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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 11-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.899-24 RGAC, vertente
TRA
(già ), in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pt (avv.ti Pierluigi Rizzo e Laura Testa)
parte appellante
E
e (avv. Ambrogio Morriconi) Controparte_1 Controparte_2
parte appellata
1 dando lettura del seguente dispositivo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta integralmente le domande proposte in primo grado da
[...]
e CP_1 Controparte_2 dichiara compensate le spese del doppio grado.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 10-4-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 8-3-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
ha adito il Tribunale, in funzione di giudice del Controparte_1 lavoro, esponendo:
- di avere lavorato alle dipendenze della resistente con contratto
a tempo determinato dal 18.6.2019 al 30.9.2020 con qualifica di operaio portiere ed inquadramento al livello E del CCNL Istituti di
Vigilanza – Comparto Servizi Fiduciari;
- che il contratto si era risolto alla scadenza del contratto il
30.9.2020;
- di avere prestato servizio presso il REMS di Ceccano e poi presso l'azienda ospedaliera Spaziani di Frosinone;
- che avrebbe dovuto occuparsi solo della portineria, ma, in aggiunta, era stato chiamato a svolgere mansioni di vigilante, nonché di OTA in quanto doveva coadiuvare il personale sanitario nel trasporto del paziente in carrozzina o nella consegna delle vettovaglie;
- di avere svolto orario a rotazione 7-15 o 15-23 o 23-7 per 6 giorni a settimana prestando servizio per 48 ore settimanali;
- di avere percepito una retribuzione mensile di € 797,14 e oraria di lordi € 4,61;
- che i prospetti paga non contemplavano il compenso per le ore di straordinario e le ore ordinarie erano inferiori a quelle prestate con imputazione di ferie e permessi mai usufruiti e di assenze mai avvenute;
3 che il compenso percepito era inferiore a quello dovuto ai sensi dell'art.36 Cost, in quanto al caso di specie doveva essere applicato il CCNL terziario (con riguardo alla figura di usciere o portiere)
o il CCNL proprietari di fabbricati o il CCNL Multiservizi con riferimento alla attività di vigilanza esercitata;
di avere diritto, applicando uno dei citati contratti, alle differenze di cui al conteggio allegato;
di aver diritto al pagamento del lavoro straordinario prestato con le retribuzioni indicate nel prospetto allegato a seconda del CCNL di riferimento;
di aver avanzato tali domande davanti al Tribunale di Frosinone, che, tuttavia, si era dichiarato incompetente per territorio;
di avere, pertanto, riassunto il giudizio davanti al giudice del lavoro di Roma.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“• dichiarare che la retribuzione percepita dal ricorrente non è conforme ai parametri di proporzionalità e sufficienza previsti dall'art. 36 Costituzione
• dichiarare, anche secondo equità, che al rapporto di lavoro di che trattasi sono applicabili i parametri retributivi previsti dal CCNL
Terziario o, in subordine, i parametri retributivi previsti dal CCNL per i dipendenti dai proprietari dei fabbricati o, in ulteriore subordine, i parametri retributivi previsti dal CCNL Multiservizi,
• dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e, per l'effetto,
• condannare la società convenuta, in via principale, al pagamento della somma di euro 17.677,53; in via subordinata, al pagamento della complessiva somma di euro 12.557,16 o, sempre in subordine, al pagamento della somma complessiva di euro 12.602,10 o, di altra somma che sarà stata ritenuta di giustizia anche secondo equità, il tutto oltre interessi sulle somme via via rivalutate;
• condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite.”
4 Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Deduceva: di applicare il c.c.n.l. per i dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
che la sezione “Servizi Fiduciari” era propriamente dedicata a disciplinare anche l'attività di portierato;
che nel contratto di lavoro del ricorrente era stato espressamente convenuta l'applicazione di tale c.c.n.l.; che era infondata la doglianza relativa alla non proporzionalità della retribuzione percepita ex art.36 Cost, atteso che la proporzionalità della retribuzione applicata era stata valutata in sede di contrattazione collettiva dalle associazioni sindacali che l'avevano sottoscritta a livello nazionale;
che erano irrilevanti i contratti collettivi richiamati da parte ricorrente, perché riguardanti attività diverse da quella svolta dalla società resistente;
che il ricorrente aveva rispettato gli orari indicati nei LUL che allegava;
che il ricorrente non aveva fornito gli elementi idonei a provare l'orario dedotto in ricorso e contestava comunque i conteggi di parte ricorrente.
