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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2492/2023 del Ruolo Generale Civile - Lavoro e
Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessio Nobile C.F._1
RICORRENTE
IN RIASSUNZIONE
E
(già Controparte_1 [...]
), C.F. , in persona del Ministro pro tempore, in proprio Controparte_2 P.IVA_1
e nella qualità di soggetto subentrato nel contenzioso relativo alla soppressa all' rappresentato e difeso ope Controparte_3 legis dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE OGGETTO: giudizio di rinvio dalla Cassazione (sentenza Cass. 11 luglio 2023,
n. 19728/2023).
CONCLUSIONI PALLARIA: in riforma della sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, n. 786/2018, sulla base di quanto disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza di rinvio n. 19728/2023: in via principale a) Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la convenuta è intercorso senza soluzione di continuità un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il marzo dell'anno 2005 ed il 28 febbraio 2011 o altra data accertata nel corso del presente giudizio, con conseguente diritto del ricorrente ad essere inquadrato con la qualifica di Quadro del CCNL Commercio ovvero in quelle altre qualifiche ritenute spettanti, ed a percepire il relativo trattamento economico, normativo e previdenziale, se del caso ex art. 36 Cost. e comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostogli;
b) accertare e dichiarare, se del caso anche incidenter tantum, la simulazione e/o nullità ex art. 1414 c.c. dei contratti di lavoro a progetto applicati al dedotto rapporto di lavoro, accertando e dichiarando altresì la nullità dei termini apposti ad ogni patto e/o contratto applicato al dedotto rapporto di lavoro per violazione del D. Lgs. 368/2001, con ogni connessa conseguenza di legge;
c) conseguentemente e comunque condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 150.217,20 per i titoli i titoli retributivi dedotti (differenza paga base, 13^, 14^, ferie, permessi, Tfr, indennità di preavviso etc…), o in subordine, di quell'altra maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre accessori come per legge dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento;
d) ordinare alla convenuta di regolarizzare presso gli enti previdenziali la posizione contributiva del ricorrente per i periodi di omessa e/o irregolare contribuzione;
Sul licenziamento: e) in via principale, accertare e dichiarare l'inefficacia, l'annullabilità e/o nullità, ed in ogni caso, l'illegittimità del licenziamento comunicato al ricorrente con lettera del 25.02.2011 poiché privo di giusta causa e/o giustificato motivo ai sensi della legge 604/66 nonché per la sua natura discriminatoria che ne determina la nullità, e, conseguentemente, condannare la convenuta a reintegrarlo nel proprio posto di lavoro ex art. 18 L. 300/70 ed a corrispondere allo stesso le retribuzioni medio tempore maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra nel posto di lavoro, e comunque quantomeno nella misura minima garantita di 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
f) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare comunque ed in ogni caso l'illegittimità del licenziamento poiché privo di giusta causa e/o di giustificato motivo e comunque discriminatorio e, conseguentemente, nella sola denegata ipotesi in cui non ricorrano gli estremi applicativi dell'art. 18 L. 300/70, condannare la convenuta a riassumere in servizio il ricorrente ex art. 8 L. 604/66 (come modificato dalla legge n. 108 del 1990) o, in mancanza, a corrispondergli il risarcimento del danno in misura equivalente a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella diversa misura di legge che verrà determinata dal Giudice e ritenuta di giustizia, oltre al pagamento della somma complessiva di € 15.160,48 a titolo di TFR come risultante dai conteggi, ovvero, in subordine nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre accessori come per legge dalla data di cessazione del rapporto sino all'effettivo pagamento;
g) In via gradata, sempre salvi il ripristino del rapporto e l'accantonamento del TFR ut supra, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. a pagare la somma - ut minus – pari a 12 (dodici) mensilità della retribuzione globale di fatto, o quell'atra ritenuta di giustizia e/o equa, a titolo di indennità ex art. 32, c. 5, Legge n. 183/2010; In ogni caso: h) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'interruzione del rapporto di lavoro e condannare la convenuta alla riammissione del Dott. nel proprio posto di lavoro ovvero alla reintegra e/o Parte_1 al ripristino dello stesso con condanna della convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni dal momento dell'illegittima interruzione del rapporto di lavoro sino alla riammissione in servizio, anche a titolo di risarcimento del danno;
i) condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, su tutte le somme che risulteranno dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme, via via rivalutate, da quando ciascuna di esse spettava ex art. 429 c.p.c. Con vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari. CONCLUSIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY:
Respingere il ricorso. Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti del MISE e Parte_1 dell' (da ora anche Controparte_4
o anche ), chiedendo: CP_3 Controparte_4
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell' dal 15.2.2005 al 28.2.2011 (dal febbraio 2005 al mese di CP_3 maggio 2006 il rapporto di lavoro de quo essendo stato privo di regolarizzazione), con diritto ad essere inquadrato con la qualifica di quadro del CCNL Commercio e a conseguire il relativo trattamento economico;
l'accertamento della nullità e/o illegittimità o simulazione dei contratti di lavoro a progetto intercorsi inter-partes, nonché la nullità del termine apposto ai suddetti contratti, per violazione del d.lgs. n. 368 del 2001, con ogni conseguenza di legge;
la condanna dell' al pagamento della somma di € 150.217,20 a titolo CP_3 di differenze retributive;
l'accertamento della illegittimità del licenziamento comunicatogli con lettera del
25.2.2011, con reintegra nel posto di lavoro e pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra o con condanna alla riassunzione ed al risarcimento del danno ex art 8 della legge n. 604 del 1966.
A tal fine il deduceva in sintesi: Pt_1
di aver lavorato dal 15.2.2005 al 29.2.2011 per l'Associazione senza CP_4 contratto di lavoro sino al 2.5.2006 e da tale data sulla base di una serie di contratti di lavoro a progetto (e relative proroghe), illegittimi per genericità del progetto;
di avere lavorato sotto il controllo del Direttore dell' (o dei suoi CP_3 preposti), ai quali doveva rispondere delle attività svolte;
di essere stato obbligato a rispettare l'impostazione generale delle attività istituzionali dell' , nonché a render conto del proprio operato al MISE quanto CP_3 all'attività svolta in esecuzione delle convenzioni esistenti tra l' e il CP_3
; CP_1 che le mansioni da egli svolte erano sussumibili nel livello quadri del CCNL
Commercio; di avere lavorato dalle ore 8,30 alle 18,30 dal lunedì al giovedì e dalle 8,30 alle
16,00 il venerdì;
che in prossimità della scadenza dell'ultimo contratto a progetto, l' CP_3 con lettera del 25.2.2011 gli aveva comunicato che il contratto sarebbe scaduto il
28.2.2011.
Si costituivano sia l'associazione che il Controparte_2
(quest'ultimo intervenendo volontariamente ex art. 111 cpc quale amministrazione subentrata nell'esercizio delle funzioni all' soppressa ex art. 12 del Controparte_4
D. L. n. 95/12, conv. L. n. 135/12), contestando la pretesa del . Pt_1
Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo, quanto al periodo precedente la stipula del primo contratto a progetto, la genericità delle allegazioni svolte dal ricorrente, che non avrebbe precisato le modalità di svolgimento della propria prestazione lavorativa o il contenuto delle direttive ricevute;
quanto ai successivi contratti a progetto, la specificità dei progetti con esclusione dell'applicabilità dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del
2003.
Il proponeva appello deducendo: Pt_1
- Erroneità della sentenza in punto di mancata ammissione della prova testimoniale, sull'inesatto presupposto di un difetto di allegazione in ordine agli indici della subordinazione;
- Violazione dell'art. 69, comma 1, del D. L.vo n. 276 del 2003, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto la regolarità formale dei contratti a progetto;
- Violazione dell'art. 115 cpc, tenuto conto che la convenuta non aveva contestato le numerose attività svolte dallo stesso e descritte nel ricorso introduttivo.
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle originarie domande.
Nel giudizio di appello resisteva soltanto il . CP_1
La Corte di Appello respingeva il gravame del ritenendo in sintesi: Pt_1 corretta la valutazione di genericità espressa dal primo giudice in ordine alle allegazioni svolte circa gli indici della subordinazione;
che il quadro delle allegazioni risultava carente proprio per quegli elementi essenziali per l'identificazione della subordinazione e cioè il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, le direttive e gli ordini concretamente impartiti (al fine di valutare la pervasività e intensità del potere di conformazione sul contenuto della prestazione); che nulla era stato dedotto in ordine all'esistenza di una verifica sulle modalità di espletamento del lavoro o all'esplicazione di poteri disciplinari e all'organizzazione del lavoro (tempi e modi); che era poco significativa la deduzione di dover rispettare l'impostazione generale delle attività istituzionali dell' , tenuto conto dei numerosi contratti di lavoro CP_3
a progetto intercorsi tra le parti e che, in ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza di istruzioni ed indicazioni sull'attività da svolgere fornite dal committente erano funzionali alla coordinazione dell'attività del lavoratore parasubordinato a quella del committente;
che l'appellante non poteva invocare la mancata contestazione da parte dell' delle numerose attività dallo stesso svolte e descritte nel ricorso CP_3 introduttivo, tenuto conto che l' aveva, al riguardo, specificamente CP_3 contestato le modalità di esecuzione della prestazione, sostenendo che le stesse erano state svolte dal lavoratore in autonomia e senza alcuna subordinazione;
che, quanto al contenuto dei contratti a progetto, era corretto il giudizio di specificità dei progetti formulato dal Tribunale.
Il proponeva ricorso per Cassazione articolati su quattro motivi: Pt_1
I (Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 69 del D.lgs. 276/2003 per aver considerato formalmente regolari i contratti di collaborazione a progetto e le relative proroghe sottoscritte dal . Pt_1
II (Art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.) omesso esame circa i fatti decisivi tempestivamente dedotti dal nel corso del giudizio di primo grado con riferimento Pt_1 alle numerose attività svolte da questi del tutto estranee e non previste nei contratti a progetto sottoscritti.
II (Art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.): violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2094 c.c., 414 c.p.c., 416 c.p.c. per non avere considerato la natura subordinata del rapporto di lavoro in questione anche sotto il profilo della c.d. subordinazione attenuata e per non avere il Giudice di Appello correttamente valutato quanto tempestivamente esposto, dedotto e documentato dal in relazione al Pt_1 rapporto di lavoro.
IV (Art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.): violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'articoli 244, 414, 416, 420, 421, 447 bis c.p.c. per la mancata ammissione dei mezzi istruttori nonché violazione e falsa applicazione di legge in relazione art. 416 e
115 c.p.c. per il mancato rispetto del c.d. principio di specifica contestazione, avendo la
Corte di Appello errato nel non ammettere le prove richieste dal ricorrente con il ricorso introduttivo e, in particolare, la prova testimoniale che – tutt'altro dall'essere irrilevante
– avrebbe senz'altro chiarito ed accertato la natura subordinata delle numerose attività svolte dal . Pt_1
La Cassazione ha respinto i primi due motivi, convalidando il giudizio della Corte
d'Appello che aveva confermato il giudizio del Tribunale circa la specificità dei contratti a progetto, ha accolto il quarto motivo e ritenuto assorbito il terzo.
In particolare, la Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso con cui era stata denunziata la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 244, 414,
416, 424, 447-bis, cpc, nonché violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 416 e 115 cpc, per il mancato rispetto del principio di specifica contestazione, dolendosi della mancata ammissione dei mezzi istruttori, in particolare sui capitoli di prova volti a dimostrare lo svolgimento di mansioni diverse e ulteriori rispetto quelle formalmente previste nei contratti a progetto e la sussistenza degli indici della subordinazione. Così ha motivato la Cassazione: ≪Il motivo è fondato e deve essere accolto in ragione del carattere assertivo della statuizione della Corte d'Appello sulla genericità delle allegazioni svolte circa gli indici di subordinazione, senza prendere specifica posizione sui capitoli di prova di cui era chiesta l'ammissione, come deduce il ricorrente (si v. pag. 8 del ricorso). ≫.
La Cassazione ha peraltro precisato che ove tale doglianza risultasse fondata, da essa non potrebbe comunque scaturire il trasferimento o la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del , vista la soppressione dell'associazione e la CP_1 CP_4 normativa sulla conseguente vicenda successoria di cui al d.l. n. 95 del 2012. Il ha riassunto il giudizio nei confronti del , Pt_1 Controparte_1 insistendo in tutte le proprie domande, ivi compresa quella che impinge il licenziamento e invoca le conseguenze sanzionatorie della sua invalidità.
Il Ministero si è costituto contestando ancora la subordinazione del ma Pt_1 insistendo altresì sul proprio difetto di legittimazione passiva per non avere più alcuna responsabilità per i pur contestati crediti del , atteso che: l'Associazione è stata Pt_1 soppressa;
il non è subentrato in universum ius ma solo nei rapporti già a tempo CP_1 indeterminato (come avallato anche dalla Cassazione), e che per tutto il resto comprese le passività da estinguere, queste restavano in carico alla gestione liquidatoria affidata a un dirigente incaricato (v. oltre, art. 50 DL 95/2012); la sola responsabilità sarebbe al limite ridotta al solo attivo residuato (poco più di € 2.000,00); che si è già avuta la liquidazione della società; che nel ricorso viene erroneamente indicato quale contratto di riferimento del personale dipendente dall'Associazione da prendere a parametro ai fini della quantificazione delle pretese economiche nonché dell'inquadramento il CCNL
Commercio, mentre in realtà viene utilizzato il CCNL del Censis.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Le domande che impingono un licenziamento, il trasferimento o la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del sono tutte infondate, atteso quanto ha CP_1 evidenziato la Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio. Hanno infatti precisato i giudici di legittimità quanto segue.
6.1. Come già affermato da questa Corte (Cass., n. 17634 e n. 17635 del 2023) in difetto di espressa qualificazione normativa, di attribuzione di poteri di imperio, di assoggettamento degli atti compiuti dall' e dall' Controparte_5 [...]
alla disciplina di diritto pubblico, si deve concludere Controparte_4 per la natura privatistica di detti enti e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati (non
a caso ai sensi degli artt. 61 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003, inapplicabili alle Pubbliche
Amministrazioni). 6.2. Dalle conclusioni raggiunte nel punto che precede, a cui consegue la possibilità della trasformazione di un rapporto di lavoro a progetto o a termine concluso con l' in rapporto di lavoro subordinato, qualora venga accertata CP_3
l'illegittimo ricorso a tali forme contrattuali, non discende tuttavia il diritto alla prosecuzione di detto rapporto con il . Controparte_2
6.3. In premessa va osservato che, una volta ritenuta la natura privatistica dell' al passaggio di competenze (tra l'altro non definitivamente Controparte_4 disposto perché condizionato ex art. 12, comma 52, del d.l. n. 95 del 2012 alla previa verifica della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività) e di personale dall' al non è applicabile l'art. 31 del d.lgs. CP_3 CP_1
n. 165/2001, che disciplina il trasferimento del personale fra enti pubblici o da enti pubblici a soggetti privati e non viceversa (cfr. Cass. n. 35343 del 2021).
6.4. Né è ravvisabile nella fattispecie una vicenda successoria riconducibile a quella prevista dall'art. 2112 cod. civ., perché il legislatore ha previsto la liquidazione di tutte le attività facenti capo all'associazione, l'estinzione delle passività, la risoluzione dei contratti in corso, con la sola eccezione di quelli di lavoro a tempo indeterminato, il che esclude che sia rimasta immutata l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio delle attività in precedenza curate dal soggetto privato.
6.5. Il comma 54 del richiamato art. 12 configura, quindi, una successione a titolo particolare, voluta dal legislatore unicamente per i rapporti specificamente individuati, che, con disposizione di carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale, sono stati sottratti alla procedura liquidatoria ed alla risoluzione, prevista, invece, per le altre tipologie contrattuali.
È da detto carattere derogatorio che occorre prendere le mosse nell'affrontare la questione dell'esegesi del comma 54, al fine di verificare se applicabile ai soli dipendenti inseriti nell'organico dell'Associazione al momento della soppressione;
oppure , invece, sarebbe estensibile a tutti i rapporti a tempo indeterminato giuridicamente esistenti, a prescindere dalla loro funzionalità, ivi compresi quelli risultanti all'esito di pronunce giudiziali accertative dell'illegittimo ricorso, da parte dell' e prima ancora CP_3 dell' , alle diverse tipologie di lavoro flessibile, come assume la ricorrente. CP_5
Il Collegio ritiene detta ultima opzione esegetica non condivisibile, perché plurime ragioni di carattere testuale e sistematico inducono a ritenere che il legislatore abbia voluto limitare l'applicazione del comma in parola ad una platea predeterminata di soggetti, ossia a quelli effettivamente in servizio presso l'ente soppresso al momento dell'intervento normativo.
Già l'incipit della disposizione, che si riferisce al «personale di ruolo in servizio
a tempo indeterminato presso l'associazione alla data di entrata in vigore CP_4 della legge di conversione», orienta in tal senso e detta interpretazione è confermata dalla previsione dell'adeguamento della pianta organica del Ministero «in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite» nonché della conservazione del trattamento previdenziale «in godimento» e di quello «economico fondamentale ed accessorio…corrisposto al momento dell'inquadramento».
Si è quindi in presenza di un insieme di riferimenti testuali che univocamente indirizzano verso l'applicazione della norma in commento ai soli rapporti a tempo indeterminato effettivamente funzionali all'atto della soppressione. Solo per quest'ultimi, infatti, la tutela dei dipendenti in servizio presso l'ente soppresso poteva essere assicurata salvaguardando, al tempo stesso, le esigenze di sostenibilità dei costi, di efficienza e di buon andamento, richiamate nei primi due commi dell'art. 97 Cost., che costituiscono la ratio ispiratrice della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 (artt. 6 e
35) quanto alla necessaria predeterminazione per le amministrazioni pubbliche del fabbisogno di personale e che giustificano, unitamente alla previsione del concorso pubblico per l'accesso all'impiego, il divieto di conversione sancito dall'art. 36 dello stesso decreto (cfr. sul rilievo della predeterminazione del fabbisogno di personale Corte
Cost. n. 59/1997 e Corte Cost. n. 135/2020).
6.6. Né vale obiettare che detta interpretazione finirebbe per realizzare un'ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni eguali o assimilabili. […].
Tanto premesso, condivide questo Collegio la considerazione da questa Corte già espressa in altra pronunzia (sent. n. 19728/2023 resa in analoga controversia nei confronti del e dell' , secondo cui, Controparte_1 Controparte_6 benché sia certo che nell'ordinamento lavoristico le diverse disposizioni che prevedono l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in conseguenza della violazione della disciplina dettata per il ricorso al lavoro flessibile determinano la conversione ab origine del rapporto medesimo, tuttavia ai fini in esame e tenuto conto del bilanciamento fra esigenze contrapposte, detto rapporto non può essere ritenuto equivalente a quello esistente e funzionale, e la obiettiva diversità fra le due situazioni a confronto giustifica la limitazione posta dal legislatore ed esclude l'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. La Cassazione nega pertanto in radice il diritto alla prosecuzione di detto rapporto con il per coloro il cui rapporto di lavoro Controparte_2 non era funzionalmente in essere al momento della soppressione dell'associazione disposta dall'art. 12 commi 49-57 del D.L. 95/12 conv. in l. 135/12.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altra domanda e profilo critico sollevato dalle parti in relazione a licenziamento, trasferimento o costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del . CP_1
Residua allora la domanda avente ad oggetto le differenze retributive derivanti dall'accertamento della dedotta subordinazione, in relazione alla censura di cui all'ordinanza di rinvio.
Si è quindi proceduto ad istruttoria testimoniale sulla conformazione concreta del rapporto, e dall'istruttoria svolta mediante escussione di testi qualificati e indifferenti
( dipendente dell' poi , dal 1980 al 1988 Testimone_1 Controparte_5 CP_3 poi dal 1991 al 2021, sempre come amministrativa in relazione a tutte le attività dell' , e dipendente l' dal 1979 al 2012 con CP_5 Testimone_2 Controparte_7 mansioni di addetta alla segreteria e amministrazione), sono emersi elementi idonei a ritenere che il rapporto del dott. abbia configurato, sin dall'epoca iniziale dedotta Pt_1 ricorso (e al di là della validità formale dei successivi contratti a progetto ritenuta dalla
Cassazione), e per tutto il periodo, un rapporto di lavoro subordinato, e questo sia in relazione all'elemento della subordinazione sia in relazione agli elementi “sintomatici” della stessa, a partire dal concreto inserimento fisico e funzionale del nella Pt_1 struttura aziendale.
Sulla base delle conferme operate dai testi ai capitoli del ricorso, ma anche dalla documentazione versata in atti, emerge infatti che il svolgeva molteplici Pt_1 qualificanti attività, realizzando, oltre alla speciale cura della biblioteca, indagini conoscitive sul movimento cooperativo, curava il coordinamento, l'organizzazione, la programmazione e l'esecuzione di seminari di alta formazione per studenti e revisori di società cooperative, seguiva importanti bandi e gestiva premi ed eventi pubblici, svolgeva cospicua attività formativa e più in generale curava le attività nodali dell' , CP_3 con notevole impegno quotidiano poiché, per la cura delle attività svolte per conto ed in convenzione con il MISE (raccordi, relazioni, Piano di sviluppo, gestione degli Atti delle
Cooperative, etc…) erano richiesti continui contatti con i diversi soggetti coinvolti nei vari progetti (Università, esponenti di categorie, docenti universitari, etc…), e di particolare rilievo erano i rapporti con le Associazioni di categoria, soggetti particolarmente interessati ad essere aggiornati e coinvolti nelle attività svolte nel loro territorio di riferimento (regioni e/o provincie).
Sulla connotazione del rapporto in termini di subordinazione, basterà ricordare che i testi hanno riferito, tra l'altro, quanto alla risalenza, durata e continuità del rapporto: che il dott. dopo colloqui con i dottori e iniziò a lavorare Pt_1 CP_8 Pt_2 dal febbraio 2005 continuando sino al febbraio 2011 senza interruzioni (Sindici). E che il continuò a lavorare anche successivamente al febbraio 2011 fino al giugno Pt_1 successivo per portare a compimento dei seminari iniziati nell'ambito dell'incarico che era stato intrapreso e che era terminato contrattualmente (quindi il contratto era terminato e il continuò ad eseguirlo) (Sindici). Anche la ha riferito che il
Pt_1 Tes_3 Pt_1 continuò a lavorare anche dopo la scadenza del contratto quindi in epoca successiva a febbraio 2011 sino a giugno dello stesso anno. E che la presenza in Istituto oppure la reperibilità da fuori del dott. era continua, anche oltre l'orario di lavoro se
Pt_1 necessario;
Tes_1 quanto alla eterodirezione: che il , benché autonomo nell'organizzazione del suo lavoro, doveva
Pt_1 rendicontare come tutti al direttore amministrativo dott. , e che questi dava delle Pt_2 direttive a tutti, compreso il , controllandone anche il lavoro;
il lavorava
Pt_1 Pt_1 sotto costante controllo del direttore e dei suoi preposti ai quali rispondeva delle attività svolte ( . Durante il corso dei rapporti il dott. agiva sotto controllo del Tes_1 Pt_1 direttore e questo controllo consisteva nel fatto che doveva rendere conto e
Pt_1 relazionare il direttore sull'avanzamento dell'opera ( Tes_2 quanto alla eccepita “autonomia” del :
Pt_1 che questi doveva ottenere l'approvazione della dirigenza per poter ottenere l'autorizzazione del per le eventuali convenzioni ( ; CP_1 Tes_1 quanto al controllo sul lavoratore: che in caso di malattia o altri impedimenti il preavvisava telefonicamente Pt_1
e dava conto delle ragioni dell'assenza al dott. ( . Analogamente, la Pt_2 Tes_1
ha dichiarato che il così come gli altri dipendenti se non poteva essere Tes_3 Pt_1 presente, per qualsiasi ragione chiedeva l'autorizzazione al dott. e lo preavvisava Pt_2 dell'assenza; quanto al potere disciplinare: che il riceveva come gli altri dipendenti dell' richiami verbali Pt_1 CP_5 anche dinanzi agli altri collaboratori e ai referenti del Ministero ( , come nel caso Tes_1 specificamente rievocato dalla Anche la ha rievocato che il Tes_1 Tes_3 Pt_1 venne in molte occasioni richiamato verbalmente dal anche dinanzi al personale Pt_2 dell'Istituto e soprattutto del MISE;
sulla diuturna presenza del in azienda;
Pt_1 che l'orario di lavoro cambiò diverse volte sempre arrivando alle 38 ore settimanali distribuite tra mattina e pomeriggio e questo orario veniva sempre rispettato anche dal , che lavorava a tempo pieno, e che anche quando andò in trasferta a Pt_1
Torino era sostanzialmente sempre reperibile e scendeva anche a Roma ( e in parte Tes_1
). Anche secondo la , il durante i vari rapporti osservò Tes_3 Tes_3 Pt_1 sempre un orario di lavoro a tempo pieno e a volte anche superiore, orario corrispondente a quello indicato nel ricorso introduttivo;
la teste ha precisato che normalmente il Pt_1 entrava alle h.
8.30 e non usciva mai prima delle h. 18:30.
Sul materiale inserimento del in azienda sotto il profilo logistico: Pt_1 che questi aveva una sua stanza riservata a lui, all'interno dell'Istituto (Sindici), e la ha precisato che il aveva all'interno dell'Istituto una sua stanza con Tes_3 Pt_1 postazione di lavoro, con computer e telefono e dove lavorava anche con il suo pc.
E' dunque vero come asserisce il che egli riceveva costantemente Pt_1 indicazioni, direttive e doveva fornire rendicontazioni costanti pur con l'autonomia intrinseca a posizione professionale di rilievo;
che egli era costantemente e continuativamente a disposizione del datore di lavoro;
che il rapporto durò continuativamente dal 2005 al 2011 per oltre sei anni;
che l'attività lavorativa si svolgeva presso i locali dell'Istituto in cui egli aveva una sua stanza con postazione di lavoro;
che egli osservò uno specifico orario lavorativo, fisso predeterminato e assorbente;
che egli doveva giustificare le assenze;
che egli fu stabilmente inserito nella struttura fisica dell' e contribuì fattivamente a realizzarne le finalità precipue. CP_3
Emergono dunque sia elementi direttamente rappresentativi della eterodirezione, come la ricezione di direttive e l'espletamento da parte del datore di lavoro di penetranti poteri di controllo e disciplinari;
ma anche gli elementi fortemente sintomatici del lavoro subordinato, in particolare un orario di lavoro assorbente e la piena disponibilità del lavoratore, sia la postazione di lavoro interna all'azienda azienda. Una certa regolarità dei pagamenti, in sé e per sé espressa in termini formalmente compatibili con contratti a progetto, letta unitamente agli altri elementi testé indicati assume la significanza di ulteriore elemento sintomatico del rapporto di lavoro subordinato.
I suddetti elementi riprovano pertanto ad avviso di questa Corte gli elementi del rapporto di lavoro subordinato, radicante il diritto alle differenze di retribuzione come allegate e in sé e per sé non specificamente contestate. In relazione a queste, infatti, il non ha effettuato specifiche contestazioni, neppure sul pregio delle attività in CP_1 quanto meritevoli dell'inquadramento rivendicato a norma del CCNL commercio, se si esclude la deduzione secondo cui il avrebbe applicato il CCNL Censis. In primo Pt_1 grado, infatti, l'Amministrazione aveva rilevato “al punto 3 del ricorso viene erroneamente indicato - quale contratto di riferimento del personale dipendente dall'Associazione, da prendere a parametro ai fini della quantificazione delle pretese economiche nonché dell'inquadramento - il CCNL Commercio, mentre in realtà viene utilizzato il CCNL del Censis. Non vi è spazio, comunque, per far luogo al preteso inquadramento e correlato trattamento economico, posto che si è trattato di legittimi rapporti di lavoro a tempo determinato”. Il , però, a fronte della lineare CP_1 allegazione del CCL commercio e dei relativi conteggi, aveva l'onere di provare gli elementi posti a fondamento della deduzione di applicazione del CCNL Censis, di cui però non offre alcun riscontro in atti.
Va peraltro rilevato che la soppressione dell' ha inciso sulla Controparte_3 provvista finanziaria per far fronte al credito del ricorrente, salvo quanto garantito dall'art. 31 c.c.
Occorre a tal proposito ricordare che, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 95/2012 conv. in
L. 135/2012:
[…]
49. L di cui all'articolo Controparte_4
10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del e Controparte_2 il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al dello sviluppo economico e al Ministero CP_1 dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al che, previo accertamento della Controparte_2 sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita
i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il dello sviluppo CP_1 economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attività di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente CP_4 decreto, è trasferito al . Con decreto del Ministro Controparte_2 dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, il sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura Controparte_2 corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al mantiene il Controparte_2 trattamento previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del , è attribuito per la differenza un assegno ad CP_1 personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'associazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto;
entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Controparte_2
.
[...]
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.
Dunque, come osservato anche dalla già citata sentenza di questa Corte n.
579/2025, in conformità a tale normativa, il DM. 26.4.13 ha definito la procedura liquidatoria della ex con approvazione del relativo bilancio. Il Controparte_4 bilancio di chiusura è datato 7 luglio 2012. È stato altresì allegato dal e non CP_1 contestato che il saldo attivo versato al bilancio dello Stato è pari ad € 2.280,02.
Si rammenta quindi che ai sensi dell'art. 31 c.c. “i creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto”. Nel caso di specie il limite temporale stabilito dall'articolo 31 risulta rispettato nella misura in cui il bilancio di chiusura risale a luglio 2012.
In conclusione, il può essere chiamato a rispondere del debito per CP_1 differenze retributive in questione nei soli limiti dell'attivo residuato dalla liquidazione della soppressa Associazione, ferma restando la declaratoria generica del diritto come quantificato in ricorso.
Per tutte le ragioni sin qui indicate il ricorso va quindi parzialmente accolto nei termini indicati in dispositivo, con rigetto delle altre domande.
La reciproca soccombenza costituisce motivo per disporre la compensazione per metà delle spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio, ponendo le residue a carico del
- soccombente sulla domanda più rilevante di Controparte_1 accertamento del rapporto di lavoro subordinato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando in sede di rinvio disposto dalla
Cassazione con sentenza n. 19728/2023, accerta che tra e l' Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato Controparte_3 dal 15.2.2005 al 28.2.2011 con svolgimento da parte del di mansioni sussumibili Pt_1 nel livello Quadri del CCNL Commercio per cui il ha maturato differenze Pt_1 retributive pari a complessivi € 128.640,25 di cui € 15.160,48 a titolo di Tfr oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto al saldo, e per l'effetto condanna il al pagamento delle differenze retributive nei Controparte_1 limiti dell'attivo residuato dalla liquidazione della soppressa CP_3
Respinge le restanti domande.
Compensa per metà le spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio e condanna il al pagamento in favore del delle Controparte_1 Pt_1 residue, per l'intero determinate per compensi in € 5.000,00 per il primo grado, € 5.000,00 per il giudizio di appello, € 4.000,00 per il giudizio di Cassazione ed € 7.500,00 per la presente fase di rinvio, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa e con distrazione in favore dei soli difensori del nel giudizio di primo grado dichiaratisi antistatari. Pt_1
Roma, 28 maggio 2025 Il Consigliere estensore
Dott. Vincenzo Turco
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 28 maggio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2492/2023 del Ruolo Generale Civile - Lavoro e
Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alessio Nobile C.F._1
RICORRENTE
IN RIASSUNZIONE
E
(già Controparte_1 [...]
), C.F. , in persona del Ministro pro tempore, in proprio Controparte_2 P.IVA_1
e nella qualità di soggetto subentrato nel contenzioso relativo alla soppressa all' rappresentato e difeso ope Controparte_3 legis dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE OGGETTO: giudizio di rinvio dalla Cassazione (sentenza Cass. 11 luglio 2023,
n. 19728/2023).
