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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2006 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22793 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
AN RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22793/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. GIRELLI SARA, elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore in Brescia, via Lattanzio Gambara n. 42
e
(c.f. , con l'avv. GIRELLI SARA, elettivamente domiciliato presso Parte_2 C.F._2 lo studio del difensore in Brescia, via Lattanzio Gambara n. 42
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 18.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
««1) Obbligo di vita separata e di mutuo rispetto.
2) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre;
la figlia è maggiorenne, studente, Per_3 economicamente non autosufficiente.
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario i coniugi separandi/divorziandi concordano che, fatto salvo ogni diverso accordo e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei separandi/divorziandi, fintanto che i figli rimarranno minorenni, il Sig. Pt_2 potrà vedere e tenere con sé i figli:
• ogni sabato sera con possibilità di pernotto presso il padre;
• durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
al raggiungimento della maggiore età, i figli potranno frequentare i genitori a propria discrezione.
Tale calendarizzazione potrà essere modificata, con accordo delle parti, nel pieno rispetto delle esigenze e degli impegni dei minori.
5) Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra € 600,00 a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_1 per i figli minori e nonché per la figlia maggiorenne , oltre al 50% delle Per_1 Per_2 Per_3 spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Brescia, che qui si intende interamente richiamato, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Tale assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. Il figlio è maggiorenne ed Per_3 economicamente autosufficiente.
6) I coniugi dichiarano di avere definito ogni situazione di carattere patrimoniale, si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, dichiarano espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro e di rinunciare ad ogni richiesta di assegno di mantenimento reciproco.
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli minori ai fini della validità per l'espatrio, nonché al rilascio del passaporto individuale degli stessi.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/12/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (anno 2011, parte II^, serie C 1, n. 204) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 750/2025 del 23/05/2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 Parte_2
Senegal il 2.12.1993, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia dell'anno 2011, parte II, serie C, n. 204;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente est.
ST TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
AN RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22793/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. GIRELLI SARA, elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore in Brescia, via Lattanzio Gambara n. 42
e
(c.f. , con l'avv. GIRELLI SARA, elettivamente domiciliato presso Parte_2 C.F._2 lo studio del difensore in Brescia, via Lattanzio Gambara n. 42
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 18.11.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
««1) Obbligo di vita separata e di mutuo rispetto.
2) Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre;
la figlia è maggiorenne, studente, Per_3 economicamente non autosufficiente.
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario i coniugi separandi/divorziandi concordano che, fatto salvo ogni diverso accordo e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei separandi/divorziandi, fintanto che i figli rimarranno minorenni, il Sig. Pt_2 potrà vedere e tenere con sé i figli:
• ogni sabato sera con possibilità di pernotto presso il padre;
• durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i figli trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
al raggiungimento della maggiore età, i figli potranno frequentare i genitori a propria discrezione.
Tale calendarizzazione potrà essere modificata, con accordo delle parti, nel pieno rispetto delle esigenze e degli impegni dei minori.
5) Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra € 600,00 a titolo di mantenimento Parte_2 Parte_1 per i figli minori e nonché per la figlia maggiorenne , oltre al 50% delle Per_1 Per_2 Per_3 spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Brescia, che qui si intende interamente richiamato, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Tale assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge. Il figlio è maggiorenne ed Per_3 economicamente autosufficiente.
6) I coniugi dichiarano di avere definito ogni situazione di carattere patrimoniale, si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, ad eccezione di quanto sopra previsto, dichiarano espressamente di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro e di rinunciare ad ogni richiesta di assegno di mantenimento reciproco.
7) Entrambi i coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli minori ai fini della validità per l'espatrio, nonché al rilascio del passaporto individuale degli stessi.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 02/12/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (anno 2011, parte II^, serie C 1, n. 204) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 750/2025 del 23/05/2025, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 Parte_2
Senegal il 2.12.1993, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia dell'anno 2011, parte II, serie C, n. 204;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente est.
ST TI