TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/10/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Daniela BOSIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2108/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. PRINZI NUNZIATINA RITA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_2
l'Avv. GRANERIS PAOLO che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Fano il 23/06/2018, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 21, parte II, Serie A, dell'anno 2018; che dal matrimonio sono nati i figli , a Savigliano il 5.8.2014, e a Savigliano, il Per_1 Per_2
13.6.2019, che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori nati dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 12/06/1983 a SCUTARI (ALBANIA), Parte_1
[...
, n. il 08/04/1985 a FANO (PU), Parte_3
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Daniela BOSIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2108/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. PRINZI NUNZIATINA RITA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_2
l'Avv. GRANERIS PAOLO che la rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto: di aver contratto matrimonio concordatario in Fano il 23/06/2018, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 21, parte II, Serie A, dell'anno 2018; che dal matrimonio sono nati i figli , a Savigliano il 5.8.2014, e a Savigliano, il Per_1 Per_2
13.6.2019, che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nulla opponendo.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori nati dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, n. il 12/06/1983 a SCUTARI (ALBANIA), Parte_1
[...
, n. il 08/04/1985 a FANO (PU), Parte_3
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 25.9.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi