Articolo 8 della Legge 7 agosto 1973, n. 519
Articolo 7Articolo 9
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9 settembre 1973
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7 agosto 2012
Art. 8. (Comitato amministrativo: adunanza)

Il comitato amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed e' convocato, in via straordinaria, dal Ministro per la sanita' quando egli ne ravvisi l'opportunita' o su richiesta di almeno sette membri del comitato stesso.
Per la validita' delle deliberazioni del comitato e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Entrata in vigore il 7 agosto 2012