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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11300 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
R.G. 447/2024 In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice Dott. Mirko MONTI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA Il ersona del Ministro pro Controparte_1 te , in persona del l.r.p.t. Controparte_2 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia alla Via A. Diaz n. 11 attore
, nella qualità di genitore esercente la potestà nei confronti Controparte_3 del figlio minore elett.te dom.ti in S. Prisco (CE) alla Via Persona_1
GI 101 pr . MA De EN e MA LI E
, in proprio, essendo nelle more del giudizio divenuta Persona_1 om.ti in S. Prisco (CE) alla Via GI 101 presso lo studio degli avv. MA De EN e MA LI E
, in persona del l.rp.t Controparte_4 arazzo convenuti OGGETTO DEL GIUDIZIO Risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a seguito di sinistro scolastico SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'attore ha depositato atto di citazione ritualmente deducendo quanto segue:
1. Con atto d to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha adito codesto Giudice di Pace per sentir Controparte_3 condannare le Amministrazioni in epigrafe al risarcimento dei danni riportati dal figlio minore mentre svolgeva educazione fisica all'interno dell'Istituto Scolastico convenuto cui era regolarmente iscritto.
2. Le Amministrazioni convenute si costituivano ritualmente in giudizio, chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa del terzo e insistevano per il rigetto della domanda avversa.
3. Si provvedeva alla notifica alla compagnia di assicurazione l'atto di citazione per chiamata del terzo, che si costituiva ritualmente nel predetto giudizio.
4. Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere decideva la causa con la sentenza appellata, in questi termini “Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il in Controparte_5 persona del ale Controparte_3 esercente la potestà sul figlio , della complessiva somma Persona_1 di € 4847,71 oltre interessi lla domanda al soddisfo e spese di CTU, nonchè alla rifusione delle spese di lite, da attribuirsi ai procuratori anticipatari , che si liquidano in complessivi €. 1335,00 di cui €. 135,00 per spese, €. 1200,00 per onorario oltre rimborso spese forfettario ed oneri accessori come per legge danna altresì la in CP_4 persona del l.rp.t a manlevare il dal pagamento € CP_6
3864,23 (già al netto della franc contrattuale) oltre interessi legali, spese di CTU e spese legali come sopra indicate.” Avverso tale sentenza, con il presente giudizio si propone appello, chiedendo l'integrale riforma della stessa. In data 30.09.2024 Il Giudice disponeva il deposito di note scritte in sostituzione udienza fissato al 28.11.2025. La causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta, rileva quanto segue:
- L'appello deve essere accolto.
- Nel caso di specie, ricorre una ipotesi di responsabilità contrattuale derivante dell'obbligo dell'istituzione scolastica di protezione e vigilanza dello studente, che deriva dall'atto dell'iscrizione (ex multis da ultimo Cassazione Civile, sez. III, 27 maggio 2024 nr. 14720).
- dall'istruttoria svolta risulta sostanzialmente non controverso che l'infortunio subito dallo studente del n Capua si Parte_1 sia verificato il 27.5.2016 all'intern urante lo svolgimento dell'ora di educazione fisica durante una partita di pallamano;
- dalla dinamica dello stesso (durante lo svolgimento di una partita di pallavolo, nel ricevere il pallone avveniva un impatto con il pallone) si evince l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al CP_1 appellante;
- l'evento occorso all'alunno rientra nella ragionevole alea dell'attività sportiva posta in essere, e che non si appalesi evitabile neppure a mezzo della presenza al momento dell'evento dell'insegnante, la cui presenza nel caso in esame non avrebbe potuto in ogni modo impedire il fortuito scontro di gioco;
- Come dedotto nella comparsa di primo grado del ed omesso di CP_1 considerare dal primo Giudice, l'evento è ascrivi verificarsi del caso fortuito.
- Com'è noto, infatti, la giurisprudenza ritiene che sussiste una responsabilità dell'ente scolastico solo ove vi sia un'omessa vigilanza dell'insegnante, non abbia posto in essere tutte le azioni volte a prevenire il verificarsi dell'evento lesivo ed il fatto non sia ascrivibile al caso fortuito o a responsabilità di altri per fatto illecito;
- Nel caso de quo, non vi è dubbio che l'insegnate nulla avrebbe potuto per evitare il verificarsi dell'impatto del pallone durante una normale partita di pallamano;
- Nulla avrebbe potuto fare di più l'ente scolastico trattandosi di una normale attività di gioco durante l'ora di educazione fisica, con l'assurdo che volendo affermare una responsabilità siffatta questa ricorrerebbe in ogni infortunio si verifichi nel corso di qualsivoglia partita all'interno di una scuola;
- Infine, i fatti venivano provocati dall'azione altrui (non configurando comunque alcuna responsabilità extracontrattuale non trattandosi di azione esulante dal gioco), essendo provato che il pallone veniva lanciato da altro alunno durante il normale svolgimento dell'evento, per cui nulla poteva imputarsi all'insegnante circa la sua “culpa in vigilando” e all'ente scolastico;
- Il fatto lesivo è dovuto a caso fortuito ovvero ad evento imprevedibile, improvviso ed inevitabile, come è stato correttamente affermato e provato dall'ente scolastico e dal;
il ha dimostrato di avere CP_1 CP_1 allegato elementi presu cu ere l'imprevedibilità e inevitabilità del danno, che la decisione impugnata non ha tenuto in alcuna considerazione e che invece erano significativi (ex multis: Cass. Civ. sopra citata sez. III, 27 maggio 2024 nr. 14720; Cass. Civ. 15190/2023; Cass. Civ. nr. 20790/2024 25 luglio 2024).
- Deve ritenersi, quindi, che alcuna responsabilità possa essere addebitata al appellante, visto che l'insegnante non avrebbe potuto in alcun CP_1
m e il verificarsi dell'evento, e che lo stesso sia la conseguenza di un imprevedibile caso fortuito, che poteva essere evitato solo impedendo all'alunno di eseguire esercizi ginnici nell'ora di educazione fisica.
- Non sussiste, come detto, neppure alcuna ipotesi di responsabilità extracontrattuale per fatto illecito altrui posto che il danno deve essere conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso. Le spese processuali liquidate ex art. 55/2014 vanno compensate tra le parti considerata la complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda p da Il in Controparte_1 persona del pro te , in CP_7 Controparte_2 persona del ppresentato e d ale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia alla Via A. Diaz n. 11, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda delle parti appellanti e per l'effetto riforma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere nr. 7050/2023, dichi una responsabilit del merito e del Controparte_8 [...]
Controparte_2
2. Compensa le spese di lite per i motivi anzidetti.
Così deciso in Napoli, il 2/12/2025. Il Giudice Dott. Mirko MONTI
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
R.G. 447/2024 In nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, in persona del Giudice Dott. Mirko MONTI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA TRA Il ersona del Ministro pro Controparte_1 te , in persona del l.r.p.t. Controparte_2 rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia alla Via A. Diaz n. 11 attore
, nella qualità di genitore esercente la potestà nei confronti Controparte_3 del figlio minore elett.te dom.ti in S. Prisco (CE) alla Via Persona_1
GI 101 pr . MA De EN e MA LI E
, in proprio, essendo nelle more del giudizio divenuta Persona_1 om.ti in S. Prisco (CE) alla Via GI 101 presso lo studio degli avv. MA De EN e MA LI E
, in persona del l.rp.t Controparte_4 arazzo convenuti OGGETTO DEL GIUDIZIO Risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale a seguito di sinistro scolastico SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'attore ha depositato atto di citazione ritualmente deducendo quanto segue:
1. Con atto d to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ha adito codesto Giudice di Pace per sentir Controparte_3 condannare le Amministrazioni in epigrafe al risarcimento dei danni riportati dal figlio minore mentre svolgeva educazione fisica all'interno dell'Istituto Scolastico convenuto cui era regolarmente iscritto.
2. Le Amministrazioni convenute si costituivano ritualmente in giudizio, chiedevano di essere autorizzati alla chiamata in causa del terzo e insistevano per il rigetto della domanda avversa.
3. Si provvedeva alla notifica alla compagnia di assicurazione l'atto di citazione per chiamata del terzo, che si costituiva ritualmente nel predetto giudizio.
4. Il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere decideva la causa con la sentenza appellata, in questi termini “Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il in Controparte_5 persona del ale Controparte_3 esercente la potestà sul figlio , della complessiva somma Persona_1 di € 4847,71 oltre interessi lla domanda al soddisfo e spese di CTU, nonchè alla rifusione delle spese di lite, da attribuirsi ai procuratori anticipatari , che si liquidano in complessivi €. 1335,00 di cui €. 135,00 per spese, €. 1200,00 per onorario oltre rimborso spese forfettario ed oneri accessori come per legge danna altresì la in CP_4 persona del l.rp.t a manlevare il dal pagamento € CP_6
3864,23 (già al netto della franc contrattuale) oltre interessi legali, spese di CTU e spese legali come sopra indicate.” Avverso tale sentenza, con il presente giudizio si propone appello, chiedendo l'integrale riforma della stessa. In data 30.09.2024 Il Giudice disponeva il deposito di note scritte in sostituzione udienza fissato al 28.11.2025. La causa è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, esaminata la documentazione prodotta, rileva quanto segue:
- L'appello deve essere accolto.
- Nel caso di specie, ricorre una ipotesi di responsabilità contrattuale derivante dell'obbligo dell'istituzione scolastica di protezione e vigilanza dello studente, che deriva dall'atto dell'iscrizione (ex multis da ultimo Cassazione Civile, sez. III, 27 maggio 2024 nr. 14720).
- dall'istruttoria svolta risulta sostanzialmente non controverso che l'infortunio subito dallo studente del n Capua si Parte_1 sia verificato il 27.5.2016 all'intern urante lo svolgimento dell'ora di educazione fisica durante una partita di pallamano;
- dalla dinamica dello stesso (durante lo svolgimento di una partita di pallavolo, nel ricevere il pallone avveniva un impatto con il pallone) si evince l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo al CP_1 appellante;
- l'evento occorso all'alunno rientra nella ragionevole alea dell'attività sportiva posta in essere, e che non si appalesi evitabile neppure a mezzo della presenza al momento dell'evento dell'insegnante, la cui presenza nel caso in esame non avrebbe potuto in ogni modo impedire il fortuito scontro di gioco;
- Come dedotto nella comparsa di primo grado del ed omesso di CP_1 considerare dal primo Giudice, l'evento è ascrivi verificarsi del caso fortuito.
- Com'è noto, infatti, la giurisprudenza ritiene che sussiste una responsabilità dell'ente scolastico solo ove vi sia un'omessa vigilanza dell'insegnante, non abbia posto in essere tutte le azioni volte a prevenire il verificarsi dell'evento lesivo ed il fatto non sia ascrivibile al caso fortuito o a responsabilità di altri per fatto illecito;
- Nel caso de quo, non vi è dubbio che l'insegnate nulla avrebbe potuto per evitare il verificarsi dell'impatto del pallone durante una normale partita di pallamano;
- Nulla avrebbe potuto fare di più l'ente scolastico trattandosi di una normale attività di gioco durante l'ora di educazione fisica, con l'assurdo che volendo affermare una responsabilità siffatta questa ricorrerebbe in ogni infortunio si verifichi nel corso di qualsivoglia partita all'interno di una scuola;
- Infine, i fatti venivano provocati dall'azione altrui (non configurando comunque alcuna responsabilità extracontrattuale non trattandosi di azione esulante dal gioco), essendo provato che il pallone veniva lanciato da altro alunno durante il normale svolgimento dell'evento, per cui nulla poteva imputarsi all'insegnante circa la sua “culpa in vigilando” e all'ente scolastico;
- Il fatto lesivo è dovuto a caso fortuito ovvero ad evento imprevedibile, improvviso ed inevitabile, come è stato correttamente affermato e provato dall'ente scolastico e dal;
il ha dimostrato di avere CP_1 CP_1 allegato elementi presu cu ere l'imprevedibilità e inevitabilità del danno, che la decisione impugnata non ha tenuto in alcuna considerazione e che invece erano significativi (ex multis: Cass. Civ. sopra citata sez. III, 27 maggio 2024 nr. 14720; Cass. Civ. 15190/2023; Cass. Civ. nr. 20790/2024 25 luglio 2024).
- Deve ritenersi, quindi, che alcuna responsabilità possa essere addebitata al appellante, visto che l'insegnante non avrebbe potuto in alcun CP_1
m e il verificarsi dell'evento, e che lo stesso sia la conseguenza di un imprevedibile caso fortuito, che poteva essere evitato solo impedendo all'alunno di eseguire esercizi ginnici nell'ora di educazione fisica.
- Non sussiste, come detto, neppure alcuna ipotesi di responsabilità extracontrattuale per fatto illecito altrui posto che il danno deve essere conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara, il quale sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva, né se, pur in presenza di una violazione delle regole dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto lesivo sia a questa funzionalmente connesso. Le spese processuali liquidate ex art. 55/2014 vanno compensate tra le parti considerata la complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Sesta Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda p da Il in Controparte_1 persona del pro te , in CP_7 Controparte_2 persona del ppresentato e d ale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia alla Via A. Diaz n. 11, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda delle parti appellanti e per l'effetto riforma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere nr. 7050/2023, dichi una responsabilit del merito e del Controparte_8 [...]
Controparte_2
2. Compensa le spese di lite per i motivi anzidetti.
Così deciso in Napoli, il 2/12/2025. Il Giudice Dott. Mirko MONTI