all'opposizione, con conseguente abbandono del giudizio;
parte opponente corrisponda all'opposta l'importo di euro 66,00 pari alla metà dei compensi fin qui maturati, oltre spese generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge
(le parti possono convenire un importo minore o la compensazione delle spese di lite”, assegnando alle stesse termine sino al giorno 04/06/2025 per manifestare l'eventuale accettazione.
All'esito, parte resistente depositava note scritte dando atto del mancato riscontro alla proposta transattiva entro il termine indicato.
Considerato l'infruttuoso esperimento del tentativo di definizione bonaria della controversia, la causa può essere decisa nel merito.
Rileva questo Tribunale che l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In via preliminare, è del tutto priva di fondamento l'eccezione di parte ricorrente circa l'omesso riferimento normativo, emergendo ictu oculi dalla lettura del processo verbale di accertamento depositato in atti dal resistente (all. 1) l'espresso richiamo – oltre che all'art. 16 della Legge 689/81, concernente la possibilità del pagamento in misura ridotta – alle norme del D.Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012, in particolare:
- art.10, co.1, lett. z), relativo alla violazione degli obblighi previsti dalle normative europee e nazionali in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti alimentari;
- art. 11, che prevede la determinazione della sanzione pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria della confisca.
Le medesime disposizioni sono altresì richiamate espressamente dalla ordinanza ingiunzione opposta (all. 6 alla memoria difensiva menzionata).
Nel merito, è opportuno precisare che la responsabilità dell'amministratore della società per il rinvenimento, all'interno dell'esercizio commerciale “Ristorante Il
Pescatore”, di un quantitativo di ostriche privo di tracciabilità (1 kg), non possa ritenersi esclusa sulla sola base dell'asserita dimenticanza o negligenza da parte della dipendente circa l'esito della procedura di smaltimento del prodotto Parte_2
3 ittico.
Infatti, la responsabilità dell'amministratore di un'attività commerciale nel cui ambito è stato accertato l'illecito sussiste, in via generale, anche a titolo di colpa per omesso controllo e vigilanza – ai sensi dell'art. 3 (Elemento soggettivo) della legge
689/81 –, salva la prova dell'adozione di tutte le cautele idonee ad impedire la violazione;
prova che, nel caso di specie, non risulta fornita, essendosi il ricorrente limitato ad allegare genericamente che la dipendente, per mera dimenticanza e confusione al momento dell'accertamento, aveva omesso di segnalare che la procedura di smaltimento fosse già stata avviata.
Giova rammentare che la natura oggettiva della responsabilità in ambito sanzionatorio amministrativo alimentare comporta che la sola detenzione di prodotti ittici privi di etichettatura in un esercizio commerciale costituisca ex sé violazione, indipendentemente dall'effettiva destinazione al consumo o al comportamento soggettivo del personale (“mai quelle ostriche sarebbero state destinate alla clientela”).
Come chiarito a più riprese dalla Corte di Cassazione in materia di sanzioni amministrative, grava sul titolare dell'impresa l'onere di dimostrare di aver adottato ogni misura idonea ad impedire la violazione;
in difetto, egli risponde anche delle violazioni commesse dai propri dipendenti o collaboratori.
Difatti, sebbene a norma dell'art. 6 della legge n. 689/1981 l'autore dell'illecito amministrativo possa essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, la
S.C ha chiarito che, con riferimento ad un caso come quello in esame in cui si contesta la responsabilità di una società in accomandita semplice, vi è comunque la responsabilità solidale della società e, dunque, dell'amministratore della stessa (cfr.
Cass. Civ., Sez. lav., n. 12459/1998.)
La distinta responsabilità solidale della persona giuridica, e quindi, dell'amministratore, per essere fatta valere, richiede, a norma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, un'autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione, così così come correttamente emerso dal processo verbale di accertamento. (cfr., pag. 3 del p.v.a.;
Cass. 17701/2016).
In relazione alla questione di merito, l'accertamento effettuato della Guardia Costiera ha evidenziato l'assenza della documentazione idonea a consentire la tracciabilità del pescato, imposta dalla normativa nazionale e comunitaria, correttamente richiamata
4 dalla parte resistente nella compara di risposta (cfr. art. 10 co. 1 lett. z) del D. Lgs
04/2012 del 09/01/2012, così come modificato dall'art. 39 della legge n.154/2016 del
28.7.2016; art. 58 del Reg. CE n. 1224/2009).
In particolare, l'art. 58 del Reg. CE n. 1224/2009 in materia di tracciabilità dei prodotti di pesca e acquacoltura stabilisce che “Tutte le partite di prodotti della pesca
e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato nella
Comunità, o che probabilmente lo saranno, sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita”.
Risulta, dunque, evidente la violazione commessa dal ricorrente, il quale ha omesso di vigilare sul rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità del prodotto ittico, richiesta per tutte le fasi della produzione, trasformazione, della distribuzione, dalla cattura alla raccolta, fino alla vendita al dettaglio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto della proposta opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai valori medi.
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Cavallaro, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, liquidate in € 662,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Napoli-Ischia, 18/07/2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cavallaro)
5
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
Il giudice onorario di pace, dott. Francesco Cavallaro;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 04/06/2025 con il deposito di note di trattazione scritta;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che parte resistente ha depositato note scritte, chiedendo la decisione;
a questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Napoli-Ischia, 18/07/2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cavallaro) R.G. n. 251/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco
Cavallaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 251/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di amministratore della Parte_1 C.F._1 società , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_1
Paratore e dall'avv. Angelo Ruberto, domiciliato come in atti;
- ricorrente;
E
Controparte_2
(C.F. ,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rapp.p.t, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di domiciliato come in atti. CP_2
- resistente.
CONCLUSIONI
La parte resistente concludeva come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La causa ha ad oggetto opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 791/2021 del
18/11/2021, notificata il 23/11/2021, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di ha ingiunto a in CP_2 Parte_2 qualità di trasgressore, e alla società in qualità di titolare Controparte_1 dell'esercizio commerciale denominato “Ristorante il Pescatore”, in località
Sant'Angelo del Comune di Serrara Fontana (NA), il pagamento della sanzione
1 amministrativa di euro 750,00 per la violazione descritta nel processo verbale n.
04/2021, redatto dal personale militare della Delegazione di Spiaggia - Guardia
Costiera Sant'Angelo Ischia.
Dalla lettura del processo verbale (notificato unitamente all'ordinanza), si evince che il ricorrente è stato sanzionato a seguito dell'ispezione effettuata presso l'indicato esercizio commerciale, dove veniva rinvenuto “quale prodotto ittico n. 1 Kg di ostriche senza che fosse possibile stabilirne la provenienza”, in violazione dell'art. 10, comma 1, lettera z) del D. Lgs 04/2012 del 09/01/2012 e dell'art. 58 del Reg.
(CE) n. 1224/2009, punita dall'art. 11 – comma 4 dello stesso D. Lgs. 04/2012, atteso il divieto di “violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni al consumatore finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio.”
La controversia veniva originariamente incardinata innanzi al Giudice di Pace di
Ischia, dott.ssa Angela Castagliuolo, che - rilevato trattarsi di violazione della disciplina in materia di tutela della fauna marina ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.
150/2011, con irrogazione, congiuntamente a sanzione pecuniaria, della sanzione accessoria della confisca - con sentenza n. 384/2023 dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di
Ischia.
Riassunto il giudizio dinanzi al Giudice ritenuto competente, il ricorrente chiedeva l'accoglimento della domanda sulla scorta dei seguenti rilievi già posti a base della originaria opposizione:
- omessa indicazione espressa da parte del resistente della norma violata;
- insussistenza dell'asserita violazione contestata: per il prodotto ittico in questione, regolarmente acquistato da azienda regolarmente autorizzata secondo le normative nazionali e comunitarie in materia di trattamento dei molluschi, era già stata avviata la procedura di smaltimento.
Ciò dedotto, la parte istante concludeva in via preliminare per la sospensione degli effetti della sanzione e, nel merito, per la revoca e/o annullamento dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento, con vittoria delle spese di lite.
Ritualmente e tempestivamente costituitasi in giudizio per il opposto, CP_2
2 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di resisteva all'impugnativa, CP_2 deducendone l'infondatezza e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 04/01/2025, questo Tribunale formulava alle parti la seguente proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “Parte opponente rinunci all'opposizione, con conseguente abbandono del giudizio;
parte opponente corrisponda all'opposta l'importo di euro 66,00 pari alla metà dei compensi fin qui maturati, oltre spese generali (15%), IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge
(le parti possono convenire un importo minore o la compensazione delle spese di lite”, assegnando alle stesse termine sino al giorno 04/06/2025 per manifestare l'eventuale accettazione.
All'esito, parte resistente depositava note scritte dando atto del mancato riscontro alla proposta transattiva entro il termine indicato.
Considerato l'infruttuoso esperimento del tentativo di definizione bonaria della controversia, la causa può essere decisa nel merito.
Rileva questo Tribunale che l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In via preliminare, è del tutto priva di fondamento l'eccezione di parte ricorrente circa l'omesso riferimento normativo, emergendo ictu oculi dalla lettura del processo verbale di accertamento depositato in atti dal resistente (all. 1) l'espresso richiamo – oltre che all'art. 16 della Legge 689/81, concernente la possibilità del pagamento in misura ridotta – alle norme del D.Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012, in particolare:
- art.10, co.1, lett. z), relativo alla violazione degli obblighi previsti dalle normative europee e nazionali in materia di etichettatura e tracciabilità dei prodotti alimentari;
- art. 11, che prevede la determinazione della sanzione pecuniaria e la sanzione amministrativa accessoria della confisca.
Le medesime disposizioni sono altresì richiamate espressamente dalla ordinanza ingiunzione opposta (all. 6 alla memoria difensiva menzionata).
Nel merito, è opportuno precisare che la responsabilità dell'amministratore della società per il rinvenimento, all'interno dell'esercizio commerciale “Ristorante Il
Pescatore”, di un quantitativo di ostriche privo di tracciabilità (1 kg), non possa ritenersi esclusa sulla sola base dell'asserita dimenticanza o negligenza da parte della dipendente circa l'esito della procedura di smaltimento del prodotto Parte_2
3 ittico.
Infatti, la responsabilità dell'amministratore di un'attività commerciale nel cui ambito è stato accertato l'illecito sussiste, in via generale, anche a titolo di colpa per omesso controllo e vigilanza – ai sensi dell'art. 3 (Elemento soggettivo) della legge
689/81 –, salva la prova dell'adozione di tutte le cautele idonee ad impedire la violazione;
prova che, nel caso di specie, non risulta fornita, essendosi il ricorrente limitato ad allegare genericamente che la dipendente, per mera dimenticanza e confusione al momento dell'accertamento, aveva omesso di segnalare che la procedura di smaltimento fosse già stata avviata.
Giova rammentare che la natura oggettiva della responsabilità in ambito sanzionatorio amministrativo alimentare comporta che la sola detenzione di prodotti ittici privi di etichettatura in un esercizio commerciale costituisca ex sé violazione, indipendentemente dall'effettiva destinazione al consumo o al comportamento soggettivo del personale (“mai quelle ostriche sarebbero state destinate alla clientela”).
Come chiarito a più riprese dalla Corte di Cassazione in materia di sanzioni amministrative, grava sul titolare dell'impresa l'onere di dimostrare di aver adottato ogni misura idonea ad impedire la violazione;
in difetto, egli risponde anche delle violazioni commesse dai propri dipendenti o collaboratori.
Difatti, sebbene a norma dell'art. 6 della legge n. 689/1981 l'autore dell'illecito amministrativo possa essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, la
S.C ha chiarito che, con riferimento ad un caso come quello in esame in cui si contesta la responsabilità di una società in accomandita semplice, vi è comunque la responsabilità solidale della società e, dunque, dell'amministratore della stessa (cfr.
Cass. Civ., Sez. lav., n. 12459/1998.)
La distinta responsabilità solidale della persona giuridica, e quindi, dell'amministratore, per essere fatta valere, richiede, a norma dell'art. 14 della legge n. 689/1981, un'autonoma contestazione, operata non nella qualità di autore dell'illecito, bensì di corresponsabile del pagamento della sanzione, così così come correttamente emerso dal processo verbale di accertamento. (cfr., pag. 3 del p.v.a.;
Cass. 17701/2016).
In relazione alla questione di merito, l'accertamento effettuato della Guardia Costiera ha evidenziato l'assenza della documentazione idonea a consentire la tracciabilità del pescato, imposta dalla normativa nazionale e comunitaria, correttamente richiamata
4 dalla parte resistente nella compara di risposta (cfr. art. 10 co. 1 lett. z) del D. Lgs
04/2012 del 09/01/2012, così come modificato dall'art. 39 della legge n.154/2016 del
28.7.2016; art. 58 del Reg. CE n. 1224/2009).
In particolare, l'art. 58 del Reg. CE n. 1224/2009 in materia di tracciabilità dei prodotti di pesca e acquacoltura stabilisce che “Tutte le partite di prodotti della pesca
e dell'acquacoltura sono rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura immessi sul mercato nella
Comunità, o che probabilmente lo saranno, sono adeguatamente etichettati per assicurare la rintracciabilità di ogni partita”.
Risulta, dunque, evidente la violazione commessa dal ricorrente, il quale ha omesso di vigilare sul rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità del prodotto ittico, richiesta per tutte le fasi della produzione, trasformazione, della distribuzione, dalla cattura alla raccolta, fino alla vendita al dettaglio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto della proposta opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, ai valori medi.
P. Q. M.
il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Cavallaro, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, liquidate in € 662,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Napoli-Ischia, 18/07/2025
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(dott. Francesco Cavallaro)
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