CONCLUSIONI PALLARIA: in riforma della sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, n. 786/2018, sulla base di quanto disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza di rinvio n. 19728/2023: in via principale a) Accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la convenuta è intercorso senza soluzione di continuità un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il marzo dell'anno 2005 ed il 28 febbraio 2011 o altra data accertata nel corso del presente giudizio, con conseguente diritto del ricorrente ad essere inquadrato con la qualifica di Quadro del CCNL Commercio ovvero in quelle altre qualifiche ritenute spettanti, ed a percepire il relativo trattamento economico, normativo e previdenziale, se del caso ex art. 36 Cost. e comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostogli;
b) accertare e dichiarare, se del caso anche incidenter tantum, la simulazione e/o nullità ex art. 1414 c.c. dei contratti di lavoro a progetto applicati al dedotto rapporto di lavoro, accertando e dichiarando altresì la nullità dei termini apposti ad ogni patto e/o contratto applicato al dedotto rapporto di lavoro per violazione del D. Lgs. 368/2001, con ogni connessa conseguenza di legge;
c) conseguentemente e comunque condannare la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 150.217,20 per i titoli i titoli retributivi dedotti (differenza paga base, 13^, 14^, ferie, permessi, Tfr, indennità di preavviso etc…), o in subordine, di quell'altra maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre accessori come per legge dalla data della domanda sino all'effettivo pagamento;
d) ordinare alla convenuta di regolarizzare presso gli enti previdenziali la posizione contributiva del ricorrente per i periodi di omessa e/o irregolare contribuzione;
Sul licenziamento: e) in via principale, accertare e dichiarare l'inefficacia, l'annullabilità e/o nullità, ed in ogni caso, l'illegittimità del licenziamento comunicato al ricorrente con lettera del 25.02.2011 poiché privo di giusta causa e/o giustificato motivo ai sensi della legge 604/66 nonché per la sua natura discriminatoria che ne determina la nullità, e, conseguentemente, condannare la convenuta a reintegrarlo nel proprio posto di lavoro ex art. 18 L. 300/70 ed a corrispondere allo stesso le retribuzioni medio tempore maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra nel posto di lavoro, e comunque quantomeno nella misura minima garantita di 5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
f) in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare comunque ed in ogni caso l'illegittimità del licenziamento poiché privo di giusta causa e/o di giustificato motivo e comunque discriminatorio e, conseguentemente, nella sola denegata ipotesi in cui non ricorrano gli estremi applicativi dell'art. 18 L. 300/70, condannare la convenuta a riassumere in servizio il ricorrente ex art. 8 L. 604/66 (come modificato dalla legge n. 108 del 1990) o, in mancanza, a corrispondergli il risarcimento del danno in misura equivalente a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto o nella diversa misura di legge che verrà determinata dal Giudice e ritenuta di giustizia, oltre al pagamento della somma complessiva di € 15.160,48 a titolo di TFR come risultante dai conteggi, ovvero, in subordine nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre accessori come per legge dalla data di cessazione del rapporto sino all'effettivo pagamento;
g) In via gradata, sempre salvi il ripristino del rapporto e l'accantonamento del TFR ut supra, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. a pagare la somma - ut minus – pari a 12 (dodici) mensilità della retribuzione globale di fatto, o quell'atra ritenuta di giustizia e/o equa, a titolo di indennità ex art. 32, c. 5, Legge n. 183/2010; In ogni caso: h) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'interruzione del rapporto di lavoro e condannare la convenuta alla riammissione del Dott. nel proprio posto di lavoro ovvero alla reintegra e/o Parte_1 al ripristino dello stesso con condanna della convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni dal momento dell'illegittima interruzione del rapporto di lavoro sino alla riammissione in servizio, anche a titolo di risarcimento del danno;
i) condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente, su tutte le somme che risulteranno dovute, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme, via via rivalutate, da quando ciascuna di esse spettava ex art. 429 c.p.c. Con vittoria di spese, spese generali, competenze ed onorari. CONCLUSIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY:
Respingere il ricorso. Con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso di primo grado, agiva nei confronti del MISE e Parte_1 dell' (da ora anche Controparte_4
o anche ), chiedendo: CP_3 Controparte_4
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell' dal 15.2.2005 al 28.2.2011 (dal febbraio 2005 al mese di CP_3 maggio 2006 il rapporto di lavoro de quo essendo stato privo di regolarizzazione), con diritto ad essere inquadrato con la qualifica di quadro del CCNL Commercio e a conseguire il relativo trattamento economico;
l'accertamento della nullità e/o illegittimità o simulazione dei contratti di lavoro a progetto intercorsi inter-partes, nonché la nullità del termine apposto ai suddetti contratti, per violazione del d.lgs. n. 368 del 2001, con ogni conseguenza di legge;
la condanna dell' al pagamento della somma di € 150.217,20 a titolo CP_3 di differenze retributive;
l'accertamento della illegittimità del licenziamento comunicatogli con lettera del
25.2.2011, con reintegra nel posto di lavoro e pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra o con condanna alla riassunzione ed al risarcimento del danno ex art 8 della legge n. 604 del 1966.
A tal fine il deduceva in sintesi: Pt_1
di aver lavorato dal 15.2.2005 al 29.2.2011 per l'Associazione senza CP_4 contratto di lavoro sino al 2.5.2006 e da tale data sulla base di una serie di contratti di lavoro a progetto (e relative proroghe), illegittimi per genericità del progetto;
di avere lavorato sotto il controllo del Direttore dell' (o dei suoi CP_3 preposti), ai quali doveva rispondere delle attività svolte;
di essere stato obbligato a rispettare l'impostazione generale delle attività istituzionali dell' , nonché a render conto del proprio operato al MISE quanto CP_3 all'attività svolta in esecuzione delle convenzioni esistenti tra l' e il CP_3
; CP_1 che le mansioni da egli svolte erano sussumibili nel livello quadri del CCNL
Commercio; di avere lavorato dalle ore 8,30 alle 18,30 dal lunedì al giovedì e dalle 8,30 alle
16,00 il venerdì;
che in prossimità della scadenza dell'ultimo contratto a progetto, l' CP_3 con lettera del 25.2.2011 gli aveva comunicato che il contratto sarebbe scaduto il
28.2.2011.
Si costituivano sia l'associazione che il Controparte_2
(quest'ultimo intervenendo volontariamente ex art. 111 cpc quale amministrazione subentrata nell'esercizio delle funzioni all' soppressa ex art. 12 del Controparte_4
D. L. n. 95/12, conv. L. n. 135/12), contestando la pretesa del . Pt_1
Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo, quanto al periodo precedente la stipula del primo contratto a progetto, la genericità delle allegazioni svolte dal ricorrente, che non avrebbe precisato le modalità di svolgimento della propria prestazione lavorativa o il contenuto delle direttive ricevute;
quanto ai successivi contratti a progetto, la specificità dei progetti con esclusione dell'applicabilità dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del
2003.
Il proponeva appello deducendo: Pt_1
- Erroneità della sentenza in punto di mancata ammissione della prova testimoniale, sull'inesatto presupposto di un difetto di allegazione in ordine agli indici della subordinazione;
- Violazione dell'art. 69, comma 1, del D. L.vo n. 276 del 2003, nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto la regolarità formale dei contratti a progetto;
- Violazione dell'art. 115 cpc, tenuto conto che la convenuta non aveva contestato le numerose attività svolte dallo stesso e descritte nel ricorso introduttivo.
Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle originarie domande.
