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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/10/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1158/2024 del R.G. Trib. in data 20/6/2024, promossa d a
- (C.F. , residente in 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) Parte_1 C.F._1 via Pertini n. 20
- (C.F. ) residente in 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) Parte_2 C.F._2 via Pertini n. 20
- (C.F. ) residente in 30023 Concordia Controparte_1 C.F._3
Sagittaria (VE) via Muteron n. 1 int. 3
- (C.F. ) residente in [...] C.F._4
OM n.49
- (C.F. ) residente in [...] C.F._5
Veneto n. 25/2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca LIUT
a t t o r i / o p p o n e n t i
c o n t r o
1 - (Partita IVA con sede legale in Torino, Piazza San Controparte_4 P.IVA_1
Carlo n. 156, rappresentata dalla procuratrice (codice fiscale Controparte_5
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Versace P.IVA_2
c o n v e n u t a / o p p o s t a
avente per oggetto: opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.) trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 17/9/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
- parti attrici/opponenti, come da atto introduttivo, richiamato con nota di precisazione delle conclusioni depositata in via telematica in data 25/6/25 e pertanto:
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa,
12.1. in via cautelare, in principalità inaudita altera parte, in subordine previa instaurazione del contraddittorio di rito, disporre la sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c. dell'efficacia esecutiva
e/o dell'esecuzione del titolo precettato costituito dal Contratto di mutuo fondiario n. 056/4702359 del 25.03.2008 tra (mutuante), Controparte_6
(mutuatario) e (mutuatario) nel quale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e compaiono quali terzi datori di ipoteca e in seguito a CP_2 CP_3 successione di (datore di ipoteca), quale comproprietario di immobile dato in Persona_1 garanzia reale
12.2. nel merito in via principale, accertare e dichiarare la nullità o l'annullabilità o l'invalidità o
l'inefficacia o comunque revocare gli Atti di precetto [valore € 112.467,69] notificati agli Attori opponenti;
12.3. nel merito in via subordinata, previo accertamento della fondatezza delle eccezioni e deduzioni articolate in premessa, ridurre la pretesa creditoria secondo l'importo che sarà ritenuto di giustizia;
12.4. in ogni caso, con adozione di ogni provvedimento utile e necessario alla tutela dei diritti degli
Attori opponenti;
12.5. quanto alle spese di lite, in principalità con vittoria delle spese di lite;
in subordine, spese compensate.”.
- parti convenute, come da foglio depositato in via telematica in data 16/12/24 e pertanto:
“Nel merito:
2 - rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi esposti nella presente comparsa;
- con vittoria delle spese e competenze;
- ulteriormente, condannare gli opponenti in solido ad una somma ritenuta di equità e giustizia ex art. 96, 3° comma, c.p.c per le ragioni esposte in narrativa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e quali mutuatari, Parte_1 Parte_2
e quali terzi datori di ipoteca, quale Controparte_1 CP_2 CP_3 comproprietario dell'immobile ipotecato, hanno congiuntamente proposto opposizione al precetto loro notificato dal creditore INTESA SAN PAOLO S.p.A., titolato da contratto di mutuo fondiario, contestando da un lato, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il diritto di procedere a esecuzione forzata, d'altro lato, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la regolarità formale del precetto.
Si è regolarmente costituita la parte opposta, contestando tutti i motivi di opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa è stata trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito del quale è stata fissata l'udienza per la rimessione in decisione, preceduta dal deposito degli scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
2. Gli opponenti hanno articolato una pluralità di motivi di opposizione, uno solo dei quali fondato, di natura residuale e del tutto marginale, il che comporta l'annullamento solo parziale, per una minima parte, dell'atto di precetto (cfr. Cass. 24704/2020).
2.1. Con il primo motivo di opposizione è stata eccepita la nullità o inefficacia del precetto per inesistenza della procura alle liti, in quanto sottoscritta da soggetto privo del potere di rappresentanza di INTESA SAN PAOLO S.p.A..
