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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 509/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 509/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 ottobre 2025 ad ore 13.50 innanzi al dott. Letizia Bocchini, sono comparsi:
Per 'avv. PUGNO STEFANO nessuno Parte_1 Per 'avv. RADICE ANDREA oggi sostituito dall'avv. Mantero Controparte_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni. Il procuratore della convenuta precisa le conclusioni riportandosi alla nota di precisazione depositata nei termini e insiste per la condanna dell'attore alle spese di lite come da nota depositata in data 20.9.2025. Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 15,20 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Letizia Bocchini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Letizia Bocchini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 509/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUGNO STEFANO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Corso Stati Uniti 10129 Torino ITpresso il difensore avv. PUGNO STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RADICE ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI, N. 43 38100 TRENTOpresso il difensore avv. RADICE ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ricorrendo al Tribunale di Rimini sez lavoro, ha chiesto che si Parte_1 dichiarasse la nullità del recesso intimato dalla casa mandante e la prosecuzione del Controparte_1 contratto di agenzia sottoscritto dalle parti.
La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, ha svolto preliminarmente Parte_2 eccezione sul rito lavoro, eccezione di incompetenza territoriale, nonché domanda riconvenzionale, sostenendo che il recesso avrebbe avuto effetto dalla data corrispondente al termine contrattuale del rapporto.
Nelle more del giudizio il ricorrente ha rinunciato alla domanda non presenziando alle udienze successive.
Tale rinuncia non è stata accettata dalla convenuta che ha insistito per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e delle eccezioni svolte.
pagina 2 di 5 La Sezione Lavoro di questo Tribunale, ove era stato incardinato il giudizio, ha accolto l' eccezione sul rito (ordinario e non lavoro) (ordinanza 27.1.2022 - G.D. dott. Ardigò nel procedimento R.G. 515/2020), ma non ha preso posizione sulla seconda eccezione di incompetenza territoriale, la cui decisione spetta ora al Tribunale ordinario.
L'eccezione di incompetenza territoriale risulta fondata, invero, sussistono tutt'e tre le fattispecie previste dagli artt. 19 e 20 Cpc. : la convenuta ha sede legale a Trento, l'obbligazione è sorta a Trento (luogo di stipula del contratto), l'obbligazione dedotta in giudizio doveva eseguirsi a Trento.
Il ricorrente ha chiesto accertarsi la nullità/illegittimità del recesso per giusta causa dal contratto di collaborazione deducendo che lo stesso sarebbe tuttora in essere. Pertanto l'obbligazione dedotta in giudizio è quella di accertarsi la validità e l'adempimento del contratto di collaborazione (di cui si chiede il ripristino) e quindi sostanzialmente una verifica sul titolo contrattuale la cui formazione, fonte delle reciproche obbligazioni, è avvenuta a Trento.
Dunque, se le obbligazioni dedotte in giudizio, e la asserita la violazione, sono quelle determinate dal contratto, si deve fare riferimento al luogo da cui sorgono dette obbligazioni e, dunque, dal luogo dove è stato sottoscritto il contratto, Trento.
"Per determinare, ai fini della competenza per territorio, quale sia l'obbligazione dedotta in giudizio, si deve aver riguardo a quella dell'obbligazione originaria scaturente dal contratto sulla quale si contenda, sia che di essa si chieda l'adempimento, sia che la medesima funzioni da causa petendi rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale....." ( Cass. 2013/11337).
Secondo il il Tribunale ordinario di Rimini sarebbe competente per la presenza di una delle tre Pt_1 domande riconvenzionali (quella di restituzione di beni vari forniti dalla a fra i quali un CP_1 Pt_1 macchinario oggetto di specifico comodato) che renderebbe applicabile il cd. Codice del Consumo, ritenendosi il ricorrente "consumatore".
L'eccezione è infondata in quanto non influisce sull'accertamento della competenza territoriale la domanda riconvenzionale, ma solo quella principale introdotta dall'attore.
“La competenza per territorio si determina in base alla domanda principale e non già in base a quella riconvenzionale, come emerge dall'art. 36 c.p.c., che stabilisce che il giudice della domanda principale decide anche sulla riconvenzionale;
quest'ultima, infatti, può determinare uno spostamento di competenza solo quando ecceda per materia o per valore la competenza del giudice adìto" ( Cass. civ. sez. I, 03-02-2006, n. 2416).
La domanda riconvenzionale ha per oggetto anche la restituzione di beni (tesserino e originale del manuale operativo e apparecchiature varie) forniti all'inizio del rapporto ed altri consegnati successivamente (cfr contratto dell'Ottobre 2012, contratto di comodato e documenti di trasporto dell'Aprile 2013) ha richiesto la restituzione di detti beni sulla base di specifici obblighi CP_1 contrattuali e, in particolare dell'art.11 (effetti della cessazione) secondo cui, ove finita la collaborazione, l'incaricato ha l'obbligo, oltre di restituire l'originale del Manuale operativo ed il tesserino di riconoscimento, anche di "cessare l'uso e restituire immediatamente a CP_1 qualunque bene mobile eventualmente a suo tempo consegnato all'incaricato a titolo di comodato da
. La consegna, fra le altre cose, dei macchinari aveva la funzione di una sorta di CP_1 campionario da utilizzare a titolo dimostrativo o di utilizzo temporaneo da parte di potenziali clienti. Lo stesso contratto di comodato d'uso del 26.04.2013, nelle Condizioni generali, fa espressamente menzione del comodatario quale "rivenditore autorizzato dei prodotti della società Bemer Group....".
E' pertanto chiaro che i macchinari oggetto del comodato sono funzionali all'attività di promozione del prodotto, tanto che soggiaciono all'obbligo previsto dall'art. 11 del contratto principale di incaricato alle vendite di restituzione in caso di cessazione del rapporto. pagina 3 di 5 Risulta previsto contrattualmente, nella clausola indicante il Foro competente: "...spetterà esclusivamente al Foro di Trento".
Il ricorrente eccepisce la nullità di detta clausola asserendo che si tratti di contratto concluso mediante modulo o formulario e che l'indicazione indistinta di tutte le clausole contrattuali quale oggetto di specifica approvazione rende nulle le clausole vessatorie.
In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie;
ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto" ( Cass. Civ sez. VI, 28-09-2020, n. 20461).
E' evidente che il contatto di cui si discute non è rivolto ad una serie indefinita di rapporti o ad una pluralità indifferenziata di soggetti;
e nemmeno il ricorrente ha dato prova o presunzione di prova che non avrebbe potuto richiedere correttivi allo schema contrattuale proposto.
"Possono qualificarsi come contratti «per adesione», rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, quelli in cui il negozio sia stato concluso per effetto di trattative tra le parti."
E' chiaro che non siamo in presenza di un contratto per adesione, ma ad una specifica vicenda negoziale frutto di trattative fra le parti. Pertanto, la clausola indicante Foro competente Trento ("...spetterà esclusivamente al Foro di Trento") non necessitava di doppia firma ed è valida (Cass. civ., sez. II, 19-03-2018, n. 6753).
Il Tribunale competente va, quindi, individuato nel Tribunale di Trento .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore , liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'incompetenza territoriale del TRIBUNALE DI RIMINI, per essere competente il TRIBUNALE DI TRENTO.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di Parte_3 lite, che si liquidano in complessivi € 9.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb per spese generali. pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 21 ottobre 2025
Il Giudice dott. Letizia Bocchini
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 509/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 ottobre 2025 ad ore 13.50 innanzi al dott. Letizia Bocchini, sono comparsi:
Per 'avv. PUGNO STEFANO nessuno Parte_1 Per 'avv. RADICE ANDREA oggi sostituito dall'avv. Mantero Controparte_1
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni. Il procuratore della convenuta precisa le conclusioni riportandosi alla nota di precisazione depositata nei termini e insiste per la condanna dell'attore alle spese di lite come da nota depositata in data 20.9.2025. Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 15,20 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Letizia Bocchini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Letizia Bocchini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 509/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUGNO STEFANO Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Corso Stati Uniti 10129 Torino ITpresso il difensore avv. PUGNO STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RADICE ANDREA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GRAZIOLI, N. 43 38100 TRENTOpresso il difensore avv. RADICE ANDREA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ricorrendo al Tribunale di Rimini sez lavoro, ha chiesto che si Parte_1 dichiarasse la nullità del recesso intimato dalla casa mandante e la prosecuzione del Controparte_1 contratto di agenzia sottoscritto dalle parti.
La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda, ha svolto preliminarmente Parte_2 eccezione sul rito lavoro, eccezione di incompetenza territoriale, nonché domanda riconvenzionale, sostenendo che il recesso avrebbe avuto effetto dalla data corrispondente al termine contrattuale del rapporto.
Nelle more del giudizio il ricorrente ha rinunciato alla domanda non presenziando alle udienze successive.
Tale rinuncia non è stata accettata dalla convenuta che ha insistito per l'accoglimento della domanda riconvenzionale e delle eccezioni svolte.
pagina 2 di 5 La Sezione Lavoro di questo Tribunale, ove era stato incardinato il giudizio, ha accolto l' eccezione sul rito (ordinario e non lavoro) (ordinanza 27.1.2022 - G.D. dott. Ardigò nel procedimento R.G. 515/2020), ma non ha preso posizione sulla seconda eccezione di incompetenza territoriale, la cui decisione spetta ora al Tribunale ordinario.
L'eccezione di incompetenza territoriale risulta fondata, invero, sussistono tutt'e tre le fattispecie previste dagli artt. 19 e 20 Cpc. : la convenuta ha sede legale a Trento, l'obbligazione è sorta a Trento (luogo di stipula del contratto), l'obbligazione dedotta in giudizio doveva eseguirsi a Trento.
Il ricorrente ha chiesto accertarsi la nullità/illegittimità del recesso per giusta causa dal contratto di collaborazione deducendo che lo stesso sarebbe tuttora in essere. Pertanto l'obbligazione dedotta in giudizio è quella di accertarsi la validità e l'adempimento del contratto di collaborazione (di cui si chiede il ripristino) e quindi sostanzialmente una verifica sul titolo contrattuale la cui formazione, fonte delle reciproche obbligazioni, è avvenuta a Trento.
Dunque, se le obbligazioni dedotte in giudizio, e la asserita la violazione, sono quelle determinate dal contratto, si deve fare riferimento al luogo da cui sorgono dette obbligazioni e, dunque, dal luogo dove è stato sottoscritto il contratto, Trento.
"Per determinare, ai fini della competenza per territorio, quale sia l'obbligazione dedotta in giudizio, si deve aver riguardo a quella dell'obbligazione originaria scaturente dal contratto sulla quale si contenda, sia che di essa si chieda l'adempimento, sia che la medesima funzioni da causa petendi rispetto al contenuto specifico della pretesa giudiziale....." ( Cass. 2013/11337).
Secondo il il Tribunale ordinario di Rimini sarebbe competente per la presenza di una delle tre Pt_1 domande riconvenzionali (quella di restituzione di beni vari forniti dalla a fra i quali un CP_1 Pt_1 macchinario oggetto di specifico comodato) che renderebbe applicabile il cd. Codice del Consumo, ritenendosi il ricorrente "consumatore".
L'eccezione è infondata in quanto non influisce sull'accertamento della competenza territoriale la domanda riconvenzionale, ma solo quella principale introdotta dall'attore.
“La competenza per territorio si determina in base alla domanda principale e non già in base a quella riconvenzionale, come emerge dall'art. 36 c.p.c., che stabilisce che il giudice della domanda principale decide anche sulla riconvenzionale;
quest'ultima, infatti, può determinare uno spostamento di competenza solo quando ecceda per materia o per valore la competenza del giudice adìto" ( Cass. civ. sez. I, 03-02-2006, n. 2416).
La domanda riconvenzionale ha per oggetto anche la restituzione di beni (tesserino e originale del manuale operativo e apparecchiature varie) forniti all'inizio del rapporto ed altri consegnati successivamente (cfr contratto dell'Ottobre 2012, contratto di comodato e documenti di trasporto dell'Aprile 2013) ha richiesto la restituzione di detti beni sulla base di specifici obblighi CP_1 contrattuali e, in particolare dell'art.11 (effetti della cessazione) secondo cui, ove finita la collaborazione, l'incaricato ha l'obbligo, oltre di restituire l'originale del Manuale operativo ed il tesserino di riconoscimento, anche di "cessare l'uso e restituire immediatamente a CP_1 qualunque bene mobile eventualmente a suo tempo consegnato all'incaricato a titolo di comodato da
. La consegna, fra le altre cose, dei macchinari aveva la funzione di una sorta di CP_1 campionario da utilizzare a titolo dimostrativo o di utilizzo temporaneo da parte di potenziali clienti. Lo stesso contratto di comodato d'uso del 26.04.2013, nelle Condizioni generali, fa espressamente menzione del comodatario quale "rivenditore autorizzato dei prodotti della società Bemer Group....".
E' pertanto chiaro che i macchinari oggetto del comodato sono funzionali all'attività di promozione del prodotto, tanto che soggiaciono all'obbligo previsto dall'art. 11 del contratto principale di incaricato alle vendite di restituzione in caso di cessazione del rapporto. pagina 3 di 5 Risulta previsto contrattualmente, nella clausola indicante il Foro competente: "...spetterà esclusivamente al Foro di Trento".
Il ricorrente eccepisce la nullità di detta clausola asserendo che si tratti di contratto concluso mediante modulo o formulario e che l'indicazione indistinta di tutte le clausole contrattuali quale oggetto di specifica approvazione rende nulle le clausole vessatorie.
In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, 2° comma, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie;
ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto" ( Cass. Civ sez. VI, 28-09-2020, n. 20461).
E' evidente che il contatto di cui si discute non è rivolto ad una serie indefinita di rapporti o ad una pluralità indifferenziata di soggetti;
e nemmeno il ricorrente ha dato prova o presunzione di prova che non avrebbe potuto richiedere correttivi allo schema contrattuale proposto.
"Possono qualificarsi come contratti «per adesione», rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre esulano da tale categoria i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, rispetto ai quali l'altro contraente può, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nonché, quelli in cui il negozio sia stato concluso per effetto di trattative tra le parti."
E' chiaro che non siamo in presenza di un contratto per adesione, ma ad una specifica vicenda negoziale frutto di trattative fra le parti. Pertanto, la clausola indicante Foro competente Trento ("...spetterà esclusivamente al Foro di Trento") non necessitava di doppia firma ed è valida (Cass. civ., sez. II, 19-03-2018, n. 6753).
Il Tribunale competente va, quindi, individuato nel Tribunale di Trento .
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore , liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'incompetenza territoriale del TRIBUNALE DI RIMINI, per essere competente il TRIBUNALE DI TRENTO.
Condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di Parte_3 lite, che si liquidano in complessivi € 9.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimb per spese generali. pagina 4 di 5 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 21 ottobre 2025
Il Giudice dott. Letizia Bocchini
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