Articolo 34 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 33Articolo 35
Versione
3 giugno 1985
Art. 34.
L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato.
La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'istituto.
Tali procedure devono assicurare un'adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi.
Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico.
I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico.
Nota all'art. 34, ultimo comma:
Il testo del paragrafo 3 del canone 1737 del codice di diritto canonico (nella versione italiana curata dall'UECI) e' il seguente:
"Anche nei casi in cui il ricorso non sospende per il diritto stesso l'esecuzione, ne' la sospensione fu decisa a norma del can. 1736, par. 2, il Superiore puo' tuttavia per una causa grave ordinare che l'esecuzione sia sospesa, evitando pero' che la salvezza delle anime ne subisca danno".
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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