ha adito il Tribunale, in funzione di giudice del Controparte_2 lavoro, esponendo:
- di essere stato dipendente della resistente dal 16.1.2020 al
15.11.2020 con contratto a tempo determinato con qualifica di operaio portiere ed inquadramento al livello E del CCNL Istituti di Vigilanza
– Comparto Servizi Fiduciari;
- che il rapporto si era risolto alla scadenza del contratto in data
15.11.2020;
5 - di avere prestato servizio presso il REMS di Ceccano e poi presso l'azienda ospedaliera Spaziani di Frosinone;
- che avrebbe dovuto occuparsi solo della portineria ma in aggiunta era chiamato a svolgere mansioni di vigilante, nonché di OTA in quanto doveva coadiuvare il personale sanitario nel trasporto del paziente in carrozzina o nella consegna delle vettovaglie;
- che di avere svolto orario a rotazione 7-15 o 15-23 o 23-7 per 6 giorni a settimana prestando servizio per 48 ore settimanali;
- di avere percepito una retribuzione mensile di € 797,14 e oraria di lordi € 4,61;
- che i prospetti paga non contemplavano il compenso per le ore di straordinario e le ore ordinarie erano inferiori a quelle prestate con imputazione di ferie e permessi mai usufruiti e di assenze mai avvenute;
che il compenso percepito era inferiore a quello dovuto ai sensi dell'art.36 Cost, in quanto al caso di specie doveva essere applicato il CCNL terziario (con riguardo alla figura di usciere o portiere)
o il CCNL proprietari di fabbricati o il CCNL Multiservizi con riferimento alla attività di vigilanza esercitata;
di avere diritto, applicando uno dei citati contratti, alle differenze di cui al conteggio allegato;
di avere diritto al pagamento del lavoro straordinario prestato con le retribuzioni indicate nel prospetto allegato a seconda del CCNL di riferimento.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- “dichiarare che la retribuzione percepita dal ricorrente non è conforme ai parametri di proporzionalità e sufficienza previsti dall'art. 36 Costituzione,
- dichiarare, anche secondo equità, che al rapporto di lavoro di che trattasi sono applicabili i parametri retributivi previsti dal CCNL
Terziario o, in subordine, i parametri retributivi previsti dal CCNL per i dipendenti dai proprietari dei fabbricati o, in ulteriore subordine, i parametri retributivi previsti dal CCNL Multiservizi,
6 - dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e, per l'effetto,
- condannare la società convenuta in via principale al pagamento della somma di euro 13.309,35; in via subordinata al pagamento della complessiva somma di euro 9.054,65 o, sempre in subordine, al pagamento della somma complessiva di euro 8.878,64 o, di altra somma che verrà ritenuta di giustizia anche secondo equità, il tutto oltre interessi sulle somme via via rivalutate;
- condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite.“
Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Deduceva: che il ricorrente era stato assunto con mansioni di portiere e non di vigilante, prevedendo gli appalti del Rems di
Ceccano e dell'azienda ospedaliera di Frosinone solo servizi fiduciari consistenti nella verifica degli accessi;
che, in caso di interventi relativi alla sicurezza, gli addetti riferivano al responsabile che si occupava di far intervenire la sicurezza;
di applicare il c.c.n.l. per i dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
che la sezione “Servizi
Fiduciari” era propriamente dedicata a disciplinare anche l'attività di portierato;
che, nel contratto di lavoro del ricorrente, era stato espressamente convenuta l'applicazione di tale c.c.n.l; che era infondata la doglianza relativa alla non proporzionalità della retribuzione percepita ex art.36 Cost, evidenziando che la proporzionalità della retribuzione applicata era stata valutata in sede di contrattazione collettiva dalle associazioni sindacali che l'avevano sottoscritta a livello nazionale;
che erano irrilevanti i contratti collettivi richiamati da parte ricorrente, perché riguardanti attività diverse da quella svolta dalla società resistente;
che il ricorrente aveva rispettato gli orari indicati nei LUL che allegava;
che il ricorrente non aveva fornito gli elementi idonei a provare l'orario dedotto in ricorso e contestava comunque i conteggi di parte ricorrente.
7 -2 Escussi testi, con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenendo non adeguatamente provate le ore di lavoro straordinario dedotte e riconosciute le ore di straordinario effettivamente prestate, ha applicato il diverso CCNL Multiservizi come parametro minimo di riferimento per individuare la retribuzione adeguata e sufficiente ed ha così statuito: in accoglimento del ricorso condanna la resistente al pagamento della somma di € 12.602,10 in favore di e della somma di Controparte_1
€ 8.878,64 in favore di oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione come per legge;
condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in € 3.900,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello il datore di lavoro.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 non ha esaminato l' eccezione di inammissibilità della domanda, per difetto di allegazione, in relazione alla pretesa violazione dell' art.36 Cost., laddove gli unici elementi addotti a tal fine erano costituiti da meri riferimenti a due CCNL di diversi settori;
-2 ha ritenuto violato l' art.36 Cost., laddove: l' adeguatezza e sufficienza della retribuzione emergeva dall' essere stato il CCNL applicato alla fattispecie in esame sottoscritto dalle OO SS maggiormente rappresentative, dall' essere tale CCNL attinente all' attività di portierato svolta dai lavoratori e dall' essere lo stesso stato preso a riferimento dal Ministero del Lavoro nella predisposizione delle tabelle relative alla determinazione del costo orario delle prestazioni da applicare in sede di verifica della congruità delle offerte presentate in sede di partecipazione agli appalti pubblici (art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ora art. 110 del D. Lgs. n. 32 del 2023); la lesione dei criteri di proporzionalità e sufficienza non può scrutinarsi sulla singola clausola retributiva ma deve tener conto del complessivo assetto
8 della retribuzione, vale a dire della sua globalità e non delle singole componenti (Cass.162/2009 -Cass.6962/16 23696/16);
-3 in subordine, ha utilizzato, quale parametro comparativo, la retribuzione tabellare del 2° livello del CCNL multiservizi in luogo di quella del 1° livello, laddove: a) l'appellato ha lavorato CP_1 per la Società appellante dal 18.6.2019 al 30.9.2020, mentre il sig.
dal 16.1.2020 al 15.11.2020; b) secondo la declaratoria del CP_2
c.c.n.l. multiservizi, sono inquadrati al 1° livello “i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma
è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni” nonché “i lavoratori del 2° livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio”.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame.
-6 All' odierna udienza sono stati acquisiti atti e documenti rilevanti della causa di primo grado riunita (v. verbale).
-7 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri
9 scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-4.2 I lavoratori sono stati assunti con mansioni di custodi, addetti ai servizi di vigilanza non armati, con inquadramento al livello F del CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari (v. contratti individuali di lavoro del 17-6-2019 e del
16-1-2020).
«Il comma 1 dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti ed a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione» (Cass. SS UU n.2665-97).
Dopo la soppressione dell' ordinamento corporativo i contratti collettivi suddetti sono, infatti, stati sottoposti alle regole civilistiche dell' autonomia privata, ossia possono avere efficacia soltanto “in volentes”.
Resta salvo il rispetto dell'art.36 della Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata. Con le eccezioni appena indicate (attraverso cui, in definitiva, si torna a salvaguardare la categoria dell'attività effettiva), l'ordinamento in vigore consente, quindi, al datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza ovvero di poter applicare un contratto collettivo anche se stipulato da organizzazioni operanti in un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi
10 concretamente ad operare (Cass. n. 26742/2014, n. 9964/2003, n.
11372/2008).
Sulla scorta di questo risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune - nella carenza di una specifica disciplina normativa e della perdurante inattuazione dell'art. 39 della Cost. - l'individuazione della contrattazione collettiva va fatta unicamente sulla base delle regole dei contratti in generale ed attraverso l'indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di fatto di un determinato contratto collettivo …
Anche nell' ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell' attività svolta dell' imprenditore, il lavoratore non può pertanto aspirare all' applicazione di un contratto collettivo diverso, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ai sensi dell' art.36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto collettivo applicato (Cass.16340-09).
Il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro non priva, quindi, completamente di rilievo il contratto di categoria (di per sè inapplicabile) quante volte il primo preveda una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa e perciò in contrasto con l' art.36 comma 1° Cost.. La norma permette, infatti, al giudice di adeguare la retribuzione ai detti parametri, facendo per l' appunto riferimento a quella prevista nel contratto di categoria.
L' intervento del giudice non può, tuttavia, costituire meccanica ed automatica trasposizione al rapporto di lavoro delle clausole del contratto collettivo del settore, che ha, comunque, mero valore orientativo. Quindi occorre pur sempre che il lavoratore deduca e dimostri che il contratto di lavoro è regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente
11 a quello dell' attività svolta dall' imprenditore e che questo contratto collettivo non è conforme al precetto costituzionale;
allegazione e prova queste da fornire in maniera specifica e rigorosa, atteso che il parametro applicato - desunto dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro, seppure diversa da quella invocata - assicura comunque presuntivamente la corrispondenza della retribuzione a detto precetto costituzionale”
(Cass.237-85, Cass.3712-88, Cass.928-93, Cass. SS UU n.2665-97,
Cass.16340-09).
L'art. 36 Cost. richiede proporzionalità e adeguatezza della retribuzione nella sua globalità e non delle singole componenti;
è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale (Cass.6962-16, Cass.1717-11; Corte Cost.470-02).
La più recente giurisprudenza di legittimità - a fronte di fattispecie concreta nella quale allo stesso lavoratore, da un cambio di appalto all'altro, erano stati applicati CCNL sempre diversi e peggiorativi - ha confermato che il giudice che si discosti da quanto previsto dai contratti collettivi deve usare la massima prudenza ed adeguata motivazione «giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali» ed ha, altresì, puntualizzato, in sintesi, che: nell' attuazione dell'art.36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia
12 contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata;
ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe;
nell' opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, 2° comma c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 (“che convalida in più di una disposizione il riferimento in questa materia agli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà, oltre che ad altri strumenti di computo ed indicatori nazionali ed internazionali.”); sul lavoratore incombe l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire, e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate, e l'allegazione di criteri di raffronto, fermo restando il dovere del giudice di enunciare i parametri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione (Cass. n. 4147/1990; Cass. n.
8097/2002); anche quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore;
il giudice può anche individuare d'ufficio (Cass. n. 7528 del
29/03/2010 e n. 1393 del 18/02/1985) un trattamento contrattuale collettivo corrispondente alla attività prestata (in difformità dalla domanda) desumendo criteri parametrici utilizzabili al fine di determinare, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, la retribuzione rispondente ai criteri imperativamente stabiliti dal
13 precetto costituzionale, domandata in linea subordinata, non essendo in tale ipotesi configurabile alcuna violazione ne' dell'art. 112 cpc (corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) ne' dell'ultima parte del primo comma dell'art. 420 dello stesso codice (in tema di possibilità di modificazione di domande, eccezioni o conclusioni) e del successivo art. 421 (poteri istruttori del giudice) (Cass.27711-
23).
Ferma la diversità della fattispecie concreta su cui la Corte di
Cassazione si è pronunciata rispetto a quella in esame, osserva la
Corte che, nella specie, i lavoratori, assunti come custodi addetti i servizi di vigilanza non armati, nei ricorsi introduttivi del primo grado, hanno invocato, come parametri di raffronto, a sostengo della domanda, esclusivamente il valore di soglia di povertà assoluta, non specificamente determinato nella sua entità, e la maggior retribuzione prevista da altri CCNL come corrispettivo per la medesima attività lavorativa.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che: “Il valore soglia di povertà assoluta viene calcolato ogni anno dall'Istat relativamente ad un paniere di beni e servizi essenziali per il sostentamento vitale, differenziandolo in ragione dell'età, dell'area geografica di residenza del singolo e dei componenti della famiglia;
mentre i concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma persino dignitosa;
orientando il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali, ma verso qualcosa in più che la recente Direttiva UE sui salari adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua nel conseguimento anche di beni immateriali (cfr. considerando n.28: “oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”); il livello Istat di povertà non costituisce un parametro diretto di determinazione della retribuzione sufficiente;
può solo “aiutare” il giudice ad
14 individuare, sotto questo profilo, una soglia minima invalicabile.
Esso non è di per sé indicativo del raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale che, come già rilevato, deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera, dovendo altresì rispettare l'altro profilo della proporzionalità”
(Cass.27711-23 citata).
Dunque, si tratta di un indice che “può”, se del caso, essere utilizzato in mera funzione di ausilio, non coincidente, di per sé solo, con la retribuzione costituzionalmente sufficiente ed adeguata.
Ciò premesso, nei ricorsi introduttivi del primo grado: da una parte, il valore della soglia di povertà non è stato indicato nella sua misura concreta - e cioè con specifico riferimento all'età, all'area geografica di residenza, ai componenti della famiglia – sicchè non è utilizzabile nella sua funzione, seppure ausiliaria, di raffronto;
dall' altra, è stata indicata la sola retribuzione (mensile ed oraria) e non anche il trattamento economico complessivo. Per di più, dagli statini-paga prodotti in atti emerge l' attribuzione ai lavoratori di significative maggiorazioni le quali, in quanto tali, portano ad un sensibile incremento, in maniera costante, del complessivo compenso percepito mensilmente;
compenso che, nella sua globalità, va a superare, nella quasi totalità dei casi e quasi sempre in maniera significativa, l' importo di euro 1.000 e che, talvolta, per si attesta su di un valore maggiore del doppio CP_1 rispetto a quello della paga mensile indicata nei ricorsi suddetti.
La previsione, in altri CCNL, per di più inerenti ad altri o più ampi settori, di una maggiore retribuzione per attività uguali o similari, costituisce, in mancanza di ulteriori elementi, un fatto fisiologico, e non patologico, conseguente non solo alla diversa rappresentatività ed alla maggiore o minore forza contrattuale delle organizzazioni sindacali, ma anche alla diversità del settore di operatività delle aziende, che ben può comportare che la stessa attività lavorativa sia svolta con responsabilità e modalità
15 diverse, tali da potersi ravvisare anche una diversa valenza professionale.
E, nella specie, i lavoratori non hanno addotto né parametri, anche differenti da quelli contrattuali, circa la natura e le caratteristiche della concreta attività svolta, né nozioni di comune esperienza, né criteri equitativi, tali indurre a considerare inadeguato il trattamento economico complessivo percepito. Neanche hanno dedotto l'applicazione di CCNL di volta in volta diversi e peggiorativi, tali da produrre il risultato di una diminuzione della retribuzione, pur nell'identità dell'attività di lavoro svolta.
Tanto più gli elementi addotti dai lavoratori a fondamento della domanda non sono idonei a far venire meno la presunzione di conformità del CCNL applicato al precetto costituzionale, in quanto:
-a i lavoratori hanno essi stessi pattuito, in sede di contratto individuale di lavoro, che “Il rapporto di lavoro sarà regolato dal
CCNL per i lavoratori dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari, il contratto integrativo della provincia di Roma, il contratto Aziendale nonché dal regolamento Aziendale” (v. n.2 contratti di lavoro in atti);
-b hanno chiesto il controllo di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione percepita in relazione alle mansioni “formalmente assegnate” dal datore di lavoro;
-c il suddetto CCNL pacificamente attiene al settore di attività dell' impresa ed alla specifica attività assegnata ai lavoratori e risulta essere stato stipulato con OOSS affiliate quelle cd
“confederali” (CGIL e CISL), maggiormente rappresentative, sicchè è da escludere che si tratti di contrattazione collettiva c.d.
“pirata”, in quanto tale suscettibile di dubbia affidabilità sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione;
-d è pacifico nel grado che il CCNL del settore “Vigilanza e servizi fiduciari” è stato preso a riferimento dal Ministero del Lavoro nella predisposizione delle tabelle relative alla determinazione del costo orario delle prestazioni da applicare in sede di verifica della
16 congruità delle offerte presentate in sede di partecipazione agli appalti pubblici (art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ora art. 110 del D. Lgs. n. 36 del 2023).
Ne consegue che la presunzione di adeguatezza e sufficienza del complessivo trattamento economico corrisposto nella misura prevista dal contratto collettivo di settore applicato non solo non è stata vinta con una prova contraria, ma è stata, altresì, confermata dagli ulteriori elementi da ultimo indicati.
Il motivo di appello va, pertanto, accolto.
-4.3 Il motivo di appello è assorbito.
-8 Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le domande proposte in primo grado vanno integralmente rigettate.
-9 Il gravame viene deciso con applicazione il principio della c.d. ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare di cui all' art.276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio in linea con l' art.111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre, tra le quali quella di inammissibilità della domanda, per difetto di allegazione, in relazione alla pretesa violazione dell' art.36 Cost.; questione oggetto della censura di cui al punto 4.1 (v. Cass.663-19, Cass.11548-18 Cass.12002-14).
-10 Le spese del doppio grado vanno dichiarate compensate in ragione dell' assenza, prima dell' instaurazione del giudizio di primo grado, di giurisprudenza di merito uniforme in materia e del successivo
17 intervento, in corso di causa, della giurisprudenza di legittimità da ultimo descritta.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
18
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 11-2-2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.899-24 RGAC, vertente
TRA
(già ), in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pt (avv.ti Pierluigi Rizzo e Laura Testa)
parte appellante
E
e (avv. Ambrogio Morriconi) Controparte_1 Controparte_2
parte appellata
1 dando lettura del seguente dispositivo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta integralmente le domande proposte in primo grado da
[...]
e CP_1 Controparte_2 dichiara compensate le spese del doppio grado.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 10-4-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 8-3-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
ha adito il Tribunale, in funzione di giudice del Controparte_1 lavoro, esponendo:
- di avere lavorato alle dipendenze della resistente con contratto
a tempo determinato dal 18.6.2019 al 30.9.2020 con qualifica di operaio portiere ed inquadramento al livello E del CCNL Istituti di
Vigilanza – Comparto Servizi Fiduciari;
- che il contratto si era risolto alla scadenza del contratto il
30.9.2020;
- di avere prestato servizio presso il REMS di Ceccano e poi presso l'azienda ospedaliera Spaziani di Frosinone;
- che avrebbe dovuto occuparsi solo della portineria, ma, in aggiunta, era stato chiamato a svolgere mansioni di vigilante, nonché di OTA in quanto doveva coadiuvare il personale sanitario nel trasporto del paziente in carrozzina o nella consegna delle vettovaglie;
- di avere svolto orario a rotazione 7-15 o 15-23 o 23-7 per 6 giorni a settimana prestando servizio per 48 ore settimanali;
- di avere percepito una retribuzione mensile di € 797,14 e oraria di lordi € 4,61;
- che i prospetti paga non contemplavano il compenso per le ore di straordinario e le ore ordinarie erano inferiori a quelle prestate con imputazione di ferie e permessi mai usufruiti e di assenze mai avvenute;
3 che il compenso percepito era inferiore a quello dovuto ai sensi dell'art.36 Cost, in quanto al caso di specie doveva essere applicato il CCNL terziario (con riguardo alla figura di usciere o portiere)
o il CCNL proprietari di fabbricati o il CCNL Multiservizi con riferimento alla attività di vigilanza esercitata;
di avere diritto, applicando uno dei citati contratti, alle differenze di cui al conteggio allegato;
di aver diritto al pagamento del lavoro straordinario prestato con le retribuzioni indicate nel prospetto allegato a seconda del CCNL di riferimento;
di aver avanzato tali domande davanti al Tribunale di Frosinone, che, tuttavia, si era dichiarato incompetente per territorio;
di avere, pertanto, riassunto il giudizio davanti al giudice del lavoro di Roma.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“• dichiarare che la retribuzione percepita dal ricorrente non è conforme ai parametri di proporzionalità e sufficienza previsti dall'art. 36 Costituzione
• dichiarare, anche secondo equità, che al rapporto di lavoro di che trattasi sono applicabili i parametri retributivi previsti dal CCNL
Terziario o, in subordine, i parametri retributivi previsti dal CCNL per i dipendenti dai proprietari dei fabbricati o, in ulteriore subordine, i parametri retributivi previsti dal CCNL Multiservizi,
• dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e, per l'effetto,
• condannare la società convenuta, in via principale, al pagamento della somma di euro 17.677,53; in via subordinata, al pagamento della complessiva somma di euro 12.557,16 o, sempre in subordine, al pagamento della somma complessiva di euro 12.602,10 o, di altra somma che sarà stata ritenuta di giustizia anche secondo equità, il tutto oltre interessi sulle somme via via rivalutate;
• condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite.”
4 Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Deduceva: di applicare il c.c.n.l. per i dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
che la sezione “Servizi Fiduciari” era propriamente dedicata a disciplinare anche l'attività di portierato;
che nel contratto di lavoro del ricorrente era stato espressamente convenuta l'applicazione di tale c.c.n.l.; che era infondata la doglianza relativa alla non proporzionalità della retribuzione percepita ex art.36 Cost, atteso che la proporzionalità della retribuzione applicata era stata valutata in sede di contrattazione collettiva dalle associazioni sindacali che l'avevano sottoscritta a livello nazionale;
che erano irrilevanti i contratti collettivi richiamati da parte ricorrente, perché riguardanti attività diverse da quella svolta dalla società resistente;
che il ricorrente aveva rispettato gli orari indicati nei LUL che allegava;
che il ricorrente non aveva fornito gli elementi idonei a provare l'orario dedotto in ricorso e contestava comunque i conteggi di parte ricorrente.
ha adito il Tribunale, in funzione di giudice del Controparte_2 lavoro, esponendo:
- di essere stato dipendente della resistente dal 16.1.2020 al
15.11.2020 con contratto a tempo determinato con qualifica di operaio portiere ed inquadramento al livello E del CCNL Istituti di Vigilanza
– Comparto Servizi Fiduciari;
- che il rapporto si era risolto alla scadenza del contratto in data
15.11.2020;
5 - di avere prestato servizio presso il REMS di Ceccano e poi presso l'azienda ospedaliera Spaziani di Frosinone;
- che avrebbe dovuto occuparsi solo della portineria ma in aggiunta era chiamato a svolgere mansioni di vigilante, nonché di OTA in quanto doveva coadiuvare il personale sanitario nel trasporto del paziente in carrozzina o nella consegna delle vettovaglie;
- che di avere svolto orario a rotazione 7-15 o 15-23 o 23-7 per 6 giorni a settimana prestando servizio per 48 ore settimanali;
- di avere percepito una retribuzione mensile di € 797,14 e oraria di lordi € 4,61;
- che i prospetti paga non contemplavano il compenso per le ore di straordinario e le ore ordinarie erano inferiori a quelle prestate con imputazione di ferie e permessi mai usufruiti e di assenze mai avvenute;
che il compenso percepito era inferiore a quello dovuto ai sensi dell'art.36 Cost, in quanto al caso di specie doveva essere applicato il CCNL terziario (con riguardo alla figura di usciere o portiere)
o il CCNL proprietari di fabbricati o il CCNL Multiservizi con riferimento alla attività di vigilanza esercitata;
di avere diritto, applicando uno dei citati contratti, alle differenze di cui al conteggio allegato;
di avere diritto al pagamento del lavoro straordinario prestato con le retribuzioni indicate nel prospetto allegato a seconda del CCNL di riferimento.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- “dichiarare che la retribuzione percepita dal ricorrente non è conforme ai parametri di proporzionalità e sufficienza previsti dall'art. 36 Costituzione,
- dichiarare, anche secondo equità, che al rapporto di lavoro di che trattasi sono applicabili i parametri retributivi previsti dal CCNL
Terziario o, in subordine, i parametri retributivi previsti dal CCNL per i dipendenti dai proprietari dei fabbricati o, in ulteriore subordine, i parametri retributivi previsti dal CCNL Multiservizi,
6 - dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e, per l'effetto,
- condannare la società convenuta in via principale al pagamento della somma di euro 13.309,35; in via subordinata al pagamento della complessiva somma di euro 9.054,65 o, sempre in subordine, al pagamento della somma complessiva di euro 8.878,64 o, di altra somma che verrà ritenuta di giustizia anche secondo equità, il tutto oltre interessi sulle somme via via rivalutate;
- condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite.“
Si costituiva la resistente contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Deduceva: che il ricorrente era stato assunto con mansioni di portiere e non di vigilante, prevedendo gli appalti del Rems di
Ceccano e dell'azienda ospedaliera di Frosinone solo servizi fiduciari consistenti nella verifica degli accessi;
che, in caso di interventi relativi alla sicurezza, gli addetti riferivano al responsabile che si occupava di far intervenire la sicurezza;
di applicare il c.c.n.l. per i dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
che la sezione “Servizi
Fiduciari” era propriamente dedicata a disciplinare anche l'attività di portierato;
che, nel contratto di lavoro del ricorrente, era stato espressamente convenuta l'applicazione di tale c.c.n.l; che era infondata la doglianza relativa alla non proporzionalità della retribuzione percepita ex art.36 Cost, evidenziando che la proporzionalità della retribuzione applicata era stata valutata in sede di contrattazione collettiva dalle associazioni sindacali che l'avevano sottoscritta a livello nazionale;
che erano irrilevanti i contratti collettivi richiamati da parte ricorrente, perché riguardanti attività diverse da quella svolta dalla società resistente;
che il ricorrente aveva rispettato gli orari indicati nei LUL che allegava;
che il ricorrente non aveva fornito gli elementi idonei a provare l'orario dedotto in ricorso e contestava comunque i conteggi di parte ricorrente.
7 -2 Escussi testi, con la sentenza impugnata il Tribunale, ritenendo non adeguatamente provate le ore di lavoro straordinario dedotte e riconosciute le ore di straordinario effettivamente prestate, ha applicato il diverso CCNL Multiservizi come parametro minimo di riferimento per individuare la retribuzione adeguata e sufficiente ed ha così statuito: in accoglimento del ricorso condanna la resistente al pagamento della somma di € 12.602,10 in favore di e della somma di Controparte_1
€ 8.878,64 in favore di oltre interessi e Controparte_2 rivalutazione come per legge;
condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in € 3.900,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello il datore di lavoro.
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 non ha esaminato l' eccezione di inammissibilità della domanda, per difetto di allegazione, in relazione alla pretesa violazione dell' art.36 Cost., laddove gli unici elementi addotti a tal fine erano costituiti da meri riferimenti a due CCNL di diversi settori;
-2 ha ritenuto violato l' art.36 Cost., laddove: l' adeguatezza e sufficienza della retribuzione emergeva dall' essere stato il CCNL applicato alla fattispecie in esame sottoscritto dalle OO SS maggiormente rappresentative, dall' essere tale CCNL attinente all' attività di portierato svolta dai lavoratori e dall' essere lo stesso stato preso a riferimento dal Ministero del Lavoro nella predisposizione delle tabelle relative alla determinazione del costo orario delle prestazioni da applicare in sede di verifica della congruità delle offerte presentate in sede di partecipazione agli appalti pubblici (art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ora art. 110 del D. Lgs. n. 32 del 2023); la lesione dei criteri di proporzionalità e sufficienza non può scrutinarsi sulla singola clausola retributiva ma deve tener conto del complessivo assetto
8 della retribuzione, vale a dire della sua globalità e non delle singole componenti (Cass.162/2009 -Cass.6962/16 23696/16);
-3 in subordine, ha utilizzato, quale parametro comparativo, la retribuzione tabellare del 2° livello del CCNL multiservizi in luogo di quella del 1° livello, laddove: a) l'appellato ha lavorato CP_1 per la Società appellante dal 18.6.2019 al 30.9.2020, mentre il sig.
dal 16.1.2020 al 15.11.2020; b) secondo la declaratoria del CP_2
c.c.n.l. multiservizi, sono inquadrati al 1° livello “i lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale, anche con attrezzature per le quali non occorrono conoscenze professionali ma
è sufficiente un periodo minimo di pratica e che non necessitano di autorizzazioni” nonché “i lavoratori del 2° livello di prima assunzione nel settore per i primi nove mesi di svolgimento di effettivo servizio”.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame.
-6 All' odierna udienza sono stati acquisiti atti e documenti rilevanti della causa di primo grado riunita (v. verbale).
-7 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione, non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri
9 scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-4.2 I lavoratori sono stati assunti con mansioni di custodi, addetti ai servizi di vigilanza non armati, con inquadramento al livello F del CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari (v. contratti individuali di lavoro del 17-6-2019 e del
16-1-2020).
«Il comma 1 dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti ed a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione» (Cass. SS UU n.2665-97).
Dopo la soppressione dell' ordinamento corporativo i contratti collettivi suddetti sono, infatti, stati sottoposti alle regole civilistiche dell' autonomia privata, ossia possono avere efficacia soltanto “in volentes”.
Resta salvo il rispetto dell'art.36 della Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata. Con le eccezioni appena indicate (attraverso cui, in definitiva, si torna a salvaguardare la categoria dell'attività effettiva), l'ordinamento in vigore consente, quindi, al datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza ovvero di poter applicare un contratto collettivo anche se stipulato da organizzazioni operanti in un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi
10 concretamente ad operare (Cass. n. 26742/2014, n. 9964/2003, n.
11372/2008).
Sulla scorta di questo risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune - nella carenza di una specifica disciplina normativa e della perdurante inattuazione dell'art. 39 della Cost. - l'individuazione della contrattazione collettiva va fatta unicamente sulla base delle regole dei contratti in generale ed attraverso l'indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di fatto di un determinato contratto collettivo …
Anche nell' ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell' attività svolta dell' imprenditore, il lavoratore non può pertanto aspirare all' applicazione di un contratto collettivo diverso, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ai sensi dell' art.36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto collettivo applicato (Cass.16340-09).
Il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro non priva, quindi, completamente di rilievo il contratto di categoria (di per sè inapplicabile) quante volte il primo preveda una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità della prestazione lavorativa e perciò in contrasto con l' art.36 comma 1° Cost.. La norma permette, infatti, al giudice di adeguare la retribuzione ai detti parametri, facendo per l' appunto riferimento a quella prevista nel contratto di categoria.
L' intervento del giudice non può, tuttavia, costituire meccanica ed automatica trasposizione al rapporto di lavoro delle clausole del contratto collettivo del settore, che ha, comunque, mero valore orientativo. Quindi occorre pur sempre che il lavoratore deduca e dimostri che il contratto di lavoro è regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente
11 a quello dell' attività svolta dall' imprenditore e che questo contratto collettivo non è conforme al precetto costituzionale;
allegazione e prova queste da fornire in maniera specifica e rigorosa, atteso che il parametro applicato - desunto dalla contrattazione collettiva applicata dal datore di lavoro, seppure diversa da quella invocata - assicura comunque presuntivamente la corrispondenza della retribuzione a detto precetto costituzionale”
(Cass.237-85, Cass.3712-88, Cass.928-93, Cass. SS UU n.2665-97,
Cass.16340-09).
L'art. 36 Cost. richiede proporzionalità e adeguatezza della retribuzione nella sua globalità e non delle singole componenti;
è rimessa insindacabilmente alla contrattazione collettiva la determinazione degli elementi che concorrono a formare, condizionandosi a vicenda, il trattamento economico complessivo dei lavoratori, del quale il giudice potrà poi essere chiamato a verificare la corrispondenza ai minimi garantiti dalla norma costituzionale (Cass.6962-16, Cass.1717-11; Corte Cost.470-02).
La più recente giurisprudenza di legittimità - a fronte di fattispecie concreta nella quale allo stesso lavoratore, da un cambio di appalto all'altro, erano stati applicati CCNL sempre diversi e peggiorativi - ha confermato che il giudice che si discosti da quanto previsto dai contratti collettivi deve usare la massima prudenza ed adeguata motivazione «giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche e politiche sottese all'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali» ed ha, altresì, puntualizzato, in sintesi, che: nell' attuazione dell'art.36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia
12 contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata;
ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe;
nell' opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, 2° comma c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 (“che convalida in più di una disposizione il riferimento in questa materia agli indicatori Istat, sia sul costo della vita sia sulla soglia di povertà, oltre che ad altri strumenti di computo ed indicatori nazionali ed internazionali.”); sul lavoratore incombe l'onere di dimostrare l'oggetto sul quale tale valutazione deve avvenire, e cioè le prestazioni lavorative in concreto effettuate, e l'allegazione di criteri di raffronto, fermo restando il dovere del giudice di enunciare i parametri seguiti, allo scopo di consentire il controllo della congruità della motivazione della sua decisione (Cass. n. 4147/1990; Cass. n.
8097/2002); anche quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto, dovendo in mancanza presumersi adeguata e sufficiente la retribuzione corrisposta nella misura prevista in relazione alle mansioni esercitate dal contratto collettivo del settore;
il giudice può anche individuare d'ufficio (Cass. n. 7528 del
29/03/2010 e n. 1393 del 18/02/1985) un trattamento contrattuale collettivo corrispondente alla attività prestata (in difformità dalla domanda) desumendo criteri parametrici utilizzabili al fine di determinare, anche mediante consulenza tecnica d'ufficio, la retribuzione rispondente ai criteri imperativamente stabiliti dal
13 precetto costituzionale, domandata in linea subordinata, non essendo in tale ipotesi configurabile alcuna violazione ne' dell'art. 112 cpc (corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato) ne' dell'ultima parte del primo comma dell'art. 420 dello stesso codice (in tema di possibilità di modificazione di domande, eccezioni o conclusioni) e del successivo art. 421 (poteri istruttori del giudice) (Cass.27711-
23).
Ferma la diversità della fattispecie concreta su cui la Corte di
Cassazione si è pronunciata rispetto a quella in esame, osserva la
Corte che, nella specie, i lavoratori, assunti come custodi addetti i servizi di vigilanza non armati, nei ricorsi introduttivi del primo grado, hanno invocato, come parametri di raffronto, a sostengo della domanda, esclusivamente il valore di soglia di povertà assoluta, non specificamente determinato nella sua entità, e la maggior retribuzione prevista da altri CCNL come corrispettivo per la medesima attività lavorativa.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che: “Il valore soglia di povertà assoluta viene calcolato ogni anno dall'Istat relativamente ad un paniere di beni e servizi essenziali per il sostentamento vitale, differenziandolo in ragione dell'età, dell'area geografica di residenza del singolo e dei componenti della famiglia;
mentre i concetti di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo non povera ma persino dignitosa;
orientando il trattamento economico non solo verso il soddisfacimento di meri bisogni essenziali, ma verso qualcosa in più che la recente Direttiva UE sui salari adeguati all'interno dell'Unione n. 2022/2041 individua nel conseguimento anche di beni immateriali (cfr. considerando n.28: “oltre alle necessità materiali quali cibo, vestiario e alloggio, si potrebbe tener conto anche della necessità di partecipare ad attività culturali, educative e sociali”); il livello Istat di povertà non costituisce un parametro diretto di determinazione della retribuzione sufficiente;
può solo “aiutare” il giudice ad
14 individuare, sotto questo profilo, una soglia minima invalicabile.
Esso non è di per sé indicativo del raggiungimento del livello del salario minimo costituzionale che, come già rilevato, deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera, dovendo altresì rispettare l'altro profilo della proporzionalità”
(Cass.27711-23 citata).
Dunque, si tratta di un indice che “può”, se del caso, essere utilizzato in mera funzione di ausilio, non coincidente, di per sé solo, con la retribuzione costituzionalmente sufficiente ed adeguata.
Ciò premesso, nei ricorsi introduttivi del primo grado: da una parte, il valore della soglia di povertà non è stato indicato nella sua misura concreta - e cioè con specifico riferimento all'età, all'area geografica di residenza, ai componenti della famiglia – sicchè non è utilizzabile nella sua funzione, seppure ausiliaria, di raffronto;
dall' altra, è stata indicata la sola retribuzione (mensile ed oraria) e non anche il trattamento economico complessivo. Per di più, dagli statini-paga prodotti in atti emerge l' attribuzione ai lavoratori di significative maggiorazioni le quali, in quanto tali, portano ad un sensibile incremento, in maniera costante, del complessivo compenso percepito mensilmente;
compenso che, nella sua globalità, va a superare, nella quasi totalità dei casi e quasi sempre in maniera significativa, l' importo di euro 1.000 e che, talvolta, per si attesta su di un valore maggiore del doppio CP_1 rispetto a quello della paga mensile indicata nei ricorsi suddetti.
La previsione, in altri CCNL, per di più inerenti ad altri o più ampi settori, di una maggiore retribuzione per attività uguali o similari, costituisce, in mancanza di ulteriori elementi, un fatto fisiologico, e non patologico, conseguente non solo alla diversa rappresentatività ed alla maggiore o minore forza contrattuale delle organizzazioni sindacali, ma anche alla diversità del settore di operatività delle aziende, che ben può comportare che la stessa attività lavorativa sia svolta con responsabilità e modalità
15 diverse, tali da potersi ravvisare anche una diversa valenza professionale.
E, nella specie, i lavoratori non hanno addotto né parametri, anche differenti da quelli contrattuali, circa la natura e le caratteristiche della concreta attività svolta, né nozioni di comune esperienza, né criteri equitativi, tali indurre a considerare inadeguato il trattamento economico complessivo percepito. Neanche hanno dedotto l'applicazione di CCNL di volta in volta diversi e peggiorativi, tali da produrre il risultato di una diminuzione della retribuzione, pur nell'identità dell'attività di lavoro svolta.
Tanto più gli elementi addotti dai lavoratori a fondamento della domanda non sono idonei a far venire meno la presunzione di conformità del CCNL applicato al precetto costituzionale, in quanto:
-a i lavoratori hanno essi stessi pattuito, in sede di contratto individuale di lavoro, che “Il rapporto di lavoro sarà regolato dal
CCNL per i lavoratori dipendenti da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari, il contratto integrativo della provincia di Roma, il contratto Aziendale nonché dal regolamento Aziendale” (v. n.2 contratti di lavoro in atti);
-b hanno chiesto il controllo di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione percepita in relazione alle mansioni “formalmente assegnate” dal datore di lavoro;
-c il suddetto CCNL pacificamente attiene al settore di attività dell' impresa ed alla specifica attività assegnata ai lavoratori e risulta essere stato stipulato con OOSS affiliate quelle cd
“confederali” (CGIL e CISL), maggiormente rappresentative, sicchè è da escludere che si tratti di contrattazione collettiva c.d.
“pirata”, in quanto tale suscettibile di dubbia affidabilità sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione;
-d è pacifico nel grado che il CCNL del settore “Vigilanza e servizi fiduciari” è stato preso a riferimento dal Ministero del Lavoro nella predisposizione delle tabelle relative alla determinazione del costo orario delle prestazioni da applicare in sede di verifica della
16 congruità delle offerte presentate in sede di partecipazione agli appalti pubblici (art. 97 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ora art. 110 del D. Lgs. n. 36 del 2023).
Ne consegue che la presunzione di adeguatezza e sufficienza del complessivo trattamento economico corrisposto nella misura prevista dal contratto collettivo di settore applicato non solo non è stata vinta con una prova contraria, ma è stata, altresì, confermata dagli ulteriori elementi da ultimo indicati.
Il motivo di appello va, pertanto, accolto.
-4.3 Il motivo di appello è assorbito.
-8 Alla luce delle considerazioni esposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, le domande proposte in primo grado vanno integralmente rigettate.
-9 Il gravame viene deciso con applicazione il principio della c.d. ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare di cui all' art.276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio in linea con l' art.111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre, tra le quali quella di inammissibilità della domanda, per difetto di allegazione, in relazione alla pretesa violazione dell' art.36 Cost.; questione oggetto della censura di cui al punto 4.1 (v. Cass.663-19, Cass.11548-18 Cass.12002-14).
-10 Le spese del doppio grado vanno dichiarate compensate in ragione dell' assenza, prima dell' instaurazione del giudizio di primo grado, di giurisprudenza di merito uniforme in materia e del successivo
17 intervento, in corso di causa, della giurisprudenza di legittimità da ultimo descritta.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
18