Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO 3 SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del GOP designato, Dott.ssa Adele Di Lorenzo, all'esito dell'udienza del
05/02/2025, ha pronunciato con lettura di dispositivo e motivazione la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 1818 / 2024. R.G. , promossa da:
CF rapp.to/a e difeso/a dall' avv. VITAGLIANO Parte_1 C.F._1
EN, RE AN, RE NG ed elett.te dom.to/a come in atti
Ricorrente
Contro
rapp.to/a e difeso/a dall'avv. DI FEO AGOSTINO ed elett.te dom.to/a come in atti CP_1
Resistente
Oggetto :Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni :in atti
Ragioni di fatto e di dritto della decisione
Con ricorso depositato in cancelleria in data 24/01/2024, il signor esponeva di Parte_1
aver lavorato, alle dipendente della dal 01.10.2014 al Controparte_2
03.03.2020 data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di dimissioni per giusta causa. Con ricorso ex art 414 cpc depositato innanzi al Tribunale di Napoli sezione lavoro in data 18.12.2020 introduttivo del giudizio avente r.g.n. 20765\2020 il sig. chiedeva la condanna della Parte_1
al pagamento delle spettanze maturate e non percepite nel Controparte_2
corso del dedotto rapporto di lavoro ed in particolare richiedeva il pagamento di € 3.364,98 a titolo di ultime tre mensilità. In data 4.4.2022 la veniva dichiarata Controparte_2
fallita dal Tribunale di Roma ( cfr verbale udienza di verifica ).Con ordinanza del 7.6.2022 il
Tribunale di Napoli sezione lavoro prendeva atto del fallimento del convenuto e interrompeva il giudizio. In data 8.11.2022 ( come da verbale dello stato passivo prodotto) il ricorrente è stato ammesso allo stato passivo della in via privilegiata ex art. 2751 bis n. Controparte_3
1 c.c., per il complessivo importo di Euro 10.954,53, di cui: - Euro 3.724,71 a titolo di TFR;
- Euro
- Euro 1.121,66 a titolo di retribuzione febbraio 2020; - Euro 1.308,60 a titolo di tredicesima 2019 e
2020; - Euro 747,77 a titolo di quattordicesima;
- Euro 647,11 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- Euro 639,78 a titolo di saldo ferie;
- Euro 521,58 a titolo di permessi non retribuiti. Tutto oltre rivalutazione monetaria sino alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo ed interessi legali per l'anno in corso e quello precedente la dichiarazione di fallimento nonché successivi sino al deposito del piano di riparto ove il credito trovi soddisfazione anche parziale. In data 17.1.2023 lo stato passivo veniva approvato e reso esecutivo In data 10.03.2023 il ricorrente inoltrava all' CP_1
con modalità on-line l'istanza ex artt. 1 e 2 d.lg.s 80/92 per l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR pari ad € 3.048,60 maturati negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. L' non ha provveduto al pagamento nel termine di 60 giorni previsto dalla CP_1
legge. In data 15.1.2024 il ricorrente ha depositato telematicamente ricorso amministrativo senza averne esito. Concludeva quindi “Per i motivi tutti esposti in ricorso condannare l'
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 domiciliato come in atti al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 3.048,60
a titolo di ultime tre mensilità oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo” CP_
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda in quanto le mensilità richieste non rientravano nell'ambito dei 12 mesi precedenti all'apertura della procedura fallimentare ed in ogni caso l'eventuale condanna non può eccedere l'importo lordo di €.2814,99 ( L'art. 2, co. 2, d.lgs. 80/92 dispone, infatti, “il pagamento effettuato dal Fondo non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali ). Precisava che per l'anno 2019 la misura massima del trattamento di integrazione salariale al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali per l'anno
2019, per le retribuzioni inferiori o uguali ad euro 2.148,74, come è nel caso di specie (cfr. all. prod. ricorrente istanza di ammissione al passivo e relativa ammissione) è pari ad euro 935,21 (cfr. all.
Circolare n. 5/2019). Allo stesso modo, per l'anno 2020 (cfr. all. Circolare n. 20/2020), CP_1 CP_1
la misura massima del trattamento di integrazione salariale al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2020 è pari ad euro 939,89 per le retribuzioni inferiori o uguali ad euro
2.159,48. Chiedeva il rigetto ed in subordine limitare la domanda a quanto dovuto ex art. 2 co. 2
d.lgs80/92.
Il ricorrente contestava quanto dedotto dall' ed aderiva alla determinazione della somma di CP_1
€.2814.99 All'odierna udienza, acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa, sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi qui da intendersi integralmente trascritte, come da sentenza letta in udienza al termine della camera di consiglio.
2. La domanda è parzialmente fondata. CP_ Ed invero, la legge 29.5.1982 n. 297 all'art 2 ha istituito presso l' un Fondo di garanzia, con lo scopo di sostituirlo al datore di lavoro nel pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità dovute ai dipendenti, in caso di insolvenza.
Ciò detto, va delibata l'eccezione di decadenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in quanto diretta a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sulla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie (in tal senso ex multis, Cass. lav., 15/12/2005, n.27674).
Ai sensi dell'art 4, comma 1°, del d.l. n. 384/1992 (convertito in legge n. 438/1992) "Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".
Nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti (cfr. copia domanda amministrativa del
10/03/2023 ) si evince che non è decorso il termine annuale di decadenza per la proposizione del ricorso giudiziario depositato innanzi al Tribunale. Il termine annuale va infatti calcolato dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (301 giorni :
120 +180) a decorrere dalla domanda amministrativa.
La documentazione in atti fornisce ,infatti, la prova dell'entità del credito ammesso allo stato passivo in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., che ammontava , nel caso del ricorrente, secondo il provvedimento giudiziale Tribunale di Roma dell'08.11.2022 ( dichiarato esecutivo in data
17/01/2023) al complessivo importo di Euro 10.954,53, di cui: - Euro 3.724,71 a titolo di TFR;
-
Euro 1.121,66 a titolo di retribuzione dicembre 2019; - Euro 1.121,66 a titolo di retribuzione gennaio
2020; - Euro 1.121,66 a titolo di retribuzione febbraio 2020; - Euro 1.308,60 a titolo di tredicesima
2019 e 2020; - Euro 747,77 a titolo di quattordicesima;
- Euro 647,11 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- Euro 639,78 a titolo di saldo ferie;
- Euro 521,58 a titolo di permessi non retribuiti.
In particolare per quanto ci riguarda in questa sede ad €. 3364,98 relativo alle mensilità di dicembre
2019, gennaio 2020 e febbraio 2020.
Stante il tenore del provvedimento richiamato, il credito rivendicato è stato ammesso al passivo fallimentare ma, ai fini della copertura del Fondo di Garanzia , esso non può essere riconosciuto per intero .
E' noto, infatti, che l'art. 2 della Legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l' il "Fondo CP_1
di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di intervenire nel pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo. Successivamente con il d.lgs
27.01.1992 n. 80 l'operatività del Fondo di garanzia è stata estesa ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono i termini indicati nell'art.
2. Recita la normativa richiamata
“ Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per
i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”
Occorre quindi verificare se le tre mensilità richieste dal ricorrente rientrino nei dodici mesi antecedenti uno degli eventi individuati dal legislatore.
Secondo il principio espresso dalla S.C. “in caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall' di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui computare - a ritroso - il CP_1
segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro” (cfr. tra le tante
Cassazione civile sez. lav., 29/07/2020, n.16249).
I crediti di lavoro che possono essere corrisposti a carico del Fondo di garanzia sono le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro (l'arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente).Quale ulteriore condizione, gli ultimi tre mesi del rapporto devono rientrare nei 12 mesi che precedono i seguenti termini (articolo 2, comma 1, decreto legislativo 80/1992): la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, se il lavoratore ha cessato il proprio rapporto prima dell'apertura della procedura stessa.
Qualora il lavoratore, prima di tale data, abbia agito in giudizio per il soddisfacimento dei crediti per i quali chiede il pagamento del Fondo, il dies a quo da cui calcolare i 12 mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre del rapporto, è :
- la data di proposizione dell'azione giudiziaria volta alla precostituzione del titolo esecutivo e di quella di formazione di quest'ultimo, così da poter escludere dal computo il lasso di tempo intercorso fra tali due date
- la data del deposito in tribunale del relativo ricorso;
- la data di deposito in tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro, nel caso in cui -
l'intervento del Fondo avvenga a seguito di esecuzione individuale;
- la data del provvedimento di messa in liquidazione, di cessazione dell'esercizio provvisorio, di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa, per i lavoratori che, dopo l'apertura di una procedura concorsuale, abbiano effettivamente continuato a prestare attività lavorativa.
Alla luce di tale principio, quindi, l'azione intrapresa per l'accertamento giudiziale delle spettanze lavorative in data 18/12/2020 dinanzi al Tribunale di Napoli, a pochi mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 03/03/2020, è certamente valevole a determinare il rispetto della tempistica individuata dalla legge in quanto le mensilità de quibus sono riferite alle ultime mensilità antecedenti la cessazione del rapporto ( mesi di dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020). Giudizio interrotto in data 07/06/2022 per il fallimento dichiarato in data 04/04/2022 cui è seguita la tempestiva insinuazione, come in atti documentato.
Per la quantificazione del credito, è fondata l'eccezione dell' secondo la quale l'intervento del CP_1
Fondo di garanzia è soggetto a limiti oggettivi, ovvero che il pagamento non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali (cfr. art 2, comma 2, del d.lgs. n.
80/1992).
In sostanza per determinare il credito del lavoratore va calcolato il credito relativo agli ultimi tre mesi di lavoro;
la somma ottenuta, ove inferiore al massimale, deve essere integralmente pagata dal Fondo di garanzia;
in caso contrario, va ridotta nei limiti del massimale.
CP_ Si aggiunga che “In tema di intervento del Fondo di garanzia gestito dall di cui alla legge n.
297 del 1982, in caso di insolvenza del datore di lavoro, gli importi relativi alle ultime tre mensilità retributive spettanti ai lavoratori sono esenti da contribuzione e si calcolano con applicazione del limite del triplo del trattamento di integrazione salariale mensile determinato al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali” (cfr. Cass. lav. 07/2/2008, n. 2884).
Ne consegue che l'importo dovuto al ricorrente non è pari alla somma richiesta in ricorso, ma a quella, riportata nei limiti del cd. massimale, pari al triplo della misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile, rideterminata nelle note di discussione, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali in complessivi € 2814,99 [ovvero € 935,21 ( dicembre 2019) + 1879,78
(939,89 x 2 gennaio e febbraio 2020)]
Quanto agli accessori, il Fondo di garanzia, agendo quale obbligato ex lege in sostituzione del datore di lavoro e non già del fallimento, è tenuto a corrispondere al lavoratore l'intero debito, nell'ammontare comprendente la sorta capitale e gli accessori dalla maturazione del credito al pagamento (cfr. Cass., sez. Unite, 3.10.2002 n. 14220; Cass. lav. 16.8.2004, n. 15945 e 5.5.2008, n.
11009).
CP_ Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, l' va condannato al pagamento in favore del di €. 2814,99 a titolo di ultime tre mensilità, oltre Pt_1
agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del credito e fino al soddisfo.
In ragione del parziale accoglimento della domanda va disposta la compensazione nella misura della metà di lite;
la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, considerata l'effettiva attività svolta con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del GOP dr.ssa Adele Di
Lorenzo definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
CP_ in parziale accoglimento della domanda, condanna l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 2814,99 a titolo di ultime mensilità; oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione del credito e fino al soddisfo;
CP_ compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della rimanente parte che si liquida in € 800,00 - oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge se dovuti, con attribuzione ai procuratori antistatari
Così deciso in Napoli, lì 05/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Adele Di Lorenzo