Art. 8. (Comitato amministrativo: adunanza)
Il comitato amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed e' convocato, in via straordinaria, dal Ministro per la sanita' quando egli ne ravvisi l'opportunita' o su richiesta di almeno sette membri del comitato stesso.
Per la validita' delle deliberazioni del comitato e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Il comitato amministrativo si riunisce in adunanza ordinaria una volta al mese ed e' convocato, in via straordinaria, dal Ministro per la sanita' quando egli ne ravvisi l'opportunita' o su richiesta di almeno sette membri del comitato stesso.
Per la validita' delle deliberazioni del comitato e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".