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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/12/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG N. 367/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato ex artt. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 367/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Monica Parte_1 C.F._1
OR e ST AG, con domicilio eletto come in atti
- parte attrice - nei confronti di:
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
- parte convenuta, contumace -
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice
“In via principale nel merito
- Accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo del convenuto dalla data di richiesta di restituzione dell'immobile ed ordinare il rilascio dello stesso a favore dell'attrice nel pieno esercizio del diritto di proprietà sopra specificato e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'occupazione sine titulo dell'immobile di proprietà della Signora Parte_1
di Euro 6.000,00 ovvero qualsiasi altra somma maggiore o minore
[...] ritenuta congrua dall'Ill.mo signor Giudice;
condannare parte convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione per interrogatorio formale del signor CP_1
sui seguenti capitoli di prova:
[...]
- “vero che Lei ha un proprio stipendio e che è quindi percettore di reddito”.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1 di veder accertata l'occupazione sine titulo da parte di dell'immobile di Controparte_1 proprietà dell'attrice sito in Castiraga Vidardo in Vicolo Privato Am. Pizzagalli nr. 1 e, conseguentemente, far condannare il convenuto al rilascio del predetto immobile e al pagamento del risarcimento dei danni subiti dalla proprietaria quantificati in Euro 6.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha allegato:
- Di essere proprietaria dell'immobile sito in Castiraga Vidardo in Vicolo Privato Am.
Pizzagalli nr. 1,
- Di essersi separata dal marito in forza di sentenza del 27.02.2024 del Controparte_1
Tribunale di Lodi;
- Che l'immobile è attualmente in uso al convenuto sebbene sia nella piena proprietà dell'attrice che necessita di ritornare presso l'abitazione;
- Che non sussiste alcun titolo per il quale il convenuto, che non si è mai attivato per cercare altro immobile e nei confronti del quale pende procedimento penale per minaccia nei confronti dell'attrice, possa continuare a risiedere all'interno della predetta abitazione;
- Che all'incontro di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 nessuno compariva per parte convenuta.
, benché regolarmente citato, non si è costituito e all'udienza del 07/11/2025 ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia.
Alla stessa udienza il Giudice, respinta l'unica istanza istruttoria dell'attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la parte alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, ha riservato il deposito della sentenza nel termine di legge previsto dall'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
3. Le domande di parte ricorrente non possono ritenersi fondate in quanto non sufficientemente provate.
Anche in caso di occupazione senza titolo, il riparto dell'onere probatorio segue la consueta regola sancita dall'art. 2697 c.c., per la quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire tutti gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, colui che allega di aver subito l'occupazione illegittima di un immobile di sua proprietà, chiedendone il rilascio, ha l'onere di provare la sussistenza dei presupposti, ossia l'avvenuta consegna o occupazione da parte di terzi e allegare il venir meno del titolo o la sua assenza ab origine, mentre sarà onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione (Cass. civ., Sez. II, 12/10/2000,
n. 13605; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 26/02/2007, n. 4416).
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad allegare che il convenuto avrebbe occupato l'immobile di sua proprietà, senza peraltro offrire alcuna prova né documentale né orale rispetto a tale allegazione.
L'unico capitolo di prova orale formulato è relativo ad una circostanza del tutto inconferente con l'oggetto del giudizio e per questo non è stato ammesso.
Neppure possono essere tratti argomenti di prova dalla mancata costituzione del convenuto poiché, come noto il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. non è applicabile alle parti contumaci (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 02/01/2025, n. 25)
Né ancora l'effettiva esistenza dell'occupazione illegittima può essere desunta dalle modalità di notifica dell'atto di citazione, avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., o dal certificato di residenza in atti, dal momento che la residenza anagrafica può non coincidere con il domicilio di fatto e anche considerato che, all'atto della notifica, l'ufficiale giudiziario ha annotato che il nominativo del convenuto era stato asportato dalla cassetta postale e non si aveva certezza della presenza in loco del destinatario.
Non essendo quindi possibile sulla base degli elementi offerti stabilire se e per quanto tempo vi sia stata, dopo la separazione dei coniugi, l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto, le domande attoree devono essere rigettate.
4. Nulla sulle spese considerata la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge le domande formulate da;
Parte_1
2) Nulla sulle spese.
Lodi, 09/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carla Venditti, ha pronunciato ex artt. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 367/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Monica Parte_1 C.F._1
OR e ST AG, con domicilio eletto come in atti
- parte attrice - nei confronti di:
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
- parte convenuta, contumace -
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice
“In via principale nel merito
- Accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo del convenuto dalla data di richiesta di restituzione dell'immobile ed ordinare il rilascio dello stesso a favore dell'attrice nel pieno esercizio del diritto di proprietà sopra specificato e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'occupazione sine titulo dell'immobile di proprietà della Signora Parte_1
di Euro 6.000,00 ovvero qualsiasi altra somma maggiore o minore
[...] ritenuta congrua dall'Ill.mo signor Giudice;
condannare parte convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione per interrogatorio formale del signor CP_1
sui seguenti capitoli di prova:
[...]
- “vero che Lei ha un proprio stipendio e che è quindi percettore di reddito”.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito il Tribunale di Lodi al fine Parte_1 di veder accertata l'occupazione sine titulo da parte di dell'immobile di Controparte_1 proprietà dell'attrice sito in Castiraga Vidardo in Vicolo Privato Am. Pizzagalli nr. 1 e, conseguentemente, far condannare il convenuto al rilascio del predetto immobile e al pagamento del risarcimento dei danni subiti dalla proprietaria quantificati in Euro 6.000,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta dal Tribunale.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha allegato:
- Di essere proprietaria dell'immobile sito in Castiraga Vidardo in Vicolo Privato Am.
Pizzagalli nr. 1,
- Di essersi separata dal marito in forza di sentenza del 27.02.2024 del Controparte_1
Tribunale di Lodi;
- Che l'immobile è attualmente in uso al convenuto sebbene sia nella piena proprietà dell'attrice che necessita di ritornare presso l'abitazione;
- Che non sussiste alcun titolo per il quale il convenuto, che non si è mai attivato per cercare altro immobile e nei confronti del quale pende procedimento penale per minaccia nei confronti dell'attrice, possa continuare a risiedere all'interno della predetta abitazione;
- Che all'incontro di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 nessuno compariva per parte convenuta.
, benché regolarmente citato, non si è costituito e all'udienza del 07/11/2025 ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia.
Alla stessa udienza il Giudice, respinta l'unica istanza istruttoria dell'attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la parte alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito, ha riservato il deposito della sentenza nel termine di legge previsto dall'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
3. Le domande di parte ricorrente non possono ritenersi fondate in quanto non sufficientemente provate.
Anche in caso di occupazione senza titolo, il riparto dell'onere probatorio segue la consueta regola sancita dall'art. 2697 c.c., per la quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire tutti gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, colui che allega di aver subito l'occupazione illegittima di un immobile di sua proprietà, chiedendone il rilascio, ha l'onere di provare la sussistenza dei presupposti, ossia l'avvenuta consegna o occupazione da parte di terzi e allegare il venir meno del titolo o la sua assenza ab origine, mentre sarà onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione (Cass. civ., Sez. II, 12/10/2000,
n. 13605; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 26/02/2007, n. 4416).
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad allegare che il convenuto avrebbe occupato l'immobile di sua proprietà, senza peraltro offrire alcuna prova né documentale né orale rispetto a tale allegazione.
L'unico capitolo di prova orale formulato è relativo ad una circostanza del tutto inconferente con l'oggetto del giudizio e per questo non è stato ammesso.
Neppure possono essere tratti argomenti di prova dalla mancata costituzione del convenuto poiché, come noto il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. non è applicabile alle parti contumaci (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 02/01/2025, n. 25)
Né ancora l'effettiva esistenza dell'occupazione illegittima può essere desunta dalle modalità di notifica dell'atto di citazione, avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., o dal certificato di residenza in atti, dal momento che la residenza anagrafica può non coincidere con il domicilio di fatto e anche considerato che, all'atto della notifica, l'ufficiale giudiziario ha annotato che il nominativo del convenuto era stato asportato dalla cassetta postale e non si aveva certezza della presenza in loco del destinatario.
Non essendo quindi possibile sulla base degli elementi offerti stabilire se e per quanto tempo vi sia stata, dopo la separazione dei coniugi, l'occupazione dell'immobile da parte del convenuto, le domande attoree devono essere rigettate.
4. Nulla sulle spese considerata la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Respinge le domande formulate da;
Parte_1
2) Nulla sulle spese.
Lodi, 09/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Carla Venditti