Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N° R.G. 5007/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Nadia Zampogna -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5007 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, avente ad oggetto divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], CF. entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Marilena D'Alteri, C.F. , presso il cui studio in Giugliano in C.F._3
Campania (NA) alla Via Sant'Antonio n.99/4, elettivamente domiciliano come da procura in atti;
RICORRENTI
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il 1 aprile 2025, le parti hanno depositato note scritte in data 31 marzo 2025, in cui hanno insistito per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto apposto, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto proposto in data 23 dicembre 2024, i ricorrenti epigrafati, deducevano di aver contratto matrimonio civile in Napoli, in data 06 luglio 1989, in costanza del quale nasceva un figlio, , in Napoli il 22 settembre, maggiorenne ed attualmente Per_1 economicamente autosufficiente;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale, di cui al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 28 settembre 2021, alle seguenti condizioni;
che non vi era alcuna possibilita di riconciliarsi o di riprendere la convivenza in quanto era venuto meno, sin dalla loro separazione, la comunione materiale e spirituale.
Tanto premesso chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Fissato termine perentorio ex art.127 ter c.p.c, in sostituzione della prima udienza di comparizione delle parti per il 1° aprile 2025, i ricorrenti, in 31 marzo 2025 depositavano note scritte, in cui ribadivano le richieste indicate nel ricorso e dichiaravano di rinunciare alla comparizione in udienza;
il Presidente Relatore, ai sensi dell'art. 473-bis. 22, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il PM emetteva il proprio visto in data 2 aprile 2025.
La domanda di divorzio e fondata e va, pertanto, accolta.
In via preliminare, la domanda e procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonche dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente (avvenuta il 15 settembre 2021) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 28 settembre 2021, nel procedimento di separazione promosso innanzi al
Tribunale di Napoli n. r.g. 12007/2021, che ha omologato le condizioni concordate dalle parti. N° R.G. 5007/ 2024
Inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Cio posto, gli stessi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 n.2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55 alle condizioni di cui al ricorso, che, qui, per brevita , si intendono integralmente riportate e trascritte.
Le condizioni stabilite nel ricorso vanno recepite in quanto non contrarie a norme imperative.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, essendo conformi alla legge.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
Vanno disposte le formalita di legge in base al disposto dell'art. 10 l.div. riformato dalla legge
147/22.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto in Napoli 06 luglio 1989 tra , nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
13.12.1968, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli (Atto n. 69, Parte I,
Serie Sez. XX, Anno 1989);
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 1 aprile 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro