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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art 127 ter cpc nella causa iscritta al n.10719/2022 R.G. tra
nata il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Elisabetta Errico come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.10.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere titolare di rendita CP_ dal 2016 a seguito del riconoscimento della natura professionale delle malattie denunciate (ipertrofia del cingolo e muscoli brachiali spalla dx, BPCO e lieve ipoacusia bilaterale), esponeva che, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 17.01.2020, gli era stato riconosciuto l'assegno ordinario ex art. 1 CP_ L.222/84; che con provvedimento del 14.05.2020 l' provvedeva alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità n. 34024278, trattenendo sia sugli arretrati spettanti che sul rateo dell'assegno la somma mensile di € 513,51, pari all'importo della rendita , sul presupposto della incumulabilità CP_2 delle due prestazioni ai sensi dell'art. 1, comma 43, della Legge 335/95.
Ritenendo del tutto illegittime le trattenute operate, in quanto le suddette prestazioni erano state riconosciute per eventi invalidanti differenti, chiedeva accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario per intero e per l'effetto condannarsi l' alla corresponsione della prestazione CP_1 dovuta a decorrere dal 01.07.2017, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. L'art. 1 co. 43 della l. n. 335/95 così dispone: “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di prestazioni previdenziali, il divieto di cumulo, stabilito dall'art.
1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fra prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell per gli stessi CP_2 eventi invalidanti, trova applicazione solo quando le due prestazioni - alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale” (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n.
5494/2006).
Ed ancora: “[…] il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, l. 8 agosto 1995 n. 335 trova applicazione solo CP_ quando le prestazioni a carico dell' alle quali il divieto si riferisce, siano liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rendita vitalizia abbia quale presupposto il medesimo infortunio o malattia professionale.
Ne deriva che qualora nella valutazione dell'invalidità pensionabile a carico dell vi sia una coincidenza solo parziale CP_1 rispetto alle invalidità indennizzate dall' il divieto di cumulo tra le due prestazioni non opera. In altri termini, il CP_2 presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall ha solo contribuito CP_2
CP_ al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell' (cfr., Cass. 8 ottobre 2019, n.
25197, Cass. 25 maggio 2017 n. 13187).
Tanto premesso, dagli atti di causa non emerge una completa o prevalente sovrapponibilità degli eventi invalidanti.
Dalla lettura della relazione resa dal CTU Dott. in sede di giudizio per ATP, si evince che le Per_1 patologie per le quali è stato riconosciuto il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, rappresentate da “Esiti di asportazione di neurinoma VIII nervo di sinistra con asportazione del timpano ed anacusia a sinistra ed ipoacusia a destra, Artrosi polidistrettuale, Broncopneumopatia cronico ostruttiva, Cardiopatia ipertensiva, Sindrome depressivo ansiosa reattiva, esofagite da reflusso”, sono differenti e ulteriori rispetto a quelle che hanno CP_ giustificato la rendita ovvero “Ipotrofia del cingolo e muscoli brachiali, BPCO e lieve ipoacusia bilaterale”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, rilevata la non completa coincidenza tra gli eventi invalidanti posti a base della rendita rispetto alla prestazione previdenziale, si deve ritenere che non vi sia CP_2 incompatibilità tra le due prestazioni, e pertanto va riconosciuto il diritto del ricorrente all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità per intero a decorrere dal 01.07.2017.
Le spese processuali, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico dell' secondo la CP_1 regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità per intero con decorrenza dal 01.07.2017;
- condanna l' al pagamento di quanto dovuto per il suddetto titolo, aumentato di interessi legali sui CP_1 ratei arretrati dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Errico Elisabetta dichiaratosi antistatario.
Lecce, 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(f.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art 127 ter cpc nella causa iscritta al n.10719/2022 R.G. tra
nata il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Elisabetta Errico come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.10.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere titolare di rendita CP_ dal 2016 a seguito del riconoscimento della natura professionale delle malattie denunciate (ipertrofia del cingolo e muscoli brachiali spalla dx, BPCO e lieve ipoacusia bilaterale), esponeva che, con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 17.01.2020, gli era stato riconosciuto l'assegno ordinario ex art. 1 CP_ L.222/84; che con provvedimento del 14.05.2020 l' provvedeva alla liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità n. 34024278, trattenendo sia sugli arretrati spettanti che sul rateo dell'assegno la somma mensile di € 513,51, pari all'importo della rendita , sul presupposto della incumulabilità CP_2 delle due prestazioni ai sensi dell'art. 1, comma 43, della Legge 335/95.
Ritenendo del tutto illegittime le trattenute operate, in quanto le suddette prestazioni erano state riconosciute per eventi invalidanti differenti, chiedeva accertarsi il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno ordinario per intero e per l'effetto condannarsi l' alla corresponsione della prestazione CP_1 dovuta a decorrere dal 01.07.2017, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. L'art. 1 co. 43 della l. n. 335/95 così dispone: “Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di prestazioni previdenziali, il divieto di cumulo, stabilito dall'art.
1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, fra prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, con le rendite vitalizie a carico dell per gli stessi CP_2 eventi invalidanti, trova applicazione solo quando le due prestazioni - alle quali il divieto si riferisce - abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale e siano completamente sovrapponibili, solo con riferimento a tali situazioni potendosi ipotizzare quella duplicazione di tutela con la quale si giustifica la scelta legislativa dell'approntamento di un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale” (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n.
5494/2006).
Ed ancora: “[…] il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, l. 8 agosto 1995 n. 335 trova applicazione solo CP_ quando le prestazioni a carico dell' alle quali il divieto si riferisce, siano liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rendita vitalizia abbia quale presupposto il medesimo infortunio o malattia professionale.
Ne deriva che qualora nella valutazione dell'invalidità pensionabile a carico dell vi sia una coincidenza solo parziale CP_1 rispetto alle invalidità indennizzate dall' il divieto di cumulo tra le due prestazioni non opera. In altri termini, il CP_2 presupposto del medesimo evento invalidante, da cui deriva il divieto di cumulo, si verifica in situazioni di invalidità connotate da completa sovrapponibilità mentre la incumulabilità non sussiste se l'evento indennizzato dall ha solo contribuito CP_2
CP_ al più ampio quadro invalidante che ha dato luogo alla prestazione a carico dell' (cfr., Cass. 8 ottobre 2019, n.
25197, Cass. 25 maggio 2017 n. 13187).
Tanto premesso, dagli atti di causa non emerge una completa o prevalente sovrapponibilità degli eventi invalidanti.
Dalla lettura della relazione resa dal CTU Dott. in sede di giudizio per ATP, si evince che le Per_1 patologie per le quali è stato riconosciuto il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, rappresentate da “Esiti di asportazione di neurinoma VIII nervo di sinistra con asportazione del timpano ed anacusia a sinistra ed ipoacusia a destra, Artrosi polidistrettuale, Broncopneumopatia cronico ostruttiva, Cardiopatia ipertensiva, Sindrome depressivo ansiosa reattiva, esofagite da reflusso”, sono differenti e ulteriori rispetto a quelle che hanno CP_ giustificato la rendita ovvero “Ipotrofia del cingolo e muscoli brachiali, BPCO e lieve ipoacusia bilaterale”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, rilevata la non completa coincidenza tra gli eventi invalidanti posti a base della rendita rispetto alla prestazione previdenziale, si deve ritenere che non vi sia CP_2 incompatibilità tra le due prestazioni, e pertanto va riconosciuto il diritto del ricorrente all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità per intero a decorrere dal 01.07.2017.
Le spese processuali, liquidate e distratte come da dispositivo, vanno poste a carico dell' secondo la CP_1 regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente ha diritto ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità per intero con decorrenza dal 01.07.2017;
- condanna l' al pagamento di quanto dovuto per il suddetto titolo, aumentato di interessi legali sui CP_1 ratei arretrati dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Errico Elisabetta dichiaratosi antistatario.
Lecce, 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(f.to Andrea Basta)