Nel giudizio di appello resisteva soltanto il . CP_1
La Corte di Appello respingeva il gravame del ritenendo in sintesi: Pt_1 corretta la valutazione di genericità espressa dal primo giudice in ordine alle allegazioni svolte circa gli indici della subordinazione;
che il quadro delle allegazioni risultava carente proprio per quegli elementi essenziali per l'identificazione della subordinazione e cioè il coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, le direttive e gli ordini concretamente impartiti (al fine di valutare la pervasività e intensità del potere di conformazione sul contenuto della prestazione); che nulla era stato dedotto in ordine all'esistenza di una verifica sulle modalità di espletamento del lavoro o all'esplicazione di poteri disciplinari e all'organizzazione del lavoro (tempi e modi); che era poco significativa la deduzione di dover rispettare l'impostazione generale delle attività istituzionali dell' , tenuto conto dei numerosi contratti di lavoro CP_3
a progetto intercorsi tra le parti e che, in ipotesi di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza di istruzioni ed indicazioni sull'attività da svolgere fornite dal committente erano funzionali alla coordinazione dell'attività del lavoratore parasubordinato a quella del committente;
che l'appellante non poteva invocare la mancata contestazione da parte dell' delle numerose attività dallo stesso svolte e descritte nel ricorso CP_3 introduttivo, tenuto conto che l' aveva, al riguardo, specificamente CP_3 contestato le modalità di esecuzione della prestazione, sostenendo che le stesse erano state svolte dal lavoratore in autonomia e senza alcuna subordinazione;
che, quanto al contenuto dei contratti a progetto, era corretto il giudizio di specificità dei progetti formulato dal Tribunale.
Il proponeva ricorso per Cassazione articolati su quattro motivi: Pt_1
I (Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.): violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 69 del D.lgs. 276/2003 per aver considerato formalmente regolari i contratti di collaborazione a progetto e le relative proroghe sottoscritte dal . Pt_1
II (Art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c.) omesso esame circa i fatti decisivi tempestivamente dedotti dal nel corso del giudizio di primo grado con riferimento Pt_1 alle numerose attività svolte da questi del tutto estranee e non previste nei contratti a progetto sottoscritti.
II (Art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.): violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 2094 c.c., 414 c.p.c., 416 c.p.c. per non avere considerato la natura subordinata del rapporto di lavoro in questione anche sotto il profilo della c.d. subordinazione attenuata e per non avere il Giudice di Appello correttamente valutato quanto tempestivamente esposto, dedotto e documentato dal in relazione al Pt_1 rapporto di lavoro.
IV (Art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c.): violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'articoli 244, 414, 416, 420, 421, 447 bis c.p.c. per la mancata ammissione dei mezzi istruttori nonché violazione e falsa applicazione di legge in relazione art. 416 e
115 c.p.c. per il mancato rispetto del c.d. principio di specifica contestazione, avendo la
Corte di Appello errato nel non ammettere le prove richieste dal ricorrente con il ricorso introduttivo e, in particolare, la prova testimoniale che – tutt'altro dall'essere irrilevante
– avrebbe senz'altro chiarito ed accertato la natura subordinata delle numerose attività svolte dal . Pt_1
La Cassazione ha respinto i primi due motivi, convalidando il giudizio della Corte
d'Appello che aveva confermato il giudizio del Tribunale circa la specificità dei contratti a progetto, ha accolto il quarto motivo e ritenuto assorbito il terzo.
In particolare, la Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso con cui era stata denunziata la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 244, 414,
416, 424, 447-bis, cpc, nonché violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 416 e 115 cpc, per il mancato rispetto del principio di specifica contestazione, dolendosi della mancata ammissione dei mezzi istruttori, in particolare sui capitoli di prova volti a dimostrare lo svolgimento di mansioni diverse e ulteriori rispetto quelle formalmente previste nei contratti a progetto e la sussistenza degli indici della subordinazione. Così ha motivato la Cassazione: ≪Il motivo è fondato e deve essere accolto in ragione del carattere assertivo della statuizione della Corte d'Appello sulla genericità delle allegazioni svolte circa gli indici di subordinazione, senza prendere specifica posizione sui capitoli di prova di cui era chiesta l'ammissione, come deduce il ricorrente (si v. pag. 8 del ricorso). ≫.
La Cassazione ha peraltro precisato che ove tale doglianza risultasse fondata, da essa non potrebbe comunque scaturire il trasferimento o la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del , vista la soppressione dell'associazione e la CP_1 CP_4 normativa sulla conseguente vicenda successoria di cui al d.l. n. 95 del 2012. Il ha riassunto il giudizio nei confronti del , Pt_1 Controparte_1 insistendo in tutte le proprie domande, ivi compresa quella che impinge il licenziamento e invoca le conseguenze sanzionatorie della sua invalidità.
Il Ministero si è costituto contestando ancora la subordinazione del ma Pt_1 insistendo altresì sul proprio difetto di legittimazione passiva per non avere più alcuna responsabilità per i pur contestati crediti del , atteso che: l'Associazione è stata Pt_1 soppressa;
il non è subentrato in universum ius ma solo nei rapporti già a tempo CP_1 indeterminato (come avallato anche dalla Cassazione), e che per tutto il resto comprese le passività da estinguere, queste restavano in carico alla gestione liquidatoria affidata a un dirigente incaricato (v. oltre, art. 50 DL 95/2012); la sola responsabilità sarebbe al limite ridotta al solo attivo residuato (poco più di € 2.000,00); che si è già avuta la liquidazione della società; che nel ricorso viene erroneamente indicato quale contratto di riferimento del personale dipendente dall'Associazione da prendere a parametro ai fini della quantificazione delle pretese economiche nonché dell'inquadramento il CCNL
Commercio, mentre in realtà viene utilizzato il CCNL del Censis.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Le domande che impingono un licenziamento, il trasferimento o la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del sono tutte infondate, atteso quanto ha CP_1 evidenziato la Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio. Hanno infatti precisato i giudici di legittimità quanto segue.
6.1. Come già affermato da questa Corte (Cass., n. 17634 e n. 17635 del 2023) in difetto di espressa qualificazione normativa, di attribuzione di poteri di imperio, di assoggettamento degli atti compiuti dall' e dall' Controparte_5 [...]
alla disciplina di diritto pubblico, si deve concludere Controparte_4 per la natura privatistica di detti enti e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati (non
a caso ai sensi degli artt. 61 e seguenti del d.lgs. n. 276/2003, inapplicabili alle Pubbliche
Amministrazioni). 6.2. Dalle conclusioni raggiunte nel punto che precede, a cui consegue la possibilità della trasformazione di un rapporto di lavoro a progetto o a termine concluso con l' in rapporto di lavoro subordinato, qualora venga accertata CP_3
l'illegittimo ricorso a tali forme contrattuali, non discende tuttavia il diritto alla prosecuzione di detto rapporto con il . Controparte_2
6.3. In premessa va osservato che, una volta ritenuta la natura privatistica dell' al passaggio di competenze (tra l'altro non definitivamente Controparte_4 disposto perché condizionato ex art. 12, comma 52, del d.l. n. 95 del 2012 alla previa verifica della sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività) e di personale dall' al non è applicabile l'art. 31 del d.lgs. CP_3 CP_1
n. 165/2001, che disciplina il trasferimento del personale fra enti pubblici o da enti pubblici a soggetti privati e non viceversa (cfr. Cass. n. 35343 del 2021).
6.4. Né è ravvisabile nella fattispecie una vicenda successoria riconducibile a quella prevista dall'art. 2112 cod. civ., perché il legislatore ha previsto la liquidazione di tutte le attività facenti capo all'associazione, l'estinzione delle passività, la risoluzione dei contratti in corso, con la sola eccezione di quelli di lavoro a tempo indeterminato, il che esclude che sia rimasta immutata l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio delle attività in precedenza curate dal soggetto privato.
6.5. Il comma 54 del richiamato art. 12 configura, quindi, una successione a titolo particolare, voluta dal legislatore unicamente per i rapporti specificamente individuati, che, con disposizione di carattere derogatorio rispetto alla disciplina generale, sono stati sottratti alla procedura liquidatoria ed alla risoluzione, prevista, invece, per le altre tipologie contrattuali.
È da detto carattere derogatorio che occorre prendere le mosse nell'affrontare la questione dell'esegesi del comma 54, al fine di verificare se applicabile ai soli dipendenti inseriti nell'organico dell'Associazione al momento della soppressione;
oppure , invece, sarebbe estensibile a tutti i rapporti a tempo indeterminato giuridicamente esistenti, a prescindere dalla loro funzionalità, ivi compresi quelli risultanti all'esito di pronunce giudiziali accertative dell'illegittimo ricorso, da parte dell' e prima ancora CP_3 dell' , alle diverse tipologie di lavoro flessibile, come assume la ricorrente. CP_5
Il Collegio ritiene detta ultima opzione esegetica non condivisibile, perché plurime ragioni di carattere testuale e sistematico inducono a ritenere che il legislatore abbia voluto limitare l'applicazione del comma in parola ad una platea predeterminata di soggetti, ossia a quelli effettivamente in servizio presso l'ente soppresso al momento dell'intervento normativo.
Già l'incipit della disposizione, che si riferisce al «personale di ruolo in servizio
a tempo indeterminato presso l'associazione alla data di entrata in vigore CP_4 della legge di conversione», orienta in tal senso e detta interpretazione è confermata dalla previsione dell'adeguamento della pianta organica del Ministero «in misura corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite» nonché della conservazione del trattamento previdenziale «in godimento» e di quello «economico fondamentale ed accessorio…corrisposto al momento dell'inquadramento».
Si è quindi in presenza di un insieme di riferimenti testuali che univocamente indirizzano verso l'applicazione della norma in commento ai soli rapporti a tempo indeterminato effettivamente funzionali all'atto della soppressione. Solo per quest'ultimi, infatti, la tutela dei dipendenti in servizio presso l'ente soppresso poteva essere assicurata salvaguardando, al tempo stesso, le esigenze di sostenibilità dei costi, di efficienza e di buon andamento, richiamate nei primi due commi dell'art. 97 Cost., che costituiscono la ratio ispiratrice della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 (artt. 6 e
35) quanto alla necessaria predeterminazione per le amministrazioni pubbliche del fabbisogno di personale e che giustificano, unitamente alla previsione del concorso pubblico per l'accesso all'impiego, il divieto di conversione sancito dall'art. 36 dello stesso decreto (cfr. sul rilievo della predeterminazione del fabbisogno di personale Corte
Cost. n. 59/1997 e Corte Cost. n. 135/2020).
6.6. Né vale obiettare che detta interpretazione finirebbe per realizzare un'ingiustificata disparità di trattamento fra situazioni eguali o assimilabili. […].
Tanto premesso, condivide questo Collegio la considerazione da questa Corte già espressa in altra pronunzia (sent. n. 19728/2023 resa in analoga controversia nei confronti del e dell' , secondo cui, Controparte_1 Controparte_6 benché sia certo che nell'ordinamento lavoristico le diverse disposizioni che prevedono l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in conseguenza della violazione della disciplina dettata per il ricorso al lavoro flessibile determinano la conversione ab origine del rapporto medesimo, tuttavia ai fini in esame e tenuto conto del bilanciamento fra esigenze contrapposte, detto rapporto non può essere ritenuto equivalente a quello esistente e funzionale, e la obiettiva diversità fra le due situazioni a confronto giustifica la limitazione posta dal legislatore ed esclude l'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. La Cassazione nega pertanto in radice il diritto alla prosecuzione di detto rapporto con il per coloro il cui rapporto di lavoro Controparte_2 non era funzionalmente in essere al momento della soppressione dell'associazione disposta dall'art. 12 commi 49-57 del D.L. 95/12 conv. in l. 135/12.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altra domanda e profilo critico sollevato dalle parti in relazione a licenziamento, trasferimento o costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del . CP_1
Residua allora la domanda avente ad oggetto le differenze retributive derivanti dall'accertamento della dedotta subordinazione, in relazione alla censura di cui all'ordinanza di rinvio.
Si è quindi proceduto ad istruttoria testimoniale sulla conformazione concreta del rapporto, e dall'istruttoria svolta mediante escussione di testi qualificati e indifferenti
( dipendente dell' poi , dal 1980 al 1988 Testimone_1 Controparte_5 CP_3 poi dal 1991 al 2021, sempre come amministrativa in relazione a tutte le attività dell' , e dipendente l' dal 1979 al 2012 con CP_5 Testimone_2 Controparte_7 mansioni di addetta alla segreteria e amministrazione), sono emersi elementi idonei a ritenere che il rapporto del dott. abbia configurato, sin dall'epoca iniziale dedotta Pt_1 ricorso (e al di là della validità formale dei successivi contratti a progetto ritenuta dalla
Cassazione), e per tutto il periodo, un rapporto di lavoro subordinato, e questo sia in relazione all'elemento della subordinazione sia in relazione agli elementi “sintomatici” della stessa, a partire dal concreto inserimento fisico e funzionale del nella Pt_1 struttura aziendale.
Sulla base delle conferme operate dai testi ai capitoli del ricorso, ma anche dalla documentazione versata in atti, emerge infatti che il svolgeva molteplici Pt_1 qualificanti attività, realizzando, oltre alla speciale cura della biblioteca, indagini conoscitive sul movimento cooperativo, curava il coordinamento, l'organizzazione, la programmazione e l'esecuzione di seminari di alta formazione per studenti e revisori di società cooperative, seguiva importanti bandi e gestiva premi ed eventi pubblici, svolgeva cospicua attività formativa e più in generale curava le attività nodali dell' , CP_3 con notevole impegno quotidiano poiché, per la cura delle attività svolte per conto ed in convenzione con il MISE (raccordi, relazioni, Piano di sviluppo, gestione degli Atti delle
Cooperative, etc…) erano richiesti continui contatti con i diversi soggetti coinvolti nei vari progetti (Università, esponenti di categorie, docenti universitari, etc…), e di particolare rilievo erano i rapporti con le Associazioni di categoria, soggetti particolarmente interessati ad essere aggiornati e coinvolti nelle attività svolte nel loro territorio di riferimento (regioni e/o provincie).
Sulla connotazione del rapporto in termini di subordinazione, basterà ricordare che i testi hanno riferito, tra l'altro, quanto alla risalenza, durata e continuità del rapporto: che il dott. dopo colloqui con i dottori e iniziò a lavorare Pt_1 CP_8 Pt_2 dal febbraio 2005 continuando sino al febbraio 2011 senza interruzioni (Sindici). E che il continuò a lavorare anche successivamente al febbraio 2011 fino al giugno Pt_1 successivo per portare a compimento dei seminari iniziati nell'ambito dell'incarico che era stato intrapreso e che era terminato contrattualmente (quindi il contratto era terminato e il continuò ad eseguirlo) (Sindici). Anche la ha riferito che il
Pt_1 Tes_3 Pt_1 continuò a lavorare anche dopo la scadenza del contratto quindi in epoca successiva a febbraio 2011 sino a giugno dello stesso anno. E che la presenza in Istituto oppure la reperibilità da fuori del dott. era continua, anche oltre l'orario di lavoro se
Pt_1 necessario;
Tes_1 quanto alla eterodirezione: che il , benché autonomo nell'organizzazione del suo lavoro, doveva
Pt_1 rendicontare come tutti al direttore amministrativo dott. , e che questi dava delle Pt_2 direttive a tutti, compreso il , controllandone anche il lavoro;
il lavorava
Pt_1 Pt_1 sotto costante controllo del direttore e dei suoi preposti ai quali rispondeva delle attività svolte ( . Durante il corso dei rapporti il dott. agiva sotto controllo del Tes_1 Pt_1 direttore e questo controllo consisteva nel fatto che doveva rendere conto e
Pt_1 relazionare il direttore sull'avanzamento dell'opera ( Tes_2 quanto alla eccepita “autonomia” del :
Pt_1 che questi doveva ottenere l'approvazione della dirigenza per poter ottenere l'autorizzazione del per le eventuali convenzioni ( ; CP_1 Tes_1 quanto al controllo sul lavoratore: che in caso di malattia o altri impedimenti il preavvisava telefonicamente Pt_1
e dava conto delle ragioni dell'assenza al dott. ( . Analogamente, la Pt_2 Tes_1
ha dichiarato che il così come gli altri dipendenti se non poteva essere Tes_3 Pt_1 presente, per qualsiasi ragione chiedeva l'autorizzazione al dott. e lo preavvisava Pt_2 dell'assenza; quanto al potere disciplinare: che il riceveva come gli altri dipendenti dell' richiami verbali Pt_1 CP_5 anche dinanzi agli altri collaboratori e ai referenti del Ministero ( , come nel caso Tes_1 specificamente rievocato dalla Anche la ha rievocato che il Tes_1 Tes_3 Pt_1 venne in molte occasioni richiamato verbalmente dal anche dinanzi al personale Pt_2 dell'Istituto e soprattutto del MISE;
sulla diuturna presenza del in azienda;
Pt_1 che l'orario di lavoro cambiò diverse volte sempre arrivando alle 38 ore settimanali distribuite tra mattina e pomeriggio e questo orario veniva sempre rispettato anche dal , che lavorava a tempo pieno, e che anche quando andò in trasferta a Pt_1
Torino era sostanzialmente sempre reperibile e scendeva anche a Roma ( e in parte Tes_1
). Anche secondo la , il durante i vari rapporti osservò Tes_3 Tes_3 Pt_1 sempre un orario di lavoro a tempo pieno e a volte anche superiore, orario corrispondente a quello indicato nel ricorso introduttivo;
la teste ha precisato che normalmente il Pt_1 entrava alle h.
8.30 e non usciva mai prima delle h. 18:30.
Sul materiale inserimento del in azienda sotto il profilo logistico: Pt_1 che questi aveva una sua stanza riservata a lui, all'interno dell'Istituto (Sindici), e la ha precisato che il aveva all'interno dell'Istituto una sua stanza con Tes_3 Pt_1 postazione di lavoro, con computer e telefono e dove lavorava anche con il suo pc.
E' dunque vero come asserisce il che egli riceveva costantemente Pt_1 indicazioni, direttive e doveva fornire rendicontazioni costanti pur con l'autonomia intrinseca a posizione professionale di rilievo;
che egli era costantemente e continuativamente a disposizione del datore di lavoro;
che il rapporto durò continuativamente dal 2005 al 2011 per oltre sei anni;
che l'attività lavorativa si svolgeva presso i locali dell'Istituto in cui egli aveva una sua stanza con postazione di lavoro;
che egli osservò uno specifico orario lavorativo, fisso predeterminato e assorbente;
che egli doveva giustificare le assenze;
che egli fu stabilmente inserito nella struttura fisica dell' e contribuì fattivamente a realizzarne le finalità precipue. CP_3
Emergono dunque sia elementi direttamente rappresentativi della eterodirezione, come la ricezione di direttive e l'espletamento da parte del datore di lavoro di penetranti poteri di controllo e disciplinari;
ma anche gli elementi fortemente sintomatici del lavoro subordinato, in particolare un orario di lavoro assorbente e la piena disponibilità del lavoratore, sia la postazione di lavoro interna all'azienda azienda. Una certa regolarità dei pagamenti, in sé e per sé espressa in termini formalmente compatibili con contratti a progetto, letta unitamente agli altri elementi testé indicati assume la significanza di ulteriore elemento sintomatico del rapporto di lavoro subordinato.
I suddetti elementi riprovano pertanto ad avviso di questa Corte gli elementi del rapporto di lavoro subordinato, radicante il diritto alle differenze di retribuzione come allegate e in sé e per sé non specificamente contestate. In relazione a queste, infatti, il non ha effettuato specifiche contestazioni, neppure sul pregio delle attività in CP_1 quanto meritevoli dell'inquadramento rivendicato a norma del CCNL commercio, se si esclude la deduzione secondo cui il avrebbe applicato il CCNL Censis. In primo Pt_1 grado, infatti, l'Amministrazione aveva rilevato “al punto 3 del ricorso viene erroneamente indicato - quale contratto di riferimento del personale dipendente dall'Associazione, da prendere a parametro ai fini della quantificazione delle pretese economiche nonché dell'inquadramento - il CCNL Commercio, mentre in realtà viene utilizzato il CCNL del Censis. Non vi è spazio, comunque, per far luogo al preteso inquadramento e correlato trattamento economico, posto che si è trattato di legittimi rapporti di lavoro a tempo determinato”. Il , però, a fronte della lineare CP_1 allegazione del CCL commercio e dei relativi conteggi, aveva l'onere di provare gli elementi posti a fondamento della deduzione di applicazione del CCNL Censis, di cui però non offre alcun riscontro in atti.
Va peraltro rilevato che la soppressione dell' ha inciso sulla Controparte_3 provvista finanziaria per far fronte al credito del ricorrente, salvo quanto garantito dall'art. 31 c.c.
Occorre a tal proposito ricordare che, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 95/2012 conv. in
L. 135/2012:
[…]
49. L di cui all'articolo Controparte_4
10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione dell'associazione, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze dell'ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del e Controparte_2 il relativo incarico costituisce integrazione dell'oggetto dell'incarico di funzione dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'ente soppresso è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'ente, corredato dall'attestazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla data di soppressione dell'ente medesimo e trasmesso per l'approvazione al dello sviluppo economico e al Ministero CP_1 dell'economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all'associazione di cui al comma 49 dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al che, previo accertamento della Controparte_2 sussistenza e dell'attualità dell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita
i relativi compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere tra l'associazione e il dello sviluppo CP_1 economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore dell'associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle attività di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente CP_4 decreto, è trasferito al . Con decreto del Ministro Controparte_2 dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge n. 400 del 1988, il sviluppo economico adegua la propria dotazione organica in misura Controparte_2 corrispondente alle unità di personale effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale trasferito al mantiene il Controparte_2 trattamento previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del , è attribuito per la differenza un assegno ad CP_1 personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell'associazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto;
entro tale data, il dirigente delegato può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività previste dal comma 50.
57. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell'associazione sono acquisite al patrimonio del Controparte_2
.
[...]
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente norma.
Dunque, come osservato anche dalla già citata sentenza di questa Corte n.
579/2025, in conformità a tale normativa, il DM. 26.4.13 ha definito la procedura liquidatoria della ex con approvazione del relativo bilancio. Il Controparte_4 bilancio di chiusura è datato 7 luglio 2012. È stato altresì allegato dal e non CP_1 contestato che il saldo attivo versato al bilancio dello Stato è pari ad € 2.280,02.
Si rammenta quindi che ai sensi dell'art. 31 c.c. “i creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto”. Nel caso di specie il limite temporale stabilito dall'articolo 31 risulta rispettato nella misura in cui il bilancio di chiusura risale a luglio 2012.
In conclusione, il può essere chiamato a rispondere del debito per CP_1 differenze retributive in questione nei soli limiti dell'attivo residuato dalla liquidazione della soppressa Associazione, ferma restando la declaratoria generica del diritto come quantificato in ricorso.
Per tutte le ragioni sin qui indicate il ricorso va quindi parzialmente accolto nei termini indicati in dispositivo, con rigetto delle altre domande.
La reciproca soccombenza costituisce motivo per disporre la compensazione per metà delle spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio, ponendo le residue a carico del
- soccombente sulla domanda più rilevante di Controparte_1 accertamento del rapporto di lavoro subordinato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando in sede di rinvio disposto dalla
Cassazione con sentenza n. 19728/2023, accerta che tra e l' Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato Controparte_3 dal 15.2.2005 al 28.2.2011 con svolgimento da parte del di mansioni sussumibili Pt_1 nel livello Quadri del CCNL Commercio per cui il ha maturato differenze Pt_1 retributive pari a complessivi € 128.640,25 di cui € 15.160,48 a titolo di Tfr oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto al saldo, e per l'effetto condanna il al pagamento delle differenze retributive nei Controparte_1 limiti dell'attivo residuato dalla liquidazione della soppressa CP_3
Respinge le restanti domande.
Compensa per metà le spese di lite di tutti i gradi e fasi del giudizio e condanna il al pagamento in favore del delle Controparte_1 Pt_1 residue, per l'intero determinate per compensi in € 5.000,00 per il primo grado, € 5.000,00 per il giudizio di appello, € 4.000,00 per il giudizio di Cassazione ed € 7.500,00 per la presente fase di rinvio, il tutto oltre spese generali al 15%, iva e cpa e con distrazione in favore dei soli difensori del nel giudizio di primo grado dichiaratisi antistatari. Pt_1
Roma, 28 maggio 2025 Il Consigliere estensore
Dott. Vincenzo Turco
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni