CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1202/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI MAIO GABRIELE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5805/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4709/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 5 e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi:
- OTTEMPERANZA n. SENTENZA 4709/24 OTTEMPERANZA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 29.7.2025 Ricorrente 1 ha agito per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 546/92, della “Sentenza n. 4709/2024, depositata il
19.07.2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania – Salerno, Sez 5, notificata il 07.08.2024 e passata in giudicato”.
La ricorrente ha dedotto, in particolare:
- che aveva impugnato, “avanti alla Corte di giustizia tributaria provinciale di Salerno”, l'”intimazione di pagamento n. 100 2019 90128048 03/000, con la quale l'AE-R le intimava il pagamento di euro 851,74”;
- che “il ricorso si concludeva con la sentenza n. 3412/2022 (ALL_4 – sentenza di I grado), con la quale la corte adita dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese che liquidava in € 300,00 oltre accessori”;
- che “il ricorso si concludeva con la sentenza n. 3412/2022 (ALL_4 – sentenza di I grado), con la quale la corte adita dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese che liquidava in € 300,00 oltre accessori”;
- che “la ricorrente appellava la ridetta sentenza davanti alla C.G.T. di II grado della Campania, sez. dist. di Salerno, con ricorso notificato il 06.06.2023, che iscriveva a ruolo versando il relativo CUT per
€ 150,00, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per manifesta erroneità della stessa
(ALL_6 – ricorso in appello;
ALL_7 - pagamento CUT in II grado)”;
- che “con la sentenza n. 4709/2024, depositata il 19.07.2024… la C.G.T. di II grado della Campania, Sez.
Salerno, accoglieva l'appello e compensava le spese del doppio grado di giudizio (ALL_1)”;
- che, “con pec del 22.07.2024”, il procuratore della ricorrente “chiedeva al procuratore costituito dell'A.E.-
R. l'esecuzione spontanea della detta sentenza di II grado ovvero la ripetizione, da parte dell'A.E.R., di quanto aveva pagato in esecuzione della sentenza di I grado, in ragione della compensazione delle spese del doppio grado di giudizio statuita con la sentenza di II grado, ma non riceveva alcuna risposta
(ALL_8 – pec del 22.07.2024)”;
- che “in data 07.08.2024, la sentenza di II grado veniva notificata all'A.E.R. (ALL_9 - notifica sentenza appello)”;
- che “in data 03.04.2025, decorsi i termini di legge, non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'A.
E.-R.”, il procuratore della ricorrente “inviava, a mezzo pec, all'A.E.R., formale lettera di messa in mora
(ALL_10 – lettera di messa in mora e relative ricevute pec) con la quale chiedeva, in esecuzione della sentenza n. 4709/2024 depositata il 19.07.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Campania Sez. Salerno, l'adempimento degli obblighi dalla stessa derivanti in capo all'A.E-R., ovvero chiedeva il pagamento in favore della ricorrente delle seguenti somme:
• € 300,00, a titolo di ripetizione di quanto pagato dalla Sig.ra Ricorrente 1 con riserva di appello e ripetizione, con bonifico del 30.12.2022, in esecuzione della sentenza n. 3412/2022 del 28.11.2022 depositata il 06.12.2022, della CGT di primo grado di Salerno;
• € 150,00 a titolo di rimborso del CUT versato per instaurare il Giudizio d'appello ovvero a titolo di rimborso del 50% dell'importo complessivo del CUT necessitatosi per i due gradi di giudizio;
• € 150,00 a titolo di spese legali, in ragione del fatto che, a causa del comportamento dell'A.E.-R., si era reso necessario l'intervento del sottoscritto procuratore per la tutela dei diritti di credito della Sig.ra
Ricorrente 1”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di:
“1) invitare e diffidare l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t. - con sede legale in Indirizzo_1 – 00142 Roma – P.IVA_1 e P.I. P.IVA_2 - pec:
Email_3, ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla citata sentenza e, in particolare, invitare e diffidare l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della ricorrente Ricorrente 1 la complessiva somma di
€ 450,00 di cui € 300,00, a titolo di ripetizione di quanto pagato dalla Sig.ra Ricorrente 1 in favore dell'A.E.-
R., con riserva di appello e ripetizione, in esecuzione della sentenza n. 3412/2022 del 28.11.2022 depositata il 06.12.2022, della CGT di primo grado di Salerno, poi riformata dalla sentenza n. 4709/2024 del 10.07.2024, depositata il 19.07.2024, resa in appello dalla CGT di secondo grado di Salerno;
ed
€ 150,00 a titolo di rimborso del 50% dell'importo complessivo del CUT necessitatosi per i due gradi di giudizio;
2) eventualmente, di nominare a spese dell'Ente un Commissario ad acta per l'esecuzione del provvedimento medesimo;
in ogni caso, con condanna dell'Ente alle spese e agli onorari del presente giudizio”.
La controparte ha depositato in data 22.1.2026 memorie con le quali ha evidenziato, in particolare:
- che, “tenuto conto della compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, si è provveduto a restituire la somma introitata, per un importo pari ad euro 300,00 a mezzo bonifico Banca Intesa San Paolo1
emesso in favore dell'avv. Difensore_1, delegata all'incasso dalla contribuente”;
- che la “somma di euro 150,00 a titolo di CUT per l'iscrizione a ruolo dei due gradi di giudizio…non è dovuta”, atteso che, ai sensi dell''art. 13 del DPR n. 115/2002, “l'obbligo del pagamento del contributo unificato a carico della parte soccombente, anche nell' ipotesi di compensazione giudiziale delle spese si riferirebbe esclusivamente ai contenziosi incardinati innanzi al giudice amministrativo” e che “per costante e uniforme orientamento giurisprudenziale tale previsione non si ritiene estensibile anche al giudice ordinario e tributario (si vedano in proposito Ordinanze Cassazione nn. 20207/2013, 18828/2015 e n.
2691/2016 e n.29681/2017)”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di “dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ex art.46 D.lgs.546/92, con compensazione delle spese del procedimento”.
All'esito dell'odierna udienza, nel corso della quale il difensore della ricorrente ha dato atto “che vi è stata la restituzione delle spese per quanto solo in data 21 gennaio 2026”, con “rinuncia alla richiesta di rimborso del CUT” ma insistendo per la condanna alla spese di questo giudizio e per il rimborso del relativo CUT versato, la Corte, in composizione monocratica ex art. 70, co. 10bis del D. Lgs. n. 546/92, ha statuito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che, avendo la ricorrente dato atto di avere ricevuto il rimborso di quanto corrisposto a titolo, poi riformato, di pagamento delle spese del primo grado rinunciando, in assenza di titolo, alla ulteriore pretesa di vedersi rimborsare il CUT versato per i due gradi del giudizio di merito, si è verificata la cessazione della materia del contendere senza pertanto più alcuna necessità di emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), con chiusura del procedimento con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, residua comunque l'obbligo per il giudice di provvedere (con sentenza: cfr. Cass. n. 29300/2018) sulle spese del giudizio quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937), come appunto nella specie.
In particolare, la S.C. ha affermato che la tardività nell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese (cfr. Cass. n. 11286/2022 cit.), avvertendo, ancora più di recente (cfr. Sez. 5, Ordinanza n.
8495 del 2024), che, nel giudizio di ottemperanza nel quale l'adempimento sia avvenuto solo “in prossimità dell'udienza”, la compensazione delle spese è consentita solo ove ricorrano ragioni di «gravità ed eccezionalità», laddove, nel caso di specie, tali ragioni non si scorgono e, benvero, non sono state nemmeno specificamente e convincentemente addotte dalla debitrice, la quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento, ex art. 69, co. 4 del D. Lgs. n. 546/1992, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza (cfr., Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022, più di recente richiamata adesivamente anche da Cass. n. 7572/2024), notificazione nella specie finanche pacificamente avvenuta in data 07.08.2024, laddove il pagamento è invece incontestatamente avvenuto solo, come risulta documentato, il 20.1.2026 (e quindi successivamente alla proposizione del ricorso in ottemperanza e ben oltre 90 giorni anche rispetto alla ulteriore PEC di messa in mora del 3.4.2025, data anche questa pacifica).
Per le suesposte - ed assorbenti - considerazioni, si impone quindi la declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere non essendovi più luogo a emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e ss. mod. (secondo il valore di cui alla voce 24.5. della relativa tabella, tenuto conto della natura del procedimento), nonchè al rimborso del CUT ove effettivamente versato per il presente procedimento.
P.Q.M.
a) dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere non essendovi più luogo a emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe;
b) condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, liquidate in
€ 142,00 per competenze professionali oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CP se dovute come per legge e rimborso CUT ove effettivamente versato.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI MAIO GABRIELE, Giudice monocratico per ottemperanza in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 5805/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4709/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 5 e pubblicata il 19/07/2024
Atti impositivi:
- OTTEMPERANZA n. SENTENZA 4709/24 OTTEMPERANZA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 29.7.2025 Ricorrente 1 ha agito per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. n. 546/92, della “Sentenza n. 4709/2024, depositata il
19.07.2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania – Salerno, Sez 5, notificata il 07.08.2024 e passata in giudicato”.
La ricorrente ha dedotto, in particolare:
- che aveva impugnato, “avanti alla Corte di giustizia tributaria provinciale di Salerno”, l'”intimazione di pagamento n. 100 2019 90128048 03/000, con la quale l'AE-R le intimava il pagamento di euro 851,74”;
- che “il ricorso si concludeva con la sentenza n. 3412/2022 (ALL_4 – sentenza di I grado), con la quale la corte adita dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese che liquidava in € 300,00 oltre accessori”;
- che “il ricorso si concludeva con la sentenza n. 3412/2022 (ALL_4 – sentenza di I grado), con la quale la corte adita dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese che liquidava in € 300,00 oltre accessori”;
- che “la ricorrente appellava la ridetta sentenza davanti alla C.G.T. di II grado della Campania, sez. dist. di Salerno, con ricorso notificato il 06.06.2023, che iscriveva a ruolo versando il relativo CUT per
€ 150,00, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado per manifesta erroneità della stessa
(ALL_6 – ricorso in appello;
ALL_7 - pagamento CUT in II grado)”;
- che “con la sentenza n. 4709/2024, depositata il 19.07.2024… la C.G.T. di II grado della Campania, Sez.
Salerno, accoglieva l'appello e compensava le spese del doppio grado di giudizio (ALL_1)”;
- che, “con pec del 22.07.2024”, il procuratore della ricorrente “chiedeva al procuratore costituito dell'A.E.-
R. l'esecuzione spontanea della detta sentenza di II grado ovvero la ripetizione, da parte dell'A.E.R., di quanto aveva pagato in esecuzione della sentenza di I grado, in ragione della compensazione delle spese del doppio grado di giudizio statuita con la sentenza di II grado, ma non riceveva alcuna risposta
(ALL_8 – pec del 22.07.2024)”;
- che “in data 07.08.2024, la sentenza di II grado veniva notificata all'A.E.R. (ALL_9 - notifica sentenza appello)”;
- che “in data 03.04.2025, decorsi i termini di legge, non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'A.
E.-R.”, il procuratore della ricorrente “inviava, a mezzo pec, all'A.E.R., formale lettera di messa in mora
(ALL_10 – lettera di messa in mora e relative ricevute pec) con la quale chiedeva, in esecuzione della sentenza n. 4709/2024 depositata il 19.07.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Campania Sez. Salerno, l'adempimento degli obblighi dalla stessa derivanti in capo all'A.E-R., ovvero chiedeva il pagamento in favore della ricorrente delle seguenti somme:
• € 300,00, a titolo di ripetizione di quanto pagato dalla Sig.ra Ricorrente 1 con riserva di appello e ripetizione, con bonifico del 30.12.2022, in esecuzione della sentenza n. 3412/2022 del 28.11.2022 depositata il 06.12.2022, della CGT di primo grado di Salerno;
• € 150,00 a titolo di rimborso del CUT versato per instaurare il Giudizio d'appello ovvero a titolo di rimborso del 50% dell'importo complessivo del CUT necessitatosi per i due gradi di giudizio;
• € 150,00 a titolo di spese legali, in ragione del fatto che, a causa del comportamento dell'A.E.-R., si era reso necessario l'intervento del sottoscritto procuratore per la tutela dei diritti di credito della Sig.ra
Ricorrente 1”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di:
“1) invitare e diffidare l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t. - con sede legale in Indirizzo_1 – 00142 Roma – P.IVA_1 e P.I. P.IVA_2 - pec:
Email_3, ad ottemperare agli obblighi derivanti dalla citata sentenza e, in particolare, invitare e diffidare l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., a pagare in favore della ricorrente Ricorrente 1 la complessiva somma di
€ 450,00 di cui € 300,00, a titolo di ripetizione di quanto pagato dalla Sig.ra Ricorrente 1 in favore dell'A.E.-
R., con riserva di appello e ripetizione, in esecuzione della sentenza n. 3412/2022 del 28.11.2022 depositata il 06.12.2022, della CGT di primo grado di Salerno, poi riformata dalla sentenza n. 4709/2024 del 10.07.2024, depositata il 19.07.2024, resa in appello dalla CGT di secondo grado di Salerno;
ed
€ 150,00 a titolo di rimborso del 50% dell'importo complessivo del CUT necessitatosi per i due gradi di giudizio;
2) eventualmente, di nominare a spese dell'Ente un Commissario ad acta per l'esecuzione del provvedimento medesimo;
in ogni caso, con condanna dell'Ente alle spese e agli onorari del presente giudizio”.
La controparte ha depositato in data 22.1.2026 memorie con le quali ha evidenziato, in particolare:
- che, “tenuto conto della compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, si è provveduto a restituire la somma introitata, per un importo pari ad euro 300,00 a mezzo bonifico Banca Intesa San Paolo1
emesso in favore dell'avv. Difensore_1, delegata all'incasso dalla contribuente”;
- che la “somma di euro 150,00 a titolo di CUT per l'iscrizione a ruolo dei due gradi di giudizio…non è dovuta”, atteso che, ai sensi dell''art. 13 del DPR n. 115/2002, “l'obbligo del pagamento del contributo unificato a carico della parte soccombente, anche nell' ipotesi di compensazione giudiziale delle spese si riferirebbe esclusivamente ai contenziosi incardinati innanzi al giudice amministrativo” e che “per costante e uniforme orientamento giurisprudenziale tale previsione non si ritiene estensibile anche al giudice ordinario e tributario (si vedano in proposito Ordinanze Cassazione nn. 20207/2013, 18828/2015 e n.
2691/2016 e n.29681/2017)”.
Ha pertanto concluso come in atti chiedendo di “dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ex art.46 D.lgs.546/92, con compensazione delle spese del procedimento”.
All'esito dell'odierna udienza, nel corso della quale il difensore della ricorrente ha dato atto “che vi è stata la restituzione delle spese per quanto solo in data 21 gennaio 2026”, con “rinuncia alla richiesta di rimborso del CUT” ma insistendo per la condanna alla spese di questo giudizio e per il rimborso del relativo CUT versato, la Corte, in composizione monocratica ex art. 70, co. 10bis del D. Lgs. n. 546/92, ha statuito come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che, avendo la ricorrente dato atto di avere ricevuto il rimborso di quanto corrisposto a titolo, poi riformato, di pagamento delle spese del primo grado rinunciando, in assenza di titolo, alla ulteriore pretesa di vedersi rimborsare il CUT versato per i due gradi del giudizio di merito, si è verificata la cessazione della materia del contendere senza pertanto più alcuna necessità di emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia (accertamento non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente operato – Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21685 del 09/11/2005), con chiusura del procedimento con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, residua comunque l'obbligo per il giudice di provvedere (con sentenza: cfr. Cass. n. 29300/2018) sulle spese del giudizio quando sul punto permanga contrasto tra le parti (v. Cass., sez. II, 27-3-99 n. 2937), come appunto nella specie.
In particolare, la S.C. ha affermato che la tardività nell'adempimento può incidere sulla regolamentazione delle spese (cfr. Cass. n. 11286/2022 cit.), avvertendo, ancora più di recente (cfr. Sez. 5, Ordinanza n.
8495 del 2024), che, nel giudizio di ottemperanza nel quale l'adempimento sia avvenuto solo “in prossimità dell'udienza”, la compensazione delle spese è consentita solo ove ricorrano ragioni di «gravità ed eccezionalità», laddove, nel caso di specie, tali ragioni non si scorgono e, benvero, non sono state nemmeno specificamente e convincentemente addotte dalla debitrice, la quale avrebbe dovuto provvedere al pagamento, ex art. 69, co. 4 del D. Lgs. n. 546/1992, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza (cfr., Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11286 del 07/04/2022, più di recente richiamata adesivamente anche da Cass. n. 7572/2024), notificazione nella specie finanche pacificamente avvenuta in data 07.08.2024, laddove il pagamento è invece incontestatamente avvenuto solo, come risulta documentato, il 20.1.2026 (e quindi successivamente alla proposizione del ricorso in ottemperanza e ben oltre 90 giorni anche rispetto alla ulteriore PEC di messa in mora del 3.4.2025, data anche questa pacifica).
Per le suesposte - ed assorbenti - considerazioni, si impone quindi la declaratoria di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere non essendovi più luogo a emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e ss. mod. (secondo il valore di cui alla voce 24.5. della relativa tabella, tenuto conto della natura del procedimento), nonchè al rimborso del CUT ove effettivamente versato per il presente procedimento.
P.Q.M.
a) dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere non essendovi più luogo a emanare provvedimenti per l'ottemperanza della decisione di cui in epigrafe;
b) condanna la parte resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento, liquidate in
€ 142,00 per competenze professionali oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CP se dovute come per legge e rimborso CUT ove effettivamente versato.