L'eccezione è infondata, perché già nel precetto la parte opposta aveva precisato che la procura alle liti era stata sottoscritta sulla base di due sottostanti procure speciali con rappresentanza. I due documenti sono stati depositati nel presente giudizio. Con la prima di tali procure (doc. 4 parte opposta), INTESA SAN PAOLO S.p.A. aveva a conferito a il potere di Controparte_5 compiere, anche a mezzo di procuratori, le azioni volte, tra l'altro, al recupero dei propri crediti.
3 Sulla scorta dei poteri conferitile, la mandataria aveva poi nominato e Controparte_5 costituito alcuni procuratori speciali, per lo svolgimento delle attività oggetto del mandato ricevuto
(doc.5). Tra i procuratori speciali di vi era anche che pertanto ha CP_5 Testimone_1 legittimamente sottoscritto la procura alle liti allegata al precetto.
Resta da aggiungere che nell'atto di precetto erano anche stati puntualmente e specificamente indicati gli estremi delle due procure, conferite con atti pubblici. La mancata allegazione di tali procure all'atto di precetto non ha comportato alcuna invalidità o inefficacia, né alcuna lesione sostanziale dei diritti difensivi dei soggetti precettati, sia perché si tratta di adempimento formale non previsto, sia perché la creditrice, provvedendo al successivo deposito di tali documenti nel corso del giudizio a seguito della contestazione mossa con l'atto di opposizione, ha dimostrato l'esistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto che ha firmato la procura alle liti.
2.2. Le argomentazioni che precedono rivelano l'infondatezza del secondo motivo di opposizione, con cui è contestato il difetto di legittimazione ad agire di INTESA SAN PAOLO S.p.A..
La legittimazione ad agire spetta, in via generale, al titolare del diritto di procedere esecutivamente,
e quindi, nel caso in esame, a INTESA SAN PAOLO S.p.A., quale cessionaria del credito titolato dal mutuo fondiario.
La in quanto legittimata attiva, in effetti, ha correttamente intimato il precetto, agendo per il CP_6 tramite della procuratrice speciale a sua volta rappresentata dalla propria Controparte_5 procuratrice.
2.3. Come correttamente rilevato da parte opposta, l'eccezione di omessa notificazione del titolo esecutivo è infondata.
L'art. 41 comma 1 D.Lgs. 385/1993 esclude, nel procedimento espropriativo relativo a crediti fondiari, la notificazione del titolo contrattuale esecutivo. La norma citata trova applicazione nel caso di specie, non essendo contestato che il titolo esecutivo sia costituito da un contratto di mutuo fondiario.
Non è condivisibile la replica degli opponenti, secondo i quali la deroga varrebbe per la espropriazione vera e propria e non per la fase preliminare della notifica del precetto. Essendo la notificazione del titolo esecutivo un adempimento previsto proprio nella fase antecedente all'inizio dell'esecuzione forzata, né essendo prevista una successiva notificazione in corso di espropriazione, la deroga prevista dalla norma citata non può che trovare applicazione nella fase preliminare. Ne
4 deriva l'inapplicabilità alla fattispecie in esame, operando l'ipotesi derogatoria, della previsione di nullità del precetto di cui all'art. 480 comma 2 c.p.c..
In ogni caso, è stata fornita la prova che il contratto di mutuo è stato comunque notificato agli eredi dei terzi datori d'ipoteca (doc.2).
2.4. Con ulteriore motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito il difetto di prova dell'ammontare del credito a titolo di rate scadute e non pagate, contestando in particolare l'omessa detrazione, dalla somma oggetto d'intimazione, delle rate pagate fino al 30/6/2014.
Va preliminarmente rilevato che l'importo capitale indicato nell'atto di precetto è stato ricavato dall'ammontare riportato nel rendiconto del finanziamento al 31/12/2016 (doc. 6 di parte opposta).
Quanto all'eccepito pagamento di una parte delle rate, la creditrice ha specificato nell'atto di precetto che non erano state pagate le rate a partire dal mese di luglio 2014 (si veda anche il doc.7 della convenuta), quindi da epoca successiva a quella in cui sarebbero avvenuti i pagamenti eccepiti dagli opponenti. A fronte di tale specificazione, sarebbe stato quindi onere degli stessi opponenti provare il fatto (parzialmente) estintivo, cioè l'imputazione dei pagamenti alla somma pretesa nel precetto a titolo di rate scadute e non pagate, con conseguente riduzione dell'importo dovuto in via capitale (si veda, in motivazione, Cass. 5635/2017, secondo la quale “... Il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito ...”).
La prova richiesta non è stata fornita, derivandone il rigetto del motivo di opposizione.
2.5. Gli opponenti hanno lamentato l'omessa analitica indicazione nel precetto dei criteri di determinazione degli interessi legali.
All'omissione non consegue alcuna invalidità formale, poiché, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. 8906/2022).
In sede di opposizione, parte opposta ha dedotto che gli interessi di mora indicati in precetto sono risultati dall'applicazione del tasso di mora contrattualmente previsto dall'art. 6 del contratto di
5 mutuo fondiario (“... Tasso contrattuale nominale annuo in vigore rispettivamente alla data di scadenza di ogni singola rata di rimborso scaduta e non pagata oppure alla data di richiesta del pagamento di qualsiasi altra somma, aumentato di due punti, fatto salvo il rispetto del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla legge sull'usura. Gli interessi di mora saranno calcolati secondo i giorni di calendario civile, e decoreranno a pieno diritto, senza bisogno di intimazione, dal giorno in cui avrebbe dovuto essere corrisposto a una qualunque somma per capitale, interessi, accessori e spese fino al giorno di effettivo pagamento. Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica ...”).
A fronte della chiara indicazione dei criteri di computo (tasso, periodo e metodo di calcolo), gli opponenti non hanno specificamente contestato l'applicazione nel caso concreto dei criteri richiamati e quindi la quantificazione operata nell'atto di precetto, derivando dal difetto di contestazione l'assolvimento dell'onere della prova a carico della creditrice opposta e quindi l'infondatezza dell'eccezione.
2.6. È fondato solo l'ultimo motivo di opposizione, con il quale è stata contestata la debenza dell'IVA, quale spesa del precetto.
Non essendo contestato che la parte creditrice, essendo un soggetto IVA, può rivalersi del tributo in questione, l'importo di 55,48 euro, quale imposta sui compensi spettanti al difensore per l'atto di precetto, non è dovuto (Cass. 2818/2024), perché, se anch'esso venisse rimborsato, vi sarebbe un'illegittima locupletazione, in quanto la creditrice lo percepirebbe due volte, una detraendolo dell'imposta dovuta e l'altra ricevendolo dal debitore.
3. In definitiva, l'opposizione va per lo più respinta e accolta solo per una parte minima e concretamente irrilevante (euro 55,48 su euro 112.467,69).
Ciò comporta la sostanziale integrale soccombenza degli opponenti e la conseguente loro condanna alla rifusione delle spese di lite.
La quantificazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, per lo scaglione corrispondente al valore della causa
(determinato dalla somma oggetto di precetto) e per importi minimi, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività svolta.
6 Deve essere, infine, rigettata la domanda con cui parte convenuta/opposta ha chiesto, ex art. 96
c.p.c., la condanna degli opponenti, non potendosi affermare, valutata nel suo complesso, la natura temeraria dell'opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1158/2024 del R.G., così decide:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dagli attori/opponenti Parte_1
che per il resto Parte_2 Controparte_1 CP_2 CP_3 rigetta, annulla parzialmente il precetto opposto, limitatamente all'importo di euro 55,48 posto a carico degli intimati a titolo di IVA sui compensi per le spese di precetto;
- condanna gli attori/opponenti Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 CP_3 della convenuta/opposta INTESA SAN PAOLO S.p.A., che liquida nella somma di € 7.052,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% ed ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 16 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1158/2024 del R.G. Trib. in data 20/6/2024, promossa d a
- (C.F. , residente in 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) Parte_1 C.F._1 via Pertini n. 20
- (C.F. ) residente in 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) Parte_2 C.F._2 via Pertini n. 20
- (C.F. ) residente in 30023 Concordia Controparte_1 C.F._3
Sagittaria (VE) via Muteron n. 1 int. 3
- (C.F. ) residente in [...] C.F._4
OM n.49
- (C.F. ) residente in [...] C.F._5
Veneto n. 25/2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca LIUT
a t t o r i / o p p o n e n t i
c o n t r o
1 - (Partita IVA con sede legale in Torino, Piazza San Controparte_4 P.IVA_1
Carlo n. 156, rappresentata dalla procuratrice (codice fiscale Controparte_5
), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Versace P.IVA_2
c o n v e n u t a / o p p o s t a
avente per oggetto: opposizione a precetto (art. 615 comma 1 c.p.c.) trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 17/9/2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
- parti attrici/opponenti, come da atto introduttivo, richiamato con nota di precisazione delle conclusioni depositata in via telematica in data 25/6/25 e pertanto:
“Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa,
12.1. in via cautelare, in principalità inaudita altera parte, in subordine previa instaurazione del contraddittorio di rito, disporre la sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c. dell'efficacia esecutiva
e/o dell'esecuzione del titolo precettato costituito dal Contratto di mutuo fondiario n. 056/4702359 del 25.03.2008 tra (mutuante), Controparte_6
(mutuatario) e (mutuatario) nel quale Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e compaiono quali terzi datori di ipoteca e in seguito a CP_2 CP_3 successione di (datore di ipoteca), quale comproprietario di immobile dato in Persona_1 garanzia reale
12.2. nel merito in via principale, accertare e dichiarare la nullità o l'annullabilità o l'invalidità o
l'inefficacia o comunque revocare gli Atti di precetto [valore € 112.467,69] notificati agli Attori opponenti;
12.3. nel merito in via subordinata, previo accertamento della fondatezza delle eccezioni e deduzioni articolate in premessa, ridurre la pretesa creditoria secondo l'importo che sarà ritenuto di giustizia;
12.4. in ogni caso, con adozione di ogni provvedimento utile e necessario alla tutela dei diritti degli
Attori opponenti;
12.5. quanto alle spese di lite, in principalità con vittoria delle spese di lite;
in subordine, spese compensate.”.
- parti convenute, come da foglio depositato in via telematica in data 16/12/24 e pertanto:
“Nel merito:
2 - rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi esposti nella presente comparsa;
- con vittoria delle spese e competenze;
- ulteriormente, condannare gli opponenti in solido ad una somma ritenuta di equità e giustizia ex art. 96, 3° comma, c.p.c per le ragioni esposte in narrativa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e quali mutuatari, Parte_1 Parte_2
e quali terzi datori di ipoteca, quale Controparte_1 CP_2 CP_3 comproprietario dell'immobile ipotecato, hanno congiuntamente proposto opposizione al precetto loro notificato dal creditore INTESA SAN PAOLO S.p.A., titolato da contratto di mutuo fondiario, contestando da un lato, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il diritto di procedere a esecuzione forzata, d'altro lato, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la regolarità formale del precetto.
Si è regolarmente costituita la parte opposta, contestando tutti i motivi di opposizione.
Rigettata l'istanza di sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa è stata trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito del quale è stata fissata l'udienza per la rimessione in decisione, preceduta dal deposito degli scritti conclusivi nei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
2. Gli opponenti hanno articolato una pluralità di motivi di opposizione, uno solo dei quali fondato, di natura residuale e del tutto marginale, il che comporta l'annullamento solo parziale, per una minima parte, dell'atto di precetto (cfr. Cass. 24704/2020).
2.1. Con il primo motivo di opposizione è stata eccepita la nullità o inefficacia del precetto per inesistenza della procura alle liti, in quanto sottoscritta da soggetto privo del potere di rappresentanza di INTESA SAN PAOLO S.p.A..
L'eccezione è infondata, perché già nel precetto la parte opposta aveva precisato che la procura alle liti era stata sottoscritta sulla base di due sottostanti procure speciali con rappresentanza. I due documenti sono stati depositati nel presente giudizio. Con la prima di tali procure (doc. 4 parte opposta), INTESA SAN PAOLO S.p.A. aveva a conferito a il potere di Controparte_5 compiere, anche a mezzo di procuratori, le azioni volte, tra l'altro, al recupero dei propri crediti.
3 Sulla scorta dei poteri conferitile, la mandataria aveva poi nominato e Controparte_5 costituito alcuni procuratori speciali, per lo svolgimento delle attività oggetto del mandato ricevuto
(doc.5). Tra i procuratori speciali di vi era anche che pertanto ha CP_5 Testimone_1 legittimamente sottoscritto la procura alle liti allegata al precetto.
Resta da aggiungere che nell'atto di precetto erano anche stati puntualmente e specificamente indicati gli estremi delle due procure, conferite con atti pubblici. La mancata allegazione di tali procure all'atto di precetto non ha comportato alcuna invalidità o inefficacia, né alcuna lesione sostanziale dei diritti difensivi dei soggetti precettati, sia perché si tratta di adempimento formale non previsto, sia perché la creditrice, provvedendo al successivo deposito di tali documenti nel corso del giudizio a seguito della contestazione mossa con l'atto di opposizione, ha dimostrato l'esistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto che ha firmato la procura alle liti.
2.2. Le argomentazioni che precedono rivelano l'infondatezza del secondo motivo di opposizione, con cui è contestato il difetto di legittimazione ad agire di INTESA SAN PAOLO S.p.A..
La legittimazione ad agire spetta, in via generale, al titolare del diritto di procedere esecutivamente,
e quindi, nel caso in esame, a INTESA SAN PAOLO S.p.A., quale cessionaria del credito titolato dal mutuo fondiario.
La in quanto legittimata attiva, in effetti, ha correttamente intimato il precetto, agendo per il CP_6 tramite della procuratrice speciale a sua volta rappresentata dalla propria Controparte_5 procuratrice.
2.3. Come correttamente rilevato da parte opposta, l'eccezione di omessa notificazione del titolo esecutivo è infondata.
L'art. 41 comma 1 D.Lgs. 385/1993 esclude, nel procedimento espropriativo relativo a crediti fondiari, la notificazione del titolo contrattuale esecutivo. La norma citata trova applicazione nel caso di specie, non essendo contestato che il titolo esecutivo sia costituito da un contratto di mutuo fondiario.
Non è condivisibile la replica degli opponenti, secondo i quali la deroga varrebbe per la espropriazione vera e propria e non per la fase preliminare della notifica del precetto. Essendo la notificazione del titolo esecutivo un adempimento previsto proprio nella fase antecedente all'inizio dell'esecuzione forzata, né essendo prevista una successiva notificazione in corso di espropriazione, la deroga prevista dalla norma citata non può che trovare applicazione nella fase preliminare. Ne
4 deriva l'inapplicabilità alla fattispecie in esame, operando l'ipotesi derogatoria, della previsione di nullità del precetto di cui all'art. 480 comma 2 c.p.c..
In ogni caso, è stata fornita la prova che il contratto di mutuo è stato comunque notificato agli eredi dei terzi datori d'ipoteca (doc.2).
2.4. Con ulteriore motivo di opposizione, gli opponenti hanno eccepito il difetto di prova dell'ammontare del credito a titolo di rate scadute e non pagate, contestando in particolare l'omessa detrazione, dalla somma oggetto d'intimazione, delle rate pagate fino al 30/6/2014.
Va preliminarmente rilevato che l'importo capitale indicato nell'atto di precetto è stato ricavato dall'ammontare riportato nel rendiconto del finanziamento al 31/12/2016 (doc. 6 di parte opposta).
Quanto all'eccepito pagamento di una parte delle rate, la creditrice ha specificato nell'atto di precetto che non erano state pagate le rate a partire dal mese di luglio 2014 (si veda anche il doc.7 della convenuta), quindi da epoca successiva a quella in cui sarebbero avvenuti i pagamenti eccepiti dagli opponenti. A fronte di tale specificazione, sarebbe stato quindi onere degli stessi opponenti provare il fatto (parzialmente) estintivo, cioè l'imputazione dei pagamenti alla somma pretesa nel precetto a titolo di rate scadute e non pagate, con conseguente riduzione dell'importo dovuto in via capitale (si veda, in motivazione, Cass. 5635/2017, secondo la quale “... Il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito ...”).
La prova richiesta non è stata fornita, derivandone il rigetto del motivo di opposizione.
2.5. Gli opponenti hanno lamentato l'omessa analitica indicazione nel precetto dei criteri di determinazione degli interessi legali.
All'omissione non consegue alcuna invalidità formale, poiché, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. 8906/2022).
In sede di opposizione, parte opposta ha dedotto che gli interessi di mora indicati in precetto sono risultati dall'applicazione del tasso di mora contrattualmente previsto dall'art. 6 del contratto di
5 mutuo fondiario (“... Tasso contrattuale nominale annuo in vigore rispettivamente alla data di scadenza di ogni singola rata di rimborso scaduta e non pagata oppure alla data di richiesta del pagamento di qualsiasi altra somma, aumentato di due punti, fatto salvo il rispetto del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla legge sull'usura. Gli interessi di mora saranno calcolati secondo i giorni di calendario civile, e decoreranno a pieno diritto, senza bisogno di intimazione, dal giorno in cui avrebbe dovuto essere corrisposto a una qualunque somma per capitale, interessi, accessori e spese fino al giorno di effettivo pagamento. Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica ...”).
A fronte della chiara indicazione dei criteri di computo (tasso, periodo e metodo di calcolo), gli opponenti non hanno specificamente contestato l'applicazione nel caso concreto dei criteri richiamati e quindi la quantificazione operata nell'atto di precetto, derivando dal difetto di contestazione l'assolvimento dell'onere della prova a carico della creditrice opposta e quindi l'infondatezza dell'eccezione.
2.6. È fondato solo l'ultimo motivo di opposizione, con il quale è stata contestata la debenza dell'IVA, quale spesa del precetto.
Non essendo contestato che la parte creditrice, essendo un soggetto IVA, può rivalersi del tributo in questione, l'importo di 55,48 euro, quale imposta sui compensi spettanti al difensore per l'atto di precetto, non è dovuto (Cass. 2818/2024), perché, se anch'esso venisse rimborsato, vi sarebbe un'illegittima locupletazione, in quanto la creditrice lo percepirebbe due volte, una detraendolo dell'imposta dovuta e l'altra ricevendolo dal debitore.
3. In definitiva, l'opposizione va per lo più respinta e accolta solo per una parte minima e concretamente irrilevante (euro 55,48 su euro 112.467,69).
Ciò comporta la sostanziale integrale soccombenza degli opponenti e la conseguente loro condanna alla rifusione delle spese di lite.
La quantificazione di cui al dispositivo consegue all'applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 e successivi aggiornamenti, per lo scaglione corrispondente al valore della causa
(determinato dalla somma oggetto di precetto) e per importi minimi, per la semplicità delle questioni trattate e la limitata attività svolta.
6 Deve essere, infine, rigettata la domanda con cui parte convenuta/opposta ha chiesto, ex art. 96
c.p.c., la condanna degli opponenti, non potendosi affermare, valutata nel suo complesso, la natura temeraria dell'opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1158/2024 del R.G., così decide:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dagli attori/opponenti Parte_1
che per il resto Parte_2 Controparte_1 CP_2 CP_3 rigetta, annulla parzialmente il precetto opposto, limitatamente all'importo di euro 55,48 posto a carico degli intimati a titolo di IVA sui compensi per le spese di precetto;
- condanna gli attori/opponenti Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 CP_3 della convenuta/opposta INTESA SAN PAOLO S.p.A., che liquida nella somma di € 7.052,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario del 15% ed ulteriori accessori se e in quanto dovuti per legge.
Così deciso in Pordenone, in data 